Causa C-221/06
Stadtgemeinde Frohnleiten e Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH
contro
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof)
«Ritiro di un documento»
Massime dell’ordinanza
Procedura — Produzione dinanzi alla Corte dei pareri dei servizi giuridici delle amministrazioni nazionali — Presupposti
[Regolamento di procedura della Corte, art. 45, n. 2, lett. b)]
Sarebbe contrario all’interesse pubblico, che vuole che le amministrazioni nazionali possano beneficiare dei pareri dei loro servizi giuridici, resi in piena autonomia, ammettere che tali documenti, mentre la legislazione nazionale non ne prevede la divulgazione, possano essere prodotti nell’ambito di un procedimento dinanzi alla Corte senza alcuna autorizzazione in tal senso da parte di una autorità statale competente o, eventualmente, senza ordine della Corte stessa in forza dell’art. 45, n. 2, lett. b), del proprio regolamento di procedura.
(v. punto 19)
ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
23 marzo 2007 (*)
«Ritiro di un documento»
Nel procedimentoC-221/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione 27 aprile 2006, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2006, nella causa
Stadtgemeinde Frohnleiten,
Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH
contro
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,
in presenza di:
Repubblica d’Austria,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, A. Tizzano, A. Borg Barthet e M. Ilešič (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 10 CE, 12 CE, 23 CE, 25 CE, 49 CE e 90 CE.
2 Essa è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la Stadtgemeinde Frohnleiten (Comune di Frohnleiten) e la Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH (azienda municipalizzata di Frohnleiten), da un lato, e il Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministro federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle Acque; in prosieguo: il «Ministro»), dall’altro, in merito alla tassazione del deposito di rifiuti provenienti dall’Italia nella discarica comunale di Frohnleiten.
3 A termini dell’art. 3, n. 1, punto 1, della legge sulla bonifica dei siti contaminati (Altlastensanierungsgesetz) 7 giugno 1989 (BGBl. 299/1989; in prosieguo: l’«ALSAG»), è soggetto all’«Altlastenbeitrag» (contributo a titolo di siti contaminati) «il deposito a lungo termine di rifiuti, compresa l’incorporazione degli stessi nella struttura dell’impianto, anche ove ciò avvenga a fini tecnici di costruzione del deposito o ad altri fini».
4 L’art. 3, n. 2, punto 1, dell’ALSAG dispone, però, che sono esonerati dall’Altlastenbeitrag il deposito, lo stoccaggio e la spedizione di rifiuti dei quali può dimostrarsi che sono stati originati dalla messa in sicurezza o dalla bonifica di siti potenzialmente contaminati registrati nell’anagrafe dei siti potenzialmente contaminati (Verdachtsflächenkataster) o di siti contaminati inseriti nell’atlante dei siti contaminati (Altlastenatlas).
5 Secondo il Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo), per forza di cose soltanto i siti ubicati in Austria possono essere registrati nell’anagrafe dei siti potenzialmente contaminati o inseriti nell’atlante dei siti contaminati, per cui l’esonero previsto all’art. 3, n. 2, punto 1, dell’ALSAG può valere solo per i rifiuti risultanti da attività di messa in sicurezza ovvero di bonifica di siti contaminati o potenzialmente contaminati presenti nel territorio austriaco.
6 Ai sensi dell’art. 4, n. 1, dell’ALSAG è soggetto all’Altlastenbeitrag, in particolare, «il gestore di una discarica o di un deposito».
7 La Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH, di cui il Comune di Frohnleiten è azionista unico, gestisce la discarica di Frohnleiten.
8 Nel quarto trimestre del 2001 e nel primo del 2002 venivano depositate in tale discarica parecchie tonnellate di residui di triturazione provenienti dall’Italia. La loro spedizione in Austria era stata autorizzata dalle autorità austriache.
9 Tali rifiuti risultavano da un terreno sito nel Comune di Rovigo individuato come da bonificare nel Piano (italiano) di bonifica di cui all’art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Supplemento Ordinario alla GURI n. 38 del 15 febbraio 1997), e al D.M.A. 16 maggio 1989 (GURI del 26 maggio 1989, pag. 12, n. 121).
10 Ritenendo che i detti rifiuti potessero beneficiare dell’esonero previsto all’art. 3, n. 2, punto 1, dell’ALSAG, in quanto provenienti da un sito contaminato, le ricorrenti nella causa principale chiedevano alla Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung (Presidenza del Distretto dell’Area Metropolitana di Graz; in prosieguo: la «BH») di accertare l’esonero.
11 Con decisione 11 maggio 2004 la BH dichiarava quei rifiuti non soggetti all’Altlastenbeitrag in applicazione dell’art. 3, n. 2, punto 1, dell’ALSAG. Le autorità federali austriache proponevano ricorso, ma il Landeshauptmann von Steiermark (Presidente del Land della Stiria; in prosieguo: l’«LH») confermava la decisione della BH in data 30 novembre 2004. Anch’egli, come la BH, era del parere che qualunque discriminazione tra rifiuti secondo la loro provenienza, austriaca o di altro Stato membro, risultante da disposizioni di legge in materia di bonifica o di messa in sicurezza di siti contaminati, integrasse una violazione dell’art. 90 CE.
12 Con decisione 10 gennaio 2005 il Ministro annullava la decisione dell’LH e dichiarava che i rifiuti in questione erano soggetti al pagamento dell’Altlastenbeitrag, giacché non provenivano da un sito registrato nell’anagrafe dei siti potenzialmente contaminati o inserito nell’atlante dei siti contaminati. A suo giudizio, l’Altlastenbeitrag sarebbe non un’imposta sui rifiuti, bensì una tassa su un’attività, ragion per cui non rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 90 CE.
13 Le ricorrenti nella causa principale hanno impugnato la decisione ministeriale dinanzi al Verwaltungsgerichtshof. A loro avviso, in sostanza, l’Altlastenbeitrag rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 90 CE e tale disposizione sarebbe violata se l’imposizione sui prodotti importati e quella sui prodotti nazionali similari fossero calcolate in maniera distinta, sì da rincarare la merce importata.
14 In tale contesto, il Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 10 CE, 12 CE, 23 CE, 25 CE, 49 CE o 90 CE ostino a una disposizione nazionale di diritto tributario che, mentre subordina il deposito di rifiuti in una discarica comunale al pagamento di una tassa (Altlastenbeitrag), esenta dalla stessa i rifiuti che risultino provenire da attività di messa in sicurezza ovvero di bonifica di siti contaminati (potenzialmente contaminati o già contaminati) purché iscritti, questi siti, in appositi registri pubblici (l’anagrafe dei siti potenzialmente contaminati e l’atlante dei siti contaminati), ove si consideri che possono essere registrati solo siti nazionali e che, pertanto, beneficia dell’esenzione solo il deposito di rifiuti provenienti da siti potenzialmente contaminati o già contaminati presenti sul territorio nazionale».
15 Le ricorrenti nella causa principale hanno depositato osservazioni presso la cancelleria della Corte in data 28 luglio 2006. Adducono, in particolare, di aver inizialmente presentato allo Zollamt Graz (Ufficio doganale di Graz), in quanto autorità preposta alla riscossione, una dichiarazione di esonero per i rifiuti provenienti dal sito contaminato di Rovigo; che il Bundesministerium für Finanzen (Ministro federale delle Finanze), cui fanno capo gli uffici doganali, ha indi richiesto un parere motivato al Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst (servizio affari costituzionali della Cancelleria federale) per valutare la conformità dell’ALSAG al diritto comunitario, segnatamente all’art. 90 CE; che tale parere è stato reso il 20 settembre 2002; che lo Zollamt Graz ha infine richiesto il pagamento dell’Altlastenbeitrag, mettendo le ricorrenti nella causa principale in condizione di dover presentare alla BH la richiesta di constatazione citata al punto 10 della presente ordinanza.
16 Le ricorrenti nella causa principale hanno prodotto un estratto del parere del Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, che costituisce l’allegato B delle loro osservazioni scritte.
17 Con lettera pervenuta alla cancelleria della Corte il 20 febbraio 2007 il governo austriaco ha sollevato un’eccezione a titolo dell’art. 91, n. 1, del regolamento di procedura, chiedendo che il parere del Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 20 settembre 2002 non venga utilizzato nell’ambito della presente controversia. A sostegno della propria richiesta il governo allega che i pareri giuridici hanno lo scopo di consigliare i Ministeri federali che li richiedono nel lavoro di elaborazione di atti legislativi e nello svolgimento dei loro altri compiti. Utilizzarli al di fuori di tale contesto turberebbe gravemente la cooperazione tra il Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst e i Ministeri federali, perché questi ultimi sarebbero indotti a non richiedere più detti pareri, privandosi così di un utile strumento di verifica della legittimità dei propri atti.
18 Nonostante l’invito della cancelleria della Corte, le ricorrenti nella causa principale non hanno presentato osservazioni su questo incidente di procedura.
19 A tale riguardo si deve osservare che sarebbe contrario all’interesse pubblico, che vuole che le amministrazioni nazionali possano beneficiare dei pareri dei loro servizi giuridici, resi in piena autonomia, ammettere che tali documenti, mentre la legislazione nazionale non ne prevede la divulgazione, possano essere prodotti nell’ambito di un procedimento dinanzi alla Corte senza alcuna autorizzazione in tal senso da parte di una autorità statale competente o, eventualmente, senza ordine della Corte stessa in forza dell’art. 45, n. 2, lett. b), del proprio regolamento di procedura (v., per analogia, con riferimento ai pareri resi dai servizi giuridici delle istituzioni comunitarie, ordinanza 23 ottobre 2002, causa C-445/00, Austria/Consiglio, Racc. pag. I-9151, punto 12).
20 Nella fattispecie, si deve constatare, da un lato, che, come ha rilevato il governo austriaco, senza essere contraddetto, i pareri giuridici forniti dal Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst ai Ministeri federali sono documenti interni dell’amministrazione austriaca, che non è legalmente tenuta a divulgarli.
21 Dall’altro, le ricorrenti nella causa principale non asseriscono di aver ricevuto il parere giuridico del Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 20 settembre 2002 dalle autorità austriache. Se ne ricava che queste ultime non hanno divulgato il detto parere e neppure ne hanno autorizzato la trasmissione alle ricorrenti nella causa principale.
22 La circostanza, poi, evocata dalle ricorrenti nella causa principale nell’ambito delle osservazioni 28 luglio 2006, che la BH abbia richiesto al Ministro di trasmetterle il parere giuridico del Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 20 settembre 2002 non vuol dire che tale parere faccia parte del procedimento principale. Le ricorrenti hanno, anzi, precisato che il Ministro aveva rifiutato di trasmettere il parere alla BH, la quale ha quindi deciso senza disporne, e non hanno mai affermato, inoltre, che il Ministro fosse giuridicamente tenuto a soddisfare detta richiesta di invio.
23 Occorre, pertanto, accogliere l’istanza del governo austriaco e ritirare dal fascicolo della causa C-221/06 l’estratto del parere giuridico del Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 20 settembre 2002, accluso all’allegato B delle osservazioni scritte delle ricorrenti nella causa principale.
24 Le spese devono essere riservate.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) così provvede:
1) L’estratto del parere giuridico del Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 20 settembre 2002, prodotto dalla Stadtgemeinde Frohnleiten e dalla Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH all’allegato B delle loro osservazioni scritte, è ritirato dal fascicolo della causa C‑221/06.
2) Le spese sono riservate.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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