Causa C-229/06
Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH
contro
Hauptzollamt Kiel
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)
«Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Semi di zucca senza capacità di germogliare»
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Semi di zucca sbucciati che hanno perduto la capacità di germogliare e destinati all’industria dei prodotti da forno
I semi di zucca sbucciati che hanno perduto la capacità di germogliare e che sono destinati all’industria dei prodotti da forno, non essendo destinati alla semina bensì al consumo umano, rientrano nella sottovoce 1212 99 80 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento n. 1789/2003.
(v. punti 30, 32 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
19 aprile 2007 (*)
«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Semi di zucca senza capacità di germogliare»
Nel procedimento C‑229/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania) con ordinanza 26 aprile 2006, pervenuta in cancelleria il 22 maggio 2006, nella causa tra
Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH
e
Hauptzollamt Kiel,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. J. Klučka, presidente di sezione, dal sig. A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH, dal sig. P. Klose, Rechtsanwalt;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. G. Sevenster e dal sig. P. van Ginneken, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agente, assistita dal sig. B. Wägenbaur, Rechtsanwalt,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle sottovoci 1209 91 90 e 1212 99 80 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789 (GU L 281, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).
2 Tale domanda è stata posta nell’ambito di una controversia che oppone la Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «Sunshine») allo Hauptzollamt Kiel in merito alla classificazione nella NC di semi di zucca sbucciati che hanno perduto la loro capacità di germogliare e che sono destinati all’industria dei prodotti da forno.
Contesto normativo
3 La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, si basa sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, e introdotto mediante la convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata per conto della Comunità con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni ad essa peculiari.
4 La seconda parte della NC comprende una sezione II, intitolata «Prodotti del regno vegetale», composta da più capitoli tra i quali il capitolo 12, intitolato «Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi».
5 La voce 1209, intitolata «Semi, frutti e spore da sementa», include una sottovoce 1209 91, intitolata «Semi di ortaggi», che a sua volta comprende la sottovoce 1209 91 90, intitolata «altri».
6 La voce 1212, intitolata «(…) noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (…) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove», contiene una sottovoce 1212 99, intitolata «altri», che contiene a sua volta una sottovoce 1212 99 80, denominata «altri».
7 Le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella parte prima, titolo I, sub A, della stessa, dispongono in particolare quanto segue:
«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole.
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(…)».
8 Le note esplicative della NC pubblicate dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2658/87, nella loro versione applicabile all’epoca dei fatti (GU 2002, C 256, pag. 1), forniscono le seguenti precisazioni:
«(…) 1209 Semi, frutti e spore da sementa
(…)
1209 91 90 altri
Rientrano particolarmente in questa sottovoce i semi di zucca coltivata come ortaggio, destinati alla semina, all’alimentazione (per esempio: in insalata), all’industria alimentare (per esempio: nella panificazione) oppure per usi medici.
(…)
1212 (…) noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (…) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove
(…)
1212 99 80 altri
Oltre ai prodotti [indicati], rientrano in particolare nella presente sottovoce:
(…)
Non rientrano nella presente sottovoce i semi di zucca (voce 1207 o 1209) (…)».
Controversia principale e questione pregiudiziale
9 La Sunshine si occupa della commercializzazione di prodotti alimentari. In particolare, essa importa dalla Cina semi di zucca sbucciati che hanno perduto la capacità di germogliare e che sono destinati alla lavorazione nell’industria dei prodotti da forno al fine di essere aggiunti nel pane.
10 Il 4 marzo 2004 essa ha presentato presso l’ufficio doganale di Mölln (Germania) una dichiarazione doganale ed ha chiesto l’immissione in libera pratica di una partita di semi di zucca sbucciati, indicando la sottovoce 1209 91 90 della NC, per la quale è previsto un dazio convenzionale del 3%. Il detto ufficio ha accettato la dichiarazione ed ha fissato, con decreto 10 marzo 2004, un dazio doganale dell’importo di EUR 825,95, poi ridotto a EUR 782,09.
11 La Sunshine, avendo appreso che, con sentenza 23 maggio 2004, il Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) aveva statuito che i semi di zucca sbucciati destinati all’alimentazione umana andavano classificati nella sottovoce 1212 99 80 della NC ed erano quindi esentati da dazi doganali, ha chiesto il rimborso dei dazi da essa pagati in seguito alla decisione dell’ufficio doganale di Mölln.
12 Con decreto 16 febbraio 2005 lo Hauptzollamt Kiel ha respinto la domanda di rimborso, confermando che le merci andavano classificate nella sottovoce 1209 91 90. La Sunshine, in seguito al rigetto del reclamo da essa presentato contro quest’ultimo decreto, ha adito il Finanzgericht Hamburg.
13 Dinanzi a tale giudice la Sunshine ha chiesto il rimborso dei dazi doganali, sostenendo che le merci andavano classificate nella sottovoce 1212 99 80 della NC, invocando a tal fine la sentenza 23 maggio 2004 del Gerechtshof te Amsterdam e un’informazione tariffaria vincolante dell’amministrazione doganale olandese del 24 febbraio 2005, secondo cui i semi di zucca sbucciati vanno classificati nella detta sottovoce.
14 Nella sua ordinanza di rinvio il Finanzgericht Hamburg ha precisato di aver statuito, con sentenza in data 21 luglio 2005, sulla base delle note esplicative della NC, che i semi di zucca sbucciati destinati non alla semina bensì ad un utilizzo nell’industria dei prodotti da forno vanno classificati nella sottovoce 1209 91 90 della NC. Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che la posizione adottata dal giudice e dall’amministrazione doganale olandesi sia sostenibile, posto che dal tenore letterale della voce 1209 della NC appare che questa riguarda i semi, i frutti e le spore destinati alla semina e che tale tenore letterale non è contraddetto da quello delle sottovoci. Il giudice del rinvio si chiede quindi se le note esplicative della NC relative alla voce 1209 non siano contrarie alla formulazione stessa di tale voce e se esse non debbano quindi restare senza applicazione. Al riguardo, esso ricorda che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, le note esplicative della NC elaborate dalla Commissione, ancorché forniscano un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, non sono però giuridicamente vincolanti (sentenza 9 dicembre 1997, causa C‑143/96, Knubben Speditions, Racc. pag. I‑7039, punto 14).
15 È in tale contesto che il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se i semi senza buccia di zucca coltivata come ortaggio, che hanno perduto la capacità di germogliare e che sono destinati all’industria dei prodotti da forno, debbano essere classificati nella sottovoce 1209 91 90 della NC oppure nella sottovoce 1212 99 80 della NC».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
16 La Sunshine sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, il criterio determinante per la classificazione delle merci va reperito nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della voce della NC. Essa richiama il punto 14 della sentenza 28 marzo 2000, causa C-309/98, Holz Geenen (Racc. pag. I‑1975), in cui la Corte ha affermato che le note esplicative della NC contribuiscono all’interpretazione della NC senza avere forza vincolante.
17 La Sunshine ricorda anche come la Corte abbia statuito che la destinazione del prodotto può costituire un criterio obiettivo di classificazione, sempreché essa sia inerente al prodotto stesso (sentenza 1° giugno 1995, causa C-459/93, Thyssen Haniel Logistic, Racc. pag. I‑1381, punto 13), laddove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto di cui trattasi (sentenza Holz Geenen, cit., punto 15).
18 La voce 1209 riguarderebbe le sementi e le sottovoci si riferirebbero soltanto a merci destinate ad essere utilizzate come sementi. Orbene, i semi di cui alla causa principale hanno perduto la loro capacità di germogliare. Solo le note esplicative della NC prevedono che i semi di zucca destinati all’alimentazione o a fini medici rientrano nella sottovoce 1209 91 90. Vi sarebbe quindi una contraddizione tra il testo della NC e le note esplicative della stessa.
19 Peraltro, da un esame delle note esplicative della NC risulterebbe che il criterio di classificazione dei diversi semi di zucca nelle varie sottovoci è costituito dalla destinazione dei semi stessi, qualora quest’ultima sia ad essi inerente.
20 Quindi, soltanto la classificazione nella sottovoce 1212 99 80 sarebbe possibile. Infatti, le merci di cui alla causa principale costituirebbero gli «altri prodotti vegetali (…) non nominati né compresi altrove» ai sensi della voce 1212, e ciò nonostante il tenore delle note esplicative della NC.
21 Anche il governo dei Paesi Bassi ritiene che le merci di cui alla causa principale vadano classificate nella sottovoce 1212 99 80 della NC. Infatti, tali semi hanno perduto la loro capacità di germogliare e possono essere usati solo per l’alimentazione. Essi sarebbero quindi noccioli impiegati nell’alimentazione umana, ai sensi della voce 1212.
22 Secondo tale governo, dalle note esplicative della NC risulta che i semi di cui alla sottovoce 1209 91 90, anche se possono essere impiegati per l’alimentazione, devono anche essere seminabili. Orbene, il prodotto di cui alla causa principale non presenta tale qualità. Sarebbe per la stessa ragione che i semi di zucca adatti alla semina sarebbero, ai sensi delle note esplicative della NC, esclusi dalla sottovoce 1212 99 80.
23 La Commissione, così come la Sunshine e il governo dei Paesi Bassi, sostiene che la merce di cui alla causa principale dev’essere classificata nella sottovoce 1212 99 80 della NC. Alla luce della laconicità delle due sottovoci rilevanti, occorre fare riferimento alle voci stesse.
24 La voce 1209 riguarderebbe solo i semi, ossia elementi che permettono la formazione di una nuova pianta. Inoltre, tali semi devono essere adatti alla semina. Orbene, nel caso di specie, i semi di zucca di cui alla causa principale hanno perso la loro capacità di germogliare. La voce 1212 avrebbe carattere residuale. I semi di zucca di cui alla causa principale rientrerebbero in quest’ultima voce, non potendo essere classificati in altre.
25 La Commissione sostiene che le note esplicative della NC relative alla voce 1209 sono state emanate a partire dalla versione inglese della NC, la quale lascia intendere che i semi possono non essere esclusivamente destinati alla semina, ma devono semplicemente presentare una costituzione identica a quella dei semi a ciò destinati. Invece, le altre versioni linguistiche precisano che i semi devono essere adatti alla semina. A causa di queste importanti differenze tra le versioni linguistiche, la Commissione propone di non tenere conto delle note esplicative della NC.
Risposta della Corte
26 Occorre innanzi tutto ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., in particolare, sentenze 26 settembre 2000, causa C‑42/99, Eru Portuguesa, Racc. pag. I‑7691, punto 13; 15 settembre 2005, causa C‑495/03, Intermodal Transports, Racc. pag. I‑8151, punto 47; 8 dicembre 2005, causa C‑445/04, Possehl Erzkontor, Racc. pag. I‑10721, punto 19, e 16 febbraio 2006, causa C‑500/04, Proxxon, Racc. pag. I‑1545, punto 21).
27 Inoltre, la Corte ha già statuito che le note esplicative della NC, come pure quelle del SA, forniscono per parte loro un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti. Il tenore letterale delle dette note deve dunque essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (sentenze Intermodal Transports, cit., punto 48, Possehl Erzkontor, cit., punto 20, e Proxxon, cit., punto 22).
28 Si deve infine ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la destinazione del prodotto può costituire, in materia di classificazione doganale, un criterio obiettivo, sempreché essa sia inerente al detto prodotto, e tale inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto stesso (v., in particolare, sentenze 5 aprile 2001, causa C‑201/99, Deutsche Nichimen, Racc. pag. I‑2701, punto 20; 4 marzo 2004, causa C‑130/02, Krings, Racc. pag. I‑2121, punto 30; 17 marzo 2005, causa C‑467/03, Ikegami, Racc. pag. I‑2389, punto 23, e Proxxon, cit., punto 31).
29 Nel caso di specie, occorre sottolineare che, poiché il testo delle sottovoci 1209 91 90 e 1212 99 80 riporta solo il termine «altri», occorre fare riferimento alle voci stesse, vale a dire alle voci 1209 e 1212.
30 Come ha rilevato la Commissione, dal testo della voce 1209, «Semi, frutti e spore da sementa», risulta che tale voce riguarda solo elementi vegetali capaci di germogliare e di dare vita a una nuova pianta. Al contrario, la voce 1212, che riguarda, tra l’altro, i «noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (…) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove», è una categoria residuale che comprende i semi vegetali destinati non alla semina bensì al consumo umano.
31 Pertanto, le note esplicative della NC che escludono dalla sottovoce 1212 99 80 i semi di zucca e che fanno rientrare questi ultimi segnatamente nella voce 1209, possono essere interpretate soltanto nel senso che esse escludono da tale sottovoce i semi di zucca da semina, e non i semi che, come quelli di cui alla causa principale, siano stati sbucciati e abbiano perduto la loro capacità di germogliare. Inoltre, non occorre tenere conto delle dette note esplicative che fanno rientrare i semi di zucca destinati all’alimentazione umana o all’industria alimentare nella sottovoce 1209 91 90.
32 Alla luce di tali considerazioni, occorre risolvere la questione posta dichiarando che la sottovoce 1212 99 80 della NC dev’essere interpretata nel senso che i semi di zucca sbucciati, che hanno perduto la capacità di germogliare e che sono destinati all’industria dei prodotti da forno, rientrano nella detta sottovoce.
Sulle spese
33 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
La sottovoce 1212 99 80 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, dev’essere interpretata nel senso che i semi di zucca sbucciati, che hanno perduto la capacità di germogliare e che sono destinati all’industria dei prodotti da forno, rientrano nella detta sottovoce.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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