SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
29 novembre 2007 (*)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Ricevibilità – Fondi strutturali – Finanziamento delle iniziative comunitarie – Modifica delle ripartizioni indicative – Esecuzione della cosa giudicata»
Nel procedimento C‑417/06 P,
avente ad oggetto un ricorso d’impugnazione ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 4 ottobre 2006,
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dai sigg. D. Del Gaizo e G. Albenzio, avvocati dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. de March e L. Flynn, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 settembre 2007,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, la Repubblica italiana chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 luglio 2006, causa T‑225/04, Italia/Commissione (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 26 novembre 2003, C(2003) 3971 def., che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d’impegno nel quadro delle iniziative comunitarie per il periodo 1994‑1999 (in prosieguo: la «decisione controversa»), nonché di tutti gli atti connessi e presupposti.
Contesto normativo
2 Per realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale e, segnatamente, ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo di quelle meno favorite, la Comunità europea può agire, in particolare, attraverso fondi a finalità strutturale.
3 Per raggiungere questi scopi e disciplinare i compiti dei fondi, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CEE) 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), modificato, in particolare, mediante regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 2052/88»), e il regolamento (CEE) 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1), modificato, in particolare, mediante regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20; in prosieguo: il «regolamento n. 4253/88»).
4 L’art. 4, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2052/88 così dispone:
«L’azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato, le autorità e gli organismi competenti (…) designati dallo Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualità di partner che perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione sarà in appresso denominata “partnership”. La partnership è operante in fatto di preparazione e finanziamento, nonché di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni».
5 Secondo l’art. 5, n. 5, terzo comma, di tale regolamento:
«Gli interventi [finanziari dei Fondi strutturali] sono intrapresi su iniziativa degli Stati membri o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato».
6 L’art. 12, n. 4, di tale regolamento enuncia quanto segue:
«Per ciascuno degli obiettivi nn. 1, 2, 3, 4 e 5 b) la Commissione procede, in base a procedure trasparenti, a ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d’impegno dei Fondi strutturali, tenendo pienamente conto, come in precedenza, dei seguenti criteri oggettivi: la prosperità nazionale, la prosperità regionale, la popolazione delle regioni e la gravità relativa dei problemi strutturali, compreso il livello di disoccupazione e, per gli obiettivi interessati, le esigenze di sviluppo nelle zone rurali (…)».
7 L’art. 17, n. 2, del medesimo regolamento prevede che, per gli interventi intrapresi di propria iniziativa, conformemente alle disposizioni dell’art. 5, n. 5, ultimo comma, la Commissione è assistita da un comitato di gestione composto di rappresentanti degli Stati membri.
8 L’art. 29 bis del regolamento n. 4253/88, intitolato «Comitato di gestione per le iniziative comunitarie», reca al riguardo le seguenti precisazioni:
«In applicazione dell’articolo 17 del regolamento (…) n. 2052/88, è istituito presso la Commissione un comitato di gestione per le iniziative comunitarie, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La [Banca europea per gli investimenti] designa un rappresentante che non partecipa al voto.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all’articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell’articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In questo caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l’applicazione delle misure da essa decise.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al terzo comma.
Il comitato esprime un parere sulle proposte della Commissione agli Stati membri di cui all’articolo 11, paragrafo 1.
(...)».
9 L’art. 20, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1) così dispone:
«Le iniziative comunitarie riguardano i settori seguenti:
a) cooperazione transfrontaliera, transnazionale [e] interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell’insieme dello spazio comunitario (“INTERREG”);
b) rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile (“URBAN”);
c) sviluppo rurale (“LEADER”);
d) cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro (“EQUAL”)».
10 L’art. 21, n. 4, di tale regolamento prevede che i «programmi di iniziativa comunitaria vengono riesaminati a seguito della valutazione intermedia di cui all’articolo 42 e modificati eventualmente su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, d’intesa con detto Stato membro».
11 Ai sensi dell’art. 48 di tale regolamento:
«1. Sotto l’egida della Commissione è istituito un comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. (…)
2. Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione (…) quando tratta le seguenti questioni:
(…)
c) gli orientamenti relativi alle iniziative comunitarie di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a) (“INTERREG”) ed all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b) (“URBAN”);
(…)
3. Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo (…) quando tratta le seguenti questioni:
(…)
d) qualsiasi altra questione relativa agli articoli da 20 a 22».
12 Infine, l’art. 52, n. 1, del regolamento n. 1260/1999 così dispone:
«Il presente regolamento non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dal Consiglio o dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 1999».
Fatti
13 Il Consiglio europeo svoltosi a Edimburgo il 10‑12 dicembre 1992 ha stabilito, per il periodo di programmazione 1994‑1999, uno stanziamento a favore dei Fondi strutturali pari a ECU 141 471 milioni. Un importo corrispondente al 9% di tale somma è stato destinato alle iniziative comunitarie; tale terminologia si riferisce agli interventi economici dei Fondi strutturali intrapresi su iniziativa della Commissione.
14 Nel corso di una riunione del comitato di gestione per le iniziative comunitarie, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 maggio 1994, la Commissione ha dichiarato di riservarsi il diritto «di adeguare le ripartizioni finanziarie nel corso degli ultimi anni del periodo di programmazione attuale, onde tener conto dei progressi nell’esecuzione, della necessità di garantire un uso efficace e pieno dei fondi comunitari nonché dell’emergenza eventuale di problemi nuovi e imprevisti».
15 Le ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei Fondi strutturali nel quadro delle iniziative comunitarie (in prosieguo: le «ripartizioni indicative») effettuate nel 1994 e nel 1996, sono state modificate nel 1998, per il 1999, al fine di rendere disponibile un importo di ECU 100 milioni destinati ad assicurare il finanziamento dell’iniziativa comunitaria PEACE. Un documento di lavoro in questo senso è stato approvato dal comitato di gestione per le iniziative comunitarie il 22 settembre 1998, e la Commissione ha adottato la nuova ripartizione indicativa il 16 dicembre 1998 (in prosieguo: la «decisione 16 dicembre 1998»). Tale nuova ripartizione si è tradotta, in particolare, in una riduzione di ECU 44,7 milioni dell’importo iniziale devoluto alla Repubblica italiana. Con sentenza 30 gennaio 2002, causa C‑107/99, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑1091), la Corte ha annullato la decisione 16 dicembre 1998 per violazione delle forme sostanziali, in quanto tale decisione non era stata inscindibilmente annessa al verbale della riunione della Commissione, in contrasto con il regolamento interno di quest’ultima, privando così di autenticazione la detta decisione.
16 In seguito a tale annullamento operato dalla Corte, è stato avviato un nuovo procedimento. La Commissione ha sottoposto al Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni (in prosieguo: il «CSRR»), il 25 giugno 2003, un progetto di decisione di riallocazione delle ripartizioni indicative relative al periodo 1994–1999 a favore dell’iniziativa comunitaria PEACE. Il CSRR si è pronunciato a favore del progetto. Il 26 novembre 2003, la Commissione ha adottato la decisione controversa. L’importo totale assegnato ai programmi della Repubblica italiana è rimasto invariato rispetto a quello che compare nella decisione 16 dicembre 1998. Tuttavia, l’importo della maggior parte degli stanziamenti assegnati ai diversi programmi della Repubblica italiana è stato modificato, in parte in aumento, in parte in diminuzione.
Procedimento di primo grado e sentenza impugnata
17 La Repubblica italiana ha deferito la decisione controversa alla Corte con ricorso 5 febbraio 2004. Con ordinanza 8 giugno 2004, il presidente della Corte ha rimesso gli atti al Tribunale.
18 La Repubblica italiana ha presentato due capi di conclusioni, uno diretto all’annullamento della decisione controversa, l’altro diretto all’annullamento di tutti gli atti connessi e presupposti. Il Tribunale ha dichiarato il secondo irricevibile, per mancanza di un grado di precisione sufficiente con riferimento all’oggetto della domanda. Il primo capo della domanda, quanto a esso, era basato su tre motivi: difetto di fondamento normativo, violazione di norme procedurali e difetto di motivazione.
19 Quanto al difetto di fondamento normativo, il Tribunale ha giudicato che l’art. 12, nn. 4 e 5, del regolamento n. 2052/88 costituiva un fondamento normativo atto a consentire alla Commissione di modificare le ripartizioni indicative già disposte in conformità al testo stesso di tali ripartizioni, al dovere fondamentale di buona gestione finanziaria per l’esecuzione del bilancio comunitario e all’assenza, in capo allo Stato membro, di un diritto a percepire fondi comunitari. Esso ha anche considerato che la Commissione aveva, nel contesto dell’esecuzione della citata sentenza Italia/Commissione, il diritto di modificare tali ripartizioni indicative, essendo soltanto tenuta nella fattispecie a rispettare le forme sostanziali violate, cioè ad autenticare la sua decisione, fatto salvo il suo potere di riesaminare ed eventualmente modificare le ripartizioni indicative. Il primo motivo di ricorso è stato pertanto respinto.
20 Per quanto riguarda la violazione delle norme procedurali, la Repubblica italiana ha fatto valere che la Commissione non avrebbe ottemperato all’obbligo di trasparenza stabilito dall’art. 12, n. 4, del regolamento n. 2052/88. Al riguardo, il Tribunale ha giudicato che, anche ipotizzando che fosse stato necessario chiedere il parere del comitato di gestione per le iniziative comunitarie preliminarmente all’adozione della decisione 16 dicembre 1998, in seguito annullata, non incombeva alla Commissione l’onere di chiedere nuovamente tale parere prima di adottare la decisione controversa, poiché l’annullamento è intervenuto soltanto a causa di un difetto di autenticazione e non per motivi di merito. Per di più, le modifiche introdotte non presentavano un carattere sostanziale che avrebbe giustificato la reiterazione degli atti procedimentali compiuti in precedenza, in quanto l’importo totale degli stanziamenti assegnati ai programmi italiani non era stato modificato. Il Tribunale ha giudicato inoltre che la consultazione del CSRR doveva essere considerata equivalente alla precedente consultazione ai fini del deferimento obbligatorio al comitato di gestione per le iniziative comunitarie e del rispetto dell’obbligo di trasparenza. Anche il secondo motivo di ricorso è stato pertanto respinto.
21 Infine, l’obbligo di motivazione è stato considerato rispettato da parte della Commissione, in quanto il Tribunale ha osservato che i ‘considerando’ 8‑10 della decisione controversa costituivano un’esposizione chiara e sufficientemente precisa delle principali fasi seguite dalla Commissione nell’adozione della sua decisione. L’istituzione comunitaria non può, infatti, essere considerata obbligata a menzionare nella sua decisione tutti i punti di fatto e di diritto sollevati nel corso del procedimento amministrativo. Il terzo motivo di ricorso è stato pertanto respinto così come, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme; la Repubblica italiana è stata condannata alle spese.
Conclusioni delle parti
22 La Repubblica italiana chiede l’annullamento della sentenza impugnata, l’accoglimento della sua domanda di primo grado e la condanna della Commissione a sopportare la totalità delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
23 La Commissione chiede, in via principale, che l’impugnazione sia dichiarata irricevibile e/o sia respinta e, in subordine, il rigetto della medesima, sostituendo parte della motivazione del Tribunale, e la condanna della Repubblica italiana alle spese.
Sul ricorso d’impugnazione
Sulla ricevibilità dell’impugnazione
Argomenti delle parti
24 La Commissione afferma che gli argomenti sviluppati dalla Repubblica italiana consistono nella reiterazione talvolta manifesta talaltra surrettizia degli argomenti esposti in primo grado. L’impugnazione dovrebbe, pertanto, essere dichiarata irricevibile.
Giudizio della Corte
25 Occorre ricordare che dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (sentenze 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punto 34, nonché 8 gennaio 2002, causa C‑248/99 P, Francia/Monsanto e Commissione, Racc. pag. I‑1, punto 68).
26 Pertanto, non integra gli obblighi di motivazione derivanti da tali disposizioni l’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre letteralmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, inclusi quelli basati su circostanze in fatto espressamente dichiarate infondate da tale giudice. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v. sentenze Bergaderm e Goupil/Commissione, cit., punto 35, e 19 gennaio 2006, causa C‑240/03 P, Comunità montana della Valnerina/Commissione, Racc. pag. I‑731, punto 106).
27 Nella fattispecie, occorre constatare che, in contrasto con quanto sostenuto dalla Commissione, il ricorso d’impugnazione non si limita a riprodurre i motivi e gli argomenti presentati dinanzi al Tribunale, ma evidenzia con precisione gli elementi contestati della sentenza impugnata, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno della domanda di annullamento di tale sentenza, per quanto riguarda in particolare le contraddizioni o i difetti di motivazione che la vizierebbero.
28 Occorre osservare, ad abundantiam, che la Commissione stessa ammette nel suo controricorso, almeno per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo e il terzo motivo d’impugnazione, che la Repubblica italiana ha esposto un’argomentazione che soddisfa le condizioni ricordate ai punti 25 e 26 della presente sentenza.
29 Ne consegue che il ricorso d’impugnazione è ricevibile.
Nel merito
Argomenti delle parti
30 La Repubblica italiana contesta le modalità secondo cui il Tribunale ha effettuato l’esame dei due primi motivi che essa ha dedotto dinanzi ad esso, in ciascuna delle loro parti. Essa presenta quattro motivi a sostegno del suo ricorso d’impugnazione.
31 Come primo motivo, la Repubblica italiana sostiene che il Tribunale ha omesso di considerare l’argomento vertente sull’impossibilità, per la Commissione, di modificare unilateralmente l’allocazione di risorse già ripartite, per quanto indicativamente, e, in ogni caso, di basare la decisione controversa sul criterio della valutazione dello stadio di realizzazione dei programmi d’iniziativa comunitaria. Essa sottolinea che, nella decisione controversa, non si fa riferimento all’art. 274 CE e che la Commissione ha, pertanto, proposto tale fondamento a posteriori, allo scopo di giustificare la decisione in esame. Il Tribunale avrebbe avallato a torto tale analisi. Il punto 71 della sentenza impugnata rivelerebbe una contraddizione nell’iter logico seguito dal Tribunale, poiché quest’ultimo si riferirebbe ai criteri previsti all’art. 12, n. 4, del regolamento n. 2052/88, mentre la Commissione si sarebbe avvalsa di un criterio non previsto da tale articolo, cosa che il Tribunale avrebbe ammesso. I punti 74 e 75 della sentenza impugnata conterrebbero un rigetto delle argomentazioni della ricorrente che sarebbe sprovvisto di motivazione.
32 Con il secondo motivo, la Repubblica italiana afferma che il Tribunale non ha tratto le logiche conseguenze dalla constatazione degli effetti derivanti dall’annullamento dichiarato con la citata sentenza Italia/Commissione, che consistono nel ripristino della situazione anteriore, e che la giurisprudenza citata dal Tribunale al punto 91 della sentenza impugnata, da un lato, e la citata sentenza, dall’altro, differiscono profondamente quanto alla sorte da riservare agli atti anteriori alla decisione 16 dicembre 1998.
33 Con il terzo motivo, la Repubblica italiana sottolinea che, per ammissione stessa del Tribunale, la decisione controversa è formalmente e sostanzialmente diversa dalla decisione 16 dicembre 1998 e che occorreva, pertanto, riavviare l’insieme del procedimento amministrativo. Essa aggiunge che non è irrilevante che il CSRR si sia pronunciato in qualità di organo consultivo e non in quanto comitato di gestione per le iniziative comunitarie.
34 Con il quarto motivo, la Repubblica italiana contesta il fatto che il Tribunale abbia riunito tre parti del suo secondo motivo di primo grado per rispondervi in breve. Essa sottolinea che le modalità di calcolo della nuova ripartizione indicativa, la diversità di talune cifre che compaiono nella tabella allegata alla decisione controversa rispetto a quelle contenute nella tabella allegata alla decisione 16 dicembre 1998, nonché la data di riferimento per la valutazione del livello di realizzazione dei programmi meritavano un esame dettagliato da parte della Commissione, e che il Tribunale non poteva respingere le tre parti del suo secondo motivo in modo tanto sbrigativo, adducendo a pretesto, in particolare, la chiarezza della motivazione della decisione controversa ovvero l’esistenza di semplici errori materiali.
35 La Commissione contesta i motivi dedotti dalla Repubblica italiana.
36 Essa sottolinea che il primo motivo è infondato, in quanto il Tribunale ha risposto pienamente alle obiezioni sollevate dalla Repubblica italiana ai punti 67‑78 della sentenza impugnata, e ha ricordato in particolare che, fin dal principio, la Commissione si era espressamente riservata il diritto di introdurre ulteriori adeguamenti degli importi assegnati. Il Tribunale avrebbe anche risposto in modo completo all’argomento vertente sull’asserita esistenza di un nuovo criterio, sottolineando che il valore dello stato di attuazione di ogni iniziativa comunitaria era stato espresso mediante un valore aritmetico che faceva parte, insieme al valore aritmetico globale dello stato di attuazione generale della totalità delle iniziative comunitarie in ciascuno Stato membro, del calcolo del tasso di esecuzione in ciascuno Stato membro. Essa precisa che l’art. 274 CE, che stabilisce il principio di buona gestione finanziaria, esprime un principio di carattere generale riconosciuto da una giurisprudenza costante.
37 Nemmeno il secondo motivo sarebbe fondato, in quanto la giurisprudenza citata al punto 91 della sentenza impugnata sarebbe, secondo la Commissione, assolutamente pertinente.
38 Quanto al terzo motivo, la Commissione indica che le modifiche contenute nella decisione controversa non hanno avuto incidenza sull’importo totale degli stanziamenti assegnati alla Repubblica italiana, come il Tribunale avrebbe osservato ai punti 115, 118 e 119 della sentenza impugnata, e che ad essa, pertanto, non si imponeva alcun nuovo obbligo di fare ricorso ad una procedura di consultazione di un comitato.
39 Anche il quarto motivo sarebbe privo di fondamento, poiché il Tribunale ha giustamente sottolineato che la Commissione non era tenuta a rispondere dettagliatamente a tutti gli elementi menzionati nel corso del procedimento amministrativo. La Commissione precisa che il Tribunale ha riconosciuto che essa si era riferita all’approvazione del comitato di gestione per le iniziative comunitarie, approvazione che non era stata posta nuovamente in discussione dal CSRR in sede di comitato consultivo. Essa aggiunge che l’assenza di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata risulta dal suo punto 146, da leggersi congiuntamente con il punto 147 della stessa sentenza, che riproduce i ‘considerando’ 8‑10 della decisione controversa. Infine, gli errori materiali segnalati dalla Repubblica italiana, che derivano da un semplice lapsus calami, come ha segnalato il Tribunale, sarebbero privi di rilievo sulla legittimità della decisione controversa.
Giudizio della Corte
– Per quanto riguarda il primo motivo
40 Con il suo primo motivo, la Repubblica italiana contesta sostanzialmente la valutazione effettuata dal Tribunale circa il fondamento normativo della decisione controversa, ritenendo, da un lato, che tale fondamento normativo sia errato e, dall’altro, che, in ogni caso, l’iter logico seguito dal Tribunale sia, a questo riguardo, nel contempo contraddittorio e incompleto.
41 Occorre, in primo luogo, sottolineare che, sebbene sia vero che il regolamento n. 2052/88 non contiene disposizioni espresse relative alla modifica delle ripartizioni indicative e che una procedura debitamente istituzionalizzata è apparsa soltanto con l’art. 21, n. 4, del regolamento n. 1260/1999, l’art. 12, n. 4, del regolamento n. 2052/88 contempla in via generale la fissazione delle ripartizioni indicative da parte della Commissione, senza precisare che si parla soltanto della fissazione iniziale di tali ripartizioni e senza riferimenti a qualsiasi modifica di queste ultime.
42 Come il Tribunale ha giustamente osservato al punto 67 della sentenza impugnata, dalla detta disposizione non si può dedurre che, una volta stabilite, le ripartizioni indicative siano irrevocabili, in contrasto con la loro stessa definizione, e che, malgrado un cambiamento delle circostanze tale da rendere un adeguamento delle dette ripartizioni opportuno o necessario, nessuna modifica possa più esservi apportata. Lungi dallo svelare una mancanza di fondamento normativo, l’aggiunta introdotta dal regolamento n. 1260/1999 viene pertanto soltanto a colmare, sul punto, la carenza di precisione del regolamento n. 2052/88 e manifesta la volontà del legislatore comunitario di associare in modo più stretto gli Stati membri alle modifiche delle ripartizioni indicative, mediante una procedura che rafforza il loro ruolo (v., al riguardo, i ‘considerando’ nn. 26, 34 e 54 del regolamento n. 1260/1999).
43 La Repubblica italiana contesta pertanto a torto la valutazione svolta dal Tribunale quanto al fondamento normativo della decisione controversa.
44 Va rilevato, in secondo luogo, che, in contrasto con quanto sostenuto dalla Repubblica italiana, il Tribunale ha risposto in modo giuridicamente sufficiente agli argomenti da essa presentati, svolgendo un ragionamento scevro di contraddizioni.
45 Infatti, osservando che tra le ragioni che potevano giustificare una modifica delle ripartizioni indicative compariva il dovere fondamentale di buona gestione finanziaria nell’esecuzione del bilancio comunitario, come previsto all’art. 274 CE, il Tribunale non ha aggiunto alcun criterio a quelli previsti dall’art. 12, n. 4, del regolamento n. 2052/88, elencati al punto 6 della presente sentenza, ma si è limitato ad un’esegesi esatta dell’art. 274 CE (v., in tal senso, sentenza 15 settembre 2005, causa C‑199/03, Irlanda/Commissione, Racc. pag. I‑8027, punti 25, 31 e 32). La Commissione era pertanto legittimata a tenere conto dello stadio di realizzazione dei programmi per procedere alla modifica delle ripartizioni indicative, in quanto tale condotta diligente costituiva soltanto l’attuazione nella fattispecie del detto dovere fondamentale di buona gestione e non un parametro supplementare che il testo dell’art. 12, n. 4, del regolamento n. 2052/88 avrebbe escluso.
46 Di conseguenza, il Tribunale ha potuto affermare senza contraddirsi, al punto 71 della sentenza impugnata, che la modifica delle ripartizioni indicative doveva avvenire in osservanza dei criteri previsti all’art. 12, n. 4, del regolamento n. 2052/88.
47 Infine, il Tribunale, rispondendo alla ricorrente, ai punti 74 e 75 della sentenza impugnata, che il fatto che una disposizione espressa fosse adesso prevista nel regolamento n. 1260/1999 non consentiva comunque di concludere per la mancanza di fondamento normativo della decisione controversa in ragione dell’assenza di tale disposizione nel regolamento n. 2052/88, ha motivato la sua sentenza in modo sufficiente a far conoscere alla ricorrente i motivi di diritto sui quali si è basato nel respingere la censura da essa formulata (v., in particolare, sentenza 31 maggio 2001, cause riunite C‑122/99 P e C‑125/99 P, D e Svezia/Consiglio, Racc. pag. I‑4319, punto 27).
48 Da quanto precede risulta che il primo motivo d’impugnazione è infondato e deve pertanto essere respinto.
– Per quanto riguarda il secondo motivo
49 Il secondo motivo presentato dalla Repubblica italiana riguarda sostanzialmente l’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso quanto alla determinazione, nella fattispecie, degli effetti della citata sentenza Italia/Commissione. Al punto 89 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che l’esecuzione di una sentenza di annullamento comporta il ristabilimento della situazione anteriore al verificarsi delle circostanze censurate dalla Corte, come conviene del resto anche la Repubblica italiana. Tuttavia, il Tribunale, ritenendo, al punto 91 della sentenza impugnata, che, nel caso specifico, la violazione delle forme sostanziali sanzionata dalla Corte non inficiasse la validità dei provvedimenti precedenti la fase in cui questo vizio era stato rilevato, non avrebbe tratto le conseguenze dalla regola enunciata al detto punto 89. Per di più, le circostanze che caratterizzano la giurisprudenza citata dal Tribunale a sostegno della sua argomentazione sarebbero assai diverse da quelle relative alla citata sentenza Italia/Commissione.
50 Occorre, anzitutto, ricordare che l’istituzione, per conformarsi a una sentenza di annullamento e darle piena esecuzione, è tenuta a rispettare non soltanto il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione a monte dello stesso, che ne costituisce il necessario presupposto, in quanto essa è indispensabile per determinare il senso esatto del dispositivo (v., in tal senso, sentenze 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punto 27, nonché 3 ottobre 2000, causa C‑458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, Racc. pag. I‑8147, punto 81).
51 È poi necessario rilevare che, in forza dell’effetto retroattivo che si ricollega alle sentenze di annullamento, la constatazione di illegittimità risale alla data di entrata in vigore del testo annullato (v., in tal senso, sentenza Asteris e a./Commissione, cit., punto 30).
52 Occorre sottolineare, infine, che, poiché l’art. 233 CE vincola l’istituzione dalla quale promana l’atto annullato soltanto nei limiti di quanto è necessario per garantire l’esecuzione della sentenza di annullamento (v. sentenza 6 marzo 2003, causa C‑41/00 P, Interporc/Commissione, Racc. pag. I‑2125, punto 30), la procedura diretta a sostituire tale atto può essere riavviata nel punto preciso in cui l’illegittimità si è manifestata (sentenze 12 novembre 1998, causa C‑415/96, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑6993, punto 31, e Industrie des poudres sphériques/Consiglio, cit., punto 82).
53 Conseguentemente, limitandosi a ricordare, al punto 89 della sentenza impugnata, l’effetto retroattivo che si ricollega alle sentenze di annullamento e, al punto 91 di tale sentenza, a precisare che, tenendo conto che la violazione delle forme sostanziali censurata dalla Corte riguardava le modalità definitive d’adozione della decisione 16 dicembre 1998, tale principio non conduceva a invalidare le misure procedurali precedenti la fase in cui l’atto illegittimo era stato commesso, il Tribunale ha fatto esatta applicazione delle regole ricordate ai punti 50–52 della presente sentenza.
54 Quanto alla circostanza che la giurisprudenza citata dal Tribunale riguarderebbe decisioni che non sono paragonabili con la citata sentenza Italia/Commissione, senza contare che essa non sarebbe di per sé, neppure qualora si rivelasse veridica, di natura tale da viziare di illegittimità la sentenza impugnata, occorre constatare che essa non è esatta, come del resto è sufficientemente dimostrato dal riferimento alla detta giurisprudenza al punto 52 della presente sentenza.
55 Risulta da quanto precede che il secondo motivo è privo di qualsiasi fondamento e deve, pertanto, essere respinto.
– Per quanto riguarda il terzo motivo
56 La Repubblica italiana sostiene, con la prima parte del terzo motivo, che il Tribunale ha riconosciuto che la decisione controversa era formalmente e sostanzialmente diversa dalla decisione 16 dicembre 1998 e che esso avrebbe dovuto conseguentemente annullare la decisione ad esso sottoposta, non essendo essa stata adottata nell’osservanza di una nuova procedura. Con la seconda parte di tale motivo, essa sottolinea che, comunque, il CSRR si sarebbe pronunciato in modo irregolare.
57 Per quanto riguarda la prima parte del terzo motivo, occorre esporre le seguenti considerazioni preliminari.
58 Come si è ricordato al punto 52 della presente sentenza, la procedura diretta a sostituire un atto annullato può essere riavviata nel punto preciso in cui l’illegittimità si è manifestata (citate sentenze Spagna/Commissione, punto 31, e Industrie des poudres sphériques/Consiglio, punto 82). Due osservazioni si impongono al riguardo. È pacifico, in primo luogo, che la procedura che prevedeva la consultazione del comitato era stata condotta prima dell’adozione della decisione 16 dicembre 1998. Essa ha avuto esito nel parere favorevole emesso dal comitato di gestione per le iniziative comunitarie il 22 settembre 1998. In secondo luogo, la Corte ha sanzionato soltanto la mancanza di autenticazione di tale decisione, mentre non ha rimesso in discussione l’esistenza stessa dell’adozione della detta decisione nel corso della riunione della Commissione tenutasi a Strasburgo il 16 dicembre 1998 (v., con riferimento a tale riunione, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 38).
59 Ne deriva che la validità della procedura di consultazione del comitato svoltasi nel settembre 1998 persiste, senza che al riguardo abbia rilievo la circostanza, fatta valere nel corso dell’udienza, che tale procedura fosse o meno obbligatoria ai sensi del regolamento n. 2052/88. La Commissione era pertanto legittimata a proseguire la procedura sanando l’illegittimità rilevata dalla Corte, cioè limitandosi ad autenticare la decisione adottata dal collegio dei commissari.
60 Tuttavia, tale ragionamento risulta valido soltanto nei limiti in cui la decisione conseguente all’annullamento non risulti diversa rispetto al progetto sottoposto al comitato (v., in tal senso, sentenze 30 settembre 1982, causa 108/81, Amylum/Consiglio, Racc. pag. 3107, punto 10; causa 110/81, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. 3159, punto 10, e causa 114/81, Tunnel Refineries/Consiglio, Racc. pag. 3189, punto 9). Pertanto, non è richiesta una completa identità tra la decisione annullata e la decisione adottata dopo l’annullamento ai fini del riavvio della procedura che prevede la consultazione del comitato, ma è sufficiente soltanto che la decisione adottata in seguito all’annullamento non comprenda nuovi provvedimenti e che il suo oggetto e il suo contenuto siano simili a quelli della decisione annullata.
61 Spettava pertanto al Tribunale stabilire se la decisione controversa fosse nuova nel suo oggetto e nel suo tenore rispetto alla decisione 16 dicembre 1998.
62 Al punto 39 della citata sentenza Italia/Commissione, la Corte ha tenuto a sottolineare che, il 16 dicembre 1998, era stata approvata soltanto «una nuova ripartizione degli stanziamenti indicativi per iniziativa comunitaria e per Stato membro» e non «una riduzione di ECU 44,7 milioni della dotazione italiana» in quanto tale.
63 Al punto 40 di tale sentenza, la Corte ha di conseguenza rilevato che la decisione impugnata «in realtà riguarda unicamente gli importi che, all’interno di ciascuna iniziativa [comunitaria], non sono stati ancora oggetto di concessione di contributi finanziari. La portata della decisione impugnata non è quindi di ridurre di ECU 44,7 milioni gli stanziamenti indicativi assegnati per iniziativa comunitaria alla Repubblica italiana (…), ma di ridurre di un importo corrispondente la parte della ripartizione indicativa inizialmente prevista per tale Stato membro per la quale non erano ancora stati concessi fondi comunitari».
64 Alla luce di tali precisazioni, appare anzitutto che l’oggetto delle due decisioni è identico, cioè che la decisione controversa, come quella 16 dicembre 1998, ha lo scopo di fissare la ripartizione indicativa, nel quadro del medesimo periodo (1994‑1999). Il loro tenore è, inoltre, lo stesso, in particolare per quanto riguarda la Repubblica italiana, nel senso che entrambe, senza effettuare esse stesse la riduzione di EUR 44,7 milioni di cui trattasi, adottano tale cifra come riferimento per determinare le ripartizioni indicative (tredicesimo ‘considerando’ della decisione controversa). Infine, come il Tribunale ha giustamente osservato al punto 115 della sentenza impugnata, l’importo totale degli stanziamenti assegnati all’insieme dei programmi italiani è rimasto invariato, ossia pari a EUR 1 835 milioni.
65 Tuttavia, come il Tribunale ha avuto cura di osservare al punto 113 della sentenza impugnata, talune modifiche di contenuto rispetto alla decisione 16 dicembre 1998 caratterizzano la decisione controversa.
66 L’esame preciso delle tabelle allegate alle due decisioni di cui trattasi evidenzia che nel 2003 gli importi assegnati per ogni iniziativa comunitaria, per quanto riguarda lo Stato italiano, sono rimasti invariati per quattro iniziative comunitarie, sono stati aumentati per sette di esse e sono stati ridotti per altre due. È pertanto incontestabile che talune differenze sussistono tra le due decisioni. Tuttavia, tali elementi distintivi non sono sufficienti per consentire di considerare la decisione controversa come nuova ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 60 della presente sentenza.
67 Occorre, anzitutto, sottolineare che l’adeguamento di taluni importi risultava da un obbligo incombente alla Commissione. Infatti, quest’ultima aveva il dovere di tenere conto dei fondi comunitari già concessi. Orbene, se il parametro che si riferisce alla presa in considerazione dei fondi non ancora concessi presentava ancora un carattere effettivo all’atto dell’adozione della decisione 16 dicembre 1998, esso poteva per forza di cose avere carattere soltanto fittizio nel 2003, circa quattro anni dopo il termine del periodo di attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria. Così l’istituzione era tenuta a prendere in considerazione i dati che le erano stati forniti successivamente alla data in cui l’annullamento dalla decisione 16 dicembre 1998 era divenuto produttivo di effetti.
68 Occorre poi insistere, come la Commissione ha ricordato in udienza, sul fatto che le due decisioni di cui trattasi non hanno lo scopo di effettuare la ripartizione dei fondi in seno ad uno Stato membro, bensì di garantire, come indicato al punto 62 della presente sentenza, tale ripartizione per iniziativa comunitaria e per Stato membro. Si deve pertanto giudicare che, alla luce delle osservazioni elencate al punto 64 della presente sentenza, la decisione controversa presenta sufficienti somiglianze con la decisione 16 dicembre 1998.
69 Il Tribunale ha, pertanto, concluso giustamente e senza contraddirsi, al punto 119 della sentenza impugnata, che i cambiamenti introdotti non potevano essere considerati modifiche sostanziali rispetto al dettato della decisione 16 dicembre 1998, annullata dalla Corte.
70 Ne consegue che la prima parte del terzo motivo deve essere respinta, in quanto la Commissione non è soggetta a nessun nuovo obbligo di fare ricorso alla procedura di consultazione del comitato.
71 Per quanto riguarda la seconda parte del terzo motivo, vertente sull’irregolarità della consultazione del CSRR, occorre sottolineare che, non essendo richiesta una nuova procedura di consultazione del comitato, un eventuale ricorso a quest’ultima non può che essere superfluo e, pertanto, non può che rimanere privo di rilievo sulla legittimità della decisione adottata in seguito alla detta procedura.
72 Ne consegue che alla Commissione la quale, come si è giudicato nel punto 70 della presente sentenza, poteva nella fattispecie esimersi da qualsiasi nuova procedura di consultazione del comitato, e che ha adito il CSRR soltanto nell’intento di garantire la trasparenza, non può essere validamente opposta l’irregolarità della consultazione effettuata.
73 Ne deriva che la seconda parte del terzo motivo deve essere respinta in quanto ininfluente e che, con essa, deve essere respinto il terzo motivo nel suo insieme.
– Per quanto riguarda il quarto motivo
74 Con il suo quarto motivo, la Repubblica italiana afferma che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha motivato in modo insufficiente il rigetto di tre parti del suo secondo motivo di primo grado, con cui essa aveva proposto una serie di elementi in fatto che dovevano, a suo avviso, essere presi in considerazione.
75 Occorre ricordare, preliminarmente, che la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, come tale, essere invocata nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenze 7 maggio 1998, causa C‑401/96 P, Somaco/Commissione, Racc. pag. I‑2587, punto 53, nonché 13 dicembre 2001, causa C‑446/00 P, Cubero Vermurie/Commissione, Racc. pag. I‑10315, punto 20).
76 Quanto all’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale, risulta da costante giurisprudenza che quest’ultimo non è tenuto ad effettuare un’esposizione che segua esaustivamente ed individualmente tutti i ragionamenti articolati dalle parti della controversia. La motivazione può pertanto essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi per i quali i provvedimenti in questione sono stati adottati e al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v., in particolare, sentenze 21 settembre 2006, causa C‑105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, Racc. pag. I‑8725, punto 72, nonché 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. I‑1331, punto 46).
77 Nella fattispecie è, pertanto, sufficiente ricordare che il Tribunale ha giustamente osservato, al punto 147 della sentenza impugnata, in risposta all’argomentazione della Repubblica italiana, che la Commissione aveva esposto dettagliatamente all’ottavo e decimo ‘considerando’ della decisione controversa le principali fasi che l’avevano condotta all’adozione di tale decisione; esso ha giustificato, ai punti 151 e 152 di tale sentenza, taluni errori materiali che compaiono nelle colonne della tabella allegata alla decisione controversa; e ha poi constatato, al punto 154 della detta sentenza, un lapsus calami nella versione italiana di tale decisione.
78 Il Tribunale ha pertanto motivato in modo giuridicamente sufficiente la sentenza impugnata con riferimento agli elementi in fatto pertinenti presentati a sostegno del motivo di ricorso in primo grado.
79 Occorre pertanto respingere anche il quarto motivo e, quindi, respingere integralmente l’impugnazione.
Sulle spese
80 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso d’impugnazione è respinto.
2) La Repubblica italiana sopporta le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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