Causa C-400/06
Codirex Expeditie BV
contro
Staatssecretaris van Financiën
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)
«Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Sottovoce 0202 30 50 — Tagli di carne congelata e disossata di una parte del quarto anteriore degli animali della specie bovina»
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 13 settembre 2007
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Pezzi di carne congelata e disossata del quarto anteriore del manzo
L’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 2204/1999, deve essere interpretato nel senso che i pezzi di carne, congelata e disossata, provenienti dal quarto anteriore del manzo rientrano nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata.
Infatti, l’interpretazione uniforme delle varie versioni linguistiche del testo della sottovoce 0202 30 50, di cui alcune si riferiscono espressamente al quarto anteriore del manzo, mentre altre si riferiscono espressamente alle diverse parti del quarto anteriore, conduce alla constatazione che la nomenclatura combinata non prescrive espressamente che il quarto anteriore del manzo, congelato e disossato, sia presentato in dogana in un unico pezzo.
Inoltre, la circostanza che la carne del quarto anteriore del manzo sia presentata in dogana tagliata a pezzi non è tale da incidere sulle sue caratteristiche essenziali quali indicate nella sottovoce 0202 30 50, perché il contenuto del prodotto corrisponde a quello descritto nella nota complementare relativa a tale sottovoce, pur se si presenta in pezzi.
I pezzi di carne in parola, per essere classificati nella detta sottovoce, non devono soddisfare altre condizioni, in particolare quella di provenire dallo stesso animale.
(v. punti 20-23, 30, dispositivo 1-2)
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
13 settembre 2007 (*)
«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione tariffaria – Sottovoce 0202 30 50 – Tagli di carne congelata e disossata di una parte del quarto anteriore di animali della specie bovina»
Nel procedimento C‑400/06,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con ordinanza 22 settembre 2006, pervenuta in cancelleria in pari data, nella causa
Codirex Expeditie BV
contro
Staatssecretaris van Financiën,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. P. Kūris, presidente di sezione, dal sig. J.‑C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. R. Grass
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. P. van Ginneken, in qualità di agenti;
– per il governo greco, dal sig. V. Kontolaimos e dalla sig.ra E. Svolopoulou, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agente,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 1999, n. 2204 (GU L 278, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito della controversia tra la Codirex Expeditie BV (in prosieguo: la «Codirex») e lo Staatssecretaris van Financiën in ordine alla classificazione tariffaria di pezzi di carne congelata e disossata del quarto anteriore del manzo.
Contesto normativo
3 La NC è basata sul sistema armonizzato mondiale di designazione e codificazione delle merci elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane ed istituito mediante la convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, approvata in nome della Comunità con decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre del sistema sopra menzionato, solo la settima ed ottava cifra costituiscono suddivisioni ad essa proprie.
4 La versione della NC applicabile all’epoca dei fatti della causa principale è quella contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2204/1999.
5 Le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella parte prima, titolo I, A, di tale allegato, così prevedono, in particolare:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
(…)
3. Qualora (…) una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. (...).
(…)
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
(…)
6) La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni e di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
6 I codici della NC applicabili al caso di specie, che figurano nella seconda parte, sezione I, capitolo 2, della NC, sono i seguenti:
«Codice NC
Designazione delle merci
1
2
0202
Carni di animali della specie bovina, congelate:
[…]
[…]
0202 30
- disossate:
[…]
[…]
0202 30 50
-- tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti “crop” e “chuck and blade” […]
0202 30 90
-- altre»
7 Le note complementari riguardanti la sottovoce 0202 30 50 indicano che si considerano «tagli di quarti anteriori detti “crop” e “chuck and blade”» «le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell’osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola» [nota complementare 1 A, lett. h), sub 11, del capitolo 2 della NC]. Inoltre, «la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all’estremità del petto» viene considerata come «tagli di punta di petto detti “brisket”» [nota complementare 1 A, lett. h), sub 22, del capitolo 2 della NC].
Causa principale e questioni pregiudiziali
8 Il 18 aprile 2000, nella sua dichiarazione doganale, la Codirex ha menzionato la sottovoce 0202 30 50 della NC per l’importazione dallo Zimbabwe di una partita di carne di manzo, congelata e disossata, imballata in 535 scatole di cartone.
9 All’atto della verifica di tale dichiarazione alla dogana olandese, sono state prelevate dalla detta partita due scatole, a titolo di campione. In seguito all’analisi del loro contenuto, il laboratorio ha ritenuto che tali campioni non consistessero in «tagli di quarti anteriori detti “crop” e “chuck and blade” interi, bensì in parti degli stessi». Dopo una seconda analisi, richiesta dalla Codirex, il laboratorio ha confermato tale risultato.
10 L’ispettore doganale ha dunque provveduto ad una riclassificazione della merce nella sottovoce 0202 30 90 della NC e la Codirex è stata invitata a pagare, a complemento dell’importo già prelevato, una somma di 111 352,80 NLG a titolo di dazi doganali.
11 La Codirex ha proposto un reclamo contro il suddetto avviso di pagamento. L’ispettore delle dogane ha respinto tale reclamo con decisione 10 gennaio 2001. La Codirex ha quindi impugnato tale decisione dinanzi alla Tariefcommissie te Amsterdam. Il Gerechtshof te Amsterdam, che dal 1° gennaio 2002 ha preso il posto di quest’ultima, ha respinto il ricorso.
12 Nel suo ricorso dinanzi al giudice del rinvio, la Codirex ha messo in discussione l’interpretazione adottata dal Gerechtshof in merito alla nozione di «tagli di quarti anteriori detti “crop” e “chucks and blades”». Essa fa valere che l’uso del plurale, nella nota complementare 1 A. lett. h), sub 11, del capitolo 2 della NC, nel termine «parti» (nella versione olandese «gedeelten») nonché i termini inglesi «chucks and blades» di cui alla versione olandese della sottovoce 0202 30 50, nonché di «découpes de quartiers avant dites “australiennes”», nella versione francese della medesima, suggerisce che con tale sottovoce si designano pezzi distinti. La Codirex ha inoltre sottolineato che i tagli di quarti anteriori non possono essere costituiti di un solo pezzo, in quanto non sono legati tra loro da ossa e possono dunque costituire soltanto pezzi anatomicamente distinti.
13 Dall’ordinanza di rinvio emerge parimenti che l’Advocaat Generaal ha concluso nel senso che dalle varie versioni linguistiche della nota complementare 1 A, lett. h), sub 11, del capitolo 2 della NC nonché «dai motivi che hanno portato all’introduzione di sottovoci nella voce 0202 30» si evince che la nozione di «tagli di quarti anteriori detti “crop” e “chucks and blades”» indica le diverse forme in cui vengono proposti in commercio i pezzi di carne di manzo selezionati, suddivisi e imballati separatamente, provenienti dalla parte del manzo descritta in tale nota. Inoltre, secondo l’Advocaat Generaal, dalle versioni linguistiche olandese ed inglese della sottovoce 0202 30 50 che fanno riferimento ai «crop(s), chuck(s) and blade(s) and brisket(s)», si ricava che, ai fini della classificazione di pezzi di carne in tale sottovoce, è sufficiente che questi ultimi provengano tutti dal quarto anteriore del manzo quale descritto nella suddetta nota complementare.
14 È in siffatte circostanze che lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la sottovoce 0202 30 50 della (NC) debba essere interpretata nel senso che la carne congelata (disossata), proveniente dalla parte del quarto anteriore del manzo descritta nella nota complementare 1 A, lett. h), sub 11, del capitolo 2 della (NC) possa essere classificata in tale sottovoce unicamente qualora si tratti di un unico pezzo di carne non separato.
2) Qualora la soluzione alla prima questione comporti che la carne che si presenta in forma di pezzi separati può essere classificata nella sottovoce 0202 30 50, se sia sufficiente, al fine della classificazione in tale sottovoce, che la partita di carne importata sia costituita da pezzi di carne congelati che provengono tutti dalla parte del quarto anteriore descritta nella nota complementare 1 A, lett. h), sub 11, del capitolo 2 della (NC) o se oltre a ciò tale partita di carne ovvero gli elementi della partita presi separatamente (i cartoni) debbano rispondere ad altri requisiti o caratteristiche».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
15 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se si possa classificare nella sottovoce 0202 30 50 una partita di carne, congelata e disossata, del quarto anteriore del manzo costituita da più pezzi.
16 Al fine di risolvere tale questione, si deve ricordare in via preliminare, che il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in via generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce doganale e delle note delle sezioni e dei capitoli (v., in tal senso, in particolare, sentenze 17 marzo 1983, causa C‑175/82, Dinter, Racc. pag. 969, punto 10, 8 febbraio 1990, causa C‑233/88, van de Kolk, Racc. pag. I‑265, punto 12, nonché 11 gennaio 2007, causa C‑400/05, B.A.S. Trucks, Racc. pag. I‑311, punto 27).
17 Orbene, secondo la NC, nella sua versione applicabile ai fatti della causa principale, che figura nell’allegato I del regolamento n. 2204/1999, vengono classificati nella sottovoce 0202 30 50, relativa alle carni congelate e disossate, i «tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti “crop”, “chuck and blade” e “brisket”».
18 Ai sensi della nota complementare 1 A, lett. h), sub 11, del capitolo 2 della NC, riguardante tale sottovoce, sono considerate come «tagli di quarti anteriori detti “crop” e “chuck and blade”» «le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio dritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell’osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola».
19 Nonostante la mancanza, nel testo della sottovoce 0202 30 50 nonché della nota complementare in questione, di un riferimento esplicito ai pezzi di carne del quarto anteriore del manzo, il governo greco e la Commissione delle Comunità europee mettono in evidenza che tale testo non può essere interpretato nel senso che esso esclude una classificazione di tali pezzi di carne nella sottovoce di cui trattasi. Infatti, da una parte, talune versioni linguistiche del detto testo non farebbero riferimento al «quarto anteriore» nella sua interezza, bensì a sue parti indicate secondo la terminologia inglese con i termini «crop(s), chuck(s) and blade(s)» contenuti, in particolare, nelle versioni olandese ed inglese della NC. Dall’altra, i pezzi di carne risultanti dal taglio e disossamento si separerebbero naturalmente, poiché non sarebbero più uniti da ossa, e dunque non conserverebbero più le caratteristiche essenziali e le peculiarità della parte di carne del quarto anteriore.
20 Occorre adottare siffatta interpretazione. Infatti, come sottolineato dalla Commissione, si deve rilevare che le varie versioni linguistiche del testo della sottovoce 0202 30 50 non coincidono del tutto, in quanto alcune di esse si riferiscono espressamente al quarto anteriore del manzo (come le versioni francese e spagnola della NC), mentre altre si riferiscono espressamente alle diverse parti del quarto anteriore, quali «crop(s), chuck(s) and blade(s)» (come le versioni olandese, inglese e tedesca della NC).
21 L’interpretazione uniforme delle varie versioni linguistiche, come richiesta dalla giurisprudenza in caso di mancata coincidenza dei testi (v., in tal senso, segnatamente, sentenza 11 novembre 1999, causa C‑48/98, Söhl & Söhlke, Racc. pag. I‑7877, punto 46), conduce alla constatazione che la NC non prescrive espressamente che il quarto anteriore del manzo, congelato e disossato, sia presentato in dogana in un unico pezzo, giacché talune versioni linguistiche della sottovoce 0202 30 50 non fanno neppure riferimento alla parte del quarto anteriore del manzo nella sua interezza.
22 Inoltre, la circostanza che la carne del quarto anteriore del manzo sia presentata in dogana tagliata a pezzi, non è tale da incidere sulle sue caratteristiche essenziali quali indicate nella sottovoce 0202 30 50, in quanto il contenuto del prodotto corrisponde a quello descritto nella nota complementare relativa a tale sottovoce, pur se si presenta in pezzi. Orbene, una diversa presentazione del prodotto rispetto a quella indicata nella NC, che non alteri l’identità del contenuto del prodotto in questione, non comporta la sua esclusione dalla classificazione nella sottovoce che lo riguarda (v., in tal senso, sentenza 10 dicembre 1998, causa C‑290/97, Bruner, Racc. pag. I‑8333, punti 25‑27).
23 Ciò posto, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 2204/1999, deve essere interpretato nel senso che i pezzi di carne congelata e disossata, provenienti dal quarto anteriore del manzo rientrano nella sottovoce 0202 30 50 della NC.
Sulla seconda questione
24 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se, per essere classificati nella sottovoce 0202 30 50, i pezzi di carne congelata e disossata del quarto anteriore del manzo debbano soddisfare altre condizioni. In particolare, dalle osservazioni svolte nel corso della causa principale, quali riprese nella decisione di rinvio, emerge che il giudice a quo domanda, in sostanza, se tali pezzi debbano provenire dal quarto anteriore dello stesso animale.
25 A tal proposito, occorre rilevare che per la voce doganale delle «carni di animali della specie bovina, congelate» e «disossate», la NC contempla tre sottovoci di cui la prima reca il numero 0202 30 10 e riguarda «quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti ‘compensati’ presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l’uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e l’altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo». La seconda sottovoce è la 0202 30 50, di cui trattasi nella causa principale, e la terza, che reca il numero 0202 30 90, è quella generica, a carattere residuo, intitolata «altre».
26 Orbene, è giocoforza constatare che mentre la sottovoce 0202 30 10 si riferisce al quarto anteriore intero ed ammette che venga presentato in dogana tagliato al massimo in cinque pezzi solo se presentato in dogana in «un unico blocco di congelazione», una tale indicazione, come sottolineato in precedenza, non figura nella sottovoce di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione.
27 Al contrario, quest’ultima sottovoce concerne espressamente i «tagli» («cuts» nella versione inglese e «delen» nella versione olandese della NC) e si riferisce, segnatamente nella sua versione francese, a parti «di quarti anteriori» tagliati secondo le indicazioni fornite nella nota complementare ad essi relativa.
28 Interpretare tale sottovoce nel senso che vi rientrano unicamente le partite di carne comprendenti tutti i pezzi di carne del quarto anteriore del manzo e comprendenti, pertanto, unicamente i pezzi del quarto anteriore di un solo animale avrebbe l’effetto di non permettere la distinzione tra le sottovoci di cui alla voce 0202 30 della NC relativa alla carne di manzo congelata e disossata.
29 Infatti, la sottovoce 0202 30 10 si riferisce già al quarto anteriore intero che, in base all’interpretazione evidenziata nella risposta alla prima questione, può essere presentato in dogana tagliato a pezzi. La sottovoce 0202 30 50 si riferisce invece alle parti del quarto anteriore indicate, in particolare, nelle versioni inglese ed olandese. Tali parti si presentano dunque come prodotti diversi rispetto al quarto anteriore intero. Poiché la loro caratteristica essenziale è quella di provenire dal taglio indicato nella nota complementare ad esse relativa, esse possono essere classificate in questa sottovoce senza dover soddisfare condizioni particolari quale quella di provenire dallo stesso animale.
30 Sulla scorta di queste considerazioni, occorre risolvere la seconda questione affermando che l’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 2204/1999, deve essere interpretato nel senso che, per essere classificati nella sottovoce 0202 30 50, i pezzi di carne, congelata e disossata, del quarto anteriore del manzo non devono soddisfare altre condizioni, in particolare quella di provenire dallo stesso animale.
Sulle spese
31 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
1) L’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 1999, n. 2204, deve essere interpretato nel senso che i pezzi di carne, congelata e disossata, provenienti dal quarto anteriore del manzo rientrano nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata.
2) L’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 2204/1999, deve essere interpretato nel senso che, per essere classificati nella sottovoce 0202 30 50, i pezzi di carne, congelata e disossata, del quarto anteriore del manzo non devono soddisfare altre condizioni, in particolare quella di dover provenire dallo stesso animale.
Firme
* Lingua processuale: l'olandese.
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