Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 4 ottobre 2007 – Finlandia / Commissione
(causa C‑457/06 P)
«Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Atto che non produce effetti giuridici vincolanti – Risorse proprie delle Comunità europee – Procedimento di infrazione – Art. 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 – Interessi di mora – Negoziazione di un accordo su un pagamento in via provvisoria – Lettera di rifiuto»
1. Risorse proprie delle Comunità europee – Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri (Artt. 10 CE e 226 CE; regolamento del Consiglio n. 1150/2000) (v. punti 34, 36, 38-40, 42-43)
2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 1150/2000) (v. punti 36, 45, 54, 59-60)
Oggetto
Ricorso proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 5 settembre 2006, causa T‑350/05, Finlandia/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 luglio 2005, che rifiuta di avviare una negoziazione con la Repubblica di Finlandia concernente la possibilità di pagare in via provvisoria dazi doganali su materiale di difesa, reclamati dalla Commissione nell’ambito di un ricorso per inadempimento – Atti impugnabili
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy