Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 5 luglio 2007 – Commissione / Austria
(Causa C‑340/06)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all’informazione ambientale – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
Ricorso per inadempimento — Esame nel merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 6)
Oggetto
Inadempimento da parte di uno Stato – Mancata adozione entro il termine prescritto delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26)
Dispositivo
1)
Non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.
2)
La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.
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