Causa C‑279/06
CEPSA Estaciones de Servicio SA
contro
LV Tobar e Hijos SL
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Madrid)
«Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Art. 81 CE — Regolamento (CEE) n. 1984/83 — Artt. 10‑13 — Regolamento n. 2790/1999 — Art. 4, lett. a) — Contratto di fornitura esclusiva di prodotti petroliferi tra il gestore di una stazione di servizio e un’impresa petrolifera — Esenzione»
Massime della sentenza
1. Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Nozione — Convenzione di distribuzione esclusiva di carburanti e combustibili tra un fornitore e un gestore di stazione di servizio
(Art. 81, n. 1, CE)
2. Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi di acquisto esclusivo — Regolamento n. 1984/83 — Convenzione di distribuzione esclusiva di carburanti e combustibili tra un fornitore e un gestore di stazione di servizio — Durata massima — Presupposti
[Regolamento della Commissione n. 1984/83, come modificato dal regolamento n. 1582/97, artt. 10 e 12, n. 1, lett. c)]
3. Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi di acquisto esclusivo — Accordo stipulato sotto la vigenza del regolamento n. 1984/83 — Disposizioni applicabili dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 2790/1999
[Regolamenti della Commissione n. 1984/83, come modificato dal regolamento n. 1582/97, e n. 2790/1999, artt. 3, n. 1, 5, lett. a), e 12]
4. Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi di acquisto esclusivo — Regolamento n. 1984/83 — Convenzione di distribuzione esclusiva di carburanti e combustibili tra un fornitore e un gestore di stazione di servizio — Fissazione del prezzo di vendita al pubblico da parte del fornitore — Esclusione
(Regolamenti della Commissione n. 1984/83, come modificato dal regolamento n. 1582/97, artt. 10, 11, 12 e 13, e n. 2790/1999)
5. Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi verticali — Regolamento n. 2790/1999 — Fissazione di un prezzo massimo di vendita — Presupposti
[Regolamento della Commissione n. 2790/1999, artt. 2 e 4, lett. a)]
6. Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Nullità di pieno diritto
(Art. 81, nn. 1 e 2, CE)
1. Un contratto di fornitura esclusiva di prodotti petroliferi tra il gestore di una stazione di servizio e un fornitore può rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, qualora, da un lato, costituisca un accordo tra imprese perché il gestore della stazione di servizio assume, in proporzione non trascurabile, uno o più rischi finanziari e commerciali connessi alla vendita di tali prodotti a terzi, in modo che possa essere considerato un operatore economico indipendente e, dall’altro, contenga clausole atte a violare il gioco della concorrenza, come quella relativa alla fissazione del prezzo di vendita al pubblico, espressamente vietata dall’art. 81 CE, n. 1, lett. a), nei limiti in cui ricorrano tutte le altre condizioni di applicazione di tale disposizione.
Nel caso in cui il gestore della stazione di servizio non assuma tali rischi o se ne assuma soltanto una parte trascurabile, non diviene un operatore economico indipendente all’atto della vendita dei carburanti a terzi, poiché i rapporti tra il gestore e il fornitore sono allora identici a quelli esistenti tra un agente e il suo committente. In tale ipotesi, solo gli obblighi imposti al gestore della stazione di servizio nell’ambito della vendita delle merci ai terzi per conto del fornitore, tra i quali figura la fissazione del prezzo di vendita al pubblico, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE. Per contro, possono rientrare nell’ambito di applicazione di detta disposizione le obbligazioni imposte al gestore nell’ambito dei servizi di intermediazione che esso offre al fornitore, riguardanti i loro rapporti come operatori economici indipendenti. È il caso delle clausole di esclusiva e di non concorrenza, che sono tali da violare le regole della concorrenza in quanto comportano la chiusura del mercato di cui trattasi.
(v. punti 35, 40-42, 44, dispositivo 1)
2. Un contratto di fornitura esclusiva di prodotti petroliferi tra il gestore di una stazione di servizio e un fornitore è idoneo a beneficiare di un’esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 1984/83, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del Trattato [divenuto art. 81, n. 1, CE] a categorie di accordi di acquisto esclusivo, nella versione modificata dal regolamento n. 1582/97, se rispetta la durata massima di dieci anni, di cui al suo art. 12, n. 1, lett. c), e se il fornitore concede al gestore della stazione di servizio, come compenso per l’esclusiva, vantaggi economici rilevanti che contribuiscono al miglioramento della distribuzione, facilitano la creazione o l’ammodernamento della stazione di servizio e riducono i costi di distribuzione.
(v. punti 49, 54, 60, dispositivo 2)
3. Nell’ipotesi in cui il periodo di esecuzione di un accordo di acquisto esclusivo concluso sotto il regime del regolamento n. 1984/83 si estenda oltre la data di scadenza di tale regolamento, il 31 dicembre 1999, l’esenzione da esso prevista continua ad applicarsi fino al 31 maggio 2000 in forza del regolamento n. 2790/1999, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate. Un simile contratto fruisce quindi dell’esenzione prevista dal regolamento n. 2790/1999, a decorrere dalla sua data di applicazione, il 1° giugno 2000, a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante sul quale egli vende i beni e i servizi contrattuali e che la durata degli obblighi diretti o indiretti di non concorrenza non sia indeterminata né superi cinque anni, in quanto un obbligo di non concorrenza tacitamente rinnovabile oltre i cinque anni deve essere considerato concluso per una durata indeterminata. Tuttavia, è previsto un periodo transitorio, nel corso del quale il divieto enunciato all’art. 81, n. 1, CE non si applica, fino al 31 dicembre 2001 per gli accordi in vigore al 31 maggio 2000 che soddisfacevano le condizioni di esenzione previste dal regolamento n. 1984/83, ma non quelle previste dal regolamento n. 2790/1999.
(v. punti 56-60)
4. Gli artt. 10‑13 del regolamento n. 1984/83, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del Trattato [divenuto art. 81, n. 1, CE] a categorie di accordi di acquisto esclusivo, come modificato dal regolamento n. 1582/97, devono essere interpretati nel senso che escludono l’applicazione dell’esenzione per categoria ad un contratto di fornitura esclusiva che prevede la fissazione del prezzo di vendita al pubblico da parte del fornitore, poiché un simile obbligo non figura tra quelli elencati, tassativamente, dall’art. 11 del regolamento e che, oltre alla clausola di esclusiva, possono essere imposti al rivenditore.
La questione di stabilire, da un lato, se sia possibile per il fornitore modificare unilateralmente la clausola che disciplina la fissazione del prezzo per renderla conforme alle disposizioni in materia di concorrenza e, d’altro lato, se, in questo caso, il contratto possa divenire valido, deve essere esaminata alla luce del diritto nazionale applicabile a tale contratto. Nell’ipotesi in cui una modifica unilaterale sia ammissibile, le condizioni di esenzione devono essere esaminate con riferimento alla legislazione in vigore alla data di tale modifica.
(v. punti 63, 65, 67-68, 75-76, dispositivo 3)
5. L’esenzione prevista all’art. 2 del regolamento n. 2790/1999, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, non si applica, secondo l’art. 4, lett. a), di tale regolamento, agli accordi verticali aventi ad oggetto la restrizione della facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti.
Per quanto riguarda la fissazione di un prezzo di vendita massimo, spetta al giudice del rinvio valutare se il rivenditore abbia una reale possibilità di diminuire tale prezzo di vendita, tenendo conto del complesso delle obbligazioni contrattuali nel loro contesto economico e giuridico e del comportamento delle parti della causa principale. È, in particolare, importante verificare se il prezzo di vendita al pubblico non sia in realtà fissato con mezzi indiretti o dissimulati, come la fissazione del margine di guadagno del rivenditore, minacce, intimidazioni, avvertimenti, sanzioni o incentivi.
(v. punti 69-71)
6. La nullità di pieno diritto di cui all’art. 81, n. 2, CE pregiudica integralmente la validità di un contratto soltanto nel caso in cui le clausole incompatibili con il n. 1 dello stesso articolo siano inscindibili dal contratto stesso. In caso contrario, le conseguenze della nullità per quanto riguarda tutti gli altri elementi del contratto esulano dal diritto comunitario.
(v. punti 78-80, dispositivo 4)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
11 settembre 2008 (*)
«Concorrenza – Intese – Accordi fra imprese – Art. 81 CE – Regolamento (CEE) n. 1984/83 – Artt. 10‑13 – Regolamento n. 2790/1999 – Art. 4, lett. a) – Contratto di fornitura esclusiva di prodotti petroliferi tra il gestore di una stazione di servizio e un’impresa petrolifera – Esenzione»
Nel procedimento C‑279/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Audiencia Provincial de Madrid (Spagna), con decisione 16 giugno 2006, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2006, nella causa
CEPSA Estaciones de Servicio SA
contro
LV Tobar e Hijos SL,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus (relatore), J. Klučka, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 giugno 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la CEPSA Estaciones de Servicio SA, dagli avv.ti A. Martínez Sánchez, J. Folguera Crespo e F. Lorente Hurtado, abogados ;
– per la LV Tobar e Hijos SL, dagli avv.ti A. Hernández Pardo, M. Gaitán Luján e S. Beltrán Ruiz, abogados;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Mojzesowicz nonché dai sigg. E. Gippini Fournier e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 marzo 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame riguarda l’interpretazione degli artt. 81 CE e 10‑13 del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all’applicazione dell’articolo [81], paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5, con le rettifiche di cui alla GU 1984, L 79, pag. 38), nella versione modificata dal regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1997, n. 1582 (GU L 214, pag. 27; in prosieguo: il «regolamento n. 1984/83»).
2 Tale domanda è stata proposta nel contesto di una controversia che vede contrapposte la CEPSA Estaciones de Servicio SA (in prosieguo: la «CEPSA»), ricorrente nel procedimento principale, e la LV Tobar e Hijos SL (in prosieguo: la «Tobar»), convenuta nel procedimento principale, in merito all’inadempimento da parte di quest’ultima del contratto di acquisto esclusivo concluso tra le due società.
Normativa comunitaria
3 Il regolamento n. 1984/83 escludeva dall’ambito di applicazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) talune categorie di accordi di acquisto esclusivo e di pratiche concordate che erano generalmente idonee a soddisfare le condizioni previste al n. 3 di detto articolo, in quanto, di regola, esse comportavano un miglioramento della distribuzione dei prodotti.
4 I ‘considerando’ quinto, sesto, tredicesimo, quindicesimo e diciassettesimo di detto regolamento erano formulati nel modo seguente:
«(5) considerando che gli accordi d’acquisto esclusivo definiti nel presente regolamento permettono in genere un miglioramento della distribuzione, in quanto il fornitore può programmare la vendita dei suoi prodotti con maggiore precisione e con maggiore anticipo, ed assicurano al rivenditore l’approvvigionamento regolare del suo fabbisogno durante il periodo di validità dell’accordo; che in questo modo le imprese partecipanti possono limitare i rischi di fluttuazioni di mercato e ridurre i propri costi distributivi;
(6) considerando che tali accordi facilitano la promozione della vendita di un prodotto e consentono un’azione più incisiva sul mercato, in quanto, in generale, il fornitore si impegna, in cambio dell’esclusiva di acquisto sottoscritta dal rivenditore, a dare il proprio contributo al miglioramento delle strutture della rete distributiva, alla qualità del servizio delle vendite o al loro successo; [che essi stimolano anche la concorrenza tra prodotti di diversi fabbricanti; che la designazione] di più rivenditori, vincolati all’obbligo di rifornirsi esclusivamente presso il fornitore, che si accollano i costi della promozione delle vendite, del servizio assistenza e dell’immagazzinamento, può spesso rappresentare per il fabbricante il mezzo più efficace, se non l’unico, per penetrare in un mercato ed affrontare la concorrenza di altri fabbricanti (…);
(…)
(13) considerando che [i contratti di fornitura di birra e i contratti di stazione di servizio] si contraddistinguono generalmente per il fatto che, da un lato, il fornitore concede al rivenditore cospicui vantaggi economici o finanziari in quanto gli versa contributi a fondo perduto, gli concede o gli fa ottenere prestiti a condizioni più favorevoli di quelle del mercato, gli cede in affitto un’area o i locali per il pubblico esercizio o per le pompe di benzina, mette a sua disposizione impianti tecnici o altre attrezzature o effettua altri investimenti a favore del rivenditore, e, dall’altro, il rivenditore si vincola nei riguardi del fornitore con un impegno d’acquisto esclusivo a lungo termine abbinato generalmente ad un divieto di concorrenza;
(…)
(15) considerando che i vantaggi economici e finanziari che il fornitore concede al rivenditore facilitano notevolmente la creazione o l’ammodernamento di pubblici esercizi e distributori di benzina, nonché la loro manutenzione e gestione in condizioni ottimali (…);
(…)
(17) considerando che (…) un obbligo di acquisto esclusivo per combustibili e prodotti petroliferi connessi può essere ammesso soltanto a condizione che il fornitore abbia messo a disposizione del rivenditore attrezzature tecniche particolari per la lubrificazione o le abbia finanziate; (…)».
5 Le disposizioni specifiche per gli accordi conclusi con i gestori di stazioni di servizio (in prosieguo: gli «accordi di stazione di servizio») erano previste agli artt. 10‑13 del regolamento n. 1984/83.
6 Ai sensi dell’art. 10 dello stesso regolamento:
«L’articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato e conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 11 a 13 del presente regolamento, agli accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e nei quali l’una, il rivenditore, si impegna nei riguardi dell’altra, il fornitore, in cambio della concessione di particolari vantaggi economici o finanziari, ad acquistare determinati carburanti per autoveicoli a base di prodotti petroliferi o determinati combustibili a base di prodotti petroliferi specificati nell’accordo, destinati alla rivendita in una stazione di servizio specificata nell’accordo, soltanto da lui, o da un’impresa ad esso collegata, o da un’impresa terza incaricata della distribuzione dei suoi prodotti».
7 L’art. 11 di detto regolamento disponeva:
«Al rivenditore possono essere imposti, oltre all’obbligo di cui all’articolo 10, soltanto i seguenti obblighi restrittivi della concorrenza:
a) l’obbligo di non rivendere nella stazione di servizio specificata nell’accordo carburanti per autoveicoli o combustibili forniti da imprese terze;
b) l’obbligo di non utilizzare nella stazione di servizio precisat[a] nell’accordo lubrificanti o prodotti petroliferi connessi offerti da imprese terze quando il fornitore o un’impresa ad esso collegata ha messo a disposizione del rivenditore o finanziato un impianto per il cambio dell’olio [o] materiale per la lubrificazione degli autoveicoli;
c) l’obbligo di limitare la pubblicità dei prodotti forniti da imprese terze, all’interno e all’esterno della stazione di servizio, in proporzione alla quota parte di detti prodotti nel fatturato globale della stazione di servizio;
d) l’obbligo di affidare esclusivamente al fornitore, o ad un’impresa [da] esso designata, la manutenzione degli impianti di deposito o di distribuzione di prodotti petroliferi, di proprietà del fornitore o di un’impresa ad esso collegata o da questi finanziati».
8 L’art. 12 del regolamento n. 1984/83 enumerava le clausole e gli impegni contrattuali che ostavano all’applicazione dell’art. 10 dello stesso, tra i quali figurava la circostanza che l’accordo fosse concluso a tempo indeterminato o per più di dieci anni.
9 L’art. 13 dello stesso regolamento prevedeva l’applicazione analogica degli artt. 2, nn. 1 e 3, nonché 3, lett. a) e b), 4 e 5, agli accordi di stazione di servizio.
10 Il regolamento n. 1984/83 è scaduto il 31 dicembre 1999. Il 1º gennaio 2000, è entrato in vigore il regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).
11 L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2790/1999 così dispone:
«Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante in cui esso vende i beni o i servizi oggetto del contratto».
12 L’art. 4 dello stesso regolamento prevede che l’esenzione dal divieto enunciato all’art. 81, n. 1, CE «non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:
a) la restrizione della facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;
(…)».
13 Secondo l’art. 5, lett. a), di detto regolamento, l’esenzione prevista all’art. 2 dello stesso non si applica all’obbligo di non concorrenza diretto o indiretto, la cui durata sia indeterminata o superiore a cinque anni. Un obbligo di non concorrenza tacitamente rinnovabile oltre i cinque anni si considera concluso per una durata indeterminata.
14 In forza dell’art. 12 del regolamento n. 2790/1999, l’esenzione prevista in particolare dal regolamento n. 1984/83 continua ad applicarsi fino al 31 maggio 2000. Il divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE non si applica, durante il periodo che va dal 1º giugno 2000 al 31 dicembre 2001, agli accordi già in vigore al 31 maggio 2000 che non soddisfano le condizioni di esenzione previste dal regolamento n. 2790/1999, ma che soddisfano quelle previste dal regolamento n. 1984/83.
Causa principale e questioni pregiudiziali
15 Le parti della causa principale hanno concluso, il 7 febbraio 1996, un «contratto che conferisce il diritto di recare l’insegna e di utilizzare l’immagine, nonché il diritto all’assistenza tecnica e commerciale e all’approvvigionamento in regime di gestore-commissionario di una stazione di servizio» (in prosieguo: il «contratto di cui alla causa principale»).
16 In forza di tale contratto, la Tobar si impegna ad acquistare esclusivamente dalla CEPSA carburanti e combustibili, nonché lubrificanti e altri prodotti connessi (in prosieguo: i «prodotti petroliferi») per la rivendita nella sua stazione di servizio al prezzo di vendita al pubblico e alle condizioni e tecniche di vendita e di gestione determinate da detto fornitore. Il contratto è concluso per una durata di dieci anni, prorogabili per periodi successivi di cinque anni, mediante il consenso espresso dato per iscritto con preavviso minimo di sei mesi. L’obbligo di acquisto esclusivo di tali prodotti è corredato da una clausola di non concorrenza che vieta alla Tobar di vendere o di promuovere prodotti concorrenti o di partecipare a tali operazioni tanto nell’area della sua stazione di servizio quanto nei dintorni di essa.
17 Il pagamento del prezzo dei prodotti petroliferi deve essere effettuato dalla Tobar alla CEPSA nel termine di nove giorni a partire dalla data della consegna alla stazione di servizio. La Tobar è anche tenuta a sottoscrivere e a presentare, alla data della prima consegna, una garanzia bancaria per un importo totale equivalente a quindici giorni di fornitura, che può essere riscossa dalla CEPSA in assenza di pagamento tempestivo. Laddove risultasse necessaria la riscossione di tale garanzia, la Tobar sarebbe allora obbligata a pagare le forniture anticipatamente. A titolo di remunerazione la Tobar riceve le commissioni di mercato in vigore per ciascuna stazione di servizio. Il pagamento alla CEPSA, determinato in funzione del numero di litri forniti alla stazione di servizio, viene effettuato deducendo dal prezzo di vendita al pubblico fissato dalla CEPSA, inclusa l’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»), l’importo della commissione, includendovi tale imposta.
18 Per quanto riguarda le clausole relative alla ripartizione delle spese e dei rischi, risulta dalla decisone di rinvio che la Tobar è tenuta ad assumere i rischi collegati ai prodotti petroliferi a partire dalla loro consegna da parte del fornitore nelle cisterne di stoccaggio tra i quali il rischio volumetrico, e di conservarli nelle condizioni richieste per evitare qualsiasi perdita o deterioramento. Detta società è responsabile, tanto nei confronti del fornitore quanto nei confronti di terzi, di qualsiasi perdita o contaminazione ovvero di qualsiasi commistione suscettibile di pregiudicare la qualità di tali prodotti, nonché di ogni danno che può essere da essi provocato. Inoltre, la Tobar è garante e responsabile dei clienti che, grazie alla sua intermediazione, hanno aderito all’uso della carta di credito CEPSA CARD o ai quali essa ha direttamente concesso un credito. Essa partecipa anche al finanziamento di una piccola parte delle spese relative all’uso della carta clienti della CEPSA.
19 Quest’ultima società, da parte sua, si assume il costo del trasporto dei prodotti petroliferi nonché le spese di installazione e di manutenzione legate all’immagine del suo marchio nella stazione di servizio. Essa cede alla Tobar le cisterne e le pompe di benzina che quest’ultima deve utilizzare soltanto per la vendita dei prodotti consegnati dalla CEPSA e restituire all’atto della cessione del contratto. Tuttavia, la Tobar è tenuta a costituire una «garanzia a prima richiesta» a favore della CEPSA per l’importo del valore degli impianti tecnici.
20 Il 2 novembre 2001, la CEPSA ha inviato alla Tobar una lettera con cui la autorizzava ad abbassare, a partire da tale data, i prezzi di vendita dei prodotti petroliferi senza tuttavia diminuire le entrate della CEPSA.
21 Nel 2003, la Tobar, dopo aver spedito diverse lettere alla CEPSA, ha smesso di rifornirsi dalla medesima e ne ha occultato il logotipo sugli impianti della stazione di servizio.
22 Nel corso del 2004, la Tobar ha proposto contro la CEPSA un ricorso diretto all’annullamento del contratto di cui alla causa principale, facendo valere che quest’ultimo è incompatibile con l’art. 81 CE e che il suo oggetto è illecito per il fatto che la determinazione del prezzo di vendita dei prodotti petroliferi viene lasciata all’esclusiva discrezionalità della CEPSA. La Tobar ha chiesto anche la concessione di un risarcimento.
23 La CEPSA ha contestato la fondatezza di tale ricorso ed ha proposto una domanda riconvenzionale nella quale ha chiesto l’esecuzione del contratto, ovvero la sua risoluzione per impossibilità sopravvenuta, esigendo anche un risarcimento del danno subito.
24 Il 29 luglio 2005, lo Juzgado de Primera Instancia n. 3 de Madrid ha annullato detto contratto in quanto non compatibile con l’art. 81, n. 1, CE né con i regolamenti nn. 1984/83 e 2790/1999. La CEPSA ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.
25 L’Audiencia Provincial de Madrid ha, in tal contesto, deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) In primo luogo
a) Se l’art. 81, n. 1, CE debba essere interpretato nel senso che un contratto di franchising concluso nel 1996 tra un distributore di prodotti petroliferi e l’impresa titolare di una stazione di servizio, con cui quest’ultima si impegna a vendere esclusivamente carburanti e combustibili del fornitore per un determinato periodo, impegnandosi a non vendere prodotti identici forniti da altri distributori, rientri nel suo ambito di applicazione in quanto tale obbligo implica un patto di non concorrenza, benché tale contratto, per la sua rilevanza economica, possa essere considerato un contratto di agenzia.
b) Se, nel caso in cui tale contratto rientri nel suo ambito di applicazione, si applichi il beneficio della deroga al divieto qualora vengano soddisfatti i requisiti posti dal regolamento n. 1984/83, segnatamente quello relativo alla durata.
c) In tal caso, se la previsione degli artt. 10 e 12 del regolamento citato, che consente che la durata del patto di non concorrenza ecceda i cinque anni come contropartita della concessione di vantaggi economici o finanziari da parte del fornitore alla titolare della stazione di servizio, richieda che tali vantaggi economici o finanziari siano sostanziali o se sia sufficiente che non siano insignificanti. Se tali disposizioni possano essere interpretate nel senso che sono stati concessi tali vantaggi economici o finanziari in contratti di franchising in cui il fornitore dei prodotti petroliferi sostiene i costi di introduzione e mantenimento nella stazione di servizio della sua immagine di marca, o cede i serbatoi e le pompe di benzina che la titolare della stazione di servizio non può usare, salva autorizzazione scritta del fornitore esclusivo, per prodotti non forniti da quest’ultimo e che è tenuta a restituire quando ne cessi l’uso autorizzato, e il cui valore è coperto da garanzia esigibile a prima richiesta che la titolare della stazione di servizio ha prestato in favore del fornitore.
d) Qualora non si applichi tale deroga, se la nullità di pieno diritto prevista dall’art. 81, n. 2, CE riguardi il contratto nella sua integralità.
2) In secondo luogo
a) Se l’art. 81, n. 1, CE vada interpretato nel senso che tale contratto di franchising, in quanto prevede che l’impresa titolare della stazione di servizio è tenuta a vendere i carburanti e combustibili del fornitore esclusivo ai prezzi di vendita al pubblico stabiliti da questo, incorra in linea di principio nel divieto di restrizione della concorrenza in quanto fissa i prezzi di vendita, tenuto conto della sua rilevanza economica e, in particolare, dei rischi assunti dalla titolare della stazione di servizio e del suo contributo ai costi relativi alla fornitura dei beni oggetto del contratto o di promozione della vendita dei medesimi, date le seguenti circostanze rilevanti:
i) la titolare della stazione di servizio si impegna a vendere esclusivamente lubrificanti, prodotti automobilistici, carburanti e combustibili del fornitore, conformemente ai prezzi di vendita al pubblico, alle condizioni e tecniche di vendita e gestione fissate da questo per dieci anni, prorogabili per periodi successivi di cinque anni ciascuno, previo assenso esplicito e scritto, con un preavviso minimo di sei mesi;
ii) la titolare della stazione di servizio assume il rischio relativo ai carburanti e combustibili dal momento in cui li riceve dal fornitore nelle cisterne della stazione di servizio, incluso il rischio volumetrico. Dal momento del ricevimento dei prodotti, la titolare si assume l’obbligo di conservarli in condizioni idonee ad evitare qualsiasi perdita o deterioramento degli stessi e risponde eventualmente, sia nei confronti del fornitore sia di terzi, per qualsiasi perdita, contaminazione o mescolanza che detti prodotti possano subire o dei danni che possano verificarsi per tale motivo;
iii) la titolare della stazione di servizio è tenuta a versare al fornitore l’importo dei carburanti o combustibili entro nove giorni della loro consegna nella stazione di servizio, previa prestazione, alla data della prima fornitura, di una garanzia bancaria per l’importo totale della fornitura, equivalente a quindici giorni. In caso di mancato pagamento, oltre alla possibilità per il fornitore di escutere la garanzia prestata dalla titolare della stazione di servizio, quest’ultima verrà obbligata a pagare le forniture prima della loro consegna alla stazione di servizio. L’importo che la titolare della stazione di servizio deve versare alla distributrice si calcola deducendo dal prezzo di vendita al pubblico fissato dalla distributrice, inclusa l’IVA, l’importo della “provvigione” dovuta alla titolare della stazione, più l’IVA corrispondente. Il carburante fornito viene venduto, mediamente, entro un termine molto inferiore ai nove giorni dalla consegna previsti per il suo pagamento da parte della ricorrente in primo grado alla convenuta in primo grado. La distributrice effettua mensilmente addebiti o accrediti alla stazione di servizio a seconda delle variazioni al rialzo o al ribasso dei prezzi fissati per i carburanti forniti. Il costo del trasporto viene assunto dall’impresa fornitrice;
iv) la titolare della stazione di servizio garantisce ed è responsabile nei confronti dei clienti registrati per l’utilizzo della carta di credito creata e gestita dal gruppo di società al quale appartiene il fornitore, riscuote le vendite effettuate mediante la carta di credito menzionata un mese dopo la realizzazione della vendita, finanzia una piccola parte del costo di utilizzo per i clienti della carta di fidelizzazione della distributrice petrolifera e corre il rischio di mancato pagamento dei clienti ai quali ha concesso direttamente credito.
v) l’impresa fornitrice dei prodotti petroliferi sopporta i costi di introduzione e di mantenimento nella stazione di servizio della sua immagine di marca. Parimenti, cede i serbatoi e le pompe di benzina, che la titolare della stazione di servizio non può usare, salva autorizzazione scritta della fornitrice, per prodotti non forniti da questa e il cui valore viene correttamente ritenuto corrispondente all’importo per il quale la titolare nella stazione servizio ha prestato garanzia a favore della fornitrice.
b) Se, in tal caso, il regolamento [n. 1984/83] e, in particolare, i suoi artt. 10‑13, debbano essere interpretati nel senso che un contratto di tale natura rientri nel loro ambito di applicazione per cui il divieto contenuto al n. 1 dell’art. 81 CE non si applicherebbe qualora il contratto soddisfi i requisiti per la deroga contenuta in detti articoli del regolamento.
c) Se, in tal caso, l’art. 11 di tale regolamento vada interpretato nel senso che nel contratto viene prevista più di una restrizione della concorrenza, in quanto oltre a stabilire la non concorrenza, prevedendo la fornitura esclusiva da parte di un’impresa fornitrice, il fornitore stabilisce il prezzo di vendita. Se l’autorizzazione del [fornitore] [al gestore della] stazione di servizio ad abbassare il prezzo di vendita senza pregiudicare le entrate [di detto fornitore], concessa nel novembre 2001, permetta di ritenere valido il contratto».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
26 Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio sottopone alla Corte due questioni, suddivise ciascuna in più parti, nelle quali sono contemplate ipotesi diverse secondo la qualificazione da attribuirsi al contratto di cui alla causa principale. La prima questione viene formulata per l’ipotesi in cui detto contratto dovesse essere qualificato come contratto d’agenzia, mentre la seconda questione è formulata per l’ipotesi in cui detto contratto dovesse essere considerato concluso tra due imprese autonome.
27 Il giudice del rinvio si interroga essenzialmente sull’applicabilità del divieto previsto all’art. 81, n. 1, CE, ed eventualmente dell’esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 1984/83 con riferimento alle circostanze in fatto della causa principale. Tuttavia, attraverso le sue questioni nn. 1 e 2, lett. a), tale giudice non mira ad ottenere dalla Corte un’interpretazione della nozione di accordo tra imprese ai sensi di detta disposizione per valutare successivamente se il contratto di cui alla causa principale rientri nell’ambito di applicazione di detta disposizione, bensì invita la Corte a procedere essa stessa a tale valutazione.
28 Occorre ricordare che, l’art. 234 CE, fondato su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, autorizza la Corte a pronunciarsi soltanto sull’interpretazione o la validità di un testo comunitario, a partire dai fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale e che, per contro, spetta a quest’ultimo applicare le norme di diritto comunitario al caso concreto. Di conseguenza, la Corte non è competente a pronunciarsi sui fatti della causa principale o ad applicare a provvedimenti o a situazioni nazionali le norme comunitarie di cui essa ha fornito l’interpretazione, dato che tali questioni rientrano nella competenza esclusiva del giudice nazionale (v., in particolare, sentenze 22 giugno 2000, causa C‑318/98, Fornasar e a., Racc. pag. I‑4785, punto 32, nonché 16 ottobre 2003, causa C‑421/01, Traunfellner, Racc. pag. I‑11941, punto 21).
29 Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che la domanda d’interpretazione sottoposta alla Corte si basa su argomenti delle parti nella causa principale la cui fondatezza non è ancora stata verificata dal giudice nazionale. Allo stesso modo, nelle loro osservazioni scritte e orali presentate alla Corte, le parti della causa principale hanno manifestato un disaccordo rilevante per quanto riguarda i fatti della controversia su cui il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi.
30 Al riguardo, è anche importante ricordare che, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 234 CE, la Corte non può decidere su una controversia relativa ad una situazione in fatto. Una controversia siffatta, come del resto qualsiasi valutazione dei fatti di causa, rientra tra le competenze del giudice nazionale (v. sentenze 15 novembre 1979, causa 36/79, Denkavit Futtermittel, Racc. pag. 3439, punto 12, e 9 giugno 2005, cause riunite C‑211/03, C‑299/03 e da C‑316/03 a C‑318/03, HLH Warenvertrieb e Orthica, Racc. pag. I‑5141, punto 96).
31 Spetta, tuttavia, alla Corte fornire al giudice a quo una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia per la quale viene adito (v., in particolare, sentenza 11 ottobre 2007, causa C‑98/06, Freeport, Racc. pag. I‑8319, punto 31).
32 La qualificazione del contratto di cui alla causa principale alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza è essenziale per la soluzione della controversia sulla quale è chiamato a pronunciarsi il giudice del rinvio, ed è quindi compito della Corte ricordare, in primo luogo, i criteri pertinenti ai fini di tale qualificazione [questioni nn. 1 e 2, lett. a)]. In secondo luogo, occorre esaminare se l’esenzione per categoria possa applicarsi a tale contratto, alla luce delle sue clausole relative alla durata dell’esecuzione [prima questione, lett. b) e c), nonché seconda questione, lett. b)] e alla fissazione del prezzo di vendita al pubblico [seconda questione, lett. c)]. In terzo luogo, si pone la questione di un’eventuale nullità del contratto in forza dell’art. 81, n. 2, CE [prima questione lett. d)].
Sull’esistenza di un accordo tra imprese ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE
33 Con le sue questioni nn. 1 e 2, lett. a), il giudice del rinvio chiede se l’art. 81, n. 1, CE debba essere interpretato nel senso che si applica ad un contratto per la fornitura esclusiva di prodotti petroliferi avente le caratteristiche del contratto di cui alla causa principale, in primo luogo, nell’ipotesi in cui tale contratto sia considerato concluso tra due imprese indipendenti, in base al fatto che il prezzo di vendita di detti prodotti al pubblico è stabilito dal fornitore e, in secondo luogo, nell’ipotesi in cui lo stesso contratto sia considerato come vero contratto di agenzia, in base al fatto che esso prevede una clausola di fornitura esclusiva.
34 Al riguardo occorre ricordare che una questione analoga è già stata sottoposta alla Corte nella causa sfociata nella sentenza 14 dicembre 2006, causa C‑217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Racc. pag. I‑11987; in prosieguo: la «sentenza CEEES»). In tale controversia, esattamente come in quella che ha dato luogo al presente rinvio pregiudiziale, trattavasi delle relazioni contrattuali tra taluni gestori di stazioni di servizio e il loro fornitore, cioè la CEPSA. Secondo i termini espressi dell’ordinanza di rinvio, il contratto di cui alla causa principale è identico a quelli oggetto della questione pregiudiziale esaminata dalla Corte nella sentenza CEEES.
35 Al punto 38 della sentenza CEEES, la Corte aveva constatato che gli accordi verticali, come le convenzioni tra la CEPSA e i gestori delle stazioni di servizio, ricadevano nell’ambito di applicazione dell’art. 85 del Trattato soltanto qualora il gestore fosse considerato un operatore economico indipendente ed esistesse, di conseguenza, un accordo fra due imprese.
36 Orbene, l’elemento determinante per stabilire se il gestore di una stazione di servizio sia un operatore economico indipendente si trova nella convenzione conclusa con il committente e, in particolare, nelle clausole tacite o espresse di tale convenzione relative all’assunzione dei rischi finanziari e commerciali legati alla vendita di merci a terzi. La questione del rischio deve essere esaminata caso per caso, tenendo conto della realtà economica piuttosto che della qualificazione giuridica dei rapporti contrattuali sulla base del diritto interno (sentenza CEEES, punto 46).
37 La Corte ha precisato inoltre i criteri che consentono al giudice nazionale di valutare, alla luce delle circostanze in fatto della controversia su cui è chiamato a pronunciarsi, la ripartizione effettiva dei rischi finanziari e commerciali tra i gestori delle stazioni di servizio e il fornitore dei carburanti.
38 Per quanto riguarda, in primo luogo, i rischi connessi alla vendita delle merci, si presume che il gestore della stazione di servizio li sopporti se diviene proprietario delle merci, a partire dal momento in cui le riceve dal fornitore, se si assume direttamente o indirettamente i costi connessi alla distribuzione delle merci, in particolare i costi del trasporto, se mantiene alcune riserve a sue spese, se si assume la responsabilità di eventuali danni alle merci, come la loro perdita o il loro deterioramento, nonché del danno causato dalle merci vendute a terzi, oppure se sopporta il rischio finanziario legato alle merci, per il caso in cui è tenuto a versare al fornitore l’importo corrispondente alla quantità dei carburanti consegnati, in luogo di quello corrispondente alla quantità effettivamente venduta (v. sentenza CEEES, punti 51‑58).
39 In secondo luogo, per quanto riguarda i rischi legati agli investimenti specifici del mercato, cioè quelli necessari affinché il gestore di una stazione di servizio possa negoziare o concludere contratti con soggetti terzi, occorre verificare se quest’ultimo realizzi investimenti in locali o attrezzature, come ad esempio un serbatoio di carburante, oppure in attività promozionali. In caso affermativo, tali rischi sono trasferiti al gestore (sentenza CEEES, punti 51 e 59).
40 Occorre, tuttavia, sottolineare che il fatto che il gestore sopporti soltanto una parte trascurabile dei rischi non è tale da rendere applicabile l’art. 81 CE (v., in tal senso, sentenza CEEES, punto 61), poiché detto gestore non diviene un operatore economico indipendente all’atto della vendita dei carburanti a terzi. In tal caso, i rapporti tra il gestore e il fornitore sono identici a quelli esistenti tra un agente e il suo committente.
41 Dai punti 62 e 63 della sentenza CEEES deriva parimenti che, anche nel caso di un contratto di agenzia, solo gli obblighi imposti all’intermediario nell’ambito della vendita delle merci ai terzi per conto del committente, tra i quali figura la fissazione del prezzo di vendita al pubblico, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 81 CE. Per contro le clausole di esclusiva e di non concorrenza riguardanti i rapporti tra l’agente e il committente in quanto operatori economici indipendenti sono tali da violare le disposizioni in materia di concorrenza in quanto comportano la chiusura del mercato di cui trattasi. Il divieto sancito all’art. 81, n. 1, CE è, quindi, applicabile a dette clausole.
42 Nell’ipotesi in cui l’esame dei rischi abbia esito nell’accertamento dell’esistenza di un accordo tra imprese ai sensi dell’art. 81 CE, per quanto riguarda la vendita di merci a terzi, la fissazione del loro prezzo di vendita al pubblico costituisce una restrizione della concorrenza espressamente prevista al n. 1, lett. a), di detto articolo che fa ricadere detto accordo nel divieto enunciato in tale disposizione nei limiti in cui ne ricorrano tutte le altre condizioni di applicazione, cioè che tale accordo abbia lo scopo o l’effetto di restringere sensibilmente la portata della concorrenza all’interno del mercato comune e che sia tale da pregiudicare il commercio tra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza 30 aprile 1998, causa C‑230/96, Cabour, Racc. pag. I‑2055, punto 48).
43 Inoltre, per quanto riguarda in particolare gli accordi di acquisto esclusivo, occorre ricordare la giurisprudenza della Corte secondo cui, se tali accordi non hanno lo scopo di restringere la concorrenza, ai sensi dell’art. 81 CE, occorre tuttavia verificare se non hanno lo scopo di impedirla, di restringerla o di falsarne il gioco. La valutazione degli effetti di un accordo di acquisto esclusivo implica la necessità di prendere in considerazione il contesto economico e giuridico in seno al quale esso si colloca e nel quale esso può concorrere insieme ad altri ad un effetto cumulativo sul gioco della concorrenza. Occorre conseguentemente esaminare gli effetti che tale contratto produce, in combinazione con altri contratti dello stesso tipo, sulle possibilità per i concorrenti nazionali o originari di altri Stati membri, di inserirsi nel mercato di riferimento o di espandere la loro quota di mercato (v. sentenze 28 febbraio 1991, causa C‑234/89, Delimitis, Racc. pag. I‑935, punti 13‑15, e 7 dicembre 2000, causa C‑214/99, Neste, Racc. pag. I‑11121, punto 25).
44 Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni nn. 1 e 2, lett. a), devono essere risolte nel senso che un contratto di fornitura esclusiva di prodotti petroliferi può rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE qualora il gestore della stazione di servizio assuma, in una proporzione non trascurabile, uno o più rischi finanziari e commerciali connessi alla vendita di tali prodotti a terzi e qualora tale contratto contenga clausole idonee a violare il gioco della concorrenza, come la clausola relativa alla fissazione del prezzo di vendita al pubblico. Nel caso in cui il gestore della stazione di servizio non assuma tali rischi o ne assuma soltanto una parte trascurabile, rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione esclusivamente gli obblighi imposti al gestore nell’ambito dei servizi di intermediazione offerti da quest’ultimo al committente, quali le clausole di esclusiva e di non concorrenza. Spetta al giudice del rinvio verificare, inoltre, se il contratto di cui alla causa principale abbia l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell’art. 81 CE.
Sulla durata massima dell’accordo prevista dal regolamento n. 1984/83
45 Con la sua prima questione, lett. b) e c), nonché con la sua seconda questione, lett. b), il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se un accordo di fornitura esclusiva, come quello di cui alla causa principale, nel caso in cui rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 81 CE, possa beneficiare di un’esenzione per categoria come quella prevista dal regolamento n. 1984/83, fatto salvo il rispetto delle condizioni in esso enunciate e, in particolare, della durata massima dell’accordo nonché della concessione di vantaggi economici e finanziari.
46 Detto giudice s’interroga, in particolare, sulla questione se, da un lato, al fine di rispettare la condizione della durata massima, l’art. 10 del regolamento n. 1984/83 debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione dell’esenzione agli accordi di stazione di servizio, esso richiede che i vantaggi concessi al gestore della stazione di servizio dal fornitore siano di portata rilevante o se sia sufficiente che essi non siano insignificanti e se, dall’altro, i vantaggi concessi dal contratto di cui alla causa principale siano al riguardo sufficienti.
47 Occorre preliminarmente ricordare che il regolamento n. 1984/83 prevedeva l’applicazione dell’art. 85, n. 3, del Trattato a talune categorie di accordi di acquisto esclusivo conclusi tra due imprese ai fini della rivendita di prodotti idonei a ricadere nella disciplina di cui al n. 1 dello stesso articolo.
48 Come si è precisato al punto 41 della presente sentenza, laddove sussistesse un vero rapporto di agenzia, sarebbero idonee a ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 81 CE soltanto le clausole di esclusiva e di non concorrenza riguardanti i rapporti tra l’agente e il committente in quanto operatori economici indipendenti. Per contro, gli obblighi riguardanti la vendita delle merci a terzi per conto del committente, sebbene idonei, almeno nel caso di taluni di essi, a violare le regole della concorrenza laddove fossero conclusi tra imprese indipendenti, non devono essere presi in considerazione nell’esame dell’applicabilità di tale regolamento. Nell’ipotesi di un contratto di distribuzione tra due imprese indipendenti, occorre esaminare il contratto nel suo complesso per decidere dell’applicabilità dell’esenzione per categoria.
49 L’art. 12, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1984/83 prevedeva che, in deroga alla durata massima di cinque anni, applicabile in via generale ad accordi di acquisto esclusivo di breve o media durata, come esistenti in tutti i settori dell’economia, la durata massima applicabile agli accordi di stazione di servizio era di dieci anni. Quanto alle condizioni particolari applicabili a questi ultimi accordi, l’art. 10 dello stesso regolamento disponeva che il rivenditore si impegnava dinanzi al fornitore ad acquistare soltanto da lui e che tale obbligo di acquisto esclusivo era concluso «in cambio della concessione di particolari vantaggi economici o finanziari».
50 Occorre constatare che la versione spagnola di detto art. 10 non precisava la natura di detti vantaggi economici o finanziari, a differenza di tutte le altre versioni linguistiche che utilizzavano il termine «particolari» o «speciali» per qualificare tali vantaggi. Orbene, in forza di costante giurisprudenza, le diverse versioni linguistiche di un testo comunitario devono essere interpretate in modo uniforme e, in caso di divergenza tra tali versioni, la disposizione pertinente deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v. sentenze 1º aprile 2004, causa C‑1/02, Borgmann, Racc. pag. I‑3219, punto 25; 16 settembre 2004, causa C‑227/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑8253, punto 45, nonché 16 marzo 2006, causa C‑332/04, Commissione/Spagna, punto 52).
51 Per quanto riguarda l’economia e la finalità della normativa comunitaria di cui trattasi, derivava dal tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1984/83 che gli accordi di stazione di servizio sono generalmente caratterizzati dal fatto che il fornitore concede al rivenditore vantaggi economici e finanziari particolarmente rilevanti, versandogli somme di denaro a fondo perduto, concedendogli o procurandogli prestiti a condizioni vantaggiose, concedendogli un terreno o locali per la gestione della stazione di servizio, mettendo a sua disposizione installazioni tecniche o altre attrezzature oppure effettuando altri investimenti a favore del rivenditore.
52 Inoltre, il quindicesimo ‘considerando’ dello stesso regolamento precisava che i vantaggi economici e finanziari che il fornitore concede al rivenditore facilitano notevolmente la creazione o l’ammodernamento delle stazioni di servizio, nonché la loro manutenzione e la loro gestione. Il diciassettesimo ‘considerando’ indicava, a titolo esemplificativo, che l’obbligo di acquisto esclusivo per i lubrificanti e i prodotti petroliferi connessi può essere considerato ammissibile soltanto a condizione che il fornitore abbia posto a disposizione del rivenditore attrezzature tecniche particolari per procedere alla lubrificazione oppure che le abbia finanziate.
53 La finalità dell’esenzione dal divieto enunciato all’art. 81, n. 1, CE risulta anche dal n. 3, terzo trattino, di tale articolo, secondo cui le disposizioni del n. 1 sono inapplicabili agli accordi «che contribuisc[o]no a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva». I ‘considerando’ quinto e sesto del regolamento n. 1984/83 precisavano, inoltre, per quanto riguarda in particolare gli accordi di acquisto esclusivo, che accordi siffatti riducono i costi di distribuzione, limitano i rischi di fluttuazioni del mercato, agevolano la promozione della vendita di un prodotto, migliorano la struttura della rete di distribuzione e la qualità del servizio vendite e costituiscono il mezzo più efficace, o forse l’unico mezzo, di penetrare su un mercato.
54 Ne deriva che la nozione di «particolari vantaggi economici o finanziari» di cui all’art. 10 del regolamento n. 1984/83 deve essere interpretata nel senso che tali vantaggi sono certamente specifici alla relazione contrattuale, ma che essi devono anche essere abbastanza rilevanti da giustificare un’esclusiva di approvvigionamento di una durata di dieci anni. Tali vantaggi devono essere idonei a comportare un miglioramento della distribuzione, a facilitare l’installazione o l’ammodernamento della stazione di servizio e a ridurre i costi di distribuzione.
55 Per quanto riguarda la questione se i vantaggi economici o finanziari, come quelli concessi alla Tobar nella causa principale, siano idonei a giustificare la durata dell’esclusiva per una fornitura di dieci anni, occorre ricordare la giurisprudenza menzionata al punto 30 della presente sentenza, secondo cui qualsiasi valutazione dei fatti rientra nella competenza del giudice nazionale. Spetta, pertanto, al giudice del rinvio valutare la rilevanza degli investimenti effettuati dalla CEPSA tenendo conto delle indicazioni che compaiono ai punti 51‑54 della presente sentenza.
56 Occorre, tuttavia, precisare che dalla decisione di rinvio risulta che l’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 1984/83 non copre interamente il periodo di esecuzione del contratto di cui alla causa principale, in quanto quest’ultimo è stato concluso il 7 febbraio 1996 per una durata di dieci anni ed è soltanto nel corso del 2003 che la Tobar ha cessato di eseguire i suoi obblighi contrattuali. Detto regolamento è scaduto il 31 dicembre 1999, ma l’esenzione da esso prevista ha continuato ad applicarsi fino al 31 maggio 2000 in forza del regolamento n. 2790/1999 che ha previsto, inoltre, un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2001, nel corso del quale il divieto enunciato all’art. 81, n. 1, CE non si applicava agli accordi in vigore al 31 maggio 2000 che non soddisfacevano le condizioni di esenzione previste da quest’ultimo regolamento, ma che soddisfacevano quelle previste dal regolamento n. 1984/83. Pertanto, allo scopo di dare al giudice del rinvio una risposta utile, occorre esaminare anche le condizioni di esenzione applicabili in forza del regolamento n. 2790/1999.
57 Quest’ultimo regolamento, applicabile a categorie di accordi verticali e di pratiche concordate, non contiene disposizioni particolari relative ad accordi di stazione di servizio. In conformità al suo art. 3, n. 1, l’esenzione prevista da detto regolamento si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante sul quale egli vende i beni e i servizi contrattuali. A differenza del regolamento n. 1984/83, il regolamento n. 2790/1999 dispone, all’art. 5, lett. a), che l’esenzione prevista all’art. 2 non si applica a nessuno degli obblighi diretti o indiretti di non concorrenza «la cui durata sia indeterminata o superiore a cinque anni» e che «un obbligo di non concorrenza tacitamente rinnovabile oltre i cinque anni si considera concluso per una durata indeterminata».
58 Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio pervenga alla conclusione che la durata dell’accordo di fornitura esclusiva soddisfa la condizione relativa alla durata massima di cui all’art. 12, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1984/83, sarebbe ancora suo compito verificare se tale accordo soddisfi anche la durata massima consentita ai sensi del regolamento n. 2790/1999, che è di cinque anni.
59 Al riguardo, occorre stabilire se l’accordo di esclusiva soddisfaceva le condizioni di esenzione previste dal regolamento n. 2790/1999 a partire dal 1º giugno 2000, data in cui quest’ultimo è divenuto applicabile. Qualora occorresse rispondere in senso negativo, sarebbe applicabile a tale accordo un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2001 soltanto nel caso in cui esso soddisfacesse le condizioni di esenzione previste dal regolamento n. 1984/83.
60 Dalle disposizioni del regolamento n. 2790/1999 risulta che l’esenzione da esso prevista è applicabile a partire dal 1º giugno 2000 agli accordi la cui durata non superi i cinque anni. Tuttavia, l’art. 12, n. 2, dello stesso regolamento prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2001 per gli accordi in vigore al 31 maggio 2000 che non soddisfano le condizioni di esenzione previste da tale regolamento, ma che soddisfano le condizioni di esenzione previste dal regolamento n. 1984/83. Spetta al giudice del rinvio verificare nella fattispecie, a seconda che il contratto di cui alla causa principale soddisfi o no le condizioni di esenzione del regolamento n. 1984/83, a partire da quale data la clausola di esclusiva debba essere esaminata alla luce del regolamento n. 2790/1999.
61 Spetta, inoltre, a detto giudice valutare se non si possa ritenere, alla luce dell’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999, che la clausola del contratto di cui alla causa principale, nella quale è prevista la proroga del contratto per periodi successivi di cinque anni mediante il consenso espresso dato per iscritto con un preavviso minimo di sei mesi, stabilisca che tale contratto è concluso per una durata indeterminata, con la conseguenza che tale contratto dovrebbe essere considerato escluso dal beneficio dell’esenzione per categoria.
62 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione, lett. b) e c), e la seconda questione, lett. b), dichiarando che un contratto di fornitura esclusiva, come quello di cui alla causa principale, può beneficiare di un’esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 1984/83 se rispetta la durata massima di dieci anni, di cui all’art. 12, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento e se il fornitore concede al gestore della stazione di servizio, come compenso per l’esclusiva, vantaggi economici rilevanti che contribuiscono al miglioramento della distribuzione, facilitano la creazione o l’ammodernamento della stazione di servizio e riducono i costi di distribuzione. Spetta al giudice del rinvio valutare se tali condizioni ricorrono nella causa principale.
Sulla fissazione del prezzo di vendita al pubblico
63 Con la sua seconda questione, lett. c), il giudice del rinvio chiede essenzialmente se occorra interpretare gli artt. 10‑13 del regolamento n. 1984/83 nel senso che escludono l’applicazione dell’esenzione per categoria ad un contratto di fornitura esclusiva per il fatto che quest’ultimo prevede la fissazione del prezzo di vendita al pubblico da parte del fornitore. In caso affermativo, esso desidera sapere se l’autorizzazione a diminuire detto prezzo di vendita senza compromettere gli utili del fornitore renda l’esenzione nuovamente applicabile.
64 Occorre immediatamente ricordare che, come si è detto al punto 42 della presente sentenza, nell’ipotesi di un rapporto contrattuale tra due imprese, l’applicazione dell’esenzione per categoria è esclusa se, oltre ad una clausola di esclusiva della fornitura, il contratto concluso tra di esse contiene una clausola che prevede la fissazione del prezzo di vendita al pubblico da parte del fornitore.
65 L’art. 11 del regolamento n. 1984/83, infatti, elencava in modo esaustivo gli obblighi che, oltre alla clausola di esclusiva, potevano essere imposti al rivenditore, tra i quali non compariva la fissazione del prezzo di vendita al pubblico. Ai sensi dell’ottavo ‘considerando’ dello stesso regolamento «altre disposizioni restrittive della concorrenza, ed in particolare quelle che limitino la libertà del rivenditore di stabilire i propri prezzi (…) non possono essere esentate ai sensi del presente regolamento». Di conseguenza, la fissazione da parte della CEPSA del prezzo di vendita dei prodotti petroliferi al pubblico costituirebbe una restrizione della concorrenza che non sarebbe coperta dall’esenzione prevista dall’art. 10 di tale regolamento (v. sentenza CEEES, punto 64).
66 Tuttavia dalla decisione di rinvio risulta che, il 2 novembre 2001, la CEPSA ha inviato una lettera alla Tobar che consentiva a quest’ultima di diminuire i prezzi di vendita senza compromettere gli utili del fornitore. Nelle sue osservazioni scritte e orali, la CEPSA sostiene che tale autorizzazione esisteva dalla conclusione del contratto di cui alla causa principale e che la Tobar se ne era in effetti avvalsa anche prima dell’invio di detta lettera. La Tobar contesta con forza detto asserto e sottolinea che è impossibile modificare validamente tale contratto mediante un atto unilaterale.
67 Data la situazione e considerata anche la ripartizione delle competenze tra i giudici nazionali e la Corte, spetta al giudice del rinvio la valutazione delle modalità di fissazione del prezzo di vendita al pubblico nella causa principale, nonché l’esistenza nel diritto nazionale di una possibilità di modifica unilaterale della clausola che disciplina la fissazione di tale prezzo.
68 Supponendo che il giudice del rinvio pervenga alla conclusione che tale modifica unilaterale sia possibile ai sensi del diritto nazionale, occorrerebbe allora esaminare le condizioni di esenzione in vigore alla data dell’autorizzazione concessa dalla CEPSA.
69 Infatti, nel mese di novembre del 2001, era il regolamento n. 2790/1999 ad essere applicabile agli accordi che non beneficiavano del periodo transitorio previsto all’art. 12, n. 2, del regolamento n. 2790/1999, per il fatto che non soddisfacevano le condizioni di esenzione previste dal regolamento n. 1984/83. Secondo l’art. 4, lett. a), di tale primo regolamento l’esenzione prevista all’art. 2 dello stesso regolamento non si applicava agli accordi verticali aventi ad oggetto «la restrizione della facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti».
70 Ne deriva che occorre verificare se la fissazione del prezzo di vendita massimo non costituisca, in realtà, un prezzo di vendita fisso o minimo, tenendo conto del complesso delle obbligazioni contrattuali nonché del comportamento delle parti nella causa principale.
71 Poiché la Corte non è in grado di valutare il margine di libertà di cui disponeva la Tobar nel determinare il prezzo di vendita dei prodotti petroliferi al pubblico, in seguito all’autorizzazione concessa a tale società con la lettera della CEPSA del 2 novembre 2001, spetta al giudice del rinvio valutare se tale autorizzazione corrisponda ad una reale possibilità per il venditore di diminuire tale prezzo di vendita, tenendo conto dell’effetto concreto del complesso delle clausole contrattuali di cui alla causa principale nel loro contesto economico e giuridico. È, in particolare, importante verificare se detto prezzo di vendita al pubblico non sia in realtà fissato con mezzi indiretti o dissimulati, come la fissazione del margine di guadagno del gestore della stazione di servizio, minacce, intimidazioni, avvertimenti, sanzioni o incentivi.
72 Qualora il giudice del rinvio pervenisse alla conclusione che la Tobar era tenuta, in realtà, a rispettare il prezzo di vendita fisso o minimo imposto dalla CEPSA, tale contratto non potrebbe beneficiare dell’esenzione per categoria istituita dal regolamento n. 2790/1999. Un accordo, tuttavia, anche quando non soddisfa tutte le condizioni previste da un regolamento di esenzione, ricade nel divieto previsto dall’art. 81, n. 1, CE soltanto se ha per oggetto o per effetto di restringere in modo sensibile la concorrenza all’interno del mercato comune e se può esercitare un influsso sulle correnti di scambi tra Stati membri (v., in tal senso, sentenza Cabour, cit., punto 48). In quest’ultimo caso, ed in assenza di esenzione individuale ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE, l’accordo sul prezzo sarebbe nullo di pieno diritto in conformità al n. 2 dello stesso articolo.
73 Per contro, qualora la modifica unilaterale del contratto di cui alla causa principale avesse l’implicazione che la clausola relativa al prezzo di vendita dei prodotti petroliferi al pubblico fosse resa conforme alle disposizioni in materia di concorrenza, tale contratto beneficerebbe allora dell’esenzione per categoria, a condizione che soddisfacesse tutti i presupposti del regolamento n. 2790/1999. Tuttavia, come giustamente sostiene l’avvocato generale al paragrafo 94 delle sue conclusioni, siffatta modifica non può implicare la retroattività di detto contratto con riferimento all’esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 1984/83.
74 Deriva, infatti, da costante giurisprudenza che, dal momento in cui ricorrono i presupposti di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE e l’accordo di cui trattasi non può giustificare la concessione di un’esenzione a norma dell’art. 81, n. 3, CE, la nullità di cui al n. 2 dello stesso articolo possa essere invocata da tutti. Poiché tale nullità è assoluta, essa travolge tutti gli effetti, passati o futuri, dell’accordo di cui trattasi (sentenza 13 luglio 2006, cause riunite da C‑295/04 a C‑298/04, Manfredi e a., Racc. pag. I‑6619, punto 57 e giurisprudenza citata).
75 La questione se la nullità della clausola relativa alla fissazione del prezzo di vendita dei prodotti petroliferi al pubblico implichi la conseguenza che il contratto di cui alla causa principale diviene integralmente nullo di pieno diritto è oggetto della prima questione, lett. d), che viene risolta ai punti 78‑80 della presente sentenza. Tuttavia, nel caso in cui il giudice del rinvio constatasse la nullità integrale di pieno diritto di detto contratto, la questione se esso possa divenire valido in seguito alla modifica della clausola relativa al prezzo di vendita deve essere esaminata, come sostiene giustamente la Commissione delle Comunità europee, alla luce del diritto nazionale a disciplina del contratto.
76 Da quanto precede risulta che occorre risolvere la seconda questione, lett. c), dichiarando che gli artt. 10‑13 del regolamento n. 1984/83 devono essere interpretati nel senso che essi escludono l’applicazione dell’esenzione per categoria ad un contratto di fornitura esclusiva che prevede la fissazione del prezzo di vendita al pubblico da parte del fornitore. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in forza del diritto nazionale, la clausola contrattuale relativa a detto prezzo di vendita possa essere modificata mediante un’autorizzazione unilaterale del fornitore come quella di cui trattasi nella causa principale, e se un contratto nullo di pieno diritto possa divenire valido in seguito ad una modifica di detta clausola contrattuale che abbia l’effetto di renderla conforme all’art. 81, n. 1, CE.
Sulle conseguenze di un’eventuale nullità dell’accordo in applicazione dell’art. 81, n. 2, CE
77 Con la sua prima questione, lett. d), il giudice del rinvio chiede se la nullità di pieno diritto prevista all’art. 81, n. 2, CE, pregiudichi integralmente la validità del contratto in esame nella causa principale oppure esclusivamente le clausole incompatibili con il n. 1 dello stesso articolo.
78 Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la nullità di pieno diritto di un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 2, CE si applica solo agli elementi dell’accordo colpiti dal divieto previsto al n. 1 dello stesso articolo oppure a tutto l’accordo se tali elementi appaiono inseparabili da esso (v., segnatamente, sentenze 30 giugno 1966, causa 56/65, LTM, Racc. pag. 262, in particolare pag. 284, e Delimitis, cit., punto 40).
79 Se tali elementi sono separabili dall’accordo, le conseguenze della nullità per tutti gli altri elementi dell’accordo o per altre obbligazioni che ne derivano esulano dal diritto comunitario. Spetta pertanto al giudice nazionale valutare, alla luce del diritto nazionale da applicare, la portata e le conseguenze, per l’insieme dei rapporti contrattuali, dell’eventuale nullità di talune clausole contrattuali ai sensi dell’art. 81, n. 2, CE (v., in particolare, sentenze 18 dicembre 1986, causa 10/86, VAG France, Racc. pag. 4071, punti 14 e 15; Cabour, cit., punto 51, nonché 30 novembre 2006, cause riunite C‑376/05 e C‑377/05, Brünsteiner e Autohaus Hilgert, Racc. pag. I‑11383, punto 48).
80 Occorre pertanto risolvere la prima questione, lett. d), dichiarando che la nullità di pieno diritto prevista all’art. 81, n. 2, CE pregiudica integralmente la validità di un contratto soltanto nel caso in cui le clausole incompatibili con il n. 1 dello stesso articolo siano inscindibili dal contratto stesso. Nel caso contrario, le conseguenze della nullità con riferimento a tutti gli altri elementi del contratto esulano dal diritto comunitario.
Sulle spese
81 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) Un contratto di fornitura esclusiva di carburanti e combustibili, nonché di lubrificanti e di altri prodotti connessi, è idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, qualora il gestore della stazione di servizio assuma, in proporzione non trascurabile, uno o più rischi finanziari e commerciali connessi alla vendita di tali prodotti a terzi e qualora contenga clausole atte a violare il gioco della concorrenza, come quella relativa alla fissazione del prezzo di vendita al pubblico. Nel caso in cui il gestore della stazione di servizio non assuma tali rischi o se ne assuma soltanto una parte trascurabile, sono idonee a rientrare nell’ambito di applicazione di detta disposizione soltanto le obbligazioni imposte al gestore nell’ambito dei servizi di intermediazione che esso offre al committente, come la clausola di esclusiva e di non concorrenza. Spetta al giudice del rinvio verificare, inoltre, se il contratto concluso il 7 febbraio 1996 tra la CEPSA Estaciones de Servicio SA e la LV Tobar e Hijos SL abbia l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell’art. 81 CE.
2) Un contratto di fornitura esclusiva, come quello menzionato al punto precedente del presente dispositivo, è idoneo a beneficiare di un’esenzione per categoria prevista dal regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all’applicazione dell’articolo [81], paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, nella versione modificata dal regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1997, n. 1582, se rispetta la durata massima di dieci anni, di cui all’art. 12, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento e se il fornitore concede al gestore della stazione di servizio, come compenso per l’esclusiva, vantaggi economici rilevanti che contribuiscono al miglioramento della distribuzione, facilitano la creazione o l’ammodernamento della stazione di servizio e riducono i costi di distribuzione. Spetta al giudice del rinvio valutare se tali condizioni ricorrano nella causa principale.
3) Gli artt. 10‑13 del regolamento n. 1984/83, come modificato dal regolamento n. 1582/97, devono essere interpretati nel senso che escludono l’applicazione dell’esenzione per categoria ad un contratto di fornitura esclusiva che prevede la fissazione del prezzo di vendita al pubblico da parte del fornitore. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in forza del diritto nazionale, la clausola contrattuale relativa a tale prezzo di vendita possa essere modificata mediante un’autorizzazione unilaterale del fornitore come quella di cui alla causa principale e se un contratto che è nullo di pieno diritto possa divenire valido in seguito ad una modifica di tale clausola contrattuale che abbia l’effetto di renderla conforme all’art. 81, n. 1, CE.
4) La nullità di pieno diritto di cui all’art. 81, n. 2, CE pregiudica integralmente la validità di un contratto soltanto nel caso in cui le clausole incompatibili con il n. 1 dello stesso articolo siano inscindibili dal contratto stesso. In caso contrario, le conseguenze della nullità per quanto riguarda tutti gli altri elementi del contratto esulano dal diritto comunitario.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.
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