ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
11 marzo 2008 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Irricevibilità»
Nel procedimento C‑467/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale civile di Genova, con decisione 16 novembre 2006, pervenuta in cancelleria il 21 novembre 2006, nella causa tra
Consel Gi. Emme Srl
e
Sistema Logistico dell’Arco Ligure e Alessandrino Srl (SLALA),
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. U. Lõhmus, presidente di sezione, dal sig. J. N. Cunha Rodrigues (relatore) e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. R. Grass
considerate le osservazioni presentate:
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Traversa, V. Di Bucci e F. Amato, in qualità di agenti,
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 43 CE, 49 CE, 82 CE, 86 CE e 87 CE.
2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia che vede contrapposta la Consel Gi. Emme Srl (in prosieguo: la «Consel») alla Sistema Logistico dell’Arco Ligure e Alessandrino Srl (in prosieguo: la «SLALA») in ordine all’esecuzione di un contratto avente ad oggetto taluni studi necessari alla realizzazione di lavori infrastrutturali autostradali e ferroviari di cui quest’ultima società era incaricata.
Normativa italiana
3 Dalla decisione di rinvio emerge che l’ANAS SpA (in prosieguo: l’«ANAS») è la società che lo Stato italiano ha incaricato della gestione della rete stradale e autostradale nazionale.
4 L’art. 12 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (GURI 3 ottobre 2006, n. 230; in prosieguo: il «decreto legge n. 262/2006»), ha rafforzato, in particolare, i poteri dell’ANAS relativi alla gestione delle concessioni autostradali.
5 L’art. 12 del decreto legge n. 262/2006 è stato convertito in legge, con modifiche, dall’art. 2, commi 82-90, della legge 24 novembre 2006, n. 286 (Supplemento ordinario alla GURI 28 novembre 2006, n. 277; in prosieguo: la «legge n. 286/2006»).
Causa principale e questioni pregiudiziali
6 Dalla decisione di rinvio emerge che la SLALA era stata preposta dagli enti locali interessati alla realizzazione di un progetto organico di sistema portuale del nord-ovest dell’Italia. Nell’ambito di tale incarico era indispensabile pianificare la realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario tra Genova e Alessandria e, a tal fine, conoscere le possibili interrelazioni tra le infrastrutture autostradali e quelle ferroviarie.
7 Il 26 settembre 2006, la SLALA concludeva un contratto con la Consel per la realizzazione di uno studio di fattibilità di tale collegamento ferroviario. Conformemente a tale contratto, la SLALA doveva fornire alla Consel, entro il 10 ottobre 2006, un’«informativa di base» comprensiva, da un canto, dei dati rilevanti per quanto attiene alla localizzazione delle infrastrutture ed ai quantitativi di traffico e, dall’altro, dell’indicazione dei concessionari autostradali che interessano l’area del basso Piemonte, della durata della concessione e dei principali dati relativi alla loro integrazione. Quanto alla Consel, era tenuta a fornire detto studio alla SLALA entro un termine di 30 giorni dalla trasmissione di tali informazioni di base. Il pagamento del compenso dello studio de quo avrebbe avuto luogo una volta consegnato il rapporto conclusivo.
8 A termini del punto 7 del contratto, questo avrebbe cessato di produrre effetti «ove, prima della trasmissione dei dati di cui sopra, SLALA per qualsiasi motivo cessi di promuovere le infrastrutture del Nord Ovest ovvero si verifichino dei cambiamenti significativi nella legislazione che governa la realizzazione delle opere pubbliche che mettano a rischio il progetto di integrazione della rete infrastrutturale che riguarda gli odierni concessionari».
9 In data 11 ottobre 2006 la Consel chiedeva alla SLALA di trasmetterle l’informativa di base. La SLALA opponeva che l’intervento dell’art. 12 del decreto legge n. 262/2006 metteva in discussione i rapporti concessori in corso e integrava pertanto l’ipotesi di cessazione dell’efficacia dell’accordo del 26 settembre 2006, come previsto al punto 7 dello stesso.
10 La Consel, ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, adiva il Tribunale civile di Genova con domanda di provvedimenti urgenti affinché il detto giudice, previa esclusione dell’applicazione dell’art. 12 del decreto legge n. 262/2006, ingiungesse alla SLALA di trasmetterle le informazioni previste da tale contratto. A sostegno della domanda, la Consel deduceva che tale articolo non era applicabile, in quanto incompatibile con varie disposizioni di diritto comunitario, in particolare gli artt. 43 CE, 49 CE, 82 CE, 86 CE e 87 CE.
11 Dinanzi al giudice nazionale, la SLALA si dichiarava consapevole della criticità di detto art. 12 rispetto all’ordinamento giuridico comunitario, ma ne sosteneva la piena vigenza e insisteva nel ritenersi conseguentemente liberata da tutti gli obblighi derivanti dal contratto stipulato con la Consel, sicché non era tenuta alla trasmissione dei dati richiesti da quest’ultima.
12 Ciò premesso, il Tribunale civile di Genova decideva di sospendere il giudizio e di sollevare dinanzi alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il diritto comunitario (con riferimento particolare agli artt. 43 CE, 49 CE, 82 CE, 86 CE e 87 CE) osti all’affidamento di servizi pubblici e della gestione di pubbliche infrastrutture, da parte di uno Stato membro – attraverso un’apposita normativa, avente caratteristiche analoghe a quella introdotta nell’ordinamento italiano dall’art. 12 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 –, a favore di imprese di diritto privato (nella specie la s.p.a. ANAS) che contemporaneamente svolgano un ruolo di regolazione e controllo del mercato specifico (analogo a quello affidato ad ANAS s.p.a. dalla norma in esame), essendo nella condizione di determinare i contenuti, lo svolgimento e l’eventuale cessazione del rapporto di concessione in essere tra lo Stato e i concorrenti del soggetto investito di tale ruolo;
2) se (in relazione alla normativa comunitaria rilevante, concernente il libero esercizio delle attività economiche, tenuto conto della giurisprudenza della Corte sul punto) sia compatibile con l’Ordinamento comunitario una disciplina (analoga a quella, introdotta dallo Stato italiano, di cui all’art. 12 citato) che integri o modifichi (in particolare attraverso la loro sostituzione con una convenzione unica, dettata dall’autorità) le convenzioni-contratto già in corso, alterando in misura rilevante l’equilibrio delle prestazioni corrispettive».
13 Nella decisione di rinvio, il Tribunale civile di Genova ha inoltre chiesto alla Corte di decidere il rinvio pregiudiziale con procedimento accelerato, ai sensi dell’art. 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura. Con ordinanza 23 gennaio 2007 il presidente della Corte ha respinto la domanda.
14 Con lettera del 23 ottobre 2007, la Corte, ai sensi dell’art. 104, n. 5, del regolamento di procedura, ha chiesto al giudice del rinvio taluni chiarimenti in ordine alle questioni pregiudiziali sollevate. Non è stata ricevuta alcuna risposta a tale richiesta.
Sulla ricevibilità
15 Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., segnatamente, sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite da C‑320/90 a C‑322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I‑393, punto 6; ordinanze 7 aprile 1995, causa C‑167/94, Grau Gomis e a., Racc. pag. I‑1023, punto 8, nonché 28 giugno 2000, causa C‑116/00, Laguillaumie, Racc. pag. I‑4979, punto 15).
16 Oltre a ciò, occorre che il giudice nazionale indichi le ragioni precise che l’hanno indotto a interrogarsi riguardo all’interpretazione di talune disposizioni di diritto comunitario e a ritenere necessario sollevare dei quesiti pregiudiziali alla Corte. La Corte ha dichiarato indispensabile che il giudice nazionale offra un minimo di chiarimenti sulle ragioni della scelta delle disposizioni comunitarie di cui chiede l’interpretazione e sul legame che egli pone fra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia (v. ordinanze citate Grau Gomis e a., punto 9, nonché Laguillaumie, punto 16).
17 Occorre sottolineare che le informazioni fornite dalle decisioni di rinvio non servono solo a consentire alla Corte di risolvere in modo utile le questioni, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia. Spetta alla Corte vigilare sulla salvaguardia di tale possibilità, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v. sentenza 1° aprile 1982, cause riunite 141/81-143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, punto 6, e ordinanze citate Grau Gomis e a., punto 10, nonché Laguillaumie, punto 14).
18 Nella specie, è giocoforza rilevare che la decisione di rinvio non soddisfa tali requisiti.
19 Riguardo alla prima questione, detta decisione non fornisce chiarimenti quanto alla rilevanza degli artt. 43 CE, 49 CE, 82 CE, 86 CE e 87 CE, menzionati nella questione medesima.
20 Essa non precisa sotto quali profili gli artt. 43 CE e 49 CE, relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, potrebbero riguardare una normativa come quella di cui all’art. 12 del decreto legge n. 262/2006, né quale legame tale normativa potrebbe presentare con un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.
21 Quanto agli artt. 82 CE e 86 CE, occorre ricordare che l’esigenza di precisione riguardo al contesto fattuale e normativo vale, in particolare, nel settore della concorrenza, caratterizzato da complesse situazioni di fatto e di diritto (v., in tal senso, sentenza 11 aprile 2000, cause riunite C‑51/96 e C‑191/97, Deliège, Racc. pag. I‑2549, punto 30; v. anche ordinanze Laguillaumie, citata, punto 19, e 8 ottobre 2002, causa C‑190/02, Viacom, Racc. pag. I‑8287, punto 22).
22 Orbene, è pur vero che la decisione di rinvio menziona una relazione di concorrenza tra l’ANAS e talune imprese concessionarie, ma essa non fornisce chiarimenti riguardo al mercato o ai mercati di cui è causa, né riguardo al numero ed alla natura delle imprese attive su quel mercato ovvero su quei mercati. Tale decisione, inoltre, non contiene alcuna informazione quanto alla necessità di scambi tra Stati membri e, eventualmente, quanto alla rilevanza di tali scambi.
23 A ciò si aggiunge che, per risolvere utilmente la prima questione nella parte in cui verte sulle implicazioni degli artt. 82 CE e 86 CE con riguardo ad una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale, occorrerebbe verificare non solo se tale normativa accordi diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’art. 86, n. 1, CE, ma anche se essa sia tale da comportare un abuso di posizione dominante, vietato dall’art. 82 CE (v., in tal senso, sentenze 17 febbraio 2005, causa C‑134/03, Viacom Outdoor, Racc. pag. I‑1167, punti 25-29, e 30 marzo 2006, causa C‑451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, Racc. pag. I‑2941, punti 22-24). Orbene, occorre rilevare che la decisione di rinvio non fornisce alla Corte gli elementi di fatto e di diritto che le consentirebbero di acclarare se, in una situazione come quella oggetto della causa principale, sono soddisfatti i requisiti relativi all’esistenza di una posizione dominante o di pratiche abusive ai sensi dell’art. 82 CE.
24 In assenza di indicazioni sufficienti, pertanto, non è possibile delimitare il problema di interpretazione concreto che potrebbe essere sollevato riguardo a ciascuna delle disposizioni di diritto comunitario di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione con la sua prima questione.
25 Quanto alla seconda questione, la decisione di rinvio non precisa le norme di diritto comunitario di cui il giudice nazionale chiede l’interpretazione.
26 Tale decisione non precisa neanche gli aspetti della normativa nazionale oggetto della causa principale né le situazioni di fatto che presenterebbero un legame specifico con il diritto comunitario.
27 Ciò premesso, risulta che la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente alla seconda questione.
28 Occorre pertanto rilevare in questa fase del procedimento, ai sensi degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del regolamento di procedura, che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente iricevibile.
Sulle spese
29 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Genova, con decisione 16 novembre 2006, è manifestamente irrecevibile.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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