Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 6 ottobre 2008 – Raffinerie Tirlemontoise / Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)
(causa C‑200/06)
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Zucchero – Contributi alla produzione – Modalità d’applicazione del regime delle quote – Presa in considerazione dei quantitativi di zucchero contenuti nei prodotti trasformati – Determinazione delle eccedenze esportabili – Determinazione della perdita media»
Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Contributo alla produzione (Regolamenti del Consiglio n. 2038/1999, art. 33, n. 1, e n. 1260/2001, art. 15, n. 1, lett. c) e d); regolamenti della Commissione n. 2267/2000, n. 1993/2001, n. 314/2002, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1140/2003 e n. 38/2004, art. 6, nn. 4 e 5, n. 1837/2002, n. 1762/2003 e n. 1775/2004) (v. punti 24-29, 31-33, 34-40, dispositivo 1-2)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale − Tribunal de premère instance de Bruxelles − Interpretazione dell’art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1) − Validità del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 50, pag. 40) − Validità del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2004, n. 1775, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 316, pag. 64), del regolamento (CE) della Commissione 7 ottobre 2003, n. 1762, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 254, pag. 4), del regolamento (CE) della Commissione 15 ottobre 2002, n. 1837, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 278, pag. 13), del regolamento (CE) della Commissione 11 ottobre 2001, n. 1993, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 271, pag. 15) e del regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 2000, n. 2267, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare (GU L 259, pag. 29) − Metodo di calcolo utilizzato per stimare la perdita complessiva da finanziare mediante il contributo alla produzione − Presa in considerazione, al fine di determinare le eccedenze esportabili, di tutti i quantitativi di zucchero esportati e, al fine di determinare la perdita media per tonnellata di zucchero, solamente dei quantitativi che hanno comportato il versamento della restituzione all’esportazione.
Dispositivo
1)
Ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, l’eccedenza esportabile include i quantitativi di zucchero previsti da tale articolo contenuti in prodotti trasformati esportati senza che fossero effettivamente pagate delle restituzioni.
L’art. 15, n. 1, lett. d), del suddetto regolamento deve essere interpretato nel senso che tutti i quantitativi di prodotti esportati previsti da tale articolo devono essere presi in considerazione in vista della determinazione della perdita media per tonnellata di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano state o meno effettivamente pagate delle restituzioni.
L’esame dell’art. 6, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, eventualmente come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 27 giugno 2003, n. 1140 e 9 gennaio 2004, n. 38, non ha rivelato l’esistenza di elementi tali da inficiarne la validità.
2)
L’esame dei regolamenti (CE) della Commissione 12 ottobre 2000, n. 2267, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare, 11 ottobre 2001, n. 1993, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero e 15 ottobre 2002, n. 1837, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero, non ha rivelato l’esistenza di elementi tali da inficiarne la validità.
I regolamenti (CE) 7 ottobre 2003, n. 1762, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, e 14 ottobre 2004, n. 1775, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, sono invalidi.
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