Causa C‑418/06 P
Regno del Belgio
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione — FEAOG — Settore dei seminativi — Liquidazione dei conti del FEAOG — Sistema di controllo affidabile e operativo — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Rettifica forfettaria — Applicazione retroattiva della normativa sui controlli — Obblighi impliciti — Principio di proporzionalità — Certezza del diritto — Competenza a conoscere della legittimità e del merito»
Massime della sentenza
1. Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG
(Regolamenti del Consiglio n. 729/70 e n. 3508/92; regolamenti della Commissione n. 3887/92 e n. 2419/2001)
2. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti
3. Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG
(Regolamenti del Consiglio n. 729/70 e n. 1258/99)
4. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti
(Regolamento del Consiglio n. 729/70)
5. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti
(Art. 229 CE)
1. Sebbene la normativa comunitaria relativa alla concessione degli aiuti e dei premi non imponga esplicitamente agli Stati membri di istituire misure di sorveglianza e modalità di controllo come quella, evocata dalla Commissione al momento di una liquidazione dei conti del FEAOG, consistente nel ridurre la superficie da considerare nel calcolo degli aiuti nel caso in cui la superficie dichiarata sia superiore alla superficie memorizzata nel Sistema informatizzato d’informazione geografica (SIG), nondimeno tale obbligo può derivare, eventualmente in maniera implicita, dal fatto che, in forza della normativa di cui trattasi, spetta agli Stati membri organizzare un sistema efficace di controllo e di sorveglianza.
Infatti, da un lato, il controllo amministrativo e l’ispezione in loco sono stati concepiti dal legislatore comunitario come due strumenti di verifica che, pur essendo distinti, s’integrano a vicenda. D’altro lato, tale controllo amministrativo, che precede le ispezioni in loco, dev’essere svolto in modo da consentire alle autorità nazionali di trarre tutte le conclusioni possibili, che siano certezze oppure dubbi, in ordine all’osservanza delle condizioni per l’erogazione degli aiuti e dei premi. Orbene, in mancanza di controllo in loco o di qualsiasi altra verifica integrativa, non si può confermare l’esattezza né delle superfici dichiarate né di quelle risultanti dal SIG. Pertanto la contraddizione tra queste due fonti di informazioni può costituire un’anomalia che indica un rischio di perdita per il FEAOG, la quale richiede da parte dello Stato membro di cui trattasi l’adozione di misure di controllo, che si tratti di controlli in loco o di qualsiasi altra verifica integrativa.
(v. punti 68, 70, 72‑73, 75)
2. Nell’elaborazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti del FEAOG, ogni caso deve, in linea di principio, essere valutato separatamente al fine di verificare se lo Stato membro di cui trattasi abbia rispettato o meno, nella realizzazione delle operazioni finanziate dal FEAOG, le condizioni imposte dal diritto comunitario e, se non l’ha fatto, in quale misura. Uno Stato membro può far valere la violazione del principio di parità di trattamento soltanto nella misura in cui le concrete fattispecie richiamate siano quanto meno comparabili alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano, tra i quali figurano, in particolare, il periodo nel corso del quale le spese sono state effettuate, i settori interessati e la natura delle irregolarità addebitate. Vi può essere una discriminazione vietata nel caso in cui situazioni analoghe siano trattate in modo diverso, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. Orbene, la situazione di uno Stato membro che disponga, grazie ad un sistema realizzato volontariamente, di informazioni rilevanti di cui non dispongono gli altri Stati membri non è comparabile a quella di questi ultimi.
(v. punti 91‑94)
3. In materia di liquidazione dei conti del FEAOG, il fatto che un procedimento sia perfettibile non giustifica di per sé una rettifica finanziaria. Deve esistere una carenza significativa nell’applicazione delle norme comunitarie esplicite e una siffatta carenza deve esporre il FEAOG ad un rischio reale di perdita o di irregolarità. Una rettifica forfettaria può essere applicata anche quando le carenze sono rilevate rispetto all’applicazione di norme implicite, purché il rispetto di tali norme implicite sia necessario per rispettare una norma esplicita.
(v. punti 124, 126)
4. Nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, se è vero che spetta alla Commissione dimostrare l’esistenza di una violazione delle norme comunitarie, nondimeno, una volta che tale violazione sia provata, incombe allo Stato membro dimostrare, se del caso, che la Commissione ha commesso un errore circa le conseguenze finanziarie da trarne. Al riguardo, nei casi in cui la Commissione, invece di negare il riconoscimento di tutte le spese viziate da irregolarità, si sia adoperata per stabilire regole dirette a trattare in modo differenziato casi di irregolarità, a seconda della gravità delle carenze nei controlli e del grado di rischio per il FEAOG, spetta allo Stato membro dimostrare che tali criteri sono arbitrari e iniqui.
(v. punti 135, 138)
5. In materia di FEAOG, nessuna disposizione ha attribuito ai giudici comunitari una competenza giurisdizionale anche di merito, ai sensi dell’art. 229 CE. Una competenza giurisdizionale anche di merito di tali giudici relativamente agli importi delle rettifiche finanziarie decise dalla Commissione nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti del FEAOG non può trovare sostegno nel presunto carattere sanzionatorio che queste ultime rivestirebbero. Infatti, tali rettifiche mirano ad evitare l’imputazione a carico del FEAOG di importi che non sono serviti al finanziamento di un obiettivo perseguito dalla normativa comunitaria di cui trattasi e non rappresentano quindi una sanzione.
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
24 aprile 2008 (*)
«Impugnazione – FEAOG – Settore dei seminativi – Liquidazione dei conti del FEAOG – Sistema di controllo affidabile e operativo – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Rettifica forfettaria – Applicazione retroattiva della normativa sui controlli – Obblighi impliciti – Principio di proporzionalità – Certezza del diritto – Competenza a conoscere della legittimità e del merito»
Nel procedimento C‑418/06 P,
avente ad oggetto un’impugnazione ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 9 ottobre 2006,
Regno del Belgio, rappresentato inizialmente dalla sig.ra A. Hubert, successivamente dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di agenti, assistite dagli avv.ti H. Gilliams, P. de Bandt e L. Goossens, avocats,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Nolin e L. Visaggio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen, K. Schiemann, J. Makarczyk e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 giugno 2007,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 gennaio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione il Regno del Belgio chiede in particolare che la Corte voglia:
– annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 25 luglio 2006, causa T‑221/04, Regno del Belgio/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione della Commissione 4 febbraio 2004, 2004/136/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 40, pag. 31; in prosieguo: la «decisione controversa»), e, in subordine, ridurre di EUR 1 079 814 la rettifica finanziaria stabilita dalla Commissione delle Comunità europee rispetto a tale Stato membro nella decisione controversa;
– accogliere le sue conclusioni nel giudizio di primo grado e, pertanto, annullare la decisione controversa;
– in subordine, annullare la sentenza impugnata e, in base alla competenza giurisdizionale anche di merito che spetterebbe alla Corte in materia, ridurre ad un importo pari a EUR 1 491 085 la rettifica finanziaria decisa dalla Commissione.
I – Contesto normativo
A – Il finanziamento delle spese da parte del FEAOG
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), nella versione modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (GU L 125, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 729/70»), stabilisce le regole generali applicabili al finanziamento della politica agricola comune. Il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103; in prosieguo: il «regolamento n. 1258/1999»), sostituisce il regolamento n. 729/70 per le spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2000.
3 Dagli artt. 1, n. 2, lett. b), e 3, n. 1, del regolamento n. 729/70 risulta che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (in prosieguo: il «FEAOG»), sezione garanzia, finanzia gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli effettuati secondo le norme comunitarie nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli.
4 L’art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 prevede che la Commissione decida in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario qualora constati che tali spese non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie.
5 L’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 è formulato negli stessi termini dell’art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70.
6 L’art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70 stabilisce che:
«1. Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:
– accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,
– prevenire e perseguire le irregolarità,
– recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.
(…)».
7 L’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1258/1999 è redatto negli stessi termini dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70.
B – Le linee guida della Commissione
8 Il 23 dicembre 1997 la Commissione ha adottato le «Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia» (documento della Commissione n. VI/5330/97; in prosieguo: le «linee guida»). Queste ultime prevedono la possibilità di applicare una rettifica forfettaria del 2%, del 5%, del 10% e del 25%, o maggiore, secondo l’importanza degli inadempimenti constatati nell’esecuzione dei controlli, alle spese dichiarate da uno Stato membro quando le informazioni a disposizione della Commissione non consentono di valutare le perdite subite dalla Comunità europea a causa dei detti inadempimenti.
C – La normativa in materia di controlli nel settore dei seminativi
9 Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1), prevede, nei suoi artt. 1 e 2, che ogni Stato membro realizzi un sistema integrato che comprenda, in particolare, una base di dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole e un sistema integrato di controllo.
10 L’art. 4 del regolamento n. 3508/92 indica, nella sua versione iniziale, che il sistema di identificazione delle parcelle viene elaborato in base a mappe e documenti catastali, altri riferimenti cartografici o su base di fotografie aeree o immagini spaziali. Nella sua versione modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1593 (GU L 182, pag. 4), questo stesso articolo prevede che le tecniche utilizzate si basino su un sistema informatizzato d’informazione geografica (in prosieguo: il «SIG»), che comprende di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali.
11 L’art. 8 del regolamento n. 3508/92 così recita:
«1. Lo Stato membro procede a un controllo amministrativo delle domande di aiuto.
2. I controlli amministrativi sono completati da controlli in loco aventi per oggetto un campione delle aziende agricole. Per l’insieme di tali controlli, lo Stato membro elabora un piano di campionatura.
(…)
4. Le autorità nazionali possono, secondo condizioni da stabilire, utilizzare il telerilevamento per determinare le superfici delle parcelle agricole, per identificare le colture e per accertarne lo stato.
(…)».
12 L’art. 6 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n. 1678 (GU L 212, pag. 23) (in prosieguo: il «regolamento n. 3887/92»), stabilisce quanto segue:
«1. I controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti e dei premi.
2. Il controllo amministrativo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 comprende in particolare quanto segue:
a) verifiche incrociate relative alle parcelle e agli animali dichiarati, onde evitare che uno stesso aiuto venga concesso due volte per lo stesso anno civile;
(…)
3. I controlli in loco vertono almeno su un campione significativo delle domande. Detto campione deve rappresentare almeno:
(…)
– il 5% delle domande di aiuto per superficie (…).
Qualora da visite in loco risultino significative irregolarità in una regione o parte di essa, le competenti autorità effettuano controlli supplementari durante l’anno in corso e aumentano la percentuale delle domande da controllare l’anno successivo per la medesima regione o parte di essa.
4. Le domande che sono oggetto di controlli in loco sono determinate dalla competente autorità, in particolare sulla base di un’analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto inoltrate. L’analisi dei rischi tiene conto:
– dell’importo dell’aiuto;
– del numero di parcelle, della superficie o del numero di animali per i quali l’aiuto è richiesto;
– dell’evoluzione in rapporto all’anno precedente;
– delle constatazioni fatte nei controlli degli anni precedenti;
– di altri parametri definiti dagli Stati membri;
– delle infrazioni al regolamento (CE) n. 820/97.
(…)
7. La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato, definito dalla competente autorità e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali. L’autorità competente determina un margine di tolleranza, tenuto conto, in particolare, della tecnica di misurazione utilizzata, dell’esattezza dei documenti ufficiali disponibili, della configurazione locale (ad esempio pendenza o forma delle parcelle) e delle disposizioni del comma seguente.
(…)
8. L’ammissibilità delle parcelle agricole è controllata dallo Stato membro con qualsiasi mezzo appropriato. A tal uopo è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.
(…)».
13 L’art. 9 del regolamento n. 3887/92 stabilisce quanto segue:
«1. Qualora si constati che la superficie effettivamente determinata è superiore a quella dichiarata nella domanda d’aiuto per superficie, la superficie dichiarata viene presa in considerazione per il calcolo dell’importo dell’aiuto.
2. Qualora si constati che la superficie dichiarata in una domanda d’aiuto per superficie supera la superficie determinata, l’importo dell’aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al momento del controllo. (...)
(...)».
14 L’art. 31, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11), dispone quanto segue:
«(…) se la superficie dichiarata nella domanda di aiuto per superficie è superiore a quella determinata, per lo stesso gruppo di colture, nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l’importo dell’aiuto viene calcolato in base alla superficie determinata per quel gruppo di colture».
II – I fatti all’origine della controversia quali risultano dalla sentenza impugnata
15 Le autorità belghe hanno adottato sin dal 1996 un sistema di identificazione delle parcelle agricole, ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 3508/92, elaborato sulla base di fotografie aeree risultanti dal SIG. Le parcelle agricole venivano identificate sulle fotografie aeree mediante demarcazione manuale effettuata dai coltivatori stessi, con successiva memorizzazione grafica nel SIG di tali dati a cura dell’amministrazione.
16 In conformità agli artt. 9, n. 2, del regolamento n. 729/70 e 9, n. 2, del regolamento n. 1258/1999, i servizi della Commissione incaricati della liquidazione dei conti del FEAOG hanno proceduto, dal 15 al 17 maggio 2001, ad alcune verifiche in Belgio nel settore dei seminativi, in vista della liquidazione per gli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001. Tali servizi hanno constatato l’esistenza di anomalie nei controlli effettuati dalle autorità belghe.
17 A seguito di scambi di lettere, nonché della riunione bilaterale tra lo Stato membro interessato e la Commissione prevista dall’art. 8, n. 1, secondo comma, del regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (GU L 158, pag. 6), e di un tentativo di conciliazione conformemente alla decisione della Commissione 1° luglio 1994, 94/442/CE, relativa all’istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (GU L 182, pag. 45), il 30 settembre 2003 la Commissione ha adottato una relazione di sintesi (in prosieguo: la «relazione di sintesi»).
18 Da tale relazione risulta che la Commissione ha considerato, da un lato, che il Regno del Belgio non aveva rispettato né l’art. 8 del regolamento n. 3508/92, né gli artt. 6 e 9 del regolamento n. 3887/92, a causa del ritardo accumulato nella memorizzazione delle parcelle nel SIG, impedendo in tal modo che si tenesse conto di alcune pratiche nell’analisi dei rischi. Dall’altro, la Commissione rilevava una violazione delle disposizioni summenzionate a causa della mancata diminuzione della superficie delle parcelle dichiarate nelle domande di aiuti (in prosieguo: la «superficie dichiarata») e/o dell’assenza di controlli in loco, nei casi in cui i controlli amministrativi effettuati indicavano che la superficie dichiarata era superiore alla superficie di queste stesse parcelle come memorizzate nel SIG (in prosieguo: la «superficie SIG»).
19 Al riguardo, si può leggere, al punto B.7.1.1. di detta relazione, quanto segue:
«I servizi della Commissione hanno indagato sulle anomalie scoperte attraverso il sistema di controllo amministrativo belga nel corso degli anni di raccolta 1999-2001. Il sistema d’informazione geografica belga (SIG) è apparso essere uno strumento utile per individuare le anomalie o irregolarità potenziali. Tuttavia, quando sono state segnalate differenze tra i dati contenuti nel SIG e le superfici dichiarate dagli agricoltori, non sono state sempre adottate le misure adeguate. I controlli effettuati in loco hanno riguardato soltanto un numero limitato di casi per i quali il divario era superiore al 5% a livello di gruppo di colture. Alcune domande di aiuto, per le quali le differenze apparenti superavano il 5%, non sono state oggetto di ulteriore indagine, e gli aiuti sono stati erogati in base alla superficie dichiarata. Quando il divario si è rivelato inferiore al 5% le domande non sono state affatto considerate irregolari e gli aiuti sono stati versati senza ulteriore indagine in base alla superficie dichiarata.
Peraltro, in tutti casi nei quali non è stato effettuato un controllo in loco, la superficie dichiarata dall’agricoltore è stata accettata dal sistema e indicata nel formulario prestampato di domanda che è stato inviato all’agricoltore per l’anno successivo. (…)
Le autorità belghe hanno spiegato che, a loro parere, soltanto le superfici realmente misurate in loco potevano essere utilizzate per (ri)calcolare l’ammontare dell’aiuto.
I servizi della Commissione non concordano con l’argomento secondo il quale le differenze rilevate in occasione di un controllo amministrativo mediante il SIG non possono essere utilizzate per giustificare giuridicamente una riduzione dell’importo dell’aiuto; essi ritengono dunque che non si sia agito con il necessario rigore a seguito della scoperta delle anomalie risultanti dal controllo amministrativo. Il fatto che le autorità belghe non abbiano ridotto l’importo dell’aiuto e/o non abbiano applicato sanzioni è chiaramente causa di una perdita per il Fondo».
20 Al punto B.7.1.3 della relazione di sintesi, si può leggere quanto segue:
«In conclusione, il Belgio non ha proceduto ad alcuni controlli secondari in modo adeguato o conforme alla disciplina regolamentare applicabile. Non riducendo le superfici dichiarate e/o non procedendo a controlli in loco quando il controllo amministrativo indicava anomalie nelle dichiarazioni, il Belgio si è reso responsabile di un eccesso di spese per il Fondo».
21 Il 4 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione controversa, prevedendo, per i seminativi, che le spese dell’organismo o degli organismi pagatori riconosciuti dal Regno del Belgio, dichiarate a titolo del FEAOG, sezione garanzia, per gli esercizi finanziari 2000‑2002, sarebbero state oggetto di una riduzione forfettaria del 2%, corrispondente ad un importo di EUR 9 322 809 a causa di carenze nei controlli secondari.
III – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
22 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 13 aprile 2004 il Regno del Belgio ha proposto ricorso per l’annullamento della decisione controversa. Con ordinanza 8 giugno 2004 la Corte ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, che l’ha registrata con il numero di ruolo T‑221/04.
23 A sostegno del proprio ricorso il Regno del Belgio ha addotto tre motivi relativi, il primo, all’inesistenza di una violazione dell’art. 8 del regolamento n. 3508/92 nonché degli artt. 6 e 9 del regolamento n. 3887/92, il secondo, al mancato rispetto da parte della Commissione delle condizioni previste nelle linee guida con riferimento alle nozioni di carenza significativa nell’applicazione delle norme comunitarie e di rischio concreto di perdita per il FEAOG e, infine, il terzo, ad una violazione del principio di proporzionalità nella determinazione dell’importo della rettifica finanziaria.
24 Esso ha concluso chiedendo al Tribunale di annullare la decisione controversa nella parte in cui prevedeva, per il Regno del Belgio, una rettifica forfettaria del 2% o, in subordine, in base alla sua competenza giurisdizionale anche di merito, di ridurre l’importo di spesa escluso dal finanziamento ad un importo di EUR 1 079 814 e, infine, di condannare la Commissione alle spese.
25 La Commissione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso e condannare il Regno del Belgio alle spese.
26 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha anzitutto dichiarato irricevibile il capo di conclusioni relativo alla domanda di riduzione della rettifica finanziaria affermando che, in materia di FEAOG, nessuna disposizione aveva attribuito ai giudici comunitari una competenza giurisdizionale anche di merito, ai sensi dell’art. 229 CE.
27 Successivamente, giudicando nel merito, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza in materia di FEAOG in questi termini:
«29 In via preliminare, occorre ricordare che il FEAOG finanzia solo gli interventi effettuati in conformità alle disposizioni comunitarie nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli (v. sentenza della Corte 24 febbraio 2005, causa C‑300/02, Grecia/Commissione, Racc. pag. I‑1341, punto 32, e giurisprudenza citata).
30 Occorre altresì sottolineare che l’onere di provare l’esistenza di una violazione delle norme dell’organizzazione comune dei mercati agricoli spetta alla Commissione (v. sentenza Grecia/Commissione, citata sopra al punto 29, punto 33, e giurisprudenza citata). Tuttavia, la Commissione è obbligata non già a dimostrare esaurientemente l’insufficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l’inesattezza dei dati da queste trasmessi, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito di tali controlli o di tali dati (v. sentenza Grecia/Commissione, citata sopra al punto 29, punto 34, e giurisprudenza citata).
31 Lo Stato membro interessato, da parte sua, non può confutare le constatazioni della Commissione con semplici affermazioni non suffragate da elementi atti a dimostrare l’esistenza di un sistema di controlli affidabile ed operativo. A meno che esso non riesca a dimostrare che le constatazioni della Commissione sono inesatte, queste ultime costituiscono elementi che possono far sorgere fondati dubbi sull’istituzione di un sistema adeguato ed efficace di misure di sorveglianza e di controllo (v. sentenza Grecia/Commissione, citata sopra al punto 29, punto 35, e giurisprudenza citata).
32 Questo temperamento dell’onere della prova, di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto che è lo Stato membro che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti del FEAOG, ed è quindi tale Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell’inesattezza delle affermazioni della Commissione (v. sentenza Grecia/Commissione, citata sopra al punto 29, punto 36, e giurisprudenza citata).
33 Questa definizione giurisprudenziale dell’onere della prova non è inficiata dalla condizione posta dalle linee guida secondo la quale una rettifica finanziaria forfettaria presuppone l’esistenza di una “carenza significativa nell’applicazione di norme comunitarie esplicite”. Da un lato, questa condizione dev’essere letta alla luce di quella prevista al punto precedente delle linee guida, secondo la quale si deve procedere alle rettifiche forfettarie quando la Commissione constati che un provvedimento di controllo espressamente richiesto da un regolamento “o implicitamente necessario per rispettare una norma esplicita” non sia stato eseguito in maniera adeguata. Dall’altro, esigere dalla Commissione non solo che fornisca un elemento di prova del dubbio serio e ragionevole da essa espresso, ma anche che dimostri l’esistenza di una carenza significativa nell’applicazione di norme comunitarie esplicite, sarebbe contrario alla giurisprudenza costante della Corte relativa all’onere della prova, giurisprudenza mantenuta dopo l’adozione delle linee guida (v., con riferimento ad un’applicazione simultanea di tale giurisprudenza e delle linee guida, sentenze della Corte 9 gennaio 2003, causa C‑157/00, Grecia/Commissione, Racc. pag. I‑153, punti 28, 29, 35 e 36, e 24 febbraio 2005, causa C‑318/02, Paesi Bassi/Commissione, non pubblicata in Raccolta, punti 34 e 35)».
28 Il Tribunale ha quindi indicato, al punto 34 della sentenza impugnata, che l’argomento invocato dal governo belga rispetto ai motivi sui quali la Commissione aveva fondato la decisione controversa doveva essere esaminato alla luce di tali considerazioni.
29 Procedendo ad un esame congiunto del primo motivo e della prima parte del secondo motivo, il Tribunale ha dichiarato, nei punti 47‑50 della sentenza impugnata, sotto il titolo «Sul significato delle anomalie rilevate dalla Commissione», che i divari tra la superficie dichiarata e la superficie SIG, evidenziati nella fase del controllo amministrativo, costituivano anomalie indicative di potenziali irregolarità nelle domande di aiuto che comportavano un rischio di perdita per il FEAOG.
30 Il Tribunale ha indicato, nel punto 49 della detta sentenza, che i testi normativi in vigore all’epoca dei fatti non obbligavano gli Stati membri a utilizzare il SIG. Tuttavia esso ha dichiarato che, dotandosi del SIG in anticipo, prima che quest’ultimo fosse reso obbligatorio o obsoleto dalla generalizzazione del controllo per telerilevamento satellitare, le autorità belghe si erano munite di uno strumento di controllo capace di fornire indicazioni rilevanti al di là degli obblighi espliciti risultanti dall’art. 6, n. 2, del regolamento n. 3887/92. Secondo il Tribunale, la Commissione non poteva ignorare questo elemento, che dava adito a un dubbio serio e ragionevole e indicava chiaramente un rischio di perdita per il FEAOG, per il solo motivo che il sistema che aveva rilevato le anomalie non era obbligatorio o non aveva tale finalità.
31 Il Tribunale ha in seguito ammesso, al punto 52 della sentenza impugnata, che la normativa in vigore all’epoca dei fatti non imponeva espressamente agli Stati membri di ricorrere alle modalità di controllo prescritte dalla Commissione nella sua relazione di sintesi. Tuttavia, secondo il ragionamento del Tribunale, che si basa relativamente a tale circostanza sulla giurisprudenza risultante dalle sentenze della Corte 12 giugno 1990, causa C‑8/88, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑2321, punto 16), e 14 aprile 2005, causa C‑468/02, Spagna/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 35), siffatti obblighi di reagire alle anomalie rivelate dal SIG discendevano, eventualmente in modo implicito, dalla normativa vigente, secondo la quale spetta agli Stati membri organizzare un sistema efficace di controllo e di sorveglianza.
32 Il Tribunale ha precisato, nei punti 53 e 54 della sentenza impugnata, che da tale normativa risultava che gli Stati membri sono tenuti a organizzare un complesso di controlli amministrativi e di controlli in loco che permetta di garantire che le condizioni sostanziali e formali per l’erogazione degli aiuti siano correttamente osservate. Peraltro il Tribunale ha indicato che dalla giurisprudenza risultava altresì che il controllo amministrativo, che precede i controlli in loco, deve essere svolto in modo da consentire alle autorità nazionali di trarre tutte le conclusioni possibili, che siano certezze oppure dubbi, in ordine all’osservanza delle condizioni per l’erogazione degli aiuti (v., in particolare, sentenze 3 ottobre 1996, causa C‑41/94, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑4733, punto 17, e 14 aprile 2005, Spagna/Commissione, sopra citata, punto 40).
33 Il Tribunale ha quindi dichiarato, al punto 55 della sentenza impugnata, che, di fronte a un rischio di perdita per il FEAOG chiaramente identificato in occasione del controllo amministrativo, l’inattività delle autorità belghe equivaleva evidentemente alla mancata adozione delle misure di controllo implicitamente necessarie per rispettare una delle disposizioni esplicite in vigore all’epoca dei fatti.
34 Il Tribunale ne conseguiva, al punto 57 della sentenza impugnata, che una reazione da parte delle autorità belghe alle anomalie rivelate dal SIG era doverosa.
35 Orbene, con riferimento alle misure adottate dal Regno del Belgio, il Tribunale ha stabilito, al punto 62 della sentenza impugnata, che, tenuto conto di quanto precedeva e considerati i fatti constatati in occasione delle verifiche effettuate nel corso del mese di maggio del 2001, la Commissione aveva motivo di nutrire seri dubbi sull’esattezza delle superfici dichiarate e sull’efficacia dei controlli realizzati.
36 In seguito, nei punti 65‑70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto l’argomento della Commissione secondo il quale, a causa di una memorizzazione tardiva dei dati nel SIG, alcune pratiche erano potute sfuggire a un controllo in loco. Il Tribunale ha in particolare dichiarato che:
«69 [n]on avendo il governo belga addotto elementi rilevanti idonei a inficiare le constatazioni della Commissione quanto alla mancanza di controllo in loco a causa di una memorizzazione tardiva, si deve concludere che un certo numero di pratiche sia sfuggito a tale controllo (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 novembre 2005, causa C‑307/03, Italia/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 33‑35).
70 Tale conclusione non è confutata dal fatto che nessuna normativa relativa al FEAOG stabilisse una memorizzazione grafica anteriore al 31 agosto di ogni anno. Infatti, la mancanza di obblighi esplicitamente prescritti non poteva dissolvere i dubbi ingenerati dalla mancanza di controllo in loco. In ogni caso, quando comporta la mancanza di controllo, tale ritardo contravviene all’obbligo generale di poter procedere a tale controllo. Parimenti, il fatto che controlli in loco siano stati effettuati dopo il 31 agosto e abbiano dato luogo a rettifiche non significa che si sia proceduto a tutti i controlli necessari e non dimostra che quei controlli in loco conseguissero a un’efficace analisi dei rischi effettuata dopo il 31 agosto».
37 Pertanto il Tribunale ha concluso, nei punti 71 e 72 di questa sentenza, che lo Stato membro ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti che permettessero di dissipare i dubbi seri e ragionevoli della Commissione riguardo all’affidabilità dei controlli, dubbi sorti dall’insufficiente considerazione delle anomalie rivelate dal SIG e dai mancati controlli. Esso ha considerato, pertanto, che la Commissione poteva applicare una rettifica finanziaria. Sulla base di tali considerazioni, il primo motivo nonché la prima parte del secondo motivo sono stati respinti.
38 Con riferimento alla seconda parte del secondo motivo, relativa alla mancanza di un rischio reale di perdita per il FEAOG, e al terzo motivo, che si riferisce al carattere sproporzionato della rettifica forfettaria rispetto al danno che il FEAOG avrebbe realmente subito, che il Tribunale ha deciso di trattare congiuntamente, quest’ultimo non ha tenuto conto del metodo di calcolo presentato dal Regno del Belgio per dimostrare la presunta sproporzione delle rettifiche finanziarie applicate. Esso ha in particolare sottolineato, nei punti 88 e 90 della sentenza impugnata, che le estrapolazioni presentate dal governo belga, dirette a dimostrare il danno massimo subito dal FEAOG, non tenevano conto del recupero dei pagamenti indebiti e che era impossibile sapere se esse includessero o meno le pratiche tardivamente memorizzate.
39 Poiché tale Stato membro non aveva potuto dimostrare il danno massimo subito dal FEAOG, il Tribunale ha concluso, nei punti 92 e 93 della sentenza impugnata, che la Commissione poteva, a buon diritto, imporre una rettifica forfettaria e che, poiché quest’ultima era stata fissata all’aliquota più bassa prevista dalle linee guida, vale a dire al 2%, e tali linee guida non erano state contestate dal Regno del Belgio, questa rettifica non poteva, per assioma, aver violato il principio di proporzionalità.
40 Pertanto il Tribunale ha respinto la seconda parte del secondo motivo nonché il terzo motivo.
41 Per le suddette considerazioni il ricorso è stato respinto e il Regno del Belgio è stato condannato alle spese.
IV – Conclusioni delle parti
42 Con la presente impugnazione il Regno del Belgio chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa;
– in via subordinata, annullare la sentenza impugnata e, esercitando la propria competenza giurisdizionale anche di merito, ridurre la rettifica finanziaria ad EUR 1 491 085;
– in via ulteriormente subordinata, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
– condannare la Commissione alle spese esposte dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.
43 Nel suo controricorso la Commissione chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna del Regno del Belgio alle spese.
V – I motivi dell’impugnazione
44 A sostegno della sua impugnazione il Regno del Belgio formula, in sostanza, cinque motivi di annullamento della sentenza impugnata, relativi rispettivamente:
– a un travisamento dei fatti;
– alla violazione dell’art. 8 del regolamento n. 3508/92 nonché degli artt. 6 e 9 del regolamento n. 3887/92;
– alla violazione dell’obbligo di motivazione;
– alla violazione del principio di proporzionalità, e
– a un errore di diritto quanto all’inesistenza di una competenza giurisdizionale anche di merito dei giudici comunitari relativamente agli importi delle rettifiche finanziarie stabilite dalla Commissione in materia di FEAOG.
A – Sul primo motivo, relativo ad un travisamento dei fatti
1. Argomenti delle parti
45 Il Regno del Belgio sostiene che il Tribunale ha travisato i fatti nel constatare, in particolare al punto 47 della sentenza impugnata, che, «quando dal SIG risulta, in sede di controllo amministrativo, che la superficie dichiarata in una domanda di aiuto è superiore alla superficie SIG, il relativo divario costituisce un’anomalia indicativa di una potenziale irregolarità della domanda», poiché, «se la superficie SIG corrisponde più alla superficie reale che a quella dichiarata nella domanda di aiuto, allora il pagamento dell’aiuto per superficie in base alla superficie dichiarata costituisce un pagamento indebito in favore del richiedente e, quindi, una perdita per il FEAOG».
46 Siffatta affermazione rivelerebbe un’errata comprensione del funzionamento del SIG messo in opera dal Regno del Belgio. Essa costituirebbe, secondo quest’ultimo, un travisamento dei fatti dal momento che il Tribunale considera il SIG come uno strumento di misurazione che si avvicina più ai dati delle superfici reali che a quelli dichiarati dai coltivatori e che, conseguentemente, permette di accertare anomalie e di identificare chiaramente rischi di perdita per il FEAOG. Orbene, secondo tale Stato membro, il SIG servirebbe soltanto a individuare parcelle agricole e a rivelare le sovrapposizioni di parcelle nonché le doppie dichiarazioni, senza consentire di determinare le superfici reali delle parcelle, in particolare a causa della vetustà di alcune foto utilizzate.
47 La Commissione sostiene, da parte sua, che il Tribunale avrebbe inteso affermare, al punto 47 della sentenza impugnata, non che il SIG fosse uno strumento di misurazione, ma che la mancata corrispondenza tra superficie SIG e superficie dichiarata permettesse di nutrire seri dubbi sull’esattezza della superficie dichiarata dal coltivatore. Inoltre, l’obiettivo assegnato al SIG dal Regno del Belgio sarebbe insufficiente rispetto alle condizioni poste dall’art. 6, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3887/92, il quale prevede che il controllo amministrativo delle domande di aiuto comprenda in particolare verifiche incrociate. L’uso della locuzione avverbiale «in particolare» comporterebbe necessariamente che il controllo amministrativo includa altre misure rispetto alle sole verifiche incrociate.
2. Giudizio della Corte
48 Si deve rilevare che, al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale è partito dalla constatazione che quando la superficie dichiarata nella domanda di aiuto era superiore alla superficie SIG ciò costituiva un’anomalia indicativa di una potenziale irregolarità della domanda. In realtà in questa ipotesi, e supponendo che la superficie SIG corrisponda più alla superficie reale che a quella dichiarata nella domanda di aiuto, il Tribunale ha inteso soltanto constatare che, in tali circostanze, il pagamento dell’aiuto alla superficie in base alla superficie dichiarata poteva comportare un pagamento indebito a favore del richiedente e, di conseguenza, una perdita per il FEAOG.
49 Il Tribunale non ha tuttavia assolutamente affermato che il SIG costituiva uno strumento di misurazione affidabile, come tende ad imputargli il Regno del Belgio. Rispondendo alle affermazioni di tale Stato membro quanto alle imprecisioni dei dati SIG, esso ha al contrario sottolineato, al punto 48 della sentenza impugnata, che l’imprecisione di tali dati non li rendeva insignificanti, bensì implicava, al contrario, che il rischio di perdita per il FEAOG non potesse essere escluso. Il Tribunale ha quindi riconosciuto l’imprecisione dei dati SIG. Tuttavia, constatando che una siffatta imprecisione impediva di accertare se tale perdita fosse o meno reale, esso ne ha concluso che le anomalie così rilevate indicavano un rischio di perdita per il FEAOG.
50 In realtà il Tribunale, in particolare al punto 49 della sentenza impugnata, non ha inteso considerare il SIG come uno strumento di misurazione, bensì come uno strumento di controllo attraverso il quale le superfici dichiarate potevano essere conosciute. Pertanto, esso non ha inteso attribuire maggiore affidabilità ai dati relativi alle superfici SIG rispetto a quelli derivanti dalle domande di aiuto.
51 Con riferimento alla capacità del SIG di rivelare anomalie, si deve constatare che sia le superfici dichiarate sia le superfici SIG risultavano alla fine da dichiarazioni dei coltivatori, in quanto le prime corrispondevano alle superfici da essi indicate nei formulari della domanda di aiuto, mentre le seconde risultavano dalla demarcazione manuale effettuata da questi ultimi sulle fotografie aeree.
52 Orbene, in mancanza di controllo in loco o di qualsiasi altra verifica integrativa, non si poteva confermare l’esattezza né delle superfici dichiarate né di quelle risultanti dal SIG. Pertanto la contraddizione tra queste due fonti di informazioni poteva costituire un’anomalia (v., in tal senso, sentenze della Corte 19 settembre 2002, causa C‑377/99, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑7421, punto 48, nonché 12 gennaio 2006, causa C‑183/03, Germania/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 61 e 62).
53 Pertanto a buon diritto il Tribunale, al punto 47 della sentenza impugnata, ha considerato che quando dal SIG risultava, in sede di controllo amministrativo, che la superficie dichiarata era superiore alla superficie SIG tale divario costituiva un’anomalia indicativa di una potenziale irregolarità della domanda.
54 Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto.
B – Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 8 del regolamento n. 3508/92 nonché degli artt. 6 e 9 del regolamento n. 3887/92
55 Il presente motivo è costituito, in sostanza, da quattro parti che occorre esaminare separatamente.
1. Sulla prima parte, relativa ad una violazione dell’art. 6, n. 7, del regolamento n. 3887/92
a) Argomenti delle parti
56 Il Regno del Belgio ritiene che il Tribunale abbia violato l’art. 6, n. 7, del regolamento n. 3887/92 nel considerare che questo Stato membro, dotandosi del SIG, disponesse di uno strumento di misurazione appropriato della superficie delle parcelle agricole, laddove, da un lato, la scelta degli strumenti di misurazione spetta ai soli Stati membri e, dall’altro, tale Stato membro aveva optato per una misurazione ufficiale da parte di un geometra oppure mediante fotointerpretazione di immagini satellitari.
57 Il Tribunale non poteva quindi constatare, al punto 49 della sentenza impugnata, che le autorità belghe si erano dotate, attraverso il loro SIG, di uno strumento di controllo capace di fornire indicazioni rilevanti al di là degli obblighi espliciti risultanti dall’art. 6, n. 2, del detto regolamento.
58 La Commissione ricorda che le autorità belghe hanno scelto, di loro propria iniziativa, questa possibilità di utilizzare le fotografie aeree per effettuare i controlli amministrativi richiesti dal regolamento n. 3508/92. Pertanto, esse erano tenute ad agire di conseguenza in caso di divergenze tra la superficie dichiarata e la superficie SIG, cosa che non hanno fatto. Inoltre, il riferimento all’art. 6, n. 7, del regolamento n. 3887/92 non sarebbe pertinente, poiché questa disposizione relativa alle tecniche di misurazione si applica alla determinazione della superficie delle parcelle agricole nell’ambito del controllo in loco.
b) Giudizio della Corte
59 Si deve ricordare che, come constatato al punto 49 della presente sentenza, il Tribunale non ha attribuito al SIG belga la qualità di strumento di misurazione. La circostanza che esso abbia considerato, al punto 49 della sentenza impugnata, che il SIG era uno strumento di controllo capace di fornire indicazioni rilevanti al di là degli obblighi espliciti risultanti dall’art. 6, n. 2, del regolamento n. 3887/92 non può rimettere in discussione tale constatazione.
60 Di conseguenza, il Tribunale non può essere accusato di aver definito, in luogo del Regno del Belgio, lo strumento di misurazione che quest’ultimo intendeva utilizzare ai sensi dell’art. 6, n. 7, dello stesso regolamento, al fine della determinazione della superficie delle parcelle agricole.
61 La prima parte del secondo motivo non può pertanto essere accolta.
2. Sulla seconda parte, relativa agli obblighi impliciti
a) Argomenti delle parti
62 Il Regno del Belgio accusa il Tribunale di imporre retroattivamente agli Stati membri le modalità di controllo stabilite dalla Commissione nella sua relazione di sintesi, sulla quale si è basata la decisione controversa, anche se la normativa in vigore all’epoca dei fatti non imponeva di ricorrere a queste ultime. Gli Stati membri sarebbero stati pertanto tenuti, qualora la superficie dichiarata si fosse rivelata superiore alla superficie SIG, a procedere a un controllo in loco o a diminuire la superficie da sovvenzionare.
63 Secondo il Regno del Belgio, siffatte obbligazioni sarebbero contrarie al disposto dell’art. 6, n. 3, del regolamento n. 3887/92, in virtù del quale un controllo in loco doveva essere effettuato soltanto su un campione significativo che rappresentasse almeno il 5% delle domande di aiuto.
64 Peraltro la normativa in vigore non prevedeva, nell’ambito dei controlli amministrativi, una riduzione della superficie da sovvenzionare sul solo fondamento dei dati SIG. Una tale riduzione era prevista, ai sensi dell’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, soltanto quando la superficie dichiarata era superiore a quella effettivamente determinata. Orbene, una tale determinazione sarebbe stata legittimamente possibile, secondo la normativa applicabile ratione temporis, soltanto nell’ambito di un controllo in loco, ai sensi della giurisprudenza risultante dalla sentenza della Corte 28 novembre 2002, causa C‑417/00, Agrargenossenschaft Pretzsch (Racc. pag. I‑11053, punto 48). Un obbligo di riduzione nella fase del controllo amministrativo sarebbe stato in realtà introdotto dall’art. 31 del regolamento n. 2419/2001, ma applicabile soltanto a partire dall’anno di raccolta 2002.
65 Inoltre, la prescrizione di siffatti obblighi impliciti non sarebbe stata necessaria dal momento che lo Stato membro ricorrente aveva tenuto conto delle anomalie summenzionate nell’ambito dell’analisi dei rischi.
66 Infine, tali obblighi impliciti violerebbero, da un lato, il principio di certezza del diritto, in quanto imporrebbero una sanzione ai coltivatori nella fase del controllo amministrativo, mentre siffatta sanzione era prevista dalla normativa in vigore ratione temporis soltanto per le irregolarità constatate nell’ambito di un controllo in loco. Dall’altro, essi violerebbero il principio di non discriminazione, in quanto penalizzerebbero il solo Stato membro che aveva adottato un sistema preciso ed efficace basato su fotografie aeree, al di là degli obblighi ad esso incombenti nella fase del controllo amministrativo.
67 La Commissione ricorda, anzitutto, che il controllo amministrativo deve riguardare la totalità delle domande di aiuto. Al fine di conferire un effetto utile a tale controllo amministrativo, il Regno del Belgio, dinanzi alla constatazione di divari tra la superficie dichiarata e la superficie SIG, avrebbe dovuto quindi reagire. Il Tribunale avrebbe pertanto legittimamente dichiarato che l’inattività delle autorità belghe equivaleva alla mancata adozione delle misure di controllo implicitamente necessarie per rispettare una delle disposizioni esplicite in vigore all’epoca dei fatti. Non si tratterebbe di una creazione di obblighi impliciti, ma della constatazione di obblighi inerenti al rispetto delle disposizioni esplicite esistenti.
68 Quanto all’obbligo implicito di ridurre la superficie da considerare nel calcolo degli aiuti nel caso la superficie dichiarata sia superiore alla superficie SIG, la Commissione sostiene che la giurisprudenza della Corte prevede quest’obbligo nell’ambito di ogni tipo di controllo e che, in ogni caso, le autorità belghe avrebbero potuto procedere ad un controllo in loco al fine di tale riduzione. Peraltro, l’art. 31, n. 2, del regolamento n. 2419/2001, che prevede una siffatta riduzione nella fase del controllo amministrativo, costituirebbe soltanto una precisazione dell’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, applicabile ratione temporis.
69 Secondo la Commissione, l’affermazione relativa alla certezza del diritto è priva di fondamento dal momento che, come ha ricordato il Tribunale al punto 56 della sentenza impugnata, le autorità belghe potevano procedere ad un controllo in loco. Peraltro, il principio di non discriminazione, richiamato dal Regno del Belgio, non sarebbe applicabile in situazioni in cui gli Stati membri, in virtù della normativa comunitaria, possono scegliere tra diverse opzioni tecniche. Poiché il Regno del Belgio aveva optato per un metodo d’identificazione, anche se più preciso di quello adottato dagli altri Stati membri, esso era tenuto ad utilizzare i dati risultanti da tale strumento per procedere ai controlli, in conformità all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 3887/92.
b) Giudizio della Corte
70 Preliminarmente si deve constatare, come il Tribunale ha ricordato al punto 52 della sentenza impugnata, che sebbene la normativa comunitaria relativa alla concessione degli aiuti e dei premi non imponga esplicitamente agli Stati membri di istituire misure di sorveglianza e modalità di controllo come quelle evocate dalla Commissione al momento della liquidazione dei conti del FEAOG, nondimeno tale obbligo può derivare, eventualmente in maniera implicita, dal fatto che, in forza della normativa di cui trattasi, spetta agli Stati membri organizzare un sistema efficace di controllo e di sorveglianza (v., in tal senso, sentenze sopra citate 12 giugno 1990, Germania/Commissione, punto 16, e 14 aprile 2005, Spagna/Commissione, punto 35).
71 Di conseguenza, si pone la questione se gli obblighi cui si è riferito il Tribunale nella sentenza impugnata derivino implicitamente dall’obbligo che incombe gli Stati membri di organizzare un sistema efficace di controllo e di sorveglianza e, eventualmente, se tali obblighi violino determinate disposizioni del diritto comunitario.
i) Sulla portata e sull’esistenza degli obblighi impliciti contestati
72 Al riguardo va rilevato, da un lato, che il controllo amministrativo e l’ispezione in loco sono stati concepiti dal legislatore comunitario come due strumenti di verifica che, pur essendo distinti, s’integrano a vicenda (v. sentenze sopra citate 3 ottobre 1996, Germania/Commissione, punto 43, e 14 aprile 2005, Spagna/Commissione, punto 39). D’altro lato, tale controllo amministrativo, che precede le ispezioni in loco, dev’essere svolto in modo da consentire alle autorità nazionali di trarre tutte le conclusioni possibili, che siano certezze oppure dubbi, in ordine all’osservanza delle condizioni per l’erogazione degli aiuti e dei premi (v. sentenze sopra citate 3 ottobre 1996, Germania/Commissione, punto 17, e 14 aprile 2005, Spagna/Commissione, punto 40).
73 Orbene, come è stato constatato al punto 52 della presente sentenza, in mancanza di controllo in loco o di qualsiasi altra verifica integrativa, non si poteva confermare l’esattezza né delle superfici dichiarate né di quelle risultanti dal SIG. Pertanto la contraddizione tra queste due fonti di informazioni poteva costituire un’anomalia che indicava un rischio di perdita per il FEAOG.
74 In presenza di tali anomalie, le autorità nazionali dovevano quindi trarre tutte le conclusioni possibili, che fossero certezze oppure dubbi, in ordine all’osservanza delle condizioni per l’erogazione degli aiuti.
75 Ne consegue che siffatte anomalie richiedevano da parte dello Stato membro di cui trattasi l’adozione di misure di controllo, che si trattasse di controlli in loco o di qualsiasi altra verifica integrativa, e che, al riguardo, una semplice considerazione delle dette anomalie nell’analisi dei rischi si rivelava insufficiente ad eliminare i dubbi sull’esattezza delle superfici dichiarate.
76 Di conseguenza dev’essere respinto l’argomento con cui il Regno del Belgio contesta l’esistenza, nel caso di specie, di obblighi impliciti di procedere a controlli in loco o ad altri controlli amministrativi.
77 Si deve parimenti constatare che, al punto 71 della sentenza impugnata, il Tribunale poteva giustamente concludere che non si fosse tenuto sufficientemente conto delle anomalie rivelate dal SIG, nonostante esse fossero state considerate nell’analisi dei rischi.
78 Con riferimento all’obbligo di procedere ad una riduzione, figurante al punto 51 della sentenza impugnata, anche se il Tribunale ha effettivamente considerato, al punto successivo di tale sentenza, che tale obbligo derivava, eventualmente in modo implicito, dall’obbligo incombente agli Stati membri di organizzare un sistema efficace di controllo e di sorveglianza, esso non ha tuttavia esposto in modo esplicito la portata di tale obbligo. Pertanto le carenze nei controlli secondari, derivanti dall’assenza di controlli in loco e/o da riduzioni delle superfici dichiarate, che sono state oggetto del dibattito dinanzi al Tribunale, possono essere comprese soltanto alla luce della relazione di sintesi nella quale tali censure sono state inizialmente formulate e sviluppate.
79 Orbene, come è stato esposto nei punti 19 e 20 della presente sentenza, la Commissione ha essenzialmente addebitato a tale Stato membro, al punto B.7.1.1 della detta relazione, di non aver agito con il necessario rigore a seguito delle anomalie risultanti dal controllo amministrativo e, al punto B.7.1.3, di non aver ridotto le superfici dichiarate e/o di non aver proceduto a controlli in loco quando il controllo amministrativo rivelava anomalie. La Commissione ha in effetti affermato che i divari tra le superfici dichiarate e le superfici SIG, rilevati nell’ambito del controllo amministrativo, potevano giustificare giuridicamente una riduzione dell’importo dell’aiuto, ma non si è tuttavia pronunciata sulle concrete modalità che potevano consentire di pervenire ad una siffatta riduzione.
80 Ne risulta che la Commissione non ha richiesto al Regno del Belgio di procedere ad una riduzione delle superfici da sovvenzionare sulla base dei soli dati SIG, come sostiene tale Stato membro.
81 Inoltre, detto Stato membro non può accusare il Tribunale di aver preteso, ai punti 51 e 52 della sentenza impugnata, che esso riducesse le superfici dichiarate in base ai soli dati delle superfici SIG. Infatti, una tale imposizione non figura in nessuna parte della sentenza impugnata.
82 Di conseguenza, le censure relative ad un presunto obbligo di ridurre le superfici dichiarate in base alle superfici SIG devono essere respinte in quanto infondate.
ii) Sull’incompatibilità degli obblighi impliciti con alcune condizioni derivanti dal diritto comunitario
83 Anzitutto, anche supponendo che, in conformità dell’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92 applicabile ratione temporis, qualsiasi riduzione di una sovvenzione potesse essere effettuata soltanto in relazione a superfici legalmente constatate, nel caso in seguito ad un controllo in loco, si deve rilevare che lo Stato membro ricorrente aveva comunque la possibilità di procedere ad un tale controllo al fine di ridurre la superficie da sovvenzionare.
84 Di conseguenza non si può accusare il Tribunale di aver violato l’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92 e la giurisprudenza risultante dalla sentenza Agrargenossenschaft Pretzsch, sopra citata, per aver ritenuto che le autorità belghe erano tenute a reagire in modo adeguato alle anomalie rivelate dal loro SIG nella fase del controllo amministrativo.
85 In ogni caso, occorre rilevare che gli scopi del regolamento n. 3887/92 consistono rispettivamente, alla luce dei suoi ‘considerando’ settimo e nono, nel controllare in modo efficace l’osservanza delle disposizioni in materia di aiuti comunitari e nell’adottare disposizioni intese a prevenire e punire efficacemente le irregolarità e le frodi (v., in tal senso, sentenza Agrargenossenschaft Pretzsch, sopra citata, punto 33).
86 Quindi, in presenza di anomalie relative all’esattezza delle superfici dichiarate, un obbligo di procedere a controlli in loco e/o a riduzioni delle superfici dichiarate a seguito di un accertamento delle superfici in questione, lungi dall’essere contrario alla normativa applicabile, tende in realtà a servire gli scopi di tale normativa, ricordati al punto precedente della presente sentenza.
87 Si deve poi constatare che gli obblighi impliciti considerati dal Tribunale non violano in alcun modo le disposizioni dell’art. 6, n. 3, del regolamento n. 3887/92, secondo le quali un controllo in loco deve essere effettuato soltanto su un campione significativo che rappresenti almeno il 5% delle domande di aiuto.
88 Infatti, da un lato, tale disposizione prevede da parte dello Stato membro un controllo di almeno il 5% delle domande di aiuto, il che non esclude che i controlli possano riguardare una percentuale maggiore di queste ultime e, dall’altro, come il Tribunale ha constatato al punto 56 della sentenza impugnata, le pratiche per le quali sono state riscontrate anomalie rappresentavano solo il 2,1‑4% delle pratiche di domande di aiuto.
89 Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di certezza del diritto, si deve sottolineare che al momento del controllo amministrativo, nel caso di un’anomalia che rivelasse una potenziale sopravvalutazione della superficie dichiarata, l’importo dell’aiuto poteva essere corretto sulla base della superficie effettivamente determinata in occasione di un controllo in loco.
90 Pertanto il Regno del Belgio non può invocare, a favore dei coltivatori, il principio di certezza del diritto nel senso che osterebbe ad una riduzione della superficie da sovvenzionare in sede di controllo amministrativo.
91 Con riferimento all’asserita violazione del principio di parità di trattamento, occorre anzitutto rilevare che ogni caso deve, in linea di principio, essere valutato separatamente al fine di verificare se lo Stato membro di cui trattasi abbia rispettato o meno, nella realizzazione delle operazioni finanziate dal FEAOG, le condizioni imposte dal diritto comunitario e, se non l’ha fatto, in quale misura (sentenze 18 maggio 2000, causa C‑242/97, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑3421, punto 129, e 20 settembre 2001, causa C‑263/98, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑6063, punto 132).
92 Questo non significa che uno Stato membro non sia autorizzato a far valere la violazione del principio di parità di trattamento. Tuttavia, può farlo soltanto nella misura in cui le concrete fattispecie richiamate siano quanto meno comparabili alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano, tra i quali figurano, in particolare, il periodo nel corso del quale le spese sono state effettuate, i settori interessati e la natura delle irregolarità addebitate (v. sentenze sopra citate 18 maggio 2000, Belgio/Commissione, punto 130, e 20 settembre 2001, Belgio/Commissione, punto 133).
93 Occorre ricordare poi che, secondo una costante giurisprudenza, vi può essere una discriminazione vietata nel caso in cui situazioni analoghe siano trattate in modo diverso, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata (v., in tal senso, sentenze 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I‑1853, punto 26, e 13 settembre 2001, causa C‑375/99, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑5983, punto 28).
94 Orbene, poiché il Regno del Belgio, grazie ad un sistema volontariamente realizzato, disponeva di informazioni rilevanti di cui non disponevano gli altri Stati membri che non utilizzavano un siffatto sistema, non obbligatorio all’epoca dei fatti, la situazione del Regno del Belgio e quella degli altri Stati membri non erano comparabili (v., in tal senso, sentenze sopra citate 20 settembre 2001, Belgio/Commissione, punti 135 e 136, nonché 13 settembre 2001, Spagna/Commissione, punto 29).
95 Ne consegue che, poiché le situazioni non erano comparabili, non vi è stata violazione del principio di parità di trattamento.
96 Di conseguenza, nel dichiarare al punto 49 della sentenza impugnata che la Commissione non poteva ignorare le anomalie di cui trattasi per il semplice motivo che il sistema che le ha rivelate non era obbligatorio o non era destinato a tale scopo, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto.
97 Tenuto conto di quanto precede, la seconda parte del secondo motivo non può essere accolta.
3. Sulla terza parte, relativa all’applicabilità di un margine di tolleranza in sede di controllo amministrativo
a) Argomenti delle parti
98 Il Regno del Belgio, in questa terza parte, accusa il Tribunale di aver violato le disposizioni dell’art. 8 del regolamento n. 3508/92 nonché degli artt. 6 e 9 del regolamento n. 3887/92, in quanto avrebbe erroneamente considerato inefficace il sistema di controllo belga perché non vi era stata reazione ai dati risultanti dal SIG. Il Tribunale avrebbe giustificato il rigetto dell’argomento del governo belga rispetto ad un solo motivo, errato in diritto, vale a dire che nessun margine di tolleranza poteva essere applicato in sede di controllo amministrativo.
99 La Commissione sostiene che il margine di tolleranza invocato dalle autorità belghe riguarda soltanto i controlli fisici e le incertezze connesse a questi tipi di controllo. Ciò non può giustificare un margine di tolleranza nei controlli amministrativi, dal momento che la superficie delle parcelle di riferimento deve essere stabilita precedentemente ad ogni domanda e ad ogni forma di controllo, compresi i controlli amministrativi.
100 La Commissione riconosce che un margine di tolleranza è ammesso al momento della creazione iniziale delle parcelle di riferimento, effettuata ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 3508/92, ma, una volta che il sistema è stato posto in essere, non si può ricorrere in maniera ripetuta e continua a tale margine, come nella prassi delle autorità belghe.
b) Giudizio della Corte
101 Si deve rilevare che il Tribunale ha in realtà considerato, nel punto 60 della sentenza impugnata, che un margine di tolleranza non poteva essere ammesso in sede di controllo amministrativo. Tuttavia, nel punto 61 della sentenza impugnata, esso ha constatato che i controlli effettuati dalle autorità belghe non potevano impedire che fossero versati aiuti senza indagini supplementari per alcune pratiche che presentavano un’anomalia superiore al 5% e per tutte le pratiche che presentavano un’anomalia inferiore al 5%.
102 Pertanto, indipendentemente dalla questione dell’applicabilità di un margine di tolleranza del 5% in sede di controllo amministrativo, il Tribunale ha comunque constatato carenze nei controlli effettuati per le pratiche che presentavano un divario superiore al 5% tra la superficie dichiarata e quella risultante dal SIG.
103 Di conseguenza, la terza parte del secondo motivo è inoperante.
4. Sulla quarta parte, relativa alla memorizzazione tardiva dei dati nel SIG
a) Argomenti delle parti
104 Il Regno del Belgio, in questa parte del secondo motivo, intende dimostrare che il Tribunale avrebbe violato l’art. 8 del regolamento n. 3508/92 nonché gli artt. 6 e 9 del regolamento n. 3887/92 per aver erroneamente considerato inefficace il sistema di controllo adottato dalle autorità belghe a causa di una memorizzazione tardiva dei dati grafici nel SIG.
105 Detto Stato membro addebita altresì al Tribunale di non aver soddisfatto l’obbligo di motivazione nel ragionamento effettuato nei punti 65-70 della sentenza impugnata. In particolare il Tribunale non avrebbe giustificato perché una memorizzazione grafica e un’analisi dei rischi intervenute dopo il 31 agosto sarebbero tardive, dal momento che nel regolamento manca un riferimento a tale data. Del pari, il Tribunale non avrebbe considerato l’argomento del governo belga secondo il quale i controlli in loco eseguiti dopo la data del 31 agosto sarebbero stati altrettanto efficaci di quelli eseguiti prima di tale data, dal momento che, per alcune colture, i terreni non vengono ancora lavorati, dopo la raccolta, nei mesi di settembre e ottobre, mentre per altri tipi di colture la raccolta ha luogo soltanto alla fine del mese di ottobre o all’inizio del mese di novembre.
106 La Commissione sostiene che la censura discussa dinanzi al Tribunale non riguardava la tardività dei controlli in loco, come sembra intendere il Regno del Belgio, ma l’immissione tardiva dei dati grafici nel SIG. Tale memorizzazione tardiva dei dati nel SIG non avrebbe consentito di procedere in tempo utile ai controlli amministrativi, impedendo o ritardando in tal modo l’esecuzione degli ulteriori controlli in loco. Le autorità belghe avrebbero peraltro riconosciuto che la memorizzazione tardiva dei dati grafici nel SIG ha avuto un impatto sulla selezione delle domande di aiuti nell’ambito dell’analisi dei rischi.
b) Giudizio della Corte
107 In via preliminare si deve sottolineare, come ha ricordato la Commissione, che ai punti 65‑70 della sentenza impugnata il Tribunale non ha valutato l’efficacia dei controlli in loco effettuati dopo il 31 agosto, ma la tardività della memorizzazione dei dati di superficie nel SIG, che, di conseguenza, non avrebbe consentito di procedere in tempo utile ai controlli amministrativi, impedendo così i controlli in loco.
108 Con riferimento al difetto di motivazione, gli argomenti presentati al riguardo dal governo belga sono infondati. Infatti, al punto 70 della sentenza impugnata il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali esso considerava che una memorizzazione tardiva potesse far sorgere dubbi riguardo all’affidabilità dei controlli successivi. Esso ha altresì dichiarato che tale conclusione non era contraddetta dal fatto che nessun testo relativo al FEAOG prevedesse una memorizzazione dei dati grafici entro il 31 agosto di ogni anno.
109 Quanto al fondamento di tali conclusioni del Tribunale, la Corte ha già avuto modo di constatare che, in conformità alla finalità e all’economia del regolamento n. 3887/92, occorre interpretare l’art. 6, n. 3, secondo comma, del medesimo nel senso che i controlli tanto iniziali quanto supplementari debbono essere effettuati quando esistono ancora prove delle colture a seminativi o della messa a riposo dei terreni sulle superfici che sono state oggetto dei pagamenti, e, comunque, entro l’anno in corso (v. sentenza 7 ottobre 2004, causa C‑153/01, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑9009, punto 152).
110 La Corte, nel prosieguo, ha sottolineato che, in un intento di efficacia, occorre effettuare i controlli sulle superfici destinate a seminativi prima del raccolto e sulle superfici messe a riposo prima della data di scadenza dell’obbligo suddetto, vale a dire il 31 agosto dell’anno in corso. Ad ogni modo, più i controlli sono tardivi, più è probabile che la Commissione potrà ragionevolmente concludere che i detti controlli non offrono l’auspicato livello di garanzia della regolarità delle domande e che il rischio di perdite per il FEAOG sarà significativo (sentenza 7 ottobre 2004, Spagna/Commissione, sopra citata, punto 153).
111 Risulta pertanto chiaramente dalla giurisprudenza che l’elemento temporale rilevante al fine di valutare la tardività dei controlli intrapresi da uno Stato membro relativamente alle colture a seminativi corrisponde al periodo della raccolta. Al riguardo, come lo stesso Regno del Belgio ha riconosciuto, in particolare al punto 104 della sua impugnazione, le raccolte di alcune colture hanno luogo prima del 31 agosto.
112 Orbene, la memorizzazione dei dati di superficie nel SIG costituiva un’operazione preliminare necessaria alla selezione, in particolare sulla base dell’analisi dei rischi, delle pratiche delle domande di aiuto che avrebbero dovuto essere oggetto di un controllo in loco.
113 Ne consegue che la Commissione poteva utilizzare questa data per stimare, come esposto al punto 65 della sentenza impugnata, la percentuale di dati memorizzati nel SIG alla detta data e, pertanto, valutare l’affidabilità del sistema di controllo realizzato da questo Stato membro.
114 Di conseguenza, il Tribunale ha giudicato a ragione che una memorizzazione dei dati nel SIG successiva alla data del 31 agosto poteva essere considerata intervenuta con un certo ritardo. Del pari, esso ha giustamente considerato che in tali condizioni la Commissione, come constatato al punto 67 della sentenza impugnata, poteva legittimamente sostenere che tale memorizzazione non aveva consentito di procedere in tempo utile ai controlli amministrativi, impedendo così i controlli in loco e che, come concluso al punto 69 della detta sentenza, un certo numero di pratiche era in tal modo sfuggito a questi ultimi controlli.
115 La quarta parte del secondo motivo non può pertanto essere accolta.
116 Conseguentemente, poiché nemmeno le prime tre parti del secondo motivo sono state accolte, questo motivo deve essere respinto.
C – Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione
1. Argomenti delle parti
117 Secondo il Regno del Belgio la motivazione esposta ai punti 29-71 della sentenza impugnata sarebbe manifestamente insufficiente e/o contraddittoria.
118 In primo luogo, al punto 33 della sentenza impugnata, il Tribunale confermerebbe, senza procedere ad alcuna analisi, l’argomento della Commissione secondo cui la condizione posta dalle linee guida – in base alla quale una rettifica finanziaria forfettaria presuppone l’esistenza di una carenza significativa nell’applicazione delle norme comunitarie esplicite – doveva essere letta alla luce di quella figurante al punto precedente di tali linee guida, secondo cui si deve procedere alle rettifiche forfettarie quando la Commissione constata che un provvedimento di controllo espressamente richiesto da un regolamento o implicitamente necessario per rispettare una norma esplicita non è stato eseguito in maniera adeguata. Orbene, un simile argomento sarebbe in contraddizione con i termini stessi di tali linee guida secondo cui tale condizione di una carenza significativa nell’applicazione di norme comunitarie esplicite sarebbe connessa alla natura del procedimento di controllo e al suo carattere perfettibile o meno.
119 In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe risposto all’argomento del governo belga secondo il quale gli obblighi enunciati dalla Commissione nella sua relazione di sintesi, vale a dire, in caso di anomalie, di procedere o ad un controllo in loco o ad una riduzione della superficie da sovvenzionare, erano contrari alla normativa applicabile e alla giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza Agrargenossenschaft Pretzsch, sopra citata.
120 In terzo luogo, il Tribunale avrebbe considerato, al punto 52 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva legittimamente imposto le modalità di controllo previste nella relazione di sintesi. Orbene, al punto precedente della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la Commissione avrebbe imposto alle dette autorità di procedere o ad un controllo in loco, o ad una diminuzione della superficie da sovvenzionare, o ad altri controlli amministrativi, laddove la relazione stessa non faceva alcun riferimento a tali ulteriori controlli amministrativi.
121 In quarto luogo, le affermazioni del Tribunale, contenute rispettivamente nei punti 60 e 70 della sentenza impugnata, sarebbero contraddittorie. Infatti, secondo il Regno del Belgio, o l’analisi dei rischi è del tutto inefficace a causa dell’applicazione di un margine di tolleranza, oppure essa è efficace ma unicamente per le domande di aiuto per le quali la memorizzazione ha avuto luogo entro il 31 agosto.
122 Secondo la Commissione il Tribunale avrebbe soddisfatto l’obbligo di motivazione, in particolare nel ricordare, ai punti 52 e 57 della sentenza impugnata, che incombe agli Stati membri organizzare un sistema efficace di controllo e di sorveglianza e che le autorità belghe erano tenute a reagire alle anomalie rivelate dal SIG.
123 Peraltro la Commissione ritiene che i punti 60 e 70 della sentenza impugnata non celino alcuna contraddizione, poiché il Tribunale analizza rispettivamente, nei due punti di detta sentenza, due diversi tipi di irregolarità.
2. Giudizio della Corte
124 Con riferimento, anzitutto, alla presunta contraddizione e/o carenza di motivazione che inficerebbe il punto 33 della sentenza impugnata, va rilevato che il fatto che un procedimento sia perfettibile non giustifica di per sé una rettifica finanziaria. Deve esistere una carenza significativa nell’applicazione delle norme comunitarie esplicite e una siffatta carenza deve esporre il FEAOG ad un rischio reale di perdita o di irregolarità (v. sentenze 24 febbraio 2005, Paesi Bassi/Commissione, sopra citata, punto 34, e 7 luglio 2005, causa C‑5/03, Grecia/Commissione, Racc. pag. I‑5925, punto 51).
125 Secondo il Regno del Belgio, il Tribunale non avrebbe spiegato perché la suddetta regola, ripresa dalla Commissione nelle sue linee guida, dovesse essere letta alla luce di quella, contenuta nelle dette linee guida, secondo la quale si deve procedere alle rettifiche forfettarie quando la Commissione constata che un provvedimento di controllo espressamente richiesto da un regolamento o implicitamente necessario per rispettare una norma esplicita non è stato eseguito.
126 Al riguardo si deve constatare che il Tribunale ha giustificato una lettura congiunta delle disposizioni delle linee guida basandosi in particolare sulle norme relative all’onere della prova nel contenzioso connesso alla liquidazione dei conti del FEAOG. Orbene, tale giustificazione si rivelerebbe sufficiente. Infatti, malgrado l’apparente portata della norma esposta al punto 124 della presente sentenza, una rettifica forfettaria può essere applicata anche quando le carenze sono rilevate rispetto all’applicazione di norme implicite, purché il rispetto di tali norme implicite sia necessario per rispettare una norma esplicita (v., con riferimento ad una rettifica forfettaria in relazione alla violazione di obblighi impliciti, sentenza 9 gennaio 2003, Grecia/Commissione, sopra citata, punti 28 e 37).
127 Riguardo, in seguito, alla presunta incompatibilità degli obblighi impliciti di cui trattasi con la giurisprudenza comunitaria, risulta che, tenuto conto di quanto rilevato al punto 84 della presente sentenza, il Tribunale non doveva procedere ad un esame dell’asserita contraddizione.
128 Quanto al punto 51 della sentenza impugnata, si deve ricordare che quest’ultimo consisteva in un’esposizione delle affermazioni del Regno del Belgio, il quale sosteneva che la Commissione gli aveva imposto, in presenza di anomalie, di procedere a controlli in loco, o ad una riduzione della superficie, oppure ad altri controlli amministrativi.
129 Orbene, con riferimento agli «altri controlli amministrativi», si deve constatare che al punto B.7.1 della relazione di sintesi la Commissione aveva già rimproverato questo Stato membro per l’assenza di indagini supplementari, vale a dire, nel caso di specie, l’assenza di altri controlli, inclusi i controlli amministrativi, relativamente alle domande di aiuti per le quali il divario tra le superfici superava il 5%. Ne risulta che il Tribunale non è andato al di là delle censure contenute nella decisione controversa e non era pertanto tenuto a formulare una motivazione specifica al riguardo.
130 Con riferimento, infine, ai punti 60 e 70 della sentenza impugnata, si deve rilevare che le due distinte constatazioni effettuate dal Tribunale non si contraddicono sotto nessun aspetto.
131 Sulla base di quanto precede, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
D – Sul quarto motivo, relativo ad una violazione del principio di proporzionalità
1. Argomenti delle parti
132 Con questo motivo il Regno del Belgio accusa il Tribunale di aver erroneamente applicato il principio di proporzionalità nel considerare legittima la rettifica finanziaria impostagli dalla Commissione pari ad un importo di EUR 9 322 809. In base al metodo di estrapolazione presentato da questo Stato membro dinanzi al Tribunale, il danno realmente subito dal FEAOG a causa delle presunte irregolarità ammontava ad EUR 1 079 814, o, al massimo, a EUR 1 491 085.
133 Inoltre il governo belga sostiene che la sua valutazione del danno realmente subito dal FEAOG è stata erroneamente respinta dal Tribunale per il solo motivo che essa non teneva conto del recupero dei pagamenti indebiti e delle pratiche che erano state tardivamente memorizzate. Orbene, anche in assenza di tali due elementi, detto Stato membro afferma che le sue estrapolazioni consentivano in ogni caso di dimostrare la sproporzionalità della rettifica finanziaria forfettaria applicata dalla Commissione.
134 La Commissione sostiene che le autorità belghe, nella loro estrapolazione iniziale, avrebbero dovuto tenere conto del recupero dei pagamenti indebiti, cosa che non hanno fatto. In realtà, esse cercherebbero di presentare una nuova estrapolazione affermando, in fase di impugnazione, un danno potenziale massimo per il FEAOG che si eleverebbe ormai ad un importo di EUR 3 500 000.
2. Giudizio della Corte
135 Secondo una giurisprudenza consolidata, se è vero che spetta alla Commissione dimostrare l’esistenza di una violazione delle norme comunitarie, nondimeno, una volta che tale violazione sia provata, incombe allo Stato membro dimostrare, se del caso, che la Commissione ha commesso un errore circa le conseguenze finanziarie da trarne (sentenza 7 luglio 2005, Grecia/Commissione, sopra citata, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
136 Per quanto riguarda il tipo di rettifica applicato si deve rammentare, alla luce delle linee guida, che laddove non sia possibile valutare precisamente le perdite subite dalla Comunità, può essere disposta dalla Commissione una rettifica forfettaria (v. sentenza 18 settembre 2003, causa C‑346/00, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I‑9293, punto 53).
137 Tale era per l’appunto la situazione nel caso di specie e, con riferimento al tasso di rettifica del 2% applicato dalla Commissione nella decisione controversa, si tratta del più basso tra i tassi applicabili (v., in tal senso, sentenza Regno Unito/Commissione, sopra citata, punto 56).
138 Al riguardo, nei casi in cui la Commissione, invece di negare il riconoscimento di tutte le spese viziate da irregolarità, si sia adoperata per stabilire regole dirette a trattare in modo differenziato casi di irregolarità, a seconda della gravità delle carenze nei controlli e del grado di rischio per il FEAOG, spetta allo Stato membro dimostrare che tali criteri sono arbitrari e iniqui (v., in tal senso, sentenza 1° ottobre 1998, causa C‑242/96, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑5863, punto 75, e sentenze 22 aprile 1999, causa C‑28/94, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑1973, punto 56, nonché 21 marzo 2002, causa C‑130/99, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑3005, punto 44).
139 Riguardo alla rettifica forfettaria del 2% applicata nella decisione controversa, il Regno del Belgio ha presentato un’estrapolazione volta a dimostrare che il danno massimo subito dal FEAOG era inferiore all’importo risultante dalla rettifica forfettaria applicata dalla Commissione.
140 Orbene, si deve constatare che, in caso di carenze nei controlli, la valutazione del danno cui il FEAOG ha potuto essere esposto per causa loro deve tener conto, in particolare, del recupero dei pagamenti di aiuti alle superfici indebitamente percepiti dai coltivatori.
141 Il Tribunale ha pertanto giustamente considerato che il Regno del Belgio non aveva dimostrato che il danno massimo subito dal FEAOG non potesse eccedere l’importo di EUR 1 491 085. Al riguardo, contrariamente a quanto sostiene tale Stato membro, poiché non si è tenuto conto del recupero dei pagamenti indebiti, l’estrapolazione presentata non poteva rivestire forza probatoria al fine di dimostrare la sproporzionalità della rettifica finanziaria di cui trattasi.
142 Peraltro il Regno del Belgio, facendo in particolare valere, in fase di impugnazione, una seconda estrapolazione del danno massimo cui il FEAOG sarebbe stato esposto a causa degli inadempimenti delle sue autorità in materia di controlli, conferma in tal modo il valore probatorio relativo delle sue prime estrapolazioni respinte dal Tribunale.
143 Ne consegue, a tale riguardo, che il Tribunale non può essere accusato di aver violato il principio di proporzionalità.
144 Al punto 122 della sua impugnazione, il Regno del Belgio fa in realtà riferimento al punto 93 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha dichiarato che, poiché la rettifica forfettaria è stata fissata al livello più basso previsto dalle linee guida, vale a dire al 2%, e tali linee guida non sono state contestate, detta rettifica non può, per assioma, aver violato il principio di proporzionalità. Tuttavia il suddetto Stato membro ha omesso di presentare, al riguardo, un’argomentazione specifica diretta a contestare tale constatazione del Tribunale.
145 Orbene, secondo una costante giurisprudenza, dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della stessa risulta che un ricorso d’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v. sentenze 12 settembre 2006, causa C‑131/03 P, Reynolds Tobacco e a./Commissione, Racc. pag. I‑7795, punto 49, nonché 11 settembre 2007, causa C‑227/04 P, Lindorfer/Consiglio, Racc. pag. I‑6767, punto 45).
146 Alla luce di quanto precede, il quarto motivo dev’essere respinto.
E – Sul quinto motivo, relativo ad un errore di diritto circa la mancanza di competenza giurisdizionale anche di merito in ordine agli importi delle rettifiche finanziarie
1. Argomenti delle parti
147 Il Regno del Belgio afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare irricevibile la sua domanda diretta a che quest’ultimo riduca, sulla base della sua competenza giurisdizionale anche di merito, l’importo della rettifica finanziaria deciso dalla Commissione.
148 Tale Stato membro sostiene al riguardo che l’art. 229 CE, il quale prevede che regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dal Consiglio possano attribuire alla Corte una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi, non troverebbe applicazione. Infatti le sanzioni finanziarie di cui trattasi non sarebbero previste da un regolamento, bensì da linee guida della Commissione.
149 Tuttavia, basandosi sulla sentenza 2 ottobre 2001, causa C‑449/99 P, BEI/Hautem (Racc. pag. I‑6733), il governo belga ritiene che una competenza giurisdizionale anche di merito potrebbe essere riconosciuta ex nihilo ai giudici comunitari.
150 La Commissione ricorda il principio secondo il quale il FEAOG può riconoscere a suo carico soltanto le spese effettuate in conformità della normativa comunitaria. Essa avrebbe dunque l’obbligo di rifiutare il finanziamento di ogni spesa irregolare e, quando si riveli impossibile determinare l’importo esatto delle spese viziate da un’irregolarità, potrebbe giungere a rifiutare il finanziamento di tutte le spese.
151 In quest’ultimo caso, e in osservanza del principio di proporzionalità, il sistema delle rettifiche forfettarie consentirebbe di differenziare le situazioni di irregolarità mediante l’applicazione di rettifiche finanziarie determinate in funzione del rischio di perdita cui la mancata osservanza delle disposizioni comunitarie da parte dello Stato membro ha esposto il bilancio. Tale circostanza esclude pertanto che esso venga considerato come un sistema sanzionatorio dei pagamenti irregolari.
152 Con riferimento alla sentenza BEI/Hautem, sopra citata, la Commissione è del parere che la Corte, in tale causa, abbia riconosciuto di possedere una competenza anche di merito solo a motivo della natura particolare della controversia che ne costituiva l’oggetto, e per la quale il giudice del contratto gode generalmente di una competenza anche di merito. Orbene, poiché la liquidazione dei conti del FEAOG non determina sanzioni, il contenzioso che vi si riferisce non presenta caratteristiche particolari che giustifichino un siffatto riconoscimento.
2. Giudizio della Corte
153 Si deve constatare che, in materia di FEAOG, come il Tribunale ha giustamente ricordato, nessuna disposizione ha conferito ai giudici comunitari poteri giurisdizionali anche di merito, quali previsti nell’art. 229 CE.
154 Con riferimento all’argomento relativo al presunto carattere coercitivo delle rettifiche finanziarie decise dalla Commissione in conformità delle linee guida da essa adottate in materia, si deve ricordare che una siffatta rettifica finanziaria mira ad evitare l’imputazione a carico del FEAOG di importi che non sono serviti al finanziamento di un obiettivo perseguito dalla normativa comunitaria di cui trattasi e non rappresenta quindi una sanzione (v. sentenze 11 gennaio 2001, causa C‑247/98, Grecia/Commissione, Racc. pag. I‑1, punti 13 e 14, nonché 9 settembre 2004, causa C‑332/01, Grecia/Commissione, Racc. pag. I‑7699, punto 63).
155 Per le considerazioni che precedono, l’argomento del governo belga finalizzato al riconoscimento di una competenza anche di merito ai giudici comunitari relativamente agli importi delle rettifiche finanziarie decise dalla Commissione nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti del FEAOG non può trovare sostegno nel presunto carattere sanzionatorio che queste ultime rivestirebbero.
156 Pertanto, il quinto motivo dev’essere respinto poiché infondato.
157 Sulla base di quanto precede, il ricorso dev’essere respinto.
VI – Sulle spese
158 Ai sensi dell’art. 69, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’art. 118 dello stesso regolamento, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nella fattispecie si deve disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il Regno del Belgio e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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