Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 gennaio 2008 – Commissione / Finlandia
(Causa C‑387/06)
«Inadempimento di uno Stato – Settore delle telecomunicazioni – Art. 8, nn. 1, 2, lett. b), e 3, lett. c), della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) – Art. 8, nn. 1 e 4, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Reti di telefonia fissa e di telefonia mobile –Terminazione delle chiamate – Traffico in entrata – Limitazione dei poteri dell’autorità nazionale di regolamentazione delle comunicazioni»
1. Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma [Regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 1, lett. c)] (v. punto 14)
2. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione (Art. 226 CE) (v. punti 24 e 25)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Mancato adempimento degli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 8, nn. 1, 2, lett. b), e 3, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108, pag. 33) ed ai sensi dell’art. 8, nn. 1 e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7)
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica di Finlandia sopporteranno ciascuna le proprie spese.
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