Causa C‑239/06
Commissione europea
contro
Repubblica italiana
«Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari»
Massime della sentenza
1. Diritto comunitario — Ambito di applicazione — Insussistenza di una riserva generale che escluda i provvedimenti adottati per motivi di pubblica sicurezza
(Artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE e 297 CE)
2. Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri — Importazione da parte di uno Stato membro di attrezzature militari in franchigia doganale
(Regolamenti del Consiglio n. 1552/89, come modificato dal regolamento n. 1355/96, artt. 2 e 9‑11, e n. 1150/2000, artt. 2 e 9‑11)
1. Anche se spetta agli Stati membri stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, da ciò non deriva tuttavia che siffatte misure esulino del tutto dall’ambito di applicazione del diritto comunitario. Il Trattato prevede deroghe espresse da applicare in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurezza soltanto negli artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE e 297 CE, che riguardano ipotesi eccezionali chiaramente delimitate. Non è lecito dedurne una riserva generale, inerente al Trattato, che escluda dall’ambito d’applicazione del diritto comunitario qualsiasi provvedimento adottato per motivi di pubblica sicurezza. Ammettere l’esistenza di una riserva del genere, prescindendo dai presupposti specifici stabiliti dal Trattato, rischierebbe di compromettere la forza cogente e l’applicazione uniforme del diritto comunitario.
Inoltre, le deroghe previste dagli artt. 296 CE e 297 CE, devono essere interpretate restrittivamente come avviene in materia di deroghe alle libertà fondamentali. Con riferimento, in particolare, all’art. 296 CE, anche se tale articolo si riferisce alle misure che uno Stato membro può ritenere necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza o alle informazioni la cui divulgazione consideri contraria a tali interessi, esso non può tuttavia essere interpretato nel senso che conferisca agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del Trattato mediante un mero richiamo a tali interessi. Di conseguenza, spetta allo Stato membro che invoca il beneficio dell’art. 296 CE provare la necessità di ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.
(v. punti 46-48, 50)
2. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento n. 1552/89, recante applicazione della decisione 88/376 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento n. 1355/96, nonché degli stessi articoli del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728 relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, lo Stato membro che abbia esentato da dazi doganali l’importazione di materiale ad uso militare nel periodo 1° gennaio 1998‑31 dicembre 2002 e che abbia rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le risorse proprie non percepite a causa di tale esenzione, nonché gli interessi moratori dovuti per non aver messo tempestivamente dette risorse proprie a disposizione della Commissione.
Infatti, non si può ammettere che uno Stato membro eccepisca il maggior costo del materiale militare determinato dall’applicazione dei dazi doganali alle importazioni di un siffatto materiale proveniente da Stati terzi per cercare di sottrarsi, a danno degli altri Stati membri che, dal canto loro, riscuotono e versano i dazi doganali relativi a tali importazioni, agli obblighi che la solidarietà finanziaria gli impone rispetto al bilancio comunitario.
(v. punti 51, 61 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
15 dicembre 2009 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari»
Nella causa C‑239/06,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 23 maggio 2006,
Commissione europea, rappresentata dal sig. G. Wilms, dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da:
Repubblica ellenica, rappresentata dalle E.‑M. Mamouna e A. Samoni‑Rantou nonché dal sig. K. Boskovits, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
Repubblica di Finlandia, rappresentata dalla sig.ra A. Guimaraes‑Purokoski, in qualità di agente,
intervenienti,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Levits e dalla sig.ra C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Borg Barthet (relatore), M. Ilešič, J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 febbraio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in esame la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo unilateralmente esentato da dazi doganali l’importazione di materiale ad uso militare ed avendo rifiutato di calcolare e versare le risorse proprie non percepite a causa di tale esenzione, nonché gli interessi moratori dovuti per non aver messo tempestivamente dette risorse proprie a disposizione della Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (GU L 175, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 1552/89»), nonché degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 L’art. 2, n. 1, delle decisioni del Consiglio 24 giugno 1988, 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185, pag. 24), e 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 293, pag. 9), prevede quanto segue:
«Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:
(…)
b) dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio;
(...)».
3 L’art. 20 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), dispone quanto segue:
«1. I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee.
(…)
3. La tariffa doganale delle Comunità europee comprende:
a) la nomenclatura combinata delle merci;
(...)
c) le aliquote e gli altri elementi di tassazioni applicabili di norma alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata per:
– i dazi doganali (…)
(…)
d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale;
e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori;
f) le misure autonome di sospensione che prevedono la riduzione o l’esonero dai dazi all’importazione applicabili a talune merci;
g) le altre misure tariffarie previste da altre normative comunitarie.
(...)».
4 L’art. 217, n. 1, del codice doganale comunitario enuncia che:
«Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione).
(...)».
5 Nell’ambito della messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie delle Comunità, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento n. 1552/89, applicabile nel periodo di cui trattasi nella presente causa sino al 30 maggio 2000. Tale regolamento è stato sostituito, a partire dal 31 maggio 2000, dal regolamento n. 1150/2000, che procede a una codificazione del regolamento n. 1552/89 senza modificarne il contenuto.
6 L’art. 2 del regolamento n. 1552/89 prevede quanto segue:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 88/376/CEE, Euratom, è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.
1 bis. La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.
(…)».
7 L’art. 9, n. 1, di tale regolamento stabilisce che:
«Secondo le modalità definite dall’articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato.
Tale conto è esente da spese».
8 Ai sensi dell’art. 10, n. 1, di detto regolamento:
«Dopo la deduzione del 10% a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione 88/376/CEE, Euratom, l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della summenzionata decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’articolo 2.
(...)».
9 L’art. 11 del regolamento n. 1552/89 così dispone:
«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
10 Ai sensi dell’art. 22 del regolamento n. 1150/2000:
«Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è abrogato.
I riferimenti al suddetto regolamento devono intendersi come fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all’allegato, parte A».
11 Pertanto, a parte la circostanza che i regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000 rinviano segnatamente, l’uno, alla decisione 88/376 e, l’altro, alla decisione 94/728, i loro artt. 2 e 9‑11 sono sostanzialmente identici.
12 L’aliquota del 10% di cui all’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1150/2000 è stata portata al 25% con decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42).
13 Il punto 1 della motivazione di detta decisione enuncia quanto segue:
«Il Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 ha concluso tra l’altro che il sistema di risorse proprie delle Comunità deve essere equo, trasparente, economicamente efficiente, semplice e basarsi su criteri che rispecchiano in maniera ottimale la capacità contributiva di ciascuno Stato membro».
14 Il regolamento (CE) del Consiglio 21 gennaio 2003, n. 150, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25, pag. 1), adottato in base all’art. 26 CE, enuncia, nel suo quinto ‘considerando’, quanto segue:
«Per tenere conto della tutela della riservatezza militare degli Stati membri, è necessario stabilire specifiche procedure amministrative per la concessione del beneficio della sospensione dei dazi. Una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro alle cui forze sono destinate le armi o attrezzature militari, che potrebbe fungere anche da dichiarazione in dogana quale richiesta dal codice doganale, costituirebbe una garanzia adeguata dell’adempimento di dette condizioni. La dichiarazione dovrebbe avere la forma di un certificato. È opportuno precisare la forma che devono assumere tali certificati e consentire l’utilizzo di tecniche di trattamento dei dati per la dichiarazione».
15 L’art. 1 di tale regolamento prevede quanto segue:
«Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la sospensione autonoma dei dazi all’importazione relativi ad alcune armi e attrezzature militari importate dalle autorità incaricate della difesa militare degli Stati membri o per loro conto da paesi terzi».
16 L’art. 3, n. 2, di detto regolamento stabilisce che:
«Fatto salvo il paragrafo 1, per ragioni di riservatezza militare il certificato e le merci importate possono essere sottoposte ad altre autorità designate dallo Stato membro d’importazione a tale scopo. In tali casi l’autorità competente che rilascia il certificato invia entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno alle autorità doganali del suo Stato membro una relazione di sintesi riguardante tali importazioni. La relazione riguarda i 6 mesi immediatamente precedenti la data in cui la relazione deve essere presentata e contiene il numero e la data di rilascio dei certificati, la data di importazione ed il valore totale e peso lordo dei prodotti importati con i certificati».
17 In conformità al suo art. 8, il regolamento n. 150/2003 è applicabile a partire dal 1° gennaio 2003.
Fase precontenziosa
18 La Commissione aveva avviato una procedura nei confronti della Repubblica italiana, formulando segnatamente un parere motivato il 25 luglio 1985, dove si lamentava una violazione dell’art. 28 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 26 CE) e della normativa doganale comunitaria poiché, a suo parere, questo Stato membro aveva unilateralmente deciso di esentare da dazi doganali il materiale destinato ad usi specificamente militari importato nel suo territorio. Questa procedura è stata in seguito sospesa.
19 In mancanza di accordo sulla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, che sospende temporaneamente i dazi doganali applicabili su talune armi e attrezzature di uso militare (GU 1988, C 265, pag. 9), la Commissione ha deciso successivamente di riavviare detta procedura. Essa ha indirizzato alla Repubblica italiana una lettera di diffida, in data 21 dicembre 2001, ribadendo le sue censure relative alla violazione dell’art. 26 CE e della normativa doganale comunitaria, invitando detto Stato membro a presentare entro due mesi le sue osservazioni in merito.
20 In data 20 dicembre 2001, la Commissione ha inviato parallelamente alla Repubblica italiana una lettera di diffida, invitando detto Stato membro a calcolare l’importo delle risorse proprie non versate alla Comunità per gli esercizi di bilancio a partire dal 1998, a porre queste risorse a sua disposizione e a versare gli interessi di mora in osservanza dell’art. 11 del regolamento n. 1150/2000.
21 La Repubblica italiana non ha però risposto a queste due lettere.
22 Il regolamento n. 150/2003 è entrato in vigore con effetti dal 1° gennaio 2003.
23 Con lettera datata 24 marzo 2003, la Commissione ha reiterato la sua domanda iniziale riguardante le importazioni precedenti al 1° gennaio 2003, ossia per il periodo 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002, dato che il periodo successivo a tale data è coperto dal regolamento n. 150/2003. Anche questa lettera è rimasta senza risposta da parte della Repubblica italiana
24 Alla luce di ciò, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di diffida, datata 17 ottobre 2003, riguardante specificamente le conseguenze finanziarie dell’infrazione in questione. In tale lettera, la Commissione ha reiterato la sua domanda iniziale riguardante il calcolo e il versamento delle risorse proprie, nonché il pagamento degli interessi di mora per l’ammontare previsto dalla normativa comunitaria.
25 La Repubblica italiana ha risposto con una lettera datata 17 febbraio 2004, in cui essa ha fatto appello all’art. 296, n. 1, lett. b), CE per giustificare l’esenzione da dazi doganali applicata sino al 31 dicembre 2002. A tal fine essa sottolinea che il regolamento n. 150/2003 ha riconosciuto la rilevanza delle importazioni di materiale militare nell’interesse della sicurezza degli Stati membri, autorizzando, con il suo art. 2, n. 2, la sospensione dei dazi doganali per questo tipo di materiale.
26 La Commissione ha deciso di formulare un parere motivato, con lettera del 9 luglio 2004, invitando la Repubblica italiana ad adottare, entro due mesi dal suo ricevimento, i provvedimenti necessari per adeguarsi a detto parere.
27 Poiché questo parere motivato è rimasto senza riscontri, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
28 Con ordinanza 20 novembre 2006, il presidente della Corte ha autorizzato l’intervento della Repubblica ellenica e della Repubblica di Finlandia a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
29 La Commissione sostiene che la Repubblica italiana invocherebbe erroneamente l’art. 296 CE per rifiutare il pagamento dei dazi doganali corrispondenti alle importazioni di cui trattasi, poiché la riscossione di questi ultimi non minaccerebbe gli interessi essenziali di tale Stato membro in materia di sicurezza.
30 La Commissione ritiene che le misure che istituiscono deroghe o eccezioni, quale in particolare l’art. 296 CE, devono essere interpretate restrittivamente. Pertanto lo Stato membro interessato, che rivendichi l’applicazione di quest’articolo, dovrebbe dimostrare di soddisfare tutte le condizioni previste da quest’ultimo qualora intenda derogare all’art. 20 del codice doganale comunitario, dove compare il principio generale della riscossione dei dazi quale stabilito dall’art. 26 CE.
31 La Commissione sostiene che spetta, di conseguenza, alla Repubblica italiana fornire la prova concreta e circostanziata che la riscossione dei dazi doganali all’importazione, di cui trattasi nella presente causa, minacci gli interessi sostanziali di questo Stato membro in materia di sicurezza.
32 Difatti, provvedimenti che consistono nel privare la Comunità di mezzi, che avrebbero dovuto esserle versati a titolo di risorse proprie, per essere destinati al finanziamento generale di spese militari non possono essere considerati, quanto meno senza una giustificazione ulteriore, come necessari alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza.
33 La Commissione ritiene che il regolamento n. 150/2003 si applichi a partire dal 1° gennaio 2003 e che non gli sia stato conferito nessun effetto retroattivo. Peraltro, il fondamento normativo di questo regolamento sarebbe l’art. 26 CE, riguardante l’istituzione dei dazi doganali, e non l’art. 296 CE il quale, persino nella cornice della nuova disciplina, non potrebbe giustificare la sospensione dei dazi doganali prevista da detto regolamento.
34 La Commissione sottolinea, al riguardo, che la mancata riscossione dei dazi doganali in parola da parte della Repubblica italiana implica una disparità tra gli Stati membri riguardo ai loro rispettivi contributi al bilancio comunitario. Infatti, tale mancata riscossione comporterebbe una diminuzione delle risorse proprie tradizionali comunitarie, che potrebbe essere compensata soltanto con un aumento della risorsa denominata «PNL» (prodotto nazionale lordo), che è suddivisa tra tutti gli Stati membri.
35 La Repubblica italiana ritiene che, in forza dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE, gli Stati membri dispongano di un ampio potere discrezionale riguardo ai provvedimenti che essi adottano per tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscono ai prodotti cui si applicano le disposizioni di detto art. 296, n. 1, lett. b), CE. Pertanto, tale disposizione permetterebbe agli Stati membri di derogare all’art. 26 CE e al codice doganale comunitario nel caso di importazioni di attrezzature destinate ad uso militare, al fine di proteggere gli interessi essenziali in materia di sicurezza, tenuto conto della situazione specifica dello Stato membro interessato.
36 La Repubblica italiana ritiene che l’art. 296 CE abbia una sfera d’applicazione generale e non si limiti a determinate disposizioni del Trattato. Di conseguenza, esso consentirebbe di derogare all’applicazione dell’art. 26 CE, che sarebbe una disposizione destinata a servire da fondamento normativo al legislatore comunitario per adottare la normativa doganale.
37 La Repubblica italiana ritiene che occorra accertare, in primo luogo, se l’esenzione dai dazi doganali all’importazione di attrezzature militari possa fondarsi sull’art. 296 CE e, in caso di risposta affermativa, chiedersi, in secondo luogo, se le condizioni previste da quest’articolo siano effettivamente soddisfatte nel caso di specie.
38 Per quanto riguarda la prova che l’esenzione dei dazi doganali in questione sia necessaria alla tutela degli interessi essenziali dello Stato membro interessato in materia di sicurezza, la Repubblica italiana ritiene che essa non sia tenuta a fornirla, dato che il legislatore comunitario avrebbe esso stesso fornito questa prova, adottando il regolamento n. 150/2003.
39 La Repubblica italiana critica la tesi della Commissione secondo la quale, in forza dell’art. 26 CE, solo il Consiglio sarebbe competente a decidere di un’eventuale esenzione o sospensione dei dazi doganali gravanti su una determinata merce e che, di conseguenza, un’esenzione decisa a livello nazionale costituisca una deroga illegittima a tale disposizione.
40 La Repubblica italiana afferma che, adottando il regolamento n. 150/2003, lo stesso legislatore comunitario avrebbe ritenuto che l’esenzione dai dazi doganali permettesse di proteggere meglio gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri. Secondo la Repubblica italiana, ciò proverebbe che le condizioni fissate dall’art. 296, n. 1, lett. b), CE sarebbero state soddisfatte riguardo all’esenzione da essa applicata unilateralmente sino al 31 dicembre 2002.
41 Dato che la relazione tra la mancata riscossione dei dazi doganali e la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri sarebbe stata riconosciuta dal regolamento n. 150/2003, la Repubblica italiana non comprende perché sarebbe stato necessario fornire altre prove per dimostrare la minaccia rappresentata dalla riscossione di questi dazi per gli interessi essenziali della sua sicurezza.
42 La Repubblica italiana afferma infine, in subordine, che la domanda della Commissione riguardante il versamento delle risorse proprie eluse a seguito dell’esenzione dai dazi doganali in discussione nella presente causa dovrebbe essere respinta, almeno per quanto riguarda il periodo precedente al ricevimento della lettera di diffida supplementare datata 20 dicembre 2001. Essa sostiene che, tenuto conto dell’inerzia della Commissione mantenuta per il lungo periodo trascorso tra la notificazione del parere motivato del 25 luglio 1985 e l’invio della lettera di diffida supplementare del 20 dicembre 2001, essa avrebbe potuto presupporre che questa istituzione avesse implicitamente accettato tale esenzione. Pertanto, alla luce dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, occorrerebbe limitare l’obbligo di restituzione delle risorse proprie in questione.
Giudizio della Corte
43 Il codice doganale comunitario prevede la riscossione dei dazi doganali all’importazione di beni ad uso militare, quali quelli di cui trattasi, provenienti da Stati terzi. Nessuna disposizione della normativa doganale comunitaria prevedeva per il periodo delle importazioni controverse, vale a dire 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002, un’esenzione specifica dai dazi doganali all’importazione di questo tipo di beni. Di conseguenza non esisteva nemmeno, per questo periodo, un’esenzione esplicita dall’obbligo di versare alle autorità competenti i dazi dovuti, maggiorati, se del caso, degli interessi moratori.
44 Può peraltro dedursi dall’adozione del regolamento n. 150/2003, che ha previsto la sospensione dei dazi doganali su talune armi e attrezzature militari, a partire dal 1° gennaio 2003, che il legislatore comunitario sia partito dall’ipotesi che un obbligo di versare detti dazi doganali esistesse prima di tale data.
45 La Repubblica italiana non ha negato in nessun momento l’esistenza delle importazioni controverse durante il periodo preso in considerazione. Essa si è limitata a negare il diritto della Comunità sulle risorse proprie di cui trattasi argomentando che, ai sensi dell’art. 296 CE, l’obbligo di pagare i dazi doganali su tale materiale importato da Stati terzi arrecherebbe un grave pregiudizio ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.
46 Secondo costante giurisprudenza della Corte, anche se spetta agli Stati membri stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, da ciò non deriva tuttavia che siffatte misure esulino del tutto dall’ambito di applicazione del diritto comunitario (v. sentenze 26 ottobre 1999, causa C‑273/97, Sirdar, Racc. pag. I‑7403, punto 15, e 11 gennaio 2000, causa C‑285/98, Kreil, Racc. pag. I‑69, punto 15). Infatti, come la Corte ha già affermato, il Trattato prevede deroghe espresse da applicare in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurezza soltanto negli artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE e 297 CE, che riguardano ipotesi eccezionali chiaramente delimitate. Non è lecito dedurne una riserva generale, inerente al Trattato, che escluda dall’ambito d’applicazione del diritto comunitario qualsiasi provvedimento adottato per motivi di pubblica sicurezza. Ammettere l’esistenza di una riserva del genere, prescindendo dai presupposti specifici stabiliti dal Trattato, rischierebbe di compromettere la forza cogente e l’applicazione uniforme del diritto comunitario (v. sentenza 11 marzo 2003, causa C‑186/01, Dory, Racc. pag. I‑2479, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
47 Inoltre, le deroghe previste dagli artt. 296 CE e 297 CE, secondo la giurisprudenza costante in materia di deroghe alle libertà fondamentali (v., in particolare, sentenze 31 gennaio 2006, causa C‑503/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑1097, punto 45; 18 luglio 2007, causa C‑490/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑6095, punto 86, e 11 settembre 2008, causa C‑141/07, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑6935, punto 50), devono essere interpretate restrittivamente.
48 Con riferimento, in particolare, all’art. 296 CE, occorre rilevare che anche se tale articolo si riferisce alle misure che uno Stato membro può ritenere necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza o alle informazioni la cui divulgazione consideri contraria a tali interessi, esso non può tuttavia essere interpretato nel senso che conferisca agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del Trattato mediante un mero richiamo a tali interessi.
49 Peraltro, nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, la Corte, nella sentenza 16 settembre 1999, causa C‑414/97, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑5585), ha accertato l’inadempimento allora in discussione, in quanto il Regno di Spagna non aveva dimostrato che l’esenzione da detta imposta sulle importazioni e sull’acquisto di armi, munizioni e materiale ad uso esclusivamente militare, esenzione prevista dalla legge spagnola, fosse giustificata, ai sensi dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE, dalla necessità di proteggere gli interessi essenziali di questo Stato membro in materia di sicurezza.
50 Di conseguenza, spetta allo Stato membro che invoca il beneficio dell’art. 296 CE provare la necessità di ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.
51 Alla luce di tali considerazioni, non si può ammettere che uno Stato membro eccepisca il maggior costo del materiale militare determinato dall’applicazione dei dazi doganali alle importazioni di un siffatto materiale proveniente da Stati terzi per cercare di sottrarsi, a danno degli altri Stati membri che, dal canto loro, riscuotono e versano i dazi doganali relativi a tali importazioni, agli obblighi che la solidarietà finanziaria gli impone rispetto al bilancio comunitario.
52 Rispetto all’argomento secondo il quale le procedure doganali comunitarie non sarebbero in grado di garantire la sicurezza della Repubblica italiana, tenuto conto delle clausole di riservatezza contenute negli accordi stipulati con gli Stati esportatori, si deve sottolineare, come osserva a giusto titolo la Commissione, che l’applicazione del regime doganale comunitario comporta l’intervento di funzionari, comunitari e nazionali, che sono eventualmente tenuti ad un obbligo di riservatezza, nel caso di trattamento di dati delicati, tale da proteggere gli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza.
53 Peraltro, non si esige che le dichiarazioni che gli Stati membri periodicamente devono completare e far pervenire alla Commissione raggiungano un livello di dettaglio tale da ledere gli interessi di detti Stati in materia sia di sicurezza sia di riservatezza.
54 Pertanto, e in conformità all’art. 10 CE relativo all’obbligo imposto agli Stati membri di facilitare l’adempimento del compito della Commissione di vegliare sul rispetto del Trattato, questi ultimi sono tenuti a mettere a disposizione di tale istituzione i documenti necessari alla verifica della regolarità del trasferimento delle risorse proprie della Comunità. Tuttavia un siffatto obbligo non osta, come ha rilevato l’avvocato generale nel paragrafo 168 delle sue conclusioni, a che gli Stati membri, in casi specifici e in via eccezionale, in base all’art. 296 CE, possano limitare l’informazione trasmessa a determinate parti di un documento o rifiutarla del tutto.
55 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Repubblica italiana non ha dimostrato che i presupposti necessari all’applicazione dell’art. 296 CE siano soddisfatti.
56 Per quanto riguarda la domanda della Repubblica italiana diretta a una limitazione degli effetti della presente sentenza, per quanto concerne l’obbligo di versare le risorse proprie non trasferite a seguito dell’esenzione dai dazi doganali in questione nella presente causa, per il periodo precedente al ricevimento della lettera di diffida supplementare del 20 dicembre 2001, occorre rilevare che questa domanda è motivata con il presunto legittimo affidamento che sarebbe stato suscitato, in capo a detto Stato membro, dalla prolungata inattività della Commissione nonché dall’adozione del regolamento n. 150/2003.
57 Va a tale proposito rammentato che solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede (v., in particolare, sentenza 23 maggio 2000, causa C‑104/98, Buchner e a., Racc. pag. I‑3625, punto 39).
58 Infatti, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in presenza di circostanze ben precise, quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, in particolare, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i privati e le autorità nazionali erano stati indotti ad un comportamento contrario alla normativa comunitaria in ragione di un’obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni comunitarie, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione (v. sentenza 12 settembre 2000, causa C‑359/97, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑6355, punto 91).
59 Anche ipotizzando che le sentenze pronunciate in forza dell’art. 226 CE abbiano gli stessi effetti di quelle pronunciate in forza dell’art. 234 CE e che, pertanto, ragioni di certezza del diritto possano rendere necessaria, in via eccezionale, la limitazione dei loro effetti nel tempo (v. sentenze 7 giugno 2007, causa C‑178/05, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑4185, punto 67; e 12 febbraio 2009, causa C‑475/07, Commissione/Polonia, punto 61, nonché 26 marzo 2009, causa C‑559/07, Commissione/Grecia, punto 78), occorre constatare che, nel caso di specie, la Commissione non ha rinnegato in nessuna fase del procedimento la sua posizione di principio. Infatti, nella dichiarazione da essa formulata nel corso dei negoziati relativi al regolamento n. 150/2003, essa ha manifestato la sua ferma intenzione di non rinunciare alla riscossione dei dazi doganali che dovevano essere già stati versati a titolo dei periodi anteriori all’entrata in vigore di quest’ultimo e si è riservata il diritto di adottare le iniziative più opportune a tale riguardo.
60 Di conseguenza, dev’essere respinta la domanda della Repubblica italiana riguardante la limitazione degli effetti nel tempo della presente sentenza.
61 Da quanto sin qui esposto deriva che la Repubblica italiana, avendo esentato da dazi doganali l’importazione di materiale ad uso militare nel periodo 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002 ed avendo rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie non percepite a causa di tale esenzione, nonché gli interessi moratori dovuti per non aver messo tempestivamente dette risorse proprie a disposizione della Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento n. 1552/89 nonché degli stessi articoli del regolamento n. 1150/2000.
Sulle spese
62 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
63 Conformemente all’art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Finlandia, intervenute nella causa, sopportano le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, avendo esentato da dazi doganali l’importazione di materiale ad uso militare nel periodo 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002 ed avendo rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le risorse proprie non percepite a causa di tale esenzione, nonché gli interessi moratori dovuti per non aver messo tempestivamente dette risorse proprie a disposizione della Commissione delle Comunità europee, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, nonché degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
3) La Repubblica ellenica e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
Full & Egal Universal Law Academy