Cause riunite da C‑287/06 a C‑292/06
Deutsche Post AG e altri
contro
Repubblica federale di Germania
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgericht Köln)
«Servizi postali — Direttiva 97/67/CE — Ambito riservato al fornitore del servizio postale universale — Tariffe speciali per clienti commerciali che consegnino, presso determinati centri postali, quantitativi minimi di invii presmistati — Rifiuto di ammettere alle tariffe speciali intermediari che raggruppano, a titolo commerciale e in nome proprio, gli invii di più mittenti»
Massime della sentenza
Libera prestazione dei servizi — Servizi postali comunitari — Direttiva 97/67 — Servizi riservati ai fornitori del servizio postale universale
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/67, art. 12, quinto trattino)
L’art. 12, quinto trattino, della direttiva 97/67, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2002/39, che obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le tariffe di ciascuno dei servizi che fanno parte della fornitura del servizio universale siano fissate nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione e che prevede che tali tariffe, unitamente alle condizioni loro associate, siano applicate in maniera identica sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che prestino servizi equivalenti, deve essere interpretato nel senso che osta a che alle imprese che raggruppano, a titolo commerciale e in nome proprio, gli invii postali di più mittenti sia rifiutato il beneficio di tariffe speciali che il fornitore nazionale del servizio postale universale già accorda, nel settore di sua esclusiva licenza, a clienti commerciali per il deposito nei suoi centri postali di quantitativi minimi di invii presmistati.
Un’attività come la raccolta da parte di intermediari presso diversi mittenti di invii postali, un primo smistamento di questi ultimi e il loro trasporto in punti di accesso non rientra nel settore che l’art. 7, n. 1, della direttiva 97/67 prevede possa essere riservato al fornitore del servizio postale universale, cosicché non giova invocare tale disposizione per giustificare un diverso trattamento degli intermediari interessati rispetto ai clienti commerciali di detto fornitore.
Peraltro, se è vero che l’art. 12, quinto trattino, della citata direttiva non mira a disciplinare la questione di principio se un fornitore del servizio postale universale debba o meno accordare l’accesso al servizio postale a condizioni e in punti differenti da quelli del servizio postale tradizionale, risulta nondimeno dal suo tenore che detta disposizione fa rigoroso obbligo agli Stati membri di rispettare i principi di trasparenza e di non discriminazione nell’ipotesi che il fornitore del servizio accordi effettivamente un tale accesso a tariffe speciali.
(v. punti 27-28, 31, 35, 41, 44 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
6 marzo 2008 (*)
«Servizi postali – Direttiva 97/67/CE – Ambito riservato al fornitore del servizio postale universale – Tariffe speciali per clienti commerciali che consegnino, presso determinati centri postali, quantitativi minimi di invii presmistati – Rifiuto di ammettere alle tariffe speciali intermediari che raggruppano, a titolo commerciale e in nome proprio, gli invii di più mittenti»
Nei procedimenti riuniti da C‑287/06 a C‑292/06,
aventi ad oggetto talune domande di decisione pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Köln (Germania), con decisioni 28 aprile 2006, pervenute in cancelleria il 3 luglio 2006, nelle cause
Deutsche Post AG (C‑287/06, C‑288/06 e C‑291/06),
Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG) (C‑298/06),
Marketing Service Magdeburg GmbH (C‑290/06),
Vedat Deniz (C‑292/06)
contro
Repubblica federale di Germania,
con l’intervento di:
Marketing Service Magdeburg GmbH (C‑287/06),
Citipost Gesellschaft für Kurier- und Postdienstleistungen mbH (C‑288/06),
Deutsche Post AG (C‑289/06, C‑290/06 e C‑292/06),
Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG) (C‑291/06),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 settembre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Deutsche Post AG, dagli avv.ti J. Sedemund e S. Gerstner, Rechtsanwälte;
– per la Marketing Service Magdeburg GmbH, la Citipost Gesellschaft für Kurier- und Postdienstleistungen mbH e la Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG), dall’avv. C. Freiherr von Ulmenstein, Rechtsanwalt;
– per la Vedat Deniz, dall’avv. T. Brach, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente, assistito dall’avv. T. Lübbig, Rechtsanwalt;
– per il governo belga, dalla sig.ra A. Hubert, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Braun e K. Simonsson, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli artt. 47, n. 2, CE e 95 CE, nonché degli artt. 7, n. 1, e 12, quinto trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE (GU L 176, pag. 21; in prosieguo: la «direttiva 97/67»).
2 Tali domande sono state sollevate nell’ambito di controversie che vedono opporsi alla Repubblica federale di Germania, da un lato, la Deutsche Post AG (in prosieguo: la «Deutsche Post»), in quanto fornitore del servizio postale universale in Germania, e, dall’altro, la Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG), la Marketing Service Magdeburg GmbH e la Vedat Deniz (in prosieguo: le «intermediarie in causa»), in merito a decisioni della Bundesnetzagentur (Agenzia federale delle reti; in prosieguo: la «BNA») relative alla concessione e alle condizioni di accesso di dette intermediarie alle prestazioni specifiche della Deutsche Post nella propria rete postale.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 La direttiva 97/67 ha avviato il processo di graduale liberalizzazione del mercato dei servizi postali. Ai termini del secondo ‘considerando’ della direttiva 2002/39, la direttiva 97/67 «ha fissato il quadro normativo per il settore postale a livello comunitario, compresi i provvedimenti per garantire un servizio universale, la definizione di limiti massimi dei servizi postali che gli Stati membri hanno facoltà di riservare ai rispettivi fornitori del servizio universale in vista del mantenimento di tale servizio e, infine, un calendario per le decisioni relative all’ulteriore apertura alla concorrenza del mercato postale, ai fini della creazione di un mercato unico dei servizi postali».
4 La direttiva 2002/39 porta avanti tale liberalizzazione prevedendo, al quattordicesimo e al ventiquattresimo ‘considerando’, un calendario dell’apertura graduale e controllata alla concorrenza del mercato postale che reca come ipotetica data di completamento del mercato interno dei servizi postali l’anno 2009.
5 L’art. 2 della direttiva 97/67 dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva s’intende per:
1) servizi postali: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, l’instradamento e la distribuzione degli invii postali;
2) rete postale pubblica: l’insieme dell’organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore o dai fornitori del servizio universale che consentono in particolare:
– la raccolta, dai punti di accesso sull’insieme del territorio, degli invii postali coperti dall’obbligo di servizio universale;
– l’instradamento e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione;
– la distribuzione all’indirizzo indicato sull’invio;
3) punto di accesso: ubicazioni fisiche, comprendenti in particolare le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale, dove gli invii postali possono essere depositati dai clienti nella rete postale pubblica;
4) raccolta: l’operazione di raccolta degli invii postali depositati nei punti di accesso;
(…)».
6 Quanto ai servizi che possono essere riservati al fornitore o ai fornitori del servizio postale universale, l’art. 7, n. 1, primo, terzo e quarto comma, della direttiva 97/67 enuncia quanto segue:
«Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, gli Stati membri hanno facoltà di continuare a riservare servizi al fornitore o ai fornitori del servizio universale. Questi servizi sono limitati alla raccolta, allo smistamento, al trasporto e alla consegna di invii di corrispondenza interna e di corrispondenza transfrontaliera in entrata, tramite consegna espressa o no, nell’ambito dei limiti di peso e di prezzo che seguono. Il limite di peso è di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003 e di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006. Tali limiti non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003 se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l’invio di corrispondenza nella prima categoria di peso della categoria più rapida e a partire dal 1° gennaio 2006 se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo tale tariffa.
(…)
Nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale, la pubblicità diretta per corrispondenza può continuare ad essere riservata entro i medesimi limiti di peso e di prezzo.
Ove occorra garantire la fornitura del servizio universale, ad esempio quando taluni settori dell’attività postale sono già stati liberalizzati o a motivo delle caratteristiche specifiche peculiari dei servizi postali di uno Stato membro, la corrispondenza transfrontaliera in uscita può continuare ad essere riservata entro gli stessi limiti di peso e di prezzo».
7 Gli artt. 9 e 10 della direttiva 97/67 stabiliscono le condizioni per la fornitura dei servizi non riservati. Sono previste al riguardo procedure di autorizzazione generali e licenze individuali per imprese concorrenti.
8 Ai termini dell’art. 11 della medesima direttiva,
«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A del trattato [CE], fissano le necessarie misure di armonizzazione atte a garantire agli utenti e al fornitore o ai fornitori del servizio universale l’accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e di non discriminazione».
9 Per quanto attiene ai principi tariffari che i fornitori del servizio postale universale sono tenuti a rispettare, l’art. 12, quarto e quinto trattino, sempre della direttiva 97/67 obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le tariffe di ciascuno dei servizi che fanno parte della fornitura del servizio universale siano fissate nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione.
Normativa nazionale
10 La direttiva 97/67 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico tedesco dalla legge postale (Postgesetz) 22 dicembre 1997 (BGBl. 1997 I, pag. 3294), nella versione successivamente modificata (in prosieguo: la «legge postale»). Ai sensi di tale legge, la Deutsche Post è il fornitore del servizio postale universale di cui all’art. 7 di detta direttiva. La BNA è l’autorità tedesca di regolamentazione prevista all’art. 22 della medesima direttiva.
11 Relativamente alle licenze da attribuire al fornitore del servizio postale universale, da un lato, e alle imprese concorrenti, dall’altro, l’art. 51 della legge postale così dispone:
«(1) Fino al 31 dicembre 2007 la Deutsche Post (…) è titolare esclusiva del diritto di inoltrare a titolo commerciale invii, di corrispondenza e di cataloghi recanti un indirizzo, dal peso inferiore a 50 grammi l’invio e dal prezzo unitario inferiore a due volte e mezzo quello praticato per gli invii postali corrispondenti della categoria di peso più bassa (licenza di legge esclusiva). La prima frase non si applica:
(…)
5. a chi prelevi posta presso il mittente, su sua stessa commissione, per depositarla presso il più vicino ufficio accettazioni della Deutsche Post (…) o presso altro ufficio accettazioni della Deutsche Post (…) situato nel medesimo comune;
(…)».
12 Anche le imprese concorrenti possono chiedere al fornitore del servizio postale universale, a determinate condizioni, di essere ammesse a talune prestazioni di invio. Al riguardo, l’art. 28, n. 1, della legge postale prevede quanto segue:
«Se detiene una posizione dominante su un mercato di servizi postali soggetti a licenza, il titolare di una licenza è tenuto, purché ne abbia fatto domanda, a proporre separatamente su tale mercato le sue prestazioni di invio specifiche, sempre secondo criteri di economicità. Rispetto agli altri prestatori di servizi postali, l’obbligo enunciato alla prima frase sussiste solo se l’impresa richiedente non detiene una posizione dominante e se la concorrenza subirebbe altrimenti un pregiudizio sproporzionato su quello stesso o su un altro mercato. Il titolare della licenza ha il diritto di rifiutare la prestazione parziale se ciò rischia di compromettere il buon funzionamento dei suoi uffici o la sicurezza dell’impresa o nel caso in cui non sia più in grado di fornire la prestazione richiesta».
Cause principali e questione pregiudiziale
13 Le intermediarie in causa sono imprese private attive nel settore dei servizi postali. Esse sono titolari di una licenza ai sensi dell’art. 51, n. 1, seconda frase, punto 5, della legge postale, che le autorizza ad inoltrare invii di corrispondenza prelevati presso il mittente, in nome e per conto di quest’ultimo, per depositarli nell’ufficio della Deutsche Post più vicino o in altro ufficio della stessa situato nel medesimo comune.
14 Il sistema di invio postale instaurato dal fornitore del servizio postale universale in Germania – la Deutsche Post – è organizzato come segue, vale a dire la posta depositata dai mittenti nelle cassette postali e negli uffici postali è prelevata e poi trasportata nel «centro postale» (unità di smistamento interno, di solito non aperta al pubblico) più vicino al mittente, ossia il centro postale di partenza, dove è dapprima smistata per luogo di destinazione e per formato e poi trasportata al centro postale più vicino al destinatario, ossia il centro postale di arrivo, per uno smistamento al dettaglio. Dopodiché, e per finire, è distribuita ai destinatari.
15 Con decisione della BNA 15 settembre 2000 la Deutsche Post veniva obbligata a concedere tariffe speciali ai clienti commerciali che effettuavano essi stessi talune operazioni preliminari, cioè consegnavano determinati quantitativi minimi garantiti di invii, presmistati secondo regione postale e formato, direttamente nei centri postali di partenza. Tali tariffe speciali sono state riprodotte nelle condizioni generali offerte dalla Deutsche Post.
16 Il 27 giugno 2001 la Vedat Deniz invitava la Deutsche Post a presentarle un’offerta di aggiudicazione di prestazioni specifiche ai sensi dell’art. 28 della legge postale. La richiesta concerneva in particolare la possibilità di depositare in un centro postale, a titolo commerciale, in nome proprio e alle stesse tariffe speciali applicate ai clienti commerciali della Deutsche Post, grossi quantitativi di posta prelevata presso diversi clienti, raggruppata e sottoposta ad un primo smistamento.
17 Poiché la Deutsche Post rifiutava di presentare un’offerta di questo tipo alla Vedat Deniz, quest’ultima si rivolgeva alla BNA affinché stabilisse le condizioni per l’accesso alle prestazioni specifiche. Con decisione 5 settembre 2001 la BNA respingeva la domanda della Vedat Deniz ritenendo che la licenza accordata ai sensi dell’art. 51, n. 1, seconda frase, punto 5, della legge postale non autorizzasse il suo titolare a fornire prestazioni specifiche del circuito postale.
18 Il 10 ottobre 2001 la Vedat Deniz presentava ricorso contro detta decisione di rigetto dinanzi al giudice del rinvio.
19 Qualche anno dopo, con decisione 11 febbraio 2005, il Bundeskartellamt (Autorità federale tedesca competente in materia di concorrenza) vietava alla Deutsche Post di negare alle intermediarie l’accesso alle prestazioni specifiche nella misura in cui essa concede tale accesso e determinati sconti, da un lato, agli spedizionieri all’ingrosso, nell’ambito dei suoi «contratti relativi a prestazioni specifiche CLIENTI», indipendentemente dai limiti di peso e di prezzo stabiliti dalla licenza esclusiva, e, dall’altro, ad altri consolidatori, nell’ambito dei «contratti relativi a prestazioni specifiche CONCORRENTI», per la distribuzione di invii postali effettuati al di sopra dei limiti di peso e di prezzo.
20 A seguito della decisione del Bundeskartellamt, le intermediarie in causa invitavano la Deutsche Post a presentar loro un’offerta per prestazioni specifiche per gli invii da loro inoltrati per i propri clienti a prezzi equivalenti a quelli offerti dalla Deutsche Post ai suoi clienti commerciali.
21 Poche settimane dopo, le dette intermediarie chiedevano alla BNA di stabilire le condizioni d’accesso alle prestazioni specifiche in questione. Come motivazione adducevano che, negando loro le tariffe di cui beneficiavano i suoi clienti commerciali, la Deutsche Post le avrebbe discriminate.
22 Con decisioni 24 ottobre 2005 la BNA dava parzialmente seguito a tali domande; in particolare, obbligava la Deutsche Post a concedere alle intermediarie l’accesso ai centri postali alle condizioni generali applicate ai consolidatori commerciali. La decisione veniva adottata con riserva di revoca qualora la decisione del Bundeskartellamt fosse abolita a seguito di impugnazione o di una decisione della Commissione delle Comunità europee o di una sentenza del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia delle Comunità europee.
23 Le intermediarie in causa, ad eccezione della Vedat Deniz, nonché la Deutsche Post, per differenti motivi, hanno impugnato dinanzi al giudice del rinvio le decisioni della BNA.
24 Il Verwaltungsgericht Köln, avendo dubbi quanto alla corretta interpretazione dell’art. 12, quinto trattino, della direttiva 97/67, in combinato disposto con l’art. 7 della stessa, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, identica per tutte le cause da C‑287/06 a C‑292/06:
«Se il combinato disposto degli artt. 47, n. 2, CE e 95 CE e degli artt. 12, quinto trattino, e 7, n. 1, della direttiva [97/67] (...) debba essere interpretato nel senso che, qualora applichi tariffe speciali ai clienti commerciali che immettono nel circuito postale invii postali depositandoli presmistati presso i centri postali, il fornitore di un servizio universale sia tenuto ad applicare tali tariffe speciali anche a quelle imprese che prelevano invii postali presso il mittente e li immettono nel circuito postale presmistati nel medesimo punto di accesso ed alle stesse condizioni dei suoi clienti commerciali, senza che possa rifiutarsi con l’argomento di dover garantire lo svolgimento del servizio universale».
25 Con ordinanza del presidente della Corte 31 ottobre 2006 le cause da C‑287/06 a C‑292/06 sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza.
Sulla questione pregiudiziale
26 Con la questione sollevata il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 97/67 debba essere interpretata nel senso che essa osta a che sia rifiutato ad imprese che raggruppano, a titolo commerciale e in nome proprio, gli invii postali di più mittenti il beneficio delle tariffe speciali che il fornitore nazionale del servizio postale universale accordi, nel settore di cui è licenzatario esclusivo, a clienti commerciali per il deposito nei propri centri postali di quantitativi minimi di invii presmistati.
27 Occorre subito ricordare che, per quanto riguarda l’applicazione di tariffe speciali, la direttiva 97/67 dispone esplicitamente, all’art. 12, quinto trattino, che «[g]li Stati membri provvedono affinché le tariffe di ciascuno dei servizi che fanno parte della fornitura del servizio universale siano fissate nel rispetto dei seguenti criteri:
(…)
– [q]ualora i fornitori del servizio universale applichino tariffe speciali, ad esempio per servizi prestati a utenti che esercitano attività commerciali, utenti all’ingrosso o consolidatori postali per clienti diversi, dovranno essere applicati i principi della trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia le tariffe sia le condizioni associate. Le tariffe devono tener conto dei costi evitati rispetto ad un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali e devono, unitamente alle condizioni associate, applicarsi sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano servizi equivalenti. Le eventuali tariffe del genere devono inoltre essere disponibili anche ai clienti privati in condizioni simili».
28 Risulta chiaramente da tale disposizione che un fornitore del servizio postale universale, se applica tariffe speciali, è tenuto, perché i principi di trasparenza e di non discriminazione siano rispettati, ad applicarle in maniera identica fra i terzi. Così, contrariamente a quanto sostengono la Deutsche Post e il governo tedesco, quando un tale fornitore applica tariffe speciali alle imprese e/o agli spedizionieri all’ingrosso, i consolidatori postali per più clienti devono poter beneficiare delle stesse tariffe alle stesse condizioni.
29 Non infirmano tale conclusione gli argomenti della Deutsche Post e del governo tedesco secondo i quali l’art. 12, quinto trattino, della direttiva 97/67 non richiede che le intermediarie in causa e i clienti commerciali del fornitore del servizio postale universale siano trattati alla stessa maniera.
30 Al riguardo la Deutsche Post e il governo tedesco fanno valere innanzi tutto che l’attività di prelievo, trasporto e smistamento prestata dalle dette intermediarie rientra in un settore che l’art. 7, n. 1, della direttiva 97/67 prevede possa essere riservato e che, di fatto, nell’interesse generale, il legislatore tedesco ha riservato alla Deutsche Post fino al 31 dicembre 2007. Di conseguenza, tali intermediarie non avrebbero il diritto di offrire i servizi per i quali chiedono di essere ammesse al beneficio di tariffe speciali. Al contrario, i clienti commerciali agirebbero come «autoprestatori», ai sensi del ventunesimo ‘considerando’ della medesima direttiva, senza dunque invadere un settore di cui la Deutsche Post è licenzataria esclusiva.
31 Si deve osservare che, ai sensi dell’art. 7, n. 1, primo comma, della direttiva 97/67, gli Stati membri hanno facoltà, nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, di continuare a riservare servizi, entro certi limiti di prezzo e di peso, al fornitore o ai fornitori del servizio universale. Questi servizi sono limitati alla raccolta, allo smistamento, al trasporto e alla consegna degli invii ordinari di corrispondenza interna e di corrispondenza transfrontaliera in entrata. Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, anche la pubblicità diretta per corrispondenza e la posta transfrontaliera in uscita possono, ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 7, n. 1, continuare ad essere riservate entro i medesimi limiti di peso e di prezzo definiti a tale paragrafo.
32 Tuttavia, come risulta dal testo dell’art. 7, n. 1, primo comma, seconda frase, della direttiva 97/67, il ciclo di servizi che possono essere riservati al fornitore del servizio postale universale comincia solo con la raccolta. Ai sensi dell’art. 2, punto 4, di tale direttiva, s’intende per «raccolta» l’operazione di raccolta degli invii postali depositati nei punti di accesso, i quali sono definiti al punto 3 del medesimo articolo come «ubicazioni fisiche, comprendenti in particolare le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale, dove gli invii postali possono essere depositati dai clienti nella rete postale pubblica».
33 Ora, installazioni come i centri postali della Deutsche Post costituiscono effettivamente punti d’accesso ai sensi del detto art. 2, punto 3. È pacifico, infatti, che i clienti commerciali di tale società possono immettere qui i propri invii postali nella rete postale pubblica che quest’ultima gestisce quale fornitore del servizio postale universale. Contrariamente a quanto ritiene la Deutsche Post, stabilire se le prestazioni specifiche eseguite da tali clienti commerciali personalmente o a loro nome fino al deposito degli invii nei centri postali possano o meno essere qualificate «autoprestazioni» è al riguardo irrilevante.
34 Peraltro, come rileva il governo tedesco nelle osservazioni scritte, al di fuori del settore di cui la Deutsche Post è licenzataria esclusiva, i concorrenti di quest’ultima hanno anch’essi, in conformità alla legge postale, accesso ai centri postali e agli sconti accordati per le prestazioni specifiche. Tale accesso sembra necessario per il fatto che, come precisa la Vedat Deniz nelle osservazioni scritte, senza essere contraddetta sul punto, le cassette postali e gli uffici postali della Deutsche Post sono troppo piccoli perché grossi quantitativi di invii possano esservi accettati e trattati.
35 Se ne conclude necessariamente che un’attività come la raccolta da parte di intermediari presso diversi mittenti di invii postali, un primo smistamento di questi ultimi e il loro trasporto in punti di accesso come i centri postali della Deutsche Post non rientra nel settore che l’art. 7, n. 1, della direttiva 97/67 prevede possa essere riservato. Di conseguenza, non giova invocare tale disposizione per giustificare il diverso trattamento riservato alle intermediarie in causa rispetto ai clienti commerciali di detta società.
36 La Deutsche Post e il governo tedesco fanno tuttavia valere che ammettere le intermediarie ai centri postali e agli sconti previsti per una prestazione specifica relativa ad invii postali oggetto, per peso e per prezzo, della licenza esclusiva di detta società metterebbe a rischio l’equilibrio finanziario di quest’ultima. Le intermediarie potrebbero, infatti, offrire a una clientela lucrativa, le imprese, mittenti di circa l’80% di tutti gli invii, il servizio postale completo a tariffe inferiori a quelle della Deutsche Post. Per le prestazioni più onerose, segnatamente la distribuzione nelle regioni rurali, le dette intermediarie potrebbero invece ricorrere ai servizi del fornitore del servizio postale universale in veste di subappaltatore, il quale sarebbe tenuto a mantenere in piedi l’intera sua struttura di uomini e mezzi.
37 Al riguardo è sufficiente osservare che, ai sensi dell’art. 12, quinto trattino, della direttiva 97/67, le tariffe speciali tengono «conto dei costi evitati rispetto ad un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali». Dette tariffe possono allora essere concepite in maniera che coprano i costi specificamente connessi alla prestazione del servizio postale universale e si distinguano dalle tariffe normali solo per il fatto di scontare i costi effettivamente evitati, tale che concederle non altera l’equilibrio finanziario del fornitore del servizio postale universale.
38 Così, se dovesse risultare che, concedendo alle intermediarie gli sconti attualmente accordati soltanto ai clienti commerciali della Deutsche Post, gli sconti finiscono col superare i costi evitati, detta società avrebbe il diritto di ridurre opportunamente tali sconti per tutti i beneficiari degli stessi.
39 Peraltro, è pacifico che la distribuzione di invii postali compresi nel settore di licenza esclusiva del fornitore del servizio postale universale è per principio riservata a tale fornitore e che gli sconti consentiti attualmente dalla Deutsche Post ai propri clienti commerciali per il deposito presso i centri postali di quantitativi minimi di invii presmistati oscillano tra il 3% e il 21% al massimo.
40 La Deutsche Post e il governo tedesco fanno valere anche che l’art. 12, quinto trattino, della direttiva 97/67 sarebbe solo una disposizione tariffaria e che, pertanto, non potrebbe comportare che uno Stato membro sia costretto a permettere, in un settore oggetto di licenza esclusiva del fornitore del servizio postale universale, l’accesso a prestazioni specifiche ai concorrenti di quest’ultimo. L’accesso alla rete postale sarebbe disciplinato, infatti, dall’art. 11 della medesima direttiva, il quale ne rimetterebbe la regolamentazione all’ulteriore azione del legislatore comunitario, che però ancora non sarebbe intervenuto.
41 Vero è che l’art. 12, quinto trattino, della direttiva 97/67 non mira a disciplinare la questione di principio se un fornitore del servizio postale universale debba o meno accordare l’accesso al servizio postale a condizioni e in punti differenti da quelli del servizio postale tradizionale. Tuttavia, come risulta dal suo tenore, detta disposizione fa rigoroso obbligo agli Stati membri di rispettare i principi di trasparenza e di non discriminazione nell’ipotesi che il fornitore del servizio accordi effettivamente un tale accesso a tariffe speciali.
42 Ora, tanto la Deutsche Post quanto il governo tedesco riconoscono che, con liberalità anche maggiore di quella richiesta dalla detta direttiva, tale società accorda ai propri clienti commerciali l’accesso alla sua rete postale in punti diversi da quelli tradizionali e consente loro a tal fine tariffe speciali.
43 È proprio questa l’ipotesi che l’art. 12, quinto trattino, della direttiva 97/67 intende disciplinare. Quando un fornitore del servizio postale universale applica tariffe speciali, per esempio per i servizi prestati alle imprese, agli spedizionieri all’ingrosso o ai consolidatori postali per clienti diversi, le dette tariffe si applicano, e così anche le condizioni corrispondenti, alla stessa maniera nei rapporti fra i terzi.
44 Tutto ciò considerato, la questione pregiudiziale va risolta rispondendo che l’art. 12, quinto trattino, della direttiva 97/67 deve essere interpretato nel senso che osta a che alle imprese che raggruppano, a titolo commerciale e in nome proprio, gli invii postali di più mittenti sia rifiutato il beneficio di tariffe speciali che il fornitore nazionale del servizio postale universale già accorda, nel settore di sua esclusiva licenza, ai clienti commerciali per il deposito nei suoi centri postali di quantitativi minimi di invii presmistati.
Sulle spese
45 Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 12, quinto trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39, deve essere interpretato nel senso che osta a che alle imprese che raggruppano, a titolo commerciale e in nome proprio, gli invii postali di più mittenti sia rifiutato il beneficio di tariffe speciali che il fornitore nazionale del servizio postale universale già accorda, nel settore di sua esclusiva licenza, ai clienti commerciali per il deposito nei suoi centri postali di quantitativi minimi di invii presmistati.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy