Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 11 settembre 2007 –
Athinaïki Oikogeniaki Artopoïïa / UAMI
(causa C‑225/06 P)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Somiglianza tra due marchi – Rischio di confusione – Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale “FERRÓ” – Opposizione del titolare del marchio nazionale denominativo FERRERO – Diniego parziale di registrazione»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 18-21)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 15 marzo 2006, causa T-35/04, Athinaïki Oikogeneiaki Artopoiia/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «FERRÓ» per prodotti appartenenti alle classi 29, 30 e 42, contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 1° dicembre 2003, R 460/2002-1, che respingeva il ricorso presentato contro la decisione della divisione d’opposizione che rifiutava parzialmente la registrazione del detto marchio nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare del marchio nazionale denominativo «FERRERO» per prodotti appartenenti alle classi 5, 29, 30, 32 e 33
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
L’Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE è condannata alle spese.
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