Causa C‑310/06
FTS International BV
contro
Belastingdienst - Douane West
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam)
«Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione — Pezzi di pollo disossati, congelati e impregnati di sale — Validità del regolamento (CE) n. 1223/2002»
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune — Voci doganali
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, art. 9; regolamento della Commissione n. 1223/2002)
La Commissione, classificando con il regolamento n. 1223/2002, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, nella sottovoce 0207 14 10 la carne di pollo con tenore di sale compreso tra l’1,2 e l’1,9% in peso, ha limitato la portata della voce 0210, in cui rientravano – conformemente alla nota complementare 7 al capitolo 2 della sezione I della seconda parte della nomenclatura combinata, nella versione risultante dal regolamento n. 1832/2002, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune – i pezzi di carne di pollo disossati, congelati, sottoposti ad una salatura in tutte le loro parti e con un tenore di sale pari almeno all’1,2%. Essa ha pertanto abusato dei poteri che le sono conferiti ex art. 9 del regolamento n. 2658/87. Di conseguenza, il regolamento n. 1223/2002 dev’essere dichiarato invalido.
(v. punti 24‑25 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
18 luglio 2007 (*)
«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione – Pezzi di pollo disossati, congelati e impregnati di sale – Validità del regolamento (CE) n. 1223/2002»
Nel procedimento C‑310/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi), con sentenza 15 giugno 2006, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2006, nella causa tra
F.T.S. International BV
e
Belastingdienst – Douane West,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka, J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra P. Lindh (relatore) e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 19 aprile 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la F.T.S. International BV, dai sigg. H.C. de Bie e M. Ouwehand, advocaat;
– per il governo olandese, dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. P. van Ginneken, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux e dal sig. S. Schonberg, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. F. Tuytschaever e F. Wijckmans, advocaat,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 8 luglio 2002, n. 1223, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 179, pag. 8).
2 Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la F.T.S. International BV (in prosieguo: la «FTS») e il Belastingdienst–Douane West (autorità doganale competente per i Paesi Bassi occidentali) in merito alla classificazione tariffaria di pezzi di carne di pollo disossati, congelati e salati.
Ambito normativo
Il diritto internazionale
3 La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, ed il relativo protocollo di emendamento 24 giugno 1986 (in prosieguo: la «convenzione sul SA») sono stati approvati a nome della Comunità economica europea con decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).
4 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici e a seguire l’ordine di numerazione del detto sistema. La medesima disposizione prevede che ogni parte contraente si impegna parimenti ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezione, capitolo e sottovoce del SA, e a non modificarne la portata.
5 Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (in prosieguo: l’«OMD»), istituito in forza di un’apposita convenzione internazionale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, approva, alle condizioni stabilite dall’art. 8 della convenzione sul SA, le note esplicative adottate dal comitato del SA, organo la cui struttura è disciplinata dall’art. 6 della detta convenzione.
6 La nota esplicativa riguardante la voce 0207 del SA, intitolata «Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce n. 01.05», è formulata nei seguenti termini:
«Questa voce è applicabile esclusivamente alle carni e alle frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili domestici che, vivi, sono classificati nella voce n. 01.05 (…)».
7 Secondo la nota esplicativa riguardante la voce 0210 del SA, intitolata «Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie»:
«Questa voce si applica solamente alle carni e alle frattaglie di qualsiasi genere, preparate secondo le specificazioni del testo della voce, esclusi tuttavia il lardo senza parti magre e i grassi di maiale o di volatili non fusi [né altrimenti ricavati] (n. 02.09) (…)».
La normativa comunitaria
8 La versione della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») in vigore a partire dal 1° gennaio 2003 era ricavabile dal regolamento (CE) della Commissione 1° agosto 2002, n. 1832, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290, pag. 1). La seconda parte della NC comprende una sezione I, intitolata «Animali vivi e prodotti del regno animale», il cui capitolo 2 è intitolato a sua volta «Carni e frattaglie commestibili».
9 La posizione 0207 è formulata nel seguente modo:
«0207 Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:
– di galli e di galline:
(…)
0207 14 – – Pezzi e frattaglie, congelati:
– – – Pezzi:
0207 14 10 – – – – disossati
– – – – non disossati:
(...)».
10 La voce 0210 è redatta nei termini seguenti:
«0210 Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
– Carni della specie suina:
(…)
0210 20 – Carni della specie bovina:
(…)
– altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:
(…)
0210 99 – – altre:
– – – Carni:
0210 99 10– – – – di cavallo, salate o in salamoia o anche secche
– – – – delle specie ovina e caprina:
(…)
0210 99 31 – – – – di renne
0210 99 39 – – – – altre
(…)».
11 La nota complementare 7 del detto capitolo 2, nel testo di cui al regolamento n. 1832/2002, precisava quanto segue:
«Si considerano come “salate o in salamoia”, ai sensi della voce 0210, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2% di peso».
12 Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), autorizza la Commissione delle Comunità europee a chiarire il contenuto di una voce della tariffa. A tal riguardo, l’art. 9, n. 1, del detto regolamento così dispone:
«Le misure relative alle seguenti materie sono adottate in base alla procedura prevista all’articolo 10:
a) applicazione della nomenclatura combinata e della [tariffa integrata delle Comunità europee], con particolare riguardo:
– alla classifica delle merci nelle nomenclature di cui all’articolo 8,
– alle note esplicative;
b) modifiche della nomenclatura combinata per tener conto dell’evoluzione dei bisogni in materia di statistiche o di politica commerciale;
(...)
d) modifiche della nomenclatura combinata e adeguamenti dei dazi conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione;
e) modifiche della nomenclatura combinata intese ad adeguarla all’evoluzione tecnologica o commerciale o ad armonizzare ed esplicitare i testi;
(…)».
13 L’art. 9 del regolamento n. 2658/87 costituisce il fondamento del regolamento n. 1223/2002, il quale prevedeva che le merci seguenti dovessero essere classificate nella voce 0207 della NC:
«Designazione delle merci
Codice NC
Motivazione
(1)
(2)
(3)
Pezzi di pollo, disossati, congelati e impregnati di sale in tutte le loro parti, che presentano un tenore di sale da 1,2% a 1,9% in peso.
Il prodotto è congelato in profondità e deve essere conservato ad una temperatura inferiore a -18°C, per garantire una conservazione di un anno almeno.
0207 14 10
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione delle regole generali della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 0207, 0207 14 e 0207 14 10.
Il prodotto è una carne di pollo congelata per garantire la sua conservazione a lungo termine. L’aggiunta del sale non modifica la caratteristica del prodotto come carne congelata della voce 0207».
14 Il regolamento (CE) della Commissione 23 ottobre 2003, n. 1871, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 275, pag. 5), entrato in vigore il 14 novembre 2003, ha sostituito la nota complementare 7 al capitolo 2 della sezione I della seconda parte della NC con il seguente testo:
«Si considerano come “salate o in salamoia”, ai sensi della voce 0210, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2%, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine».
15 Il 27 settembre 2005, l’organo per la soluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale per il commercio (in prosieguo: l’«OMC») ha giudicato che pezzi di carne di pollo disossati, congelati e con un tenore di sale pari all’1,2-3% in peso dovessero essere classificati sotto la voce 0210 della NC. In seguito a tale raccomandazione, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) 27 giugno 2006, n. 949, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 174, pag. 3). Entrato in vigore il giorno stesso, il regolamento n. 949/2006 ha abrogato il regolamento n. 1223/2002 ed ha sostituito la nota complementare 7 al capitolo 2 della sezione I della seconda parte della NC con le seguenti disposizioni:
«Si considerano come “salate o in salamoia” ai sensi delle voci da 0210 11 a 0210 93, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2%, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine. Si considerano come “salate o in salamoia” ai sensi della voce 0210 99, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2%, in peso».
Causa principale e questione pregiudiziale
16 Tra il 5 e l’11 agosto 2003, la FTS ha importato nei Paesi Bassi pezzi di carne di pollo provenienti dal Brasile, disossati, congelati e con un tenore di sale compreso tra l’1,4 e il 2,9%.
17 In base al regolamento n. 1223/2002, le dogane olandesi hanno classificato queste merci nella sottovoce 0207 14 10. Il Belastingdienst – Douane West ha respinto il reclamo della FTS la quale sosteneva che le dette merci rientrassero nella sottovoce 0210 99 39. La FTS ha adito allora la sezione doganale del Gerechtshof te Amsterdam (Corte di appello di Amsterdam) proponendo ricorso avverso tale decisione.
18 Poiché ritiene che il regolamento n. 1223/2002, applicabile all’epoca dei fatti della causa principale, sia incompatibile con la nota complementare 7 al capitolo 2 della sezione I della seconda parte della NC nella versione allora vigente, ricavabile dal regolamento n. 1832/2002, il Gerechtshof te Amsterdam ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia valido il regolamento [n. 1223/2002]».
Sulla questione pregiudiziale
19 La FTS asserisce che il regolamento n. 1223/2002 è invalido e sostiene, in particolare, che è incompatibile con la nota complementare 7 al capitolo 2 della sezione I della seconda parte della NC, nonché con le note esplicative riguardanti le voci 0207 e 0210 del SA, in base alle quali le carni sottoposte a salatura rientrano nella voce 0210, come deciso dall’organo per la soluzione delle controversie dell’OMC.
20 I governi olandese e italiano nonché la Commissione ritengono, al contrario, che il regolamento n. 1223/2002 sia valido. Essi sostengono, in sostanza, che la voce 0207 della NC comprende i pezzi di carne di pollo disossati, congelati, che siano stati sottoposti a salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentino un tenore di sale dell’1,2-1,9% in peso. La Commissione aggiunge che l’incompatibilità del regolamento n. 1223/2002 con le regole dell’OMC sarebbe irrilevante riguardo alla validità del citato regolamento alla luce del diritto comunitario, in quanto le dette regole sono prive di efficacia diretta, e fa richiamo, a tal riguardo, alle sentenze 23 novembre 1999, causa C‑149/96, Portogallo/Consiglio (Racc. pag. I‑8395), e 1° marzo 2005, causa C‑377/02, Van Parys (Racc. pag. I‑1465).
21 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il Consiglio ha conferito alla Commissione, che deve agire in cooperazione con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale al fine di precisare il contenuto delle voci della tariffa che risultino rilevanti per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare provvedimenti ex art. 9, n. 1, lett. a), b), d) ed e), del regolamento n. 2658/87 non l’autorizza a modificare il contenuto delle voci della tariffa, stabilite in base al SA istituito mediante la convenzione di cui la Commissione si è impegnata, ai sensi dell’art. 3 di quest’ultima, a non modificare la portata (sentenze 14 dicembre 1995, causa C‑267/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑4845, punti 19 e 20, nonché 27 aprile 2006, causa C‑15/05, Kawasaki Motors Europe, Racc. pag. I‑3657, punto 35).
22 Occorre pertanto esaminare se la Commissione, adottando il regolamento n. 1223/2002, abbia modificato la voce 0210 della NC, violando così i limiti dei poteri ad essa conferiti dall’art. 9 del regolamento n. 2658/87.
23 La nota complementare 7 al capitolo 2 della sezione I della seconda parte della NC, nella versione applicabile all’epoca dei fatti della causa principale, si limitava a prevedere che sono considerate «salate», ai sensi della voce 0210, «le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2%, in peso». Conformemente a tale disposizione, i pezzi di carne di pollo disossati, congelati, sottoposti ad una salatura in tutte le loro parti e con un tenore di sale pari almeno all’1,2% rientravano nella voce 0210.
24 Ebbene, classificando i prodotti con tenore di sale compreso tra l’1,2 e l’1,9% nella sottovoce 0207 14 10, il regolamento n. 1223/2002 ha elevato, di conseguenza, la soglia relativa al tenore di sale delle merci rientranti nella voce 0210 oltre l’1,9%, di modo che i prodotti con tenore di sale compreso tra l’1,2 e l’1,9%, che rientravano sino a tale momento in quest’ultima voce, ne sono stati esclusi per essere classificati nella sottovoce 0207 14 10, con conseguente aumento dei dazi.
25 Pertanto, classificando nella sottovoce 0207 14 10 la carne di pollo con tenore di sale compreso tra l’1,2 e l’1,9% in peso, la Commissione ha limitato la portata della voce 0210 e, di conseguenza, ha abusato dei poteri che le sono conferiti ex art. 9 del regolamento n. 2658/87. Di conseguenza, il regolamento n. 1223/2002 dev’essere dichiarato invalido.
26 Al fine di fornire una risposta utile, la quale consenta al giudice del rinvio di risolvere la controversia di cui è investito, occorre esaminare la classificazione delle merci oggetto della causa principale.
27 Per giurisprudenza consolidata, al fine di garantire la certezza del diritto e di assicurare la facilità dei controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in modo generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive quali definite dal testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo corrispondenti (sentenze 16 settembre 2004, causa C‑396/02, DFDS, Racc. pag. I‑8439, punto 27, e 15 settembre 2005, causa C‑495/03, Intermodal Transports, Racc. pag. I‑8151, punto 47).
28 Dalla regola generale per l’interpretazione della NC n. 1 risulta che la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli nonché secondo le altre regole generali per l’interpretazione, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. Ai sensi della regola generale per l’interpretazione della NC n. 3, lett. a), la quale riguarda proprio l’ipotesi in cui determinate merci appaiano classificabili in più voci, «la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale».
29 La voce 0207 riguarda le «carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105». Né il testo né la struttura di questa voce prevedono o escludono la sua applicazione alla carni salate.
30 Viceversa, la voce 0210 riguarda le «carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie». Per questi prodotti, la nota complementare 7 al capitolo 2 della sezione I della seconda parte della NC, nella versione derivante dal regolamento n. 1832/2002, prescrive un tenore globale di sale pari o superiore all’1,2% in peso e impone, peraltro, che esse siano state sottoposte ad una «salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti».
31 Pertanto, all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, pezzi di carne di pollo disossati, congelati, impregnati di sale, sottoposti ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e con un tenore complessivo di sale uguale o superiore all’1,2% in peso rientravano nella sottovoce 0210 99 39 della NC.
32 La Commissione ritiene tuttavia che la voce 0210 sia riservata alle carni sottoposte ad una salatura finalizzata alla loro conservazione. Viceversa, quando la conservazione è assicurata mediante congelazione, le carni rientrerebbero nella voce 0207, nonostante una loro eventuale salatura. La Commissione fa riferimento, a tale riguardo, alle sentenze 17 marzo 1983, causa 175/82, Dinter (Racc. pag. 969), e 27 maggio 1993, causa C‑33/92, Gausepohl‑Fleisch (Racc. pag. I‑3047).
33 Questa tesi non può essere accolta. Infatti, basta constatare che nessuna disposizione della NC applicabile all’epoca dei fatti della causa principale prevedeva espressamente che la classificazione sotto la voce 0210 dipendesse dall’accertare se la salatura fosse destinata a garantire la conservazione a lungo termine della carne di cui trattasi. Quanto alla rilevanza delle citate sentenze Dinter e Gausepohl-Fleisch, occorre osservare che queste decisioni sono state pronunciate in circostanze diverse da quelle di cui alla causa principale, in quanto nessuna disposizione regolamentare equivalente alla nota complementare 7 al capitolo 2 della sezione I della seconda parte della NC era stata adottata all’epoca al fine di chiarire la portata del termine «salate» ai sensi della voce 0210 (v., per analogia, sentenza 8 febbraio 1990, causa C‑233/88, van de Kolk, Racc. pag. I‑265, punti 14 e 15).
34 Spetta al giudice del rinvio procedere, in base alle indicazioni sin qui esposte, alla classificazione delle merci di cui trattasi nella causa principale.
35 Pertanto, occorre rispondere al giudice del rinvio che il regolamento n. 1223/2002 è invalido.
Sulle spese
36 Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Il regolamento (CE) della Commissione 8 luglio 2002, n. 1223, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, è invalido.
Firme
* Lingua processuale: l'olandese.
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