Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 settembre 2008 – Commissione / Irlanda
(causa C‑316/06)
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 91/271/CEE – Inquinamento e immissioni nocive – Trattamento delle acque reflue urbane»
1. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso (Art. 226 CE) (v. punto 16)
2. Ricorso per inadempimento – Procedimento precontenzioso – Diffida – Delimitazione dell’oggetto della lite – Parere motivato – Esposizione particolareggiata degli addebiti (Art. 226 CE) (v. punti 17-18)
3. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 20)
4. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punti 30-31)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 4, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) – Inadempimento consistente nel non aver provveduto affinché le acque urbane reflue di diversi agglomerati siano sottoposte ad un trattamento secondario o a un trattamento equivalente prima che esse penetrino nei sistemi di raccolta (agglomerati di Bray, Howth, Letterkenny, Shanganagh, Sligo e Tramore County).
Dispositivo
1)
Non avendo assicurato, da un lato, che le acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati denominati IE22, Bray, IE31, Howth, IE34, Letterkenny, IE40, Shanaganagh, IE41, Sligo, e IE45, Tramore County Waterford, che confluiscono in reti fognarie, fossero sottoposte, prima dello smaltimento, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente entro il 31 dicembre 2000 e, dall’altro, non avendo provveduto a che gli scarichi delle dette acque soddisfacessero, entro la scadenza summenzionata, i requisiti di cui all’allegato I.B della direttiva del Consiglio 30 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 4, nn. 1 e 3, della suddetta direttiva.
2)
L’Irlanda è condannata alle spese.
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