Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 marzo 2007 – Alecansan / UAMI
(Causa C‑196/06 P)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Domanda di registrazione di un marchio figurativo – Opposizione del titolare di un marchio figurativo nazionale anteriore – Rischio di confusione – Assenza – Assenza di somiglianza tra i prodotti e i servizi designati dai marchi in conflitto»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 28, 37)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi – Errata valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 31)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 7 febbraio 2006, causa T‑203/03, Alecansan/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio figurativo nazionale «COMP USA» per prodotti della classe 39 contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 24 marzo 2003, R 711/2002‑1, che ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della divisione di opposizione recante rigetto dell’opposizione presentata contro la domanda di registrazione del marchio figurativo comunitario «COMP USA» per prodotti delle classi 9 e 37 – Somiglianza tra i marchi – Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Alecansan SL è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy