Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 5 luglio 2007 – Yedaș Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret / Consiglio e Commissione
(Causa C‑255/06 P)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Accordi internazionali – Accordo CEE/Turchia – Unione doganale tra l’Unione europea e la Turchia – Aiuti finanziari compensativi»
1. Accordi internazionali – Accordi della Comunità – Effetto diretto – Presupposti – Artt. 2, n. 1, 3, n. 1, e 6 dell’accordo di associazione CEE‑Turchia e preambolo del protocollo addizionale (Accordo di associazione CEE‑Turchia, artt. 2, n. 1, 3, n. 1, e 6; protocollo addizionale all’accordo di associazione CEE‑Turchia) (v. punti 36‑40)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi – Mancata individuazione dell’errore di diritto invocato – Irrecevibilità [Art. 225 CE; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 46, 52, 56‑57, 64)
3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità (Artt. 226 CE e 288, secondo comma, CE) (v. punto 48)
4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punto 61)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 30 marzo 2006, causa T‑367/03, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret / Consiglio e Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso volto ad ottenere il risarcimento del preteso pregiudizio subito dalla ricorrente in seguito al mancato rispetto, da parte delle istituzioni convenute, degli obblighi previsti nelle disposizioni relative all’unione doganale tra l’Unione europea e la Turchia, in particolare dell’obbligo di versare aiuti finanziari diretti a compensare gli effetti negativi dell’unione doganale sull’economia turca
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ è condannata alle spese.
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