Causa C-507/06
Malina Klöppel
contro
Tiroler Gebietskrankenkasse
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck)
«Diritto all’assegno austriaco per la cura dei figli — Periodi di riscossione di prestazioni familiari in un altro Stato membro non presi in considerazione — Regolamento (CEE) n. 1408/71»
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 febbraio 2008
Massime della sentenza
Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Parità di trattamento — Assegno per la cura dei figli
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 3, n. 1)
L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 osta a che uno Stato membro rifiuti di prendere in considerazione, ai fini della concessione di una prestazione familiare quale l’assegno per la cura dei figli, il periodo di riscossione di un’analoga prestazione in un altro Stato membro allo stesso modo che se tale periodo fosse stato compiuto nel proprio territorio.
Infatti, il principio di non discriminazione, come sancito all’art. 39, n. 2, CE e concretizzato, in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti, dal citato art. 3, n. 1, vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di previdenza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate, di qualsiasi forma, che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano in concreto allo stesso risultato. Devono pertanto essere giudicate indirettamente discriminatorie le condizioni poste dall’ordinamento nazionale che, benché indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardano essenzialmente o in gran parte i lavoratori migranti nonché le condizioni indistintamente applicabili che possono essere soddisfatte più agevolmente dai lavoratori nazionali che dai lavoratori migranti o che rischiano di essere sfavorevoli, in modo particolare, per i lavoratori migranti.
(v. punti 17-18, 22 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
21 febbraio 2008 (*)
«Diritto all’assegno austriaco per la cura dei figli – Periodi di riscossione di prestazioni familiari in un altro Stato membro non presi in considerazione – Regolamento (CEE) n. 1408/71»
Nel procedimento C‑507/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) con decisione 30 novembre 2006, pervenuta in cancelleria il 13 dicembre 2006, nella causa tra
Malina Klöppel
e
Tiroler Gebietskrankenkasse,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen, K. Schiemann (relatore), P. Kūris e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra Klöppel, dal sig. D. Rief;
– per la Tiroler Gebietskrankenkasse, dalla sig.ra A. Bramböck, in qualità di agente;
– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. V. Kreuschitz, in qualità di agente,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 3 e 72 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386 (GU L 187, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché dell’art. 10 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 febbraio 2002, n. 410 (GU L 62, pag. 17; in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la sig.ra Klöppel e la Tiroler Gebietskrankenkasse (cassa malattia territoriale del Tirolo) in ordine alla durata del periodo durante il quale l’interessata può beneficiare, in Austria, dell’assegno per la cura dei figli.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 1408/71, rubricato «Parità di trattamento»:
«1. Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.
(…)».
4 L’art. 4 del regolamento n. 1408/71, rubricato «Campo d’applicazione “ratione materiae”», recita:
«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(…)
h) le prestazioni familiari
(…)».
5 L’art. 72 del regolamento n. 1408/71, rubricato «Totalizzazione dei periodi assicurazione, di occupazione o di attività autonoma», dispone quanto segue:
«L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l’acquisizione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma tiene conto a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».
6 Ai sensi dell’art. 10 bis del regolamento n. 574/72, intitolato «Norme applicabili quando il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto successivamente alla legislazione di più Stati membri nel corso dello stesso periodo o parte di periodo»:
«Se un lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto successivamente alla legislazione di due Stati membri nel corso del periodo che separa due scadenze previste dalla legislazione di uno o dei due Stati membri in oggetto per la concessione delle prestazioni familiari, si applicano le seguenti norme:
a) le prestazioni familiari a cui l’interessato ha diritto in quanto soggetto alla legislazione di ciascuno di questi Stati corrispondono al numero di prestazioni giornaliere dovute in applicazione della legislazione considerata. Se tali legislazioni non prevedono prestazioni giornaliere, le prestazioni familiari sono concesse al prorata della durata del periodo durante il quale l’interessato è stato soggetto alla legislazione di ciascuno Stato membro, in rapporto al periodo fissato dalla legislazione in oggetto;
b) se le prestazioni familiari sono state corrisposte da una istituzione per un periodo in cui avrebbero dovuto essere corrisposte da un’altra istituzione, si procede a compensazione fra tali istituzioni;
(…)».
La normativa austriaca
7 L’art. 5 della legge 8 agosto 2001 relativa all’assegno per la cura dei figli (Kinderbetreuungsgeldgesetz, BGBl. I, 103/2001; in prosieguo: il «KBGG») dispone come segue:
«1. Fatte salve le disposizioni che seguono, l’assegno per la cura dei figli è corrisposto al massimo fino al compimento del trentaseiesimo mese di vita del figlio.
2. Se solo un genitore percepisce l’assegno per la cura dei figli, quest’ultimo è corrisposto al massimo fino al compimento del trentesimo mese di età del bambino. Se anche il secondo genitore percepisce l’assegno per la cura dei figli, il diritto all’assegno è prorogato oltre il compimento del trentesimo mese per tutto il tempo in cui il secondo genitore chiede l’assegno per la cura dei figli, ma solo fino al compimento del trentaseiesimo mese del bambino.
3. L’assegno per la cura dei figli può essere percepito a turno dai due genitori, potendosi fare due cambi per ogni figlio (…)».
Causa principale e questione pregiudiziale
8 La sig.ra Klöppel, cittadina tedesca e dipendente del Land Nordrhein‑Westfalen, risiede in Austria ed è impiegata come insegnante in un liceo che ha sede in Germania. Fino al 18 agosto 2004 ha risieduto in Germania dove, l’11 aprile 2004, è nata sua figlia. Il sig. Kraler, cittadino austriaco, compagno della sig.ra Klöppel e padre della bambina, dal 1° marzo 2004 si è trasferito al domicilio dell’interessata per aiutarla prima del parto e per prendersi cura della bambina dopo la nascita. A tal fine, il sig. Kraler ha beneficiato di un’aspettativa non retribuita da parte dell’Università di Innsbruck, suo datore di lavoro in Austria. Quanto alla sig.ra Klöppel, le è stata concessa un’aspettativa a tempo pieno e senza retribuzione dal 22 luglio 2004 al 10 aprile 2007.
9 A seguito della nascita della loro figlia, la sig.ra Klöppel e il sig. Kraler, che all’epoca risiedevano in Germania, hanno beneficiato dell’assegno per l’educazione dei figli erogato in tale Stato membro; il sig. Kraler ha percepito tale assegno tra l’11 aprile e l’11 agosto 2004.
10 Il 18 agosto 2004 la sig.ra Klöppel e il sig. Kraler, insieme alla figlia, si sono stabiliti in Austria, dove il sig. Kraler ha ripreso la sua attività professionale.
11 A partire da tale data e fino all’11 ottobre 2006, la sig.ra Klöppel ha beneficiato dell’assegno austriaco per la cura dei figli. La sua richiesta di prorogare il godimento di tale assegno fino al 10 aprile 2007 è stata respinta con decisione della Tiroler Gebietskrankenkasse del 3 maggio 2006. Tale diniego è fondato sull’art. 5, n. 2, del KBGG, il quale stabilisce che, quando solo un genitore percepisce l’assegno per la cura dei figli, quest’ultimo è corrisposto al massimo per 30 mesi dalla nascita del bambino, ma, se anche il secondo genitore percepisce detto assegno (o l’ha percepito), il diritto all’assegno può essere concesso per 36 mesi, e in tal caso i genitori percepiscono l’assegno a turno. Tuttavia, quando è stato esaminato il diritto della sig.ra Klöppel all’assegno per la cura dei figli per un periodo di 36 mesi, non è stato preso in considerazione il fatto che il sig. Kraler avesse percepito in Germania l’assegno per l’educazione tra l’11 aprile e l’11 agosto 2004.
12 La sig.ra Klöppel ha proposto ricorso contro tale decisione.
13 Il Landesgericht Innsbruck (Tribunale di Innsbruck) ha accolto la tesi della Tiroler Gebietskrankenkasse e ha respinto il ricorso della sig.ra Klöppel dichiarando che qeust’ultima aveva diritto all’assegno per la cura dei figli solamente per 30 mesi.
14 Poiché la sig.ra Klöppel ha impugnato tale decisione, l’Oberlandesgericht Innsbruck (Corte d’appello di Innsbruck) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 72 del regolamento (…) n. 1408[/71] (…), in combinato disposto con l’art. 3 di quest’ultimo regolamento e con l’art. 10 bis del regolamento (…) n. 574[/72] (…), debba essere interpretato nel senso che i periodi nei quali l’interessato beneficia di una prestazione familiare in uno Stato membro [nel presente caso in Germania, l’assegno federale per l’educazione (Bundeserziehungsgeld)] devono essere sottoposti allo stesso regime per quanto riguarda il diritto alla riscossione di un’analoga prestazione in un altro Stato membro [nel presente caso in Austria, l’assegno per la cura dei figli (Kinderbetreuungsgeld)] e quindi devono essere assimilati a periodi di riscossione compiuti nel secondo Stato membro ai fini del diritto alla prestazione in quest’ultimo Stato, qualora durante tali periodi entrambi i genitori siano da qualificarsi come lavoratori subordinati ai sensi dell’art. 1, lett. a), punto i), del regolamento n. 1408/71».
Sulla questione pregiudiziale
15 Il giudice del rinvio rileva che, nella situazione della sig.ra Klöppel, i periodi di riferimento presi in considerazione per avere diritto all’assegno per la cura dei figli sono valutati diversamente a seconda che siano stati compiuti in Austria o in un altro Stato membro. Infatti, se il sig. Kraler si fosse preso cura della figlia in Austria e, a tale titolo, avesse percepito l’assegno per la cura dei figli in tale Stato membro, la sig.ra Klöppel avrebbe avuto diritto a pretendere il detto assegno per un periodo più lungo. È in questo contesto e dopo aver accertato che la situazione della sig.ra Klöppel rientra nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 che il giudice del rinvio chiede se le disposizioni di tale regolamento possano essere interpretate nel senso che i periodi di riscossione di assegni familiari in Germania devono essere assimilati ai periodi di riscossione di analoghi assegni in Austria.
16 Al riguardo occorre innanzi tutto rilevare che, come sostiene il governo austriaco, il diritto comunitario non pregiudica la competenza degli Stati membri a organizzare i propri regimi di previdenza sociale e che, in mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario, spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti per la concessione delle prestazioni di previdenza sociale nonché l’importo e la durata delle stesse. Nell’esercizio di tale competenza gli Stati membri devono tuttavia rispettare il diritto comunitario e, in particolare, le disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione dei lavoratori o anche relative alla libertà riconosciuta a ogni cittadino dell’Unione europea di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (sentenza 23 novembre 2000, causa C‑135/99, Elsen, Racc. pag. I‑10409, punto 33).
17 Il principio di non discriminazione, come sancito all’art. 39, n. 2, CE e concretizzato, in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti, dall’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di previdenza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate, di qualsiasi forma, che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano in concreto allo stesso risultato (v. sentenza 18 gennaio 2007, causa C‑332/05, Celozzi, Racc. pag. I‑563, punti 13 e 23).
18 Devono pertanto essere giudicate indirettamente discriminatorie le condizioni poste dall’ordinamento nazionale che, benché indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardano essenzialmente o in gran parte i lavoratori migranti nonché le condizioni indistintamente applicabili che possono essere soddisfatte più agevolmente dai lavoratori nazionali che dai lavoratori migranti o che rischiano di essere sfavorevoli, in modo particolare, per i lavoratori migranti (sentenza Celozzi, cit., punto 24).
19 Orbene, il rifiuto di prendere in considerazione, ai fini della concessione alla sig.ra Klöppel dell’assegno austriaco per la cura dei figli, il periodo durante il quale il compagno dell’interessata, sig. Kraler, ha beneficiato in Germania di un’analoga prestazione può pervenire a un risultato di questo tipo dal momento che, in genere, sono i lavoratori cittadini di altri Stati membri quelli che beneficiavano, prima di stabilirsi in Austria, di prestazioni familiari erogate in tali altri Stati.
20 Occorre rilevare che la Corte non dispone di elementi che le consentano di esaminare l’eventuale giustificazione di una simile differenza di trattamento a danno dei lavoratori migranti.
21 Giacché l’interpretazione dell’art. 3 del regolamento n. 1408/71 è sufficiente, di per sé, a fornire al giudice del rinvio gli elementi che gli consentono di risolvere la controversia ad esso sottoposta, non è necessario che la Corte proceda ad un’interpretazione degli artt. 72 del regolamento n. 1408/71 e 10 bis del regolamento n. 574/72.
22 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione posta nel senso che l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 osta a che uno Stato membro rifiuti di prendere in considerazione, ai fini della concessione di una prestazione familiare quale l’assegno austriaco per la cura dei figli, il periodo di riscossione di un’analoga prestazione in un altro Stato membro allo stesso modo che se tale periodo fosse stato compiuto nel proprio territorio.
Sulle spese
23 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386, osta a che uno Stato membro rifiuti di prendere in considerazione, ai fini della concessione di una prestazione familiare quale l’assegno austriaco per la cura dei figli, il periodo di riscossione di un’analoga prestazione in un altro Stato membro allo stesso modo che se tale periodo fosse stato compiuto nel proprio territorio.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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