Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 30 aprile 2009 – CAS Succhi di Frutta / Commissione
(causa C‑497/06 P)
«Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale – Procedura di aggiudicazione – Pagamento in natura – Pagamento degli aggiudicatari in frutta diversa da quella specificata nel bando di gara – Nesso causale»
1. Procedura – Autorità di cosa giudicata – Sentenza della Corte che accerta l’interesse della ricorrente ad agire per l’annullamento di una decisione della Commissione – Decisione qualificata dalla Corte come atto che arreca pregiudizio (v. punti 33‑35)
2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 39‑40)
3. Responsabilità extracontrattuale – Comportamento illecito delle istituzioni – Decisione della Commissione che modifica una condizione relativa all’aggiudicazione di un appalto (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 60‑66)
4. Appalti pubblici delle Comunità europee – Gara d’appalto – Spese sostenute da un offerente – Diritto al risarcimento – Insussistenza – Eccezione – Violazione del diritto comunitario (v. punti 81‑82)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 13 settembre 2006, causa T‑226/01, CAS Succhi di Frutta /Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno asseritamente causato dalle decisioni della Commissione 22 luglio 1996, C(96) 1916, e 6 settembre 1996, C(96) 2208, adottate nell’ambito del regolamento (CE) della Commissione 7 febbraio 1996, n. 228, relativo alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian (GU L 30, pag. 18).
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La CAS Succhi di Frutta SpA è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy