Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 14 giugno 2007 – Commissione / Svezia
(Causa C‑333/06)
«Inadempimento di uno Stato – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Trasporto aereo – Negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Compensazione ed assistenza dei passeggeri – Adozione di sanzioni»
Ricorso per inadempimento – Esame nel merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 10)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi all’art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) – Adozione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive
Dispositivo
Il Regno di Svezia, non avendo definito un regime di sanzioni applicabile in caso di violazioni delle disposizioni dell’art. 14 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 16 del detto regolamento.
Il ricorso è respinto quanto al resto.
Il Regno di Svezia è condannato alle spese.
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