Causa C‑516/06 P
Commissione delle Comunità europee
contro
Ferriere Nord SpA
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Decisione della Commissione — Ammenda — Esecuzione — Regolamento (CEE) n. 2988/74 — Prescrizione — Atto che arreca pregiudizio — Irricevibilità»
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 dicembre 2007
Massime della sentenza
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti
[Artt. 230 CE e 256, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 2988/74, art. 5, n. 1, lett. a)]
Gli atti con i quali la Commissione ingiunge ad un’impresa di pagare il saldo arretrato di un’ammenda per infrazione alle norme sulla concorrenza e la minaccia di escussione della garanzia bancaria fornita dalla detta impresa devono essere considerati come intimazioni ad eseguire la decisione che ha inflitto l’ammenda e, in quanto tali, a prescindere dal fatto che intervengano prima o dopo che maturi un’eventuale prescrizione, non possono ritenersi produttivi di effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi dell’impresa sanzionata, in quanto essi costituiscono in realtà solamente atti preparatori di atti di mera esecuzione. Ne consegue che atti di questo tipo non costituiscono atti impugnabili con un ricorso di annullamento.
Tale interpretazione non risulta invalidata – nel caso in cui la Commissione accetti altresì con gli atti suddetti di far cessare la produzione di interessi ad una data successiva alla sentenza della Corte che conferma la sanzione – dalla presenza del termine «decisione» all’art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2988/74, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto della concorrenza, in forza del quale la prescrizione dell’esecuzione è interrotta «dalla notificazione di una decisione che modifica l’ammontare iniziale dell’ammenda, della sanzione o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica». Infatti, anche ammettendo che una decisione in forza di tale disposizione costituisca, in ogni circostanza, un atto impugnabile a norma dell’art. 230 CE, la Commissione, ponendo in essere gli atti summenzionati, non notifica all’impresa sanzionata una decisione «che modifica l’ammontare iniziale dell’ammenda, della sanzione o della penalità di mora» ai sensi della suddetta disposizione regolamentare.
Inoltre, il mero fatto che la Commissione accetti di far cessare la produzione degli interessi ad una data successiva alla sentenza della Corte che conferma la sanzione non può essere considerato idoneo a trasformare in un atto impugnabile un atto che non lo è. Tale circostanza, infatti, non è di per sé tale da produrre, rispetto alla situazione quale risulta dalla decisione che ha inflitto l’ammenda, effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi dell’impresa sanzionata.
Infine, contro la detta interpretazione non può invocarsi neppure l’argomento secondo cui si produrrebbe un vuoto giuridico nel caso in cui gli atti controversi non fossero impugnabili in forza dell’art. 230 CE. Infatti, l’esecuzione forzata di una decisione della Commissione comportante un obbligo pecuniario a carico di un determinato soggetto è disciplinata dall’art. 256 CE, che, al suo quarto comma, prevede disposizioni che garantiscono una tutela giurisdizionale effettiva. In ogni caso, rimane il fatto che, sebbene il requisito di ricevibilità del ricorso di annullamento relativo alla necessità che si producano effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente ed a modificare significativamente la sua situazione giuridica debba essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tale interpretazione non può condurre ad escludere il detto requisito senza che risultino superati i limiti delle competenze attribuite dal Trattato CE ai giudici comunitari.
(v. punti 28-33)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
6 dicembre 2007 (*)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Decisione della Commissione – Ammenda – Esecuzione – Regolamento (CEE) n. 2988/74 – Prescrizione – Atto che arreca pregiudizio – Irricevibilità»
Nel procedimento C‑516/06 P,
avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, l’11 dicembre 2006,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci e F. Amato, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Ferriere Nord SpA, rappresentata dagli avv.ti W. Viscardini e G. Donà,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris, J.‑C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in oggetto, la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, causa T‑153/04, Ferriere Nord/Commissione (Racc. pag. II‑3889; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha annullato le decisioni della Commissione comunicate con lettera del 5 febbraio 2004 e con fax del 13 aprile 2004 (in prosieguo: gli «atti controversi»), relative alla parte non pagata dell’ammenda inflitta alla Ferriere Nord SpA (in prosieguo: la «Ferriere Nord») con decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 – Rete metallica elettrosaldata) (GU L 260, pag. 1; in prosieguo: la «decisione “Rete metallica elettrosaldata”»).
Contesto normativo
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1), prevede, all’art. 4, intitolato «Prescrizione dell’esecuzione», quanto segue:
«1. Il potere della Commissione di procedere all’esecuzione delle decisioni che comminano ammende, sanzioni o penalità di mora per infrazioni alle disposizioni del diritto dei trasporti o della concorrenza della Comunità economica europea si prescrive in cinque anni.
2. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui la decisione è divenuta inoppugnabile».
3 L’art. 5 del medesimo regolamento, intitolato «Interruzione della prescrizione dell’esecuzione», dispone, al n. 1, lett. a), quanto segue:
«1. La prescrizione dell’esecuzione è interrotta:
a) dalla notificazione di una decisione che modifica l’ammontare iniziale dell’ammenda, della sanzione o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica».
Fatti all’origine della controversia
4 Come emerge dalla sentenza impugnata, la Commissione ha adottato la decisione Rete metallica elettrosaldata, con la quale ha constatato, tra l’altro, la partecipazione della Ferriere Nord ad una serie di infrazioni sul mercato comunitario della rete metallica elettrosaldata e le ha inflitto un’ammenda pari a ECU 320 000.
5 Ai sensi dell’art. 4 della decisione «Rete metallica elettrosaldata», l’ammenda inflitta alla Ferriere nord doveva essere pagata entro un termine di tre mesi a partire dalla notifica di tale decisione. Veniva inoltre precisato che l’importo di tale ammenda avrebbe prodotto automaticamente interessi a partire dalla scadenza di tale termine, al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ECU il primo giorno feriale del mese di adozione della decisione «Rete metallica elettrosaldata», maggiorato di 3,5 punti, cioè al 12,5%.
6 Il 18 ottobre 1989 la Ferriere Nord presentava dinanzi al Tribunale un ricorso volto all’annullamento della decisione «Rete metallica elettrosaldata».
7 Il 26 ottobre 1989, con l’accordo della Commissione, veniva fornita una garanzia bancaria, su disposizione della Ferriere Nord, per l’importo dell’ammenda e per gli interessi.
8 Il ricorso della Ferriere Nord veniva respinto con la sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑143/89, Ferriere Nord/Commissione (Racc. pag. II‑917).
9 Il ricorso contro tale sentenza veniva respinto con la sentenza 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P, Ferriere Nord/Commissione (Racc. pag. I‑4411).
10 Con lettera del 28 luglio 1997 la Ferriere Nord chiedeva alla Commissione di considerare un ribasso dell’importo dell’ammenda e degli interessi, alla luce della forte svalutazione della lira italiana verificatasi tra la data della decisione «Rete metallica elettrosaldata» e la sentenza 17 luglio 1997, Ferriere Nord/Commissione, citata supra, nonché della durata, di quasi otto anni, del procedimento giurisdizionale. Tale domanda veniva respinta dalla Commissione con lettera dell’11 settembre 1997.
11 Con lettera raccomandata del 2 dicembre 1997, la Ferriere Nord ribadiva la sua richiesta. Nella stessa lettera, dichiarava inoltre di aver effettuato il versamento di una somma in lire italiane pari all’importo dell’ammenda, cioè ECU 320 000, in base al tasso di cambio del 1989. Tale somma veniva accreditata sul conto della Commissione il 15 dicembre 1997, con un valore di ECU 249 918.
12 La Commissione non ha risposto alla lettera del 2 dicembre 1997.
13 Per quanto riguarda gli avvenimenti che si sono susseguiti, il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha constatato quanto segue:
«14. Con lettera del 5 febbraio 2004 (in prosieguo: la “lettera del 5 febbraio 2004”), la Commissione ha comunicato alla [Ferriere Nord] che l’importo ancora dovuto da quest’ultima alla data del 27 febbraio 2004 ammontava a EUR 564 402,26 (vale a dire l’importo dell’ammenda, pari a ECU 320 000, ridotto degli ECU 249 918 versati il 15 dicembre 1997 e aumentato degli interessi per il periodo dal 17 novembre 1989 al 27 febbraio 2004). La Commissione intimava alla [Ferriere Nord] di pagare al più presto il proprio debito, affermando che, una volta effettuato il pagamento, avrebbe accettato la cancellazione della garanzia bancaria.
15. Con lettera del 25 febbraio 2004, la [Ferriere Nord] ha risposto alla Commissione affermando che le domande contenute nella lettera del 5 febbraio 2004 erano infondate e tardive. La [Ferriere Nord] ha in particolare sostenuto che il termine di prescrizione di cinque anni previsto in materia di esecuzione dall’art. 4 del regolamento n. 2988/74 era scaduto il 18 settembre 2002 e che, pertanto, la Commissione non poteva più far valere i propri crediti né rivalersi sulla banca garante.
16. Con fax del 13 aprile 2004 (in prosieguo: il “fax del 13 aprile 2004”) la Commissione ha risposto alla [Ferriere Nord] che, per quanto riguarda la prescrizione ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 2988/74, tale norma non era applicabile nel caso concreto a causa dell’esistenza della garanzia bancaria, invocabile in ogni momento ed avente effetto di pagamento provvisorio, con la conseguenza di rendere superflua l’esecuzione forzata. La Commissione ha altresì ammesso di non aver ricordato alla [Ferriere Nord] di pagare il proprio debito dopo la sentenza della Corte che ha confermato la decisione Rete metallica elettrosaldata, ed ha pertanto accettato di riconoscere che non si producano più interessi a partire da cinque mesi dopo la pronuncia di tale sentenza, vale a dire dal 17 dicembre 1997. Di conseguenza, la Commissione ha richiesto alla [Ferriere Nord] soltanto una somma di EUR 341 932,32 in luogo dell’importo di EUR 564 402,26 richiesto nella lettera del 5 febbraio 2004. La Commissione ha infine affermato che, in caso di mancato pagamento entro il 30 aprile 2004, avrebbe proceduto all’escussione della garanzia bancaria».
Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 aprile 2004, la Ferriere Nord ha chiesto l’annullamento degli atti controversi.
15 Il Tribunale ha innanzi tutto analizzato, ai punti 37-53 della sentenza impugnata, se, alle date in cui gli atti controversi sono stati adottati, ossia il 5 febbraio ed il 13 aprile 2004, ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2988/74 si fosse prescritto il potere della Commissione di dare esecuzione alla decisione «Rete metallica elettrosaldata». Dopo aver dichiarato che questo si era verificato, esso si è quindi pronunciato in merito alla ricevibilità del ricorso nei seguenti termini:
«54. Si deve ricordare che costituisce una decisione, ai sensi dell’art. 249 CE, ogni atto che modifichi in modo significativo e definitivo la situazione giuridica del suo destinatario (sentenze della Corte 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 263, punti 33‑43, e 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2268).
55. Dalle considerazioni svolte sulla prescrizione (v. supra, punti 37‑51) risulta che, a causa della prescrizione del potere della Commissione di dare esecuzione alla decisione Rete metallica elettrosaldata, il diritto di quest’ultima di richiedere alla [Ferriere Nord] il pagamento della somma ancora dovuta si era estinto, e la [Ferriere Nord] poteva legittimamente, dopo il 18 settembre 2002, ritenersi al riparo da ogni pretesa della Commissione di dare esecuzione a tale decisione.
56. Con gli atti [controversi] la Commissione ha indirizzato alla [Ferriere Nord] un’ingiunzione di pagamento della somma non pagata, minacciandola di procedere all’escussione della garanzia bancaria. Gli atti [controversi], che sono da presumersi legittimi, modificano dunque in modo significativo e definitivo la sua situazione giuridica, e costituiscono pertanto una decisione ai sensi dell’art. 249 CE, per definizione non confermativa di atti precedenti.
57. L’eccezione di irricevibilità deve dunque essere respinta».
16 Quanto al merito, il Tribunale ha dichiarato, al punto 59 della sentenza impugnata, che il motivo concernente la violazione dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2988/74 era fondato e ha pertanto disposto l’annullamento degli atti dinanzi ad esso impugnati.
Conclusioni delle parti
17 Con il suo ricorso la Commissione chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui dichiara ricevibile il ricorso d’annullamento proposto dalla Ferriere Nord contro gli atti controversi;
– dichiarare irricevibile e dunque respingere il ricorso d’annullamento proposto in primo grado dalla società Ferriere Nord contro gli atti controversi;
– condannare la Ferriere Nord alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
18 La Ferriere Nord conclude che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione in quanto manifestamente infondata;
– condannare la Commissione alle spese.
Sull’impugnazione
19 A sostegno delle sue conclusioni nel ricorso di impugnazione, la Commissione solleva un motivo unico, intitolato «violazione del combinato disposto dell’art. 230, primo comma, CE e dell’art. 249 CE; assenza od errore di motivazione; incompetenza del Tribunale».
20 Secondo la Commissione, il Tribunale, dopo aver enunciato, al punto 54 della sentenza impugnata, il criterio applicabile per giudicare se si sia in presenza di un atto impugnabile, non ha dimostrato che tale criterio fosse soddisfatto nella specie. Al contrario, al punto 55 della sentenza impugnata esso avrebbe ricordato il risultato della sua analisi sul problema della prescrizione. Tale analisi sarebbe però priva di pertinenza ai fini della valutazione della ricevibilità del ricorso, in quanto la questione se un atto produca o meno effetti giuridici prescinde dalla fondatezza o meno delle tesi o delle pretese in esso contenute.
21 La Commissione sostiene che la semplice ingiunzione di pagare, di per sé, non produce effetti giuridici. Essa ritiene quindi che il Tribunale non abbia fornito una motivazione o, se del caso, abbia fornito una motivazione palesemente errata, a sostegno della conclusione che gli atti controversi potessero costituire oggetto di un’azione di annullamento. Peraltro, a supporre che la motivazione esista, essa si fonderebbe su un errore d’interpretazione della nozione di «atto impugnabile» ai sensi del combinato disposto dell’art. 230, primo comma, CE e dell’art. 249 CE.
22 La Commissione aggiunge che il Tribunale ha statuito sulla controversia nonostante la propria incompetenza.
23 Essa afferma che, se avesse voluto ottenere il pagamento del credito residuo da parte della Ferriere Nord, nonostante il rifiuto di questa, avrebbe dovuto ricorrere all’esecuzione forzata, promuovendo il relativo procedimento dinanzi al giudice nazionale competente ed in conformità alle norme di procedura civile vigenti nel territorio dello Stato membro interessato, come prevede l’art. 256, secondo comma, CE. In virtù del quarto comma dello stesso articolo, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi sarebbe di competenza delle giurisdizioni nazionali.
24 Secondo la Ferriere Nord, posto che l’intervenuta prescrizione costituisce un fatto giuridico produttivo dell’estinzione dell’originario obbligo di pagamento dell’ammenda, l’effetto giuridico dell’intimazione, contenuta nella lettera 5 febbraio 2004, è consistito nel far «rivivere» (o nel tentativo di far rivivere) un diritto già estinto, incidendo in modo diretto ed autonomo sulla situazione giuridica della Ferriere Nord.
25 Peraltro, il fax del 13 aprile 2004 sarebbe stato dotato di un contenuto nuovo ed ulteriore rispetto a tutti gli altri atti precedenti, poiché con esso la Commissione ha comunicato di aver modificato l’importo complessivo da richiedere alla Ferriere Nord attraverso una riduzione dell’ammontare degli interessi. Ora, l’art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2988/74, in forza del quale la prescrizione dell’esecuzione è interrotta «dalla notificazione di una decisione che modifica l’ammontare iniziale dell’ammenda, della sanzione o della penalità di mora (…)», considererebbe la riduzione degli interessi come una «decisione».
26 La Ferriere Nord aggiunge che, se la lettera del 5 febbraio 2004 non fosse impugnabile ex art. 230 CE, dovrebbe ravvisarsi una lacuna nell’ordinamento comunitario e una violazione dei diritti della difesa. Infatti, non si vedrebbe come la Ferriere Nord avrebbe potuto far valere altrimenti l’intervenuta prescrizione.
27 A questo proposito si deve ricordare che costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (v., in particolare, sentenza 12 settembre 2006, causa C‑131/03 P, Reynolds Tobacco e a./Commissione, Racc. pag. I‑7795, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
28 Dal punto 56 della sentenza impugnata emerge che, secondo il Tribunale, la situazione giuridica della Ferriere Nord è stata modificata in misura rilevante dal fatto che, con gli atti controversi, la Commissione ha rivolto alla Ferriere Nord un’ingiunzione di pagamento della somma non pagata, minacciandola di procedere all’escussione della garanzia bancaria.
29 Tuttavia, come emerge dalle constatazioni sugli atti controversi svolte dal Tribunale ai punti 14 e 16 della sentenza impugnata, i detti atti devono essere considerati come intimazioni ad eseguire una decisione adottata precedentemente, ossia la decisione «Rete metallica elettrosaldata». In quanto tali, a prescindere dal fatto che intervengano prima o dopo che maturi un’eventuale prescrizione, tali atti non possono essere considerati come se avessero prodotto effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi della Ferriere Nord. Infatti, essi costituiscono in realtà solamente atti preparatori di atti di mera esecuzione. Ebbene, né questi primi atti, né, del resto, questi ultimi, costituiscono atti impugnabili (v., in tal senso, sentenze 1° dicembre 2005, causa C‑46/03, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I‑10167, punto 25, e Reynolds Tobacco e a./Commissione, cit. punto 55).
30 Tale interpretazione non è invalidata dalla presenza del termine «decisione» all’art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2988/74. Infatti, anche ammettendo che una decisione in forza di tale disposizione costituisca, in ogni circostanza, un atto impugnabile a norma dell’art. 230 CE, occorre rilevare che con gli atti controversi la Commissione non ha notificato alla Ferriere Nord una decisione «che modifica l’ammontare iniziale dell’ammenda, della sanzione o della penalità di mora» ai sensi di tale prima disposizione.
31 Inoltre, il mero fatto che nel fax del 13 aprile 2004 la Commissione abbia accettato di far cessare la produzione degli interessi cinque mesi dopo la pronuncia della citata sentenza 17 luglio 1997, Ferriere Nord/Commissione, non può essere considerato idoneo a trasformare in un atto impugnabile un atto che, per i motivi esposti al punto 29 di questa sentenza, non lo è. Tale circostanza, infatti, non è di per sé tale da produrre, rispetto alla situazione quale risulta dalla decisione «Rete metallica elettrosaldata», effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi della Ferriere Nord.
32 Infine, per quanto riguarda l’argomento relativo all’esistenza di un vuoto giuridico se gli atti controversi non fossero impugnabili in forza dell’art. 230 CE, va rilevato come l’esecuzione forzata di una decisione della Commissione comportante, a carico di un soggetto come la Ferriere Nord, un obbligo pecuniario è disciplinata dall’art. 256 CE, che, al suo quarto comma, prevede disposizioni che garantiscono una tutela giurisdizionale effettiva. Peraltro, non è dimostrato che, se la Commissione arrivasse ad avvalersi della garanzia bancaria fornita su disposizione della Ferriere Nord, quest’ultima non potrebbe godere di una tutela giurisdizionale effettiva contro le conseguenze negative di tale atto.
33 In ogni caso, rimane il fatto che, sebbene il requisito relativo agli effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente modificando significativamente la sua situazione giuridica debba essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tale interpretazione non può condurre ad escludere questo requisito senza eccedere le competenze attribuite dal Trattato CE ai giudici comunitari (sentenza Reynolds Tobacco e a./Commissione, cit., punto 81).
34 Da quanto precede risulta che il Tribunale, qualificando gli atti controversi come atti impugnabili ai sensi dell’art. 230 CE, ha commesso un errore di diritto. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata e, in considerazione dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorso di annullamento degli atti controversi deve essere dichiarato irricevibile.
Sulle spese
35 Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai termini dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione per effetto del successivo art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
36 Poiché l’impugnazione e l’eccezione di irricevibilità presentate dalla Commissione sono fondate, la Ferriere Nord sopporterà tutte le spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, causa T‑153/04, Ferriere Nord/Commissione, è annullata.
2) Il ricorso di annullamento della Ferriere Nord SpA avverso le decisioni della Commissione delle Comunità europee, comunicate con lettera del 5 febbraio 2004 e con fax del 13 aprile 2004, relative alla parte non pagata dell’ammenda inflitta alla Ferriere Nord SpA con decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 – Rete metallica elettrosaldata), è irricevibile.
3) La Ferriere Nord SpA è condannata alle spese relative ai due gradi di giudizio.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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