Causa C‑262/06
Deutsche Telekom AG
contro
Repubblica federale di Germania
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)
«Settore delle telecomunicazioni — Servizio universale e diritti degli utenti — Nozione di “obblighi” che devono essere provvisoriamente mantenuti — Artt. 27, primo comma, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e 16, n. 1, lett. a), della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) — Tariffe applicate alla fornitura dei servizi di telefonia vocale — Obbligo di autorizzazione amministrativa»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 28 giugno 2007
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 novembre 2007
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Quadro normativo — Direttiva 2002/21 — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttiva 2002/22
[Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, art. 27, primo comma, e 2002/22, art. 16, n. 1, lett. a)]
Gli artt. 27, primo comma, della direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e 16, n. 1, lett. a), della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica vanno interpretati nel senso che devono essere provvisoriamente mantenuti in vigore un obbligo ex lege di ottenere un’autorizzazione relativa alle tariffe delle prestazioni di servizi di telefonia vocale al dettaglio effettuate da imprese che detengano una posizione dominante su tale mercato, prescritto dal diritto nazionale anteriore al quadro normativo istituito dalle dette direttive, nonché i relativi atti amministrativi di accertamento.
Tali disposizioni, infatti, perseguono la stessa finalità, cioè garantire una continuità tra il precedente e l’attuale quadro normativo, a prescindere dalla natura e dal fondamento degli obblighi imposti agli operatori.
A tale riguardo, la circostanza che la decisione di porre fine a tale situazione provvisoria, conseguente alla realizzazione dell’analisi di mercato menzionata all’art. 16 della direttiva 2002/21, sia affidata all’autorità di regolamentazione nazionale non modifica detta interpretazione, poiché tale autorità si limita ad adempiere gli obblighi prescritti dalla normativa vigente, la quale emerge dal nuovo quadro normativo. Infatti, è quest’ultimo quadro a determinare gli obblighi che saranno modificati, mantenuti o soppressi.
(v. punti 22, 36, 43 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
22 novembre 2007 (*)
«Settore delle telecomunicazioni – Servizio universale e diritti degli utenti – Nozione di “obblighi” che devono essere provvisoriamente mantenuti – Artt. 27, primo comma, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e 16, n. 1, lett. a), della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) – Tariffe applicate alla fornitura dei servizi di telefonia vocale – Obbligo di autorizzazione amministrativa»
Nel procedimento C‑262/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisione 17 maggio 2006, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2006, nella causa
Deutsche Telekom AG
contro
Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dalla Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen, J. Makarczyk, P. Kūris (relatore) e J.‑C. Bonichot, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz‑Jarabo Colomer
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 giugno 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Deutsche Telekom AG, dai sigg. T. Mayen, U. Karpenstein e B. Stamm, Rechtsanwälte;
– per la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, dai sigg. Bayer, Meyer-Sebastian, dalla sig.ra E. Greiwe e dal sig. M. Dorsch, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. B. Kuhrmeyer e R. Busch;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze‑Bahr, in qualità di agenti;
– per il governo belga, dalla sig.ra A. Hubert, in qualità di agente;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;
– per il governo lituano, dalla sig.ra S. Žalimienė, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Braun e M. Shotter, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 giugno 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 27, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33, in prosieguo: la «direttiva quadro») e 16, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51, in prosieguo: la «direttiva servizio universale»).
2 Detta domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento di ricorso per cassazione («Revision») tra la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dalla Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Agenzia federale per le reti di elettricità, gas, telecomunicazioni, posta e ferrovie) e la Deutsche Telekom AG (in prosieguo: la «Deutsche Telekom»), in merito ad una decisione 8 giugno 2004 mediante la quale l’autorità di regolamentazione ha decretato che le tariffe praticate dalla Deutsche Telekom, nonché il contenuto delle relative disposizioni delle condizioni generali di vendita, necessitavano, per talune offerte commerciali, dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 25, n. 1, della legge sulle telecomunicazioni (Telekommunikationsgesetz), del 25 luglio 1996 (BGBl. 1996 I, pag. 1120, in prosieguo: il «TKG 1996»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (GU L 101, pag. 24) enuncia principi di tariffazione nei seguenti termini:
«1. Fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 3 sull’abbordabilità o di cui al paragrafo 6, le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono rilevante potere di mercato o che sono stati designati a norma dell’articolo 5 e detengono rilevante potere di mercato, rispettino le disposizioni del presente articolo.
2. Le tariffe per l’uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi rispettano i principi fondamentali di orientamento ai costi di cui all’allegato II della direttiva 90/387/CEE.
3. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3 della direttiva [del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997], 97/33/CE sull’interconnessione [nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199, pag. 32)], le tariffe di accesso e di uso della rete telefonica pubblica fissa sono indipendenti dal tipo d’applicazione realizzato dall’utente, salvo quando richiedano servizi o prestazioni differenti.
4. Secondo il diritto comunitario, le tariffe dei servizi forniti in aggiunta al collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi sono sufficientemente scorporate in modo da non obbligare l’utente a pagare prestazioni non necessarie per il servizio richiesto.
5. Le modifiche tariffarie entrano in vigore soltanto dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico, fissato dall’autorità nazionale di regolamentazione.
6. Fatto salvo l’articolo 3 relativo all’abbordabilità, uno Stato membro può autorizzare la sua autorità nazionale di regolamentazione a non conformarsi ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo in una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata l’esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi».
4 Ai sensi del dodicesimo ‘considerando’ della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7, in prosieguo: la «direttiva accesso»), per garantire la continuità delle disposizioni vigenti ed evitare che venga a crearsi un vuoto giuridico, il nuovo quadro normativo delle telecomunicazioni dovrà mantenere, fino alla loro revisione, gli obblighi imposti dalla normativa precedente.
5 L’art. 16, n. 1, della direttiva quadro prevede che, non appena possibile dopo l’adozione della raccomandazione o dopo ogni suo successivo aggiornamento, le autorità nazionali di regolamentazione effettuino un’analisi dei mercati rilevanti tenendo nel massimo conto gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.
6 L’art. 27, primo comma, della direttiva quadro dispone quanto segue:
«Gli Stati membri mantengono tutti gli obblighi ai sensi della legislazione nazionale di cui all’articolo 7 della [direttiva accesso] e all’articolo 16 della [direttiva servizio universale] fino a che le autorità nazionali di regolamentazione non decidano riguardo a tali obblighi, conformemente all’articolo 16 della presente direttiva».
7 L’art. 7 della direttiva accesso è formulato come segue:
«Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione
1. Gli Stati membri mantengono gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione imposti alle imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione e vigenti prima dell’entrata in vigore della presente direttiva ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della direttiva [97/33], dell’articolo 16 della direttiva [98/10] e degli articoli 7 e 8 della direttiva 92/44/CE [del Consiglio 5 giugno 1992, sull’applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate (GU L 165, pag. 27)] fintantoché tali obblighi non siano riesaminati e non sia adottata una decisione conformemente al paragrafo 3.
2. La Commissione indicherà i mercati rilevanti nell’ambito dei quali applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 nella raccomandazione iniziale relativa ai mercati rilevanti di prodotti e di servizi e nella decisione relativa ai mercati transnazionali che saranno adottate a norma dell’articolo 15 della direttiva [quadro].
3. Gli Stati membri provvedono affinché, appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente direttiva e successivamente con cadenza periodica, le autorità nazionali di regolamentazione effettuino un’analisi del mercato, conformemente all’articolo 16 della direttiva [quadro] per decidere se mantenere, modificare o revocare tali obblighi. Le parti cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato».
8 L’art. 16 della direttiva servizio universale dispone quanto segue:
«Riesame degli obblighi
1. Gli Stati membri mantengono in essere tutti gli obblighi relativi:
a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l’uso della rete telefonica pubblica, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva [98/10];
b) alla selezione o preselezione del vettore, ai sensi della direttiva [97/33]
(…)».
La normativa nazionale
9 L’art. 24 del TKG 1996 prevede in particolare che le tariffe debbano essere orientate ai costi di un’efficiente fornitura di servizi ed essere conformi ai requisiti seguenti, vale a dire non contenere importi supplementari applicabili unicamente in forza della posizione dominante di un operatore sul mercato delle telecomunicazioni in questione ai sensi dell’art. 19 della legge sulle restrizioni della concorrenza (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), nella versione pubblicata nel BGBl. 1989 I, pag. 2486, non contenere riduzioni che circoscrivano le possibilità concorrenziali di altre imprese su un mercato delle telecomunicazioni e non concedere, sul mercato delle telecomunicazioni di cui trattasi, vantaggi ad utenti, rispetto ad altri utenti di servizi di telecomunicazione analoghi o equivalenti, salvo che sia fornita la prova di una giustificazione oggettiva a tal fine.
10 L’art. 25 della TKG 1996 dispone quanto segue:
«(1) Ai sensi degli artt. 24 e 27‑31 della presente legge, le tariffe e le relative disposizioni delle condizioni generali di vendita riguardanti l’offerta di mezzi di comunicazione e di servizi di telefonia vocale nell’ambito della terza e quarta classe di licenze, ai sensi dell’art. 6, sono soggette ad autorizzazione dell’autorità di regolamentazione, dal momento che il titolare della licenza detenga, sul mercato rilevante, una posizione dominante ai sensi dell’art. 22 della legge relativa alle restrizioni di concorrenza.
(2) Le tariffe e le relative disposizioni delle condizioni generali di vendita riguardanti prestazioni di servizi di telecomunicazione diversi da quelli di cui al n. 1, effettuate da imprese che detengono sul mercato rilevante una posizione dominante ai sensi dell’art. 22 della legge relativa alle restrizioni di concorrenza, sono soggette, a norma degli artt. 24, 27, n. 4, e 31, alla procedura prevista all’art. 30.
(3) I nn. 1 e 2 si applicano per analogia alle tariffe e alle relative disposizioni delle condizioni generali di vendita applicate da un’impresa che costituisce con il titolare di licenza, ai sensi del n. 1, o con un’impresa, ai sensi del n. 2, una sola ed unica impresa. Costituiscono una sola ed unica impresa le imprese collegate ai sensi dell’art. 36, n. 2, e dell’art. 37, nn. 1 e 2, della legge sulle restrizioni di concorrenza».
11 L’art. 150 della legge sulle telecomunicazioni (Telekommunikationsgesetz) del 22 giugno 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1190), come modificata dalla legge 7 luglio 2005 (BGBl. 2005 I, pag. 1970, in prosieguo: il «TKG 2004»), disciplina le tariffe nei seguenti termini:
«(1) Gli accertamenti di posizioni dominanti sul mercato svolti dall’autorità di regolamentazione prima dell’entrata in vigore della presente legge, nonché gli obblighi che ne derivano, restano in vigore fino alla loro sostituzione mediante nuove disposizioni in conformità alla parte 2. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui gli accertamenti di posizioni dominanti sul mercato siano contenuti solo nella motivazione di un atto amministrativo. La prima frase è applicabile, per analogia, agli obblighi di cui agli artt. 36, 37 e 39, seconda alternativa, [del TKG 1996].
(…)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
12 Nel 2003 la Deutsche Telekom commercializzava diverse offerte di servizi di telecomunicazione comprensive al contempo di prestazioni soggette ad autorizzazione dell’autorità di regolamentazione, prevista all’art. 25, n. 1, del TKG 1996 e prestazioni esenti da tale autorizzazione.
13 Diverse denuncie hanno indotto l’autorità di regolamentazione ad avviare un’indagine nel dicembre 2003 per verificare se tali offerte fossero complessivamente soggette al detto obbligo.
14 Con decisione 8 giugno 2004 l’autorità di regolamentazione ha accertato che le tariffe applicate, nonché le relative disposizioni delle condizioni generali di vendita, erano soggette all’autorizzazione prevista all’art. 25 del TKG 1996.
15 Contro la detta decisione la Deutsche Telekom ha proposto, dinanzi al Verwaltungsgericht Köln, un ricorso accompagnato da una domanda di provvedimenti provvisori.
16 Con sentenza 15 settembre 2005, tale giudice ha accolto il ricorso presentato dalla Deutsche Telekom, sulla base del rilievo che la disposizione transitoria dell’art. 150, n. 1, del TKG 2004 riguarda solo gli obblighi che non richiedono alcun atto esecutivo e che sono applicabili in quanto tali, criteri che non sono soddisfatti dall’obbligo di cui all’art. 25, n. 1, del TKG 1996.
17 Contro tale pronuncia l’autorità di regolamentazione ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesverwaltungsgericht, che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 27, n. 1, primo comma, della [direttiva quadro] e l’art. 16, n. 1, lett. a), della [direttiva servizio universale] vadano interpretati nel senso che devono essere mantenuti provvisoriamente in vigore l’obbligo previsto ex lege dalla precedente normativa nazionale, che assoggettava ad autorizzazione le tariffe dei servizi di telefonia vocale praticate nei confronti degli utenti finali da un’impresa avente posizione dominante sul relativo mercato, nonché, di conseguenza, l’atto amministrativo che ha rilevato l’obbligatorietà dell’autorizzazione.
Nel caso in cui la prima questione venga risolta in senso negativo:
2) Se il diritto comunitario osti ad un mantenimento in vigore di così ampia portata».
Sulle questioni pregiudiziali
18 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 27 della direttiva quadro e 16 della direttiva servizio universale siano intesi a mantenere provvisoriamente in vigore un obbligo ex lege di ottenere un’autorizzazione per quanto riguarda talune tariffe telefoniche applicate da un’impresa che detiene una posizione dominante sul mercato di cui trattasi, obbligo previsto dal diritto interno anteriore, nonché il corrispondente atto amministrativo di accertamento.
19 È pacifico che nessuna decisione ai sensi dell’art. 16 della direttiva quadro è stata adottata dall’autorità di regolamentazione dal momento che l’analisi del mercato rilevante dei servizi di telefonia vocale non era conclusa al momento in cui si è svolto il procedimento dinanzi al giudice del rinvio.
Sull’interpretazione degli artt. 27 della direttiva quadro e 16 della direttiva servizio universale
20 Per quanto riguarda l’interpretazione letterale dell’art. 27 della direttiva quadro, si deve rilevare che devono essere mantenuti «tutti gli obblighi» previsti dalla legislazione degli Stati membri di cui agli artt. 7 della direttiva accesso e 16 della direttiva servizio universale. Il citato art. 7 riguarda gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione imposti alle imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione e vigenti prima dell’entrata in vigore della direttiva quadro. L’art. 16, n. 1, lett. a), della direttiva servizio universale prevede il mantenimento di tutti gli obblighi relativi alle tariffe al dettaglio per la fornitura di accesso e per l’uso della rete telefonica pubblica.
21 Ne consegue, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, che tutti gli obblighi così previsti e imposti dalla normativa degli Stati membri precedente al quadro normativo derivante dalle direttive quadro, accesso, servizio universale e del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (in prosieguo: il «nuovo quadro normativo»), devono essere provvisoriamente mantenuti, indipendentemente dalla loro natura.
22 La circostanza che la decisione di porre fine a tale situazione provvisoria, conseguente alla realizzazione dell’analisi di mercato menzionata all’art. 16 della direttiva quadro, sia affidata all’autorità di regolamentazione non modifica detta interpretazione poiché tale autorità si limita ad adempiere gli obblighi prescritti dalla normativa vigente, la quale emerge dal nuovo quadro normativo. Infatti, è quest’ultimo quadro a determinare gli obblighi che saranno modificati, mantenuti o soppressi.
23 Una tale interpretazione è altresì conforme alla genesi e all’economia del nuovo quadro normativo.
24 Per quanto riguarda la genesi di quest’ultimo, è pacifico che nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2000 [COM (2000) 393 def.], che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, non era stata definita alcuna espressa disposizione transitoria.
25 Il parere del Comitato economico e sociale 24 gennaio 2001, in merito alla «proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica» (GU C 123, pag. 56), cita, al punto 4.4, la necessità di «specificare chiaramente che la legislazione attuale dovrà essere applicata solo fino alla conclusione della prima analisi dei mercati pertinenti eseguita a norma della nuova direttiva».
26 La detta proposta è stata ripresa nell’ambito della posizione comune (CE) n. 38/2001, definita dal Consiglio il 17 settembre 2001, in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU C 337, pag. 34), dalla quale emerge che il Consiglio è stato mosso dall’intento di garantire la chiarezza del diritto e di tenere maggiormente conto della diversità delle situazioni nazionali.
27 Ne consegue che, manifestamente, il legislatore comunitario non ha inteso restringere le tipologie di obblighi previste all’art. 27, primo comma, della direttiva quadro.
28 Per quanto riguarda la struttura del nuovo quadro normativo, si deve in primo luogo constatare che gli obblighi imposti ad un’impresa che occupa una posizione dominante su un mercato determinato erano definiti nel quadro normativo anteriore dai testi normativi medesimi, mentre, nel nuovo quadro normativo, competenti a definire il mercato rilevante e ad applicarvi gli strumenti normativi sono le autorità nazionali di regolamentazione. Allo stesso modo, tali autorità intervengono nell’ambito dell’analisi di mercato e designano le imprese che detengono rilevante potere su quest’ultimo.
29 In secondo luogo, l’art. 7 della direttiva accesso menziona, tra gli obblighi applicabili prima dell’entrata in vigore di tale direttiva e che gli Stati membri mantengono in vigore, da una parte, l’art. 4 della direttiva 97/33, che crea direttamente obblighi per gli operatori, nonché, dall’altra, gli artt. 6‑8, 11, 12 e 14 di quest’ultima direttiva, 16 della direttiva 98/10 nonché 7 e 8 della direttiva 92/44, che delegano agli Stati membri l’attuazione delle citate disposizioni, a sua volta garantita o dalle autorità statali o dalle autorità nazionali di regolamentazione.
30 In terzo ed ultimo luogo, si deve sottolineare che il ventottesimo ‘considerando’ della direttiva servizio universale reputa necessario garantire che continuino ad essere applicate le disposizioni in materia di servizi di linee affittate previste dalla legislazione comunitaria sulle telecomunicazioni e in particolare dalla direttiva 92/44, fino a quando le autorità nazionali di regolamentazione decidano che tali disposizioni non sono più necessarie perché il mercato nazionale ha raggiunto un sufficiente livello di concorrenza.
31 Anzitutto, tale obiettivo di continuità è espressamente attuato dall’allegato VII della direttiva servizio universale, relativo ai requisiti per l’insieme minimo di linee affittate di cui all’art. 18 di tale direttiva, nonché dall’art. 16, n. 1, lett. c), di tale direttiva, che prevede il mantenimento degli obblighi relativi alle linee affittate, ai sensi degli artt. 3, 4, 7 e 10 della direttiva 92/44, che impongono obblighi agli Stati membri, nonché degli artt. 6 e 8 di quest’ultima direttiva, la cui natura normativa non può essere contestata.
32 Inoltre, l’art. 16, n. 1, lett. a) e b), della direttiva servizio universale prevede il mantenimento degli obblighi relativi tanto alle tariffe al dettaglio di cui all’art. 17 della direttiva 98/10, quanto alla selezione o alla preselezione del vettore ai sensi della direttiva 97/33.
33 Emerge da quanto precede che gli obblighi sopra citati riguardano sia atti individuali che misure di regolamentazione applicate da un’autorità la cui designazione dipende dall’organizzazione costituzionale propria di ogni Stato membro.
34 Infine, tale interpretazione è confermata dall’esame della finalità delle disposizioni di cui trattasi.
35 Infatti, il dodicesimo ‘considerando’ e l’art. 7 della direttiva accesso prevedono la necessità di evitare qualsiasi vuoto giuridico tra il precedente e l’attuale quadro normativo. A tal fine si dispone che siano mantenuti tutti gli obblighi esistenti, indipendentemente dal loro fondamento.
36 Di conseguenza, operando un rinvio esplicito agli artt. 7 della direttiva accesso e 16 della direttiva servizio universale, l’art. 27 della direttiva quadro ha necessariamente inteso soddisfare la stessa finalità, cioè garantire una continuità tra il precedente e l’attuale quadro normativo, a prescindere dalla natura e dal fondamento degli obblighi imposti agli operatori.
Sull’art. 25, n. 1, del TKG 1996
37 L’art. 25, n. 1, del TKG 1996 sottoponeva a previa autorizzazione le tariffe che le imprese in posizione dominante sul mercato di cui trattasi applicavano ai consumatori finali per la prestazione di telefonia vocale, e ciò in conformità agli artt. 24 e 27‑31 della medesima legge.
38 L’art. 17 della direttiva 98/10, espressamente mantenuto in vigore dall’art. 16, n. 1, lett. a), della direttiva servizio universale, richiamato all’art. 27 della direttiva quadro, definisce al suo n. 1 il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione, nonché l’obbligo per i licenziatari che detengono una posizione dominante sul mercato di conformarsi alle disposizioni ivi previste. Il n. 2 di tale art. 17 dispone che le tariffe per l’uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi debbano rispettare i principi fondamentali di orientamento ai costi.
39 In conformità all’art. 24 del TKG 1996, le tariffe devono orientarsi ai costi di un’efficiente fornitura di servizi e soddisfare i requisiti di cui al n. 2 di tale articolo che prevede, in particolare, che le tariffe non possano includere importi supplementari applicati unicamente in forza della posizione dominante di cui l’operatore eventualmente goda sul mercato delle telecomunicazioni di cui trattasi.
40 Ne consegue che una disposizione quale l’art. 25 del TKG 1996, che sancisce un obbligo generale di autorizzazione e rinvia parallelamente al principio di orientamento ai costi previsto da una disposizione quale l’art. 24 di tale legge, può essere considerata come attuativa dell’art. 17 della direttiva 98/10.
41 Emerge da quanto precede che un obbligo come quello previsto all’art. 25 del TKG 1996 costituisce un obbligo ai sensi dell’art. 16, n. 1, lett. a), della direttiva servizio universale e deve, di conseguenza, essere provvisoriamente mantenuto.
42 È vero che la Deutsche Telekom fa valere che l’autorità nazionale di regolamentazione potrebbe in tal modo, astenendosi dal realizzare l’analisi del mercato rilevante, ritardare l’attuazione delle nuove disposizioni comunitarie. Tuttavia, in tal caso spetterebbe alle autorità nazionali, ed eventualmente ai giudici competenti, trarne le conseguenze e alla Commissione esercitare i suoi poteri al fine di garantire la piena applicazione del diritto comunitario.
43 Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la prima questione sollevata dichiarando che gli artt. 27, primo comma, della direttiva quadro e 16, n. 1, lett. a), della direttiva servizio universale vanno interpretati nel senso che devono essere provvisoriamente mantenuti in vigore un obbligo ex lege di ottenere un’autorizzazione relativa alle tariffe delle prestazioni di servizi di telefonia vocale al dettaglio effettuate da imprese che detengano una posizione dominante su tale mercato, come quello previsto all’art. 25 del TKG 1996, prescritto dal diritto nazionale anteriore al nuovo quadro normativo, nonché i relativi atti amministrativi di accertamento.
44 Alla luce della soluzione data alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda.
Sulle spese
45 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Gli artt. 27, primo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), e 16, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), vanno interpretati nel senso che devono essere provvisoriamente mantenuti in vigore un obbligo ex lege di ottenere un’autorizzazione relativa alle tariffe delle prestazioni di servizi di telefonia vocale al dettaglio effettuate da imprese che detengano una posizione dominante su tale mercato, come quello previsto all’art. 25 della legge sulle telecomunicazioni (Telekommunikationsgesetz) del 25 luglio 1996, prescritto dal diritto nazionale anteriore al quadro normativo istituito dalle dette direttive, nonché i relativi atti amministrativi di accertamento.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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