ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
8 marzo 2007
Causa C-237/06 P
Guido Strack
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzione pubblica – Decisione di archiviare un’indagine dell’OLAF – Segnalazioni di un dipendente su presunte frodi – Legittimazione ad agire da parte di quest’ultimo»
Oggetto: Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 22 marzo 2006, causa T‑4/05, Strack/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2 83 e II‑A‑2‑361), con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso volto, da un lato, all’annullamento della decisione sull’archiviazione di un’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), avviata a seguito delle segnalazioni del ricorrente su presunte frodi, e della relazione finale d’indagine, nonché, dall’altro, alla riapertura della detta indagine e alla redazione di una nuova relazione finale d’indagine.
Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Strack è condannato alle spese.
Massime
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Decisione di archiviazione di un’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
(Statuto dei funzionari, artt. 22 bis, 22 ter, 90 e 91; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999)
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