Causa C-163/06 P
Repubblica di Finlandia
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricorso di annullamento — Irricevibilità — Atto che non produce effetti giuridici vincolanti — Risorse proprie delle Comunità europee — Procedimento di infrazione — Art. 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — Interessi di mora — Negoziazione di un accordo di pagamento in via provvisoria — Lettere di rifiuto»
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 21 giugno 2007
Massime dell’ordinanza
1. Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri
(Regolamento del Consiglio n. 1150/2000)
2. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici vincolanti
(Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 1150/2000)
3. Comunità europee — Istituzioni — Obblighi — Obbligo di leale collaborazione
(Art. 10 CE; regolamento del Consiglio n. 1150/2000)
1. Il regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728 relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, non conferisce alla Commissione il potere di avviare con gli Stati membri un qualunque negoziato su pagamenti in via provvisoria di tali risorse.
L’indissolubilità del nesso tra l’obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, quello di accreditarle sul conto della Commissione entro i termini impartiti e, infine, quello di versare interessi di mora, non permette alla Commissione neppure di avviare negoziati isolati su uno di tali elementi.
(v. punti 29-30)
2. Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo.
Il rifiuto della Commissione di avviare negoziati con uno Stato membro per il pagamento in via provvisoria di dazi retroattivamente reclamati e di interessi maturati a titolo di risorse proprie delle Comunità, contenuto in una serie di lettere inviate a tale Stato dalla Commissione, non costituisce una decisione arrecante pregiudizio a quest’ultimo. Solo il risultato di simili negoziati potrebbe influire sugli interessi dello Stato membro di cui trattasi. La questione del risultato non può però essere sollevata, data la mancanza di competenza della Commissione nell’ambito del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728 relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, sia a concludere un accordo sfociante in un siffatto risultato, sia ad avviare negoziati a tal fine.
(v. punti 40-41)
3. I principi di leale collaborazione e certezza del diritto non sono idonei a conferire a uno Stato membro il diritto a che la Commissione avvii con esso negoziati allo scopo di pervenire ad un accordo sul pagamento in via provvisoria di risorse proprie. Se è vero che la Commissione non può negare ad uno Stato membro il beneficio di un pagamento in via provvisoria, il riconoscimento di un beneficio del genere è tuttavia subordinato alle regole comunitarie che disciplinano il pagamento in via provvisoria.
Così, alla questione dell’eventuale apertura dei negoziati su un pagamento di questo tipo nell’ambito di un procedimento d’infrazione e di un ricorso per inadempimento, la Commissione deve applicare le regole di diritto in vigore al momento della loro comunicazione al detto Stato membro. Su questa valutazione non può influire una sentenza della Corte che statuisca su detto ricorso per inadempimento, pronunciata, di conseguenza, dopo tale comunicazione.
Pertanto, né l’eventuale obbligo di sottoporre alla Corte un ricorso per inadempimento né quello di astenersi dal chiedere le informazioni che si asseriscono riservate previste dal regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, implicano che la Commissione abbia l’obbligo di negoziare un pagamento subordinato alla condizione che la Commissione si impegni ad adire la Corte e che il pagamento avvenga senza che la Commissione esiga le informazioni di cui all’art. 6 del detto regolamento.
(v. punti 33, 35-36, 45)
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
21 giugno 2007 (*)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Atto non produttivo di effetti giuridici obbligatori – Risorse proprie delle Comunità europee – Procedimento di infrazione – Art. 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 – Interessi di mora – Negoziazione di un accordo di pagamento in via provvisoria – Lettere di rifiuto»
Nel procedimento C‑163/06 P,
avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 23 marzo 2006,
Repubblica di Finlandia, rappresentata dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Wilms e P. Aalto, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. E. Juhász, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský e T. von Danwitz (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1 Con il suo ricorso la Repubblica di Finlandia chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 9 gennaio 2006, causa T‑177/05, Repubblica di Finlandia/Commissione (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo ha dichiarato irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee (direzione generale del bilancio), che sarebbe contenuta nella lettera del 28 febbraio 2005 e nella lettera confermativa del 25 aprile 2005 con la quale la Commissione avrebbe rifiutato di avviare negoziati con la Repubblica di Finlandia aventi ad oggetto il pagamento in via provvisoria di dazi retroattivamente reclamati, maggiorati degli interessi di mora maturati sino alla data del pagamento dei detti dazi che la Commissione reclama dalla Repubblica di Finlandia nell’ambito del procedimento di infrazione n. 2003/2180, intentato ai sensi dell’art. 226 CE.
Contesto normativo
2 L’art. 6 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1), figurante nel titolo II del suddetto regolamento, intitolato «Contabilizzazione delle risorse proprie», esige che una contabilità di queste risorse venga tenuta presso il tesoro di ogni Stato membro o l’organismo designato da ciascuno di tali Stati e ripartita secondo la natura delle risorse. Tale articolo fissa le modalità relative a tale contabilizzazione e alle informazioni da trasmettere alla Commissione.
3 L’art. 9, n. 1, del regolamento n. 1150/2000, figurante nel titolo III intitolato «Messa a disposizione delle risorse proprie» così dispone:
«Secondo le modalità definite dall’articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato.
Tale conto è esente da spese».
4 A norma dell’art. 11 di tale regolamento, «[o]gni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
Antefatti della controversia
5 I fatti all’origine della controversia sono stati esposti dal Tribunale ai punti 1‑9 dell’ordinanza impugnata nella maniera seguente:
«1 La Commissione ha avviato, il 17 ottobre 2003, il procedimento di infrazione n. 2003/2180 contro la Repubblica di Finlandia ed ha poi emesso un parere motivato, conformemente al disposto dell’art. 226 CE, considerando che lo Stato membro è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi del diritto comunitario astenendosi dal calcolare e mettere a disposizione della Commissione risorse proprie non prelevate relative ad importazioni di attrezzature militari realizzate tra il 1998 ed il 2002 e rifiutando di pagare i relativi interessi di mora.
2 La Repubblica di Finlandia ha contestato la valutazione giuridica della Commissione ritenendo che l’art. 296 CE le conferisse il diritto, al fine di preservare gli interessi essenziali della propria sicurezza, di non comunicare informazioni confidenziali relative all’importazione di attrezzature militari e, inoltre, durante il periodo oggetto del procedimento di infrazione, di non prelevare dazi doganali sulle importazioni di cui trattasi.
3 Al fine di interrompere l’accumularsi degli interessi di mora applicabili alle condizioni previste dall’art. 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 (…), la Repubblica di Finlandia ha chiesto alla Commissione, il 25 gennaio 2005, di avviare con essa negoziati concernenti il pagamento in via provvisoria dei dazi reclamati retroattivamente e degli interessi di mora maturati sino al giorno del pagamento. Lo Stato membro si è riferito alla giurisprudenza della Corte relativa alla possibilità di un siffatto pagamento in via provvisoria. Esso ha formulato l’auspicio di concludere con la Commissione un accordo sul pagamento in via provvisoria di cui trattasi.
4 La Commissione, con lettera del commissario europeo incaricato del bilancio datata 8 febbraio 2005, ha indicato alla Repubblica di Finlandia che le era possibile effettuare, conformemente alla giurisprudenza della Corte, un pagamento in via provvisoria conservativo dei diritti dello Stato membro sino alla decisione della Corte. Esso ha invitato le autorità finlandesi a prendere contatto con la direzione generale (DG) del bilancio della Commissione per le modalità pratiche di pagamento.
5 In seguito ad un contatto telefonico, la Commissione, con lettera del direttore generale del bilancio del 28 febbraio 2005 (prima lettera impugnata), ha precisato alla Repubblica di Finlandia che essa non aveva legalmente il diritto di concludere un accordo del tipo auspicato dalle autorità finlandesi tenuto conto degli obblighi degli Stati membri in materia di risorse proprie delle Comunità e che non poteva negoziare condizioni specifiche concernenti tale o tal altro pagamento, salvo particolari difficoltà di calcolo, non invocate nella fattispecie.
6 Il direttore generale del bilancio ha (…) confermato alle autorità finlandesi la possibilità di effettuare un pagamento in via provvisoria ai sensi della giurisprudenza della Corte. Esso ha precisato le modalità pratiche secondo cui si poteva procedere ad un pagamento siffatto e le conseguenze del suddetto pagamento in rapporto al procedimento giudiziario.
7 Con lettera del 18 marzo 2005 la Repubblica di Finlandia ha ricordato alla Commissione che il punto controverso nel procedimento di infrazione verteva sulla questione se l’art. 296 CE permettesse ad uno Stato membro di non comunicare informazioni confidenziali relative all’importazione di attrezzature militari e di sospendere i dazi relativi e se lo scopo esplicito di un pagamento in via provvisoria fosse quello di interrompere l’accumularsi degli interessi di mora previsti dal regolamento n. 1150/2000.
8 Le autorità finlandesi hanno inoltre sottolineato che il loro pagamento in via provvisoria era soggetto a due condizioni, cioè, da un lato, che la Commissione si impegnasse a sottoporre il caso alla Corte e, dall’altro, che esse avessero la garanzia di poter effettuare tale pagamento in deroga al procedimento normale, cioè senza essere tenuti a comunicare informazioni che compromettevano gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro.
9 La Commissione, con lettera del direttore generale del bilancio del 25 aprile 2005 (seconda lettera impugnata), ha di nuovo indicato alle autorità finlandesi che si trovava nell’impossibilità di negoziare l’accordo richiesto ed ha inoltre confermato i termini della sua lettera del 28 febbraio precedente».
Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
6 Con atto introduttivo registrato l’11 maggio 2005, il governo finlandese ha proposto il ricorso all’origine dell’ordinanza impugnata.
7 La Commissione, avendo sollevato un’eccezione di irricevibilità, ha chiesto di dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, infondato.
8 La Repubblica di Finlandia ha chiesto al Tribunale di dichiarare ricevibile il ricorso e di annullare la decisione della Commissione che sarebbe contenuta nella lettera del 28 febbraio 2005 ed in quella, confermativa della precedente, del 25 aprile 2005 (in prosieguo, insieme: le «lettere controverse»), con cui la Commissione avrebbe rifiutato di avviare negoziati con la Repubblica di Finlandia per quanto riguarda il pagamento in via provvisoria di dazi retroattivamente reclamati, maggiorati degli interessi di mora maturati sino al giorno del pagamento dei suddetti dazi, che le sono stati reclamati nell’ambito del procedimento d’infrazione n. 2003/2180, intentato a norma dell’art. 226 CE.
9 Con l’ordinanza impugnata, emessa ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura, il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile senza passare alla fase orale.
10 Il Tribunale ha dichiarato che le lettere controverse inviate alla Repubblica di Finlandia nel corso della fase precontenziosa di un procedimento per inadempimento non contengono alcuna decisione idonea a produrre effetti giuridici obbligatori tali da influire sugli interessi dello Stato membro in questione.
11 Esso rileva, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, che il rifiuto di avviare negoziati non costituisce una decisione arrecante pregiudizio allo Stato membro. In effetti l’apertura di negoziati come quelli di cui trattasi nella presente controversia, pur supponendo che la Commissione disponesse del potere di consentirvi, non avrebbe potuto in quanto tale influire sulla situazione giuridica della Repubblica di Finlandia, poiché solo la conclusione di un accordo al termine di tale negoziato, qualora risultasse fruttuoso, potrebbe avere eventualmente tale effetto.
12 Al punto 33 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, in materia di risorse proprie delle Comunità, né le disposizioni del regolamento n. 1150/2000 né la giurisprudenza della Corte conferiscono alla Commissione il potere di avviare qualsiasi negoziato con gli Stati membri.
13 Quanto al pagamento in via provvisoria, il Tribunale ricorda, al punto 34 dell’ordinanza impugnata, che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il carattere «in via provvisoria» che può rivestire il pagamento sta nella conferma, nonostante il pagamento, del disaccordo in essere tra lo Stato membro e la Commissione sulle giustificazioni del debito reclamato da tale istituzione.
14 Esso constata, in secondo luogo ai punti 35 e 36 di tale ordinanza, che la Commissione, non avendo negato alla Repubblica di Finlandia il pagamento in via provvisoria dei dazi oggetto del procedimento di infrazione, ha al contrario illustrato la possibilità offerta alle autorità finlandesi di procedere al suddetto pagamento conformemente alla giurisprudenza della Corte. La Commissione avrebbe considerato sufficiente che le autorità finlandesi calcolino i dazi non pagati e mettano le somme corrispondenti, equivalenti al pagamento del capitale, a sua disposizione sul suo conto di risorse proprie, dopodiché essa calcolerà gli interessi di mora compresi tra il momento in cui i dati in questione avrebbero dovuto essere messi a disposizione (informazione comunicata allo Stato membro) ed il giorno del pagamento effettivo. Infine, nel caso in cui la Repubblica di Finlandia riuscisse vittoriosa nella causa per inadempimento sottoposta oggi alla Corte, la Commissione procederebbe al rimborso delle somme versate in via provvisoria.
15 Ai punti 37‑40 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale respinge i due «presupposti» avanzati dal governo finlandese ai fini di un pagamento in via provvisoria, cioè l’impegno della Commissione a sottoporre alla Corte un ricorso per inadempimento e la dispensa dal fornire informazioni confidenziali. Infatti, da una parte, il potere discrezionale di cui dispone la Commissione circa l’opportunità di adire la Corte con un ricorso siffatto escluderebbe per chiunque il diritto di esigere che essa prenda posizione in un senso determinato. D’altra parte, la Commissione non avrebbe affatto richiesto, in occasione del pagamento in via provvisoria, la comunicazione di informazioni confidenziali tali da compromettere gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro.
16 Il Tribunale ha quindi concluso che, dati tali elementi, poiché le lettere controverse non presentano un carattere di decisione ai sensi dell’art. 230 CE e non possono per tale ragione essere oggetto di una domanda diretta al loro annullamento, il ricorso di annullamento va conseguentemente dichiarato irricevibile.
Conclusioni delle parti
17 La Repubblica di Finlandia chiede che la Corte voglia:
– annullare l’ordinanza impugnata,
– dichiarare ricevibile il ricorso proposto dalla Repubblica di Finlandia a norma dell’art. 230 CE, e
– rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché decida nel merito e condanni la Commissione a rimborsare alla Repubblica di Finlandia le spese sostenute nell’ambito del ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado.
18 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– dichiarare il ricorso infondato, e
– condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.
Sul ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado
19 Ai sensi dell’art. 119 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può, in qualsiasi momento, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza passare alla fase orale.
20 A sostegno delle conclusioni dirette all’annullamento dell’ordinanza impugnata, il governo finlandese invoca un unico motivo, diviso in quattro parti. Tale motivo è fondato su un errore di diritto fondato sul fatto che il Tribunale ha rifiutato di riconoscere alle lettere controverse il carattere di una decisione impugnabile a norma dell’art. 230 CE.
21 La Commissione osserva che, poiché le lettere controverse sono solo semplici lettere di notifica in cui viene esposto l’approccio seguito nel caso di specie dalla Commissione, nessuna di loro influisce, ad avviso della Commissione, sugli interessi della Repubblica di Finlandia né modifica la sua situazione giuridica rispetto a quella precedente al loro ricevimento. Essa è quindi del parere che il Tribunale abbia correttamente applicato il diritto comunitario in quanto la Repubblica di Finlandia non ha dimostrato che esso abbia commesso un errore di diritto.
Sulla seconda e sulla terza parte, fondate su una valutazione erronea della mancanza di competenza della Commissione e dell’effetto giuridico non obbligatorio delle lettere controverse
Argomenti del governo finlandese
22 Il governo finlandese si oppone alla constatazione da parte del Tribunale, ai punti 28‑36 dell’ordinanza impugnata, da una parte, della mancanza di competenza della Commissione ad avviare negoziati con gli Stati membri e, dall’altra, della mancanza di necessità di questi ultimi.
23 Esso ritiene che la possibilità di pagamento in via provvisoria nell’ambito di un procedimento di infrazione non può essere valutata sul fondamento del regolamento n. 1150/2000, poiché quest’ultimo non contiene alcuna disposizione sui procedimenti concernenti pagamenti diversi da quelli relativi alle risorse proprie messe a disposizione della Comunità.
24 Il diritto comunitario non avrebbe istituito un sistema nel cui ambito il pagamento in via provvisoria possa essere effettuato in maniera tale che sarebbero garantiti i diritti dello Stato membro. Il governo finlandese constata al riguardo come non sia chiaramente indicato il mezzo con cui uno Stato membro può avere la certezza che la Commissione sottoporrà il caso alla Corte, una volta pagate le risorse proprie maggiorate degli interessi di mora, né in qual modo occorre procedere quando la Commissione rinuncia a presentare un ricorso giacché il diritto comunitario non prevede alcuna garanzia che tale Stato otterrà il rimborso del suo pagamento in via provvisoria.
25 Il governo finlandese considera, segnatamente nell’ambito della terza parte del motivo, come erronee le constatazioni del Tribunale ai punti 35 e 36 dell’ordinanza impugnata e la sua conclusione al punto 42 di quest’ultima secondo cui le lettere controverse non implicherebbero alcun effetto giuridico obbligatorio per il fatto che la Commissione non ha negato il pagamento in via provvisoria.
26 Alla luce di tali elementi il governo finlandese ritiene che lo Stato membro dovrebbe poter convenire con la Commissione circa le modalità di un pagamento in via provvisoria e ritiene necessaria, per effettuare quest’ultimo, l’apertura di negoziati al fine di concludere un accordo relativo al suddetto pagamento in via provvisoria. Ciò deriverebbe contemporaneamente dal principio di leale collaborazione consacrato all’art. 10 CE e dal principio di certezza del diritto.
Giudizio della Corte
27 Occorre preliminarmente constatare che la seconda e la terza parte del motivo vanno esaminate congiuntamente. In effetti, al fine di dimostrare che il rifiuto di avviare negoziati relativi ad un pagamento in via provvisoria costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE, tali due parti si riferiscono in sostanza alla competenza della Commissione ad avviare tali negoziati e alla loro necessità.
28 Occorre osservare, in primo luogo, che la censura relativa all’irrilevanza del regolamento n. 1150/2000 è inoperante. In effetti quest’ultimo, se è rilevante in quanto diretto a disciplinare il regime delle risorse proprie delle Comunità, non prevede viceversa alcuna disposizione relativa ai negoziati come sollecitato dal governo finlandese. Dalla seconda frase del ventesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1150/2000 deriva che la Commissione «esercit[a] le sue competenze alle condizioni definite nel presente regolamento».
29 Il Tribunale ha quindi fondatamente constatato che il suddetto regolamento non conferisce alla Commissione il potere di avviare un qualunque negoziato con gli Stati membri.
30 Va in secondo luogo rilevato che, secondo la costante giurisprudenza cui si è riferito il Tribunale al punto 33 dell’ordinanza impugnata, sussiste un nesso indissolubile tra l’obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, quello di accreditarle sul conto della Commissione entro i termini impartiti e, infine, quello di versare interessi di mora (v., in particolare, sentenza 15 novembre 2005, causa C‑392/02, Commissione//Danimarca, Racc. pag. I‑9811, punto 67). Il carattere indissolubile di tale nesso non permette alla Commissione neppure di avviare negoziati isolati su uno di tali elementi.
31 Proprio sulla falsariga del medesimo ragionamento, la Corte ha dichiarato che interessi di mora ai sensi dell’art. 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), disposizione ripresa dal regolamento n. 1150/2000 (v., sentenza 12 giugno 2003, causa C‑363/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑5767, punto 23), sono esigibili qualunque sia la ragione per cui l’iscrizione di tali risorse sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo (v., in particolare, sentenze 16 maggio 1991, causa C‑96/89, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑2461, punto 38; Commissione/Italia, cit., punto 44, e 14 aprile 2005, causa C‑460/01, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑2613, punto 91).
32 Così la Commissione poteva solo informare il governo finlandese del fatto che essa non aveva, secondo la legislazione comunitaria e la giurisprudenza della Corte, il potere di negoziare le condizioni e le modalità di pagamento delle risorse proprie. Ne consegue che le lettere controverse, in quanto atti di carattere meramente informativo che si limitano a chiarire lo stato di diritto circa un pagamento in via provvisoria, non possono né influire sugli interessi della Repubblica di Finlandia né modificare la situazione giuridica di quest’ultima rispetto alla situazione precedente al ricevimento di tali lettere.
33 Occorre precisare, ai fini del ricorso per inadempimento, in seguito al procedimento di infrazione di cui al punto 8 della presente ordinanza e nel cui contesto si inserisce la questione dell’apertura dei negoziati su un pagamento in via provvisoria, che la Commissione ha dovuto applicare le regole di diritto in vigore al momento della comunicazione delle due lettere controverse (v., a tale riguardo, sentenze 1° luglio 2004, cause riunite C‑361/02 e C‑362/02, Tsapalos e Diamantakis, Racc. pag. I‑6405, punto 19, e 9 marzo 2006, causa C‑293/04, Beemsterboer Coldstore Services, Racc. pag. I‑2263, punto 19). Pertanto sulla valutazione in questione non può influire una sentenza della Corte che statuisca su tale ricorso per inadempimento, pronunciata, di conseguenza, dopo la comunicazione delle due lettere in parola.
34 Il governo finlandese sostiene che i principi di leale collaborazione e certezza del diritto, letti in combinato disposto, esigono dalla Commissione l’avvio di negoziati. Ne deriva, secondo il medesimo governo, che il rifiuto di avviare tali negoziati contenuto nelle lettere controverse influisce sugli interessi della Repubblica di Finlandia ai sensi della giurisprudenza della Corte (v. sentenza 22 giugno 2000, causa C‑147/96, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑4723, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata). Tuttavia tale argomento non può essere accolto.
35 Certo, risulta dalla giurisprudenza che la Commissione non può negare ad uno Stato membro il beneficio di un pagamento in via provvisoria (v., in tal senso, sentenza 16 maggio 1991, Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 17, e 12 settembre 2000, causa C‑359/97, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑6355, punto 31), ma il riconoscimento di un beneficio siffatto è subordinato alle regole comunitarie che disciplinano il pagamento in via provvisoria. Il diritto comunitario non obbliga però la Commissione a concludere con lo Stato membro interessato un accordo che interini obblighi comunitari già esistenti a favore di uno Stato membro. La disciplina delle risorse proprie osta alla possibilità di negoziare le condizioni e le modalità di pagamento. A tale proposito la Corte ha sottolineato in particolare l’importanza di una messa a disposizione rapida ed efficace delle risorse proprie della Comunità (sentenza 5 ottobre 2006, causa C‑378/03, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑9805, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
36 Ne consegue che i principi di leale collaborazione e certezza del diritto non sono idonei a conferire alla Repubblica di Finlandia il diritto a che vengano avviati negoziati a tale scopo.
37 Risulta da tutte le precedenti considerazioni che la seconda e la terza parte del motivo sono inoperanti e vanno quindi dichiarate manifestamente infondate.
Sulla prima parte, fondata su una valutazione erronea del rifiuto di negoziati
Argomenti del governo finlandese
38 Il governo finlandese reputa erronea la considerazione del Tribunale, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, secondo cui il rigetto della domanda di avvio di negoziati non costituirebbe una decisione arrecante pregiudizio allo Stato membro. Solo la conclusione di un accordo in esito ai negoziati avrebbe potuto costituire tale atto arrecante pregiudizio.
39 Infatti, secondo tale governo, nessun accordo potrebbe essere concluso in esito ai negoziati se questi ultimi non sono stati nemmeno intrapresi. La Commissione, negando i negoziati e ponendo quindi in non cale l’art. 10 CE, avrebbe di fatto privato la Repubblica di Finlandia della possibilità di effettuare un pagamento in via provvisoria ai sensi della giurisprudenza della Corte (citate sentenze 16 maggio 1991, Commissione/Paesi Bassi, punto 17, e Commissione/Regno Unito, punto 31). La decisione in parola arrecherebbe quindi pregiudizio alla Repubblica di Finlandia.
Giudizio della Corte
40 Si deve anzitutto ricordare, come ha fatto il Tribunale al punto 30 dell’ordinanza impugnata, che, secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo (v. citate sentenze Paesi Bassi/Commissione, punto 25, e Commissione/Greencore, punto 44).
41 Il Tribunale non ha però commesso alcun errore constatando che il rifiuto di avviare negoziati, rifiuto contenuto nelle lettere controverse, non costituisce una decisione arrecante pregiudizio allo Stato membro. Certo, come ha sostenuto il governo finlandese, l’avvio dei negoziati è il presupposto indispensabile per giungere ad un eventuale accordo. Tuttavia, dato che un avvio siffatto non garantisce che i negoziati si concludano con un risultato, solo il risultato stesso potrebbe influire sugli interessi della Repubblica di Finlandia. La questione del risultato non può però essere sollevata, data la mancanza di competenza della Commissione sia a concludere un accordo sfociante in un siffatto risultato, sia ad avviare negoziati a tal fine.
42 Va quindi constatato che, anche per la prima parte del motivo, la Repubblica di Finlandia non è in grado di dimostrare che le due lettere controverse costituiscano decisioni ai sensi della giurisprudenza della Corte. Tale parte è quindi inoperante e va dichiarata manifestamente infondata.
Sulla quarta parte, fondata sull’esame erroneo dei due presupposti di un pagamento in via provvisoria
Argomenti del governo finlandese
43 Il governo finlandese critica l’esame condotto dal Tribunale, ai punti 37‑41 dell’ordinanza impugnata, dei due presupposti avanzati dalla Repubblica di Finlandia ai fini di un pagamento in via provvisoria, cioè l’impegno della Commissione a sottoporre alla Corte un ricorso per inadempimento e la dispensa accordata a tale Stato membro dal fornire informazioni riservate che comprometterebbero gli interessi essenziali della sicurezza del suddetto Stato, presupposti che, secondo il Tribunale, non permettono la conclusione di un accordo.
Giudizio della Corte
44 Le constatazioni effettuate dal Tribunale, ai punti 39 e 40 dell’ordinanza impugnata, dimostrano a buon diritto che il governo finlandese non può esigere che il pagamento in questione si effettui a condizione che la Commissione adisca la Corte e che il pagamento avvenga senza che la Commissione esiga le informazioni di cui all’art. 6 del regolamento n. 1150/2000.
45 Né l’eventuale obbligo per la Commissione di sottoporre alla Corte un ricorso per inadempimento né quello di astenersi dal chiedere le informazioni che si asseriscono riservate previste dal regolamento n. 1150/2000 implicano l’obbligo di negoziare un pagamento soggetto a tali presupposti. Infatti, pur supponendo che la Commissione sia tenuta ad osservarli, tali obblighi non le imporrebbero, come già ricordato al punto 35 della presente ordinanza, di avviare i negoziati sollecitati.
46 Di conseguenza le lettere controverse non possono influire, né a causa del rifiuto della Commissione di negoziare un pagamento con riserva di adire la Corte, né per il suo rifiuto di accettare la mancata comunicazione delle informazioni di cui al regolamento n. 1150/2000, sugli interessi della Repubblica di Finlandia poiché esse non modificano in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultima. Esse non possono quindi ritenersi decisioni idonee ad essere oggetto di un ricorso di annullamento. A buon diritto il Tribunale ha quindi considerato, al punto 37 dell’ordinanza impugnata, che nessuno di tali «presupposti» permetteva la conclusione di un accordo.
47 Pertanto anche la quarta parte del motivo è inoperante e va dichiarata, in quanto tale, manifestamente infondata.
48 Risulta dall’insieme delle precedenti considerazioni che il motivo è manifestamente infondato in tutte le sue parti.
Sulle spese
49 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica di Finlandia e quest’ultima è risultata soccombente nei suoi motivi, occorre condannarla alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: il finlandese.
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