Ordinanza del presidente della Corte 3 aprile 2007 – Vischim / Commissione
[Causa C‑459/06 P(R)]
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Direttiva 91/414/CEE – Nuova domanda di provvedimenti provvisori – Fatti nuovi – Urgenza – Insussistenza»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni iuris» – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione degli interessi in gioco (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 109) (v. punto 23)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 31‑32)
Oggetto
Ricorso contro l’ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 13 ottobre 2006, causa T‑420/05 R II, Vischim/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto una seconda domanda di sospensione dell’esecuzione nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento parziale della direttiva della Commissione 16 settembre 2005, 2005/53/CE, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241, pag. 51) – Fatti nuovi non idonei a rimettere in questione le valutazioni che hanno determinato il rigetto della prima domanda
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Vischim Srl è condannata alle spese.
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