Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 13 luglio 2006 – Soffass / UAMI
(Causa C-92/06 P)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Marchio figurativo “NICKY” – Opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali “NOKY“e “noky“ – Valutazione puramente fattuale – Ricorso manifestamente irricevibile»
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi – Valutazione erronea dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto sottoposti al Tribunale –Esclusione salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 17-18)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 23 novembre 2005, causa T-396/04, Soffass / UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente del marchio figurativo «NICKY» per prodotti classificati nella classe 15 contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 16 luglio 2004, R 699/2003-1, che annulla la decisione della divisione di opposizione recante rigetto dell'opposizione presentata dal titolare dei marchi figurativi nazionali «NOKY» e «noky» per prodotti classificati nella classe 16.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Soffass SpA è condannata alle spese.
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