Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 marzo 2007 – Saiwa / UAMI
(Causa C‑245/06 P)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Rischio di confusione – Domanda di marchio figurativo comunitario comprendente gli elementi denominativi “SELEZIONE ORO” e “Barilla” – Opposizione del titolare del marchio nazionale e internazionale ORO nonché del marchio nazionale ORO SAIWA – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi – Errata valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova – Esclusione salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 33, 48)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 47)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 5 aprile 2006, causa T‑344/03, Saiwa SpA/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso d’annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo nazionale e internazionale «ORO» e del marchio denominativo nazionale «ORO SAIWA» per prodotti rientranti nella classe 30 contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), 18 luglio 2003, R 480/2002-4, che respinge il ricorso avverso la decisione della divisione d’opposizione, la quale rigetta l’opposizione proposta nei confronti della domanda di registrazione di un marchio figurativo recante le diciture «SELEZIONE ORO» e «Barilla» per prodotti rientranti nella classe 30 – Somiglianza tra i marchi – Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Saiwa SpA è condannata alle spese.
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