ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
7 dicembre 2007 (*)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Codice doganale comunitario – Perfezionamento attivo – Accordo di associazione – Esportazione anticipata di riso verso un paese terzo vincolato da un accordo di preferenza doganale – Art. 216 del codice doganale»
Nel procedimento C‑505/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Commissione tributaria regionale di Genova, con ordinanza 12 giugno 2006, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2006, nel procedimento
Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova
contro
Euricom SpA,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. M. Lõhmus, presidente di sezione, dal sig. A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. R. Grass
intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità all’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1 La domanda di decisione pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 216 e 115 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700 (GU L 311, pag. 17) (in prosieguo: il «codice doganale»).
2 La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra l’Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova e l’Euricom Spa (in prosieguo: l’«Euricom») relativamente alla legittimità di un avviso di accertamento per il pagamento di dazi.
Contesto normativo
3 L’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall’altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, è stato approvato, a nome delle Comunità europee, con la decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/742/Euratom, CECA, CE (GU L 347, pag. 1). Il protocollo n. 4 di tale accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato dalla decisione del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro [S]tati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall’altra, del 28 dicembre 1996, n. 3/96 (GU 1997, L 92, pag. 1; in prosieguo: il «protocollo n. 4») prevede al suo art. 15, rubricato «Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi», quanto segue:
«1. a) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, dell’Ungheria o di uno degli altri paesi di cui all’articolo 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Ungheria, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
(…)
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Ungheria ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L’esportatore di prodotti copert[i] da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
(…)».
4 Gli accordi di associazione conclusi dalla Comunità con la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Slovenia contengono disposizioni analoghe.
5 La decisione del Consiglio di associazione CE-Turchia 25 febbraio 1998, n. 1/98, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (GU L 86, pag. 1), definisce il regime applicabile agli scambi agricoli tra la Comunità e la Repubblica di Turchia. Il protocollo n. 3 di tale decisione prevede al suo art. 13, rubricato «Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi», quanto segue:
«1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o della Turchia, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine in base alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Turchia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Turchia ai materiali utilizzati nella fabbricazione qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L’esportatore di prodotti coperti da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1‑3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, e agli assortimenti definiti a norma dell’articolo 8, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1‑4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica la decisione. Inoltre, esse non escludono l’applicazione di un sistema di rimborso all’esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all’esportazione in base alle disposizioni della decisione.
6. In deroga al paragrafo 1, quando la Turchia applica un dazio doganale più elevato di quello vigente nella Comunità, la Turchia può adottare disposizioni per la restituzione, o per l’esenzione, dei dazi doganali o delle tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali usati nella produzione di prodotti originari, a condizione che l’aliquota del dazio non sia inferiore a quella applicabile agli stessi prodotti importati nella Comunità».
6 L’art. 114, n. 1, del codice doganale prevede in particolare che il regime di perfezionamento attivo consente di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della Comunità, per far subire loro una o più operazioni di perfezionamento, merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del detto territorio sotto forma di prodotti compensatori, senza essere soggette ai dazi all’importazione né a misure di politica commerciale. Tale forma del regime di perfezionamento attivo è denominata, ai sensi dell’art. 114, n. 2, lett. a), di tale codice, «sistema della sospensione». Risulta dall’art. 114, n. 2, lett. c) e d), del codice in questione che sono prodotti compensatori tutti i prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento, come la lavorazione o la trasformazione di merci.
7 L’art. 115, n. 1, lett. a), del codice doganale consente altresì di ottenere i prodotti compensatori da «merci equivalenti», definite all’art. 114, n. 2, lett. e), del codice come «le merci comunitarie utilizzate al posto delle merci d’importazione per la fabbricazione dei prodotti compensatori», purché tali merci siano tecnicamente e commercialmente equivalenti alle merci d’importazione. Si tratta del sistema cosiddetto «del reintegro per equivalenza». L’art. 115, n. 1, lett. b), del codice doganale prevede inoltre che i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti possono essere esportati fuori della Comunità prima che vengano importate le merci d’importazione (sistema cosiddetto dell’«esportazione anticipata» o «EX/IM»).
8 Ai sensi dell’art. 115, n. 3, del codice doganale, il ricorso al sistema del reintegro per equivalenza ha la conseguenza di modificare la situazione doganale delle merci interessate, e «le merci d’importazione si trovano nella posizione doganale delle merci equivalenti e queste ultime nella posizione doganale delle merci d’importazione».
9 L’art. 216 del codice doganale prevede quanto segue:
«1. Nella misura in cui gli accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi prevedono la concessione all’importazione in questi ultimi di un trattamento tariffario preferenziale per le merci originarie della Comunità ai sensi di tali accordi, con la riserva che, quando esse siano state ottenute in regime di perfezionamento attivo, le merci non comunitarie incorporate in dette merci siano soggette al pagamento dei relativi dazi all’importazione, la convalida dei documenti necessari per ottenere, nei paesi terzi, tale trattamento tariffario preferenziale fa nascere un’obbligazione doganale all’importazione.
2. Il momento in cui nasce tale obbligazione doganale è il momento in cui l’autorità doganale accetta la dichiarazione di esportazione delle merci in questione.
3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione.
4. L’importo dei dazi all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale è stabilito allo stesso modo come se si trattasse di un’obbligazione doganale risultante dall’accettazione, alla medesima data, della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci in questione per porre fine al regime di perfezionamento attivo».
Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali
10 L’Euricom è una società con sede in Italia la cui attività consiste nella produzione, nella lavorazione e nel commercio di riso. Essa dispone di un’autorizzazione al perfezionamento attivo per il riso. Negli anni 1998 e 1999 essa ha esportato a più riprese riso lavorato di origine comunitaria verso la Turchia, l’Ungheria, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia, utilizzando certificati EUR 1. Nel mese di febbraio 2001 essa ha importato dalla Thailandia, dall’Egitto e dall’India quantità equivalenti di risone, riso semigreggio o riso semilavorato in esenzione da dazi.
11 Nel 2001 le autorità italiane hanno ritenuto, ai sensi dell’art. 216 del codice doganale, che tali operazioni non potessero beneficiare del regime di perfezionamento attivo. Esse hanno infatti ritenuto che l’esenzione dai dazi potesse essere concessa solo qualora le importazioni compensatorie riguardassero una merce importata da uno degli Stati parti di un accordo preferenziale con la Comunità, il che non era il caso per il Regno di Thailandia, la Repubblica dell’India e la Repubblica araba d’Egitto. Tali autorità hanno pertanto proceduto all’accertamento dei dazi relativi alle citate importazioni di riso, per un importo di EUR 6 400 000. L’Euricom ha impugnato il provvedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova. Con decisione 9 giugno 2004 quest’ultima ha accolto il ricorso dell’Euricom. Le autorità doganali di Genova hanno proposto appello contro la decisione dinanzi al giudice del rinvio.
12 In tale contesto la Commissione tributaria regionale di Genova ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 216 del [codice doganale] debba essere interpretato nel senso che esso si applica esclusivamente ai prodotti ottenuti in regime di perfezionamento attivo che incorporino merci non comunitarie, ovvero se sia una fonte di obbligazione doganale a sé stante rispetto alle altre, giustificata dall’esigenza di non attribuire una doppia agevolazione daziaria.
2) Se nel quadro di una operazione di perfezionamento attivo, effettuata con la particolare modalità dell’esportazione anticipata e importazione a reintegro per equivalenza (EX/IM), l’art. 115, nn. 1 e 3, del [codice doganale] e le relative norme di applicazione contenute nel [regolamento comunitario] disciplinino comunque l’acquisizione dello statuto doganale di merce comunitaria e il beneficio della corrispondente concessione di un’esenzione dai dazi doganali all’importazione per il prodotto importato a reintegro di quello precedentemente esportato come originario dell’Italia, ovvero se tali norme non trovino applicazione qualora l’operazione suddetta, per i prodotti per i quali è causa (…), concernano esportazioni anticipate verso Paesi con i quali la Comunità Europea ha sottoscritto appositi Accordi.
3) [Se, n]el caso di specie, il fatto che il sopra citato art. [1]15, n. 3, preveda che le merci oggetto di importazione a reintegro acquisiscano lo statuto doganale delle merci comunitarie anticipatamente esportate, incida oppure no sulla concreta operazione, in particolare, sull’origine comunitaria del riso nazionale anticipatamente esportato. Qualora la risposta al quesito sia positiva, si chiede che venga chiarito quale sia il rapporto tra il regime doganale del perfezionamento attivo e le regole d’origine previste dal [codice doganale] e dagli Accordi con i Paesi PECO [Paesi dell’Europa centrale e orientale].
4) Se l’art. 15, paragrafo 2, degli Accordi tra la Comunità Europea e Paesi PECO, nello stabilire che il divieto di restituzione dei dazi doganali relativi alle materie prime non originarie utilizzate nella fabbricazione dei prodotti esportati con il certificato EUR 1 (rilasciato da parte di un’autorità doganale comunitaria), non opera se tali prodotti siano invece destinati al consumo interno, debba essere interpretato nel senso di rendere privo l’art. 216 [del codice doganale] di ogni effetto utile».
Sulle questioni pregiudiziali
13 Ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire con ordinanza motivata.
14 Con le quattro questioni poste il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 216 del codice doganale sia applicabile alle operazioni di perfezionamento attivo con esportazione anticipata.
15 Ebbene, nella sua sentenza 18 ottobre 2007, causa C‑173/06, Agrover (non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha affermato che l’art. 216 del codice doganale è applicabile alle operazioni di perfezionamento attivo di cui all’art. 115, n. 1, lett. b), di tale codice, nelle quali i prodotti compensatori sono stati esportati fuori dalla Comunità prima dell’importazione delle merci d’importazione.
16 Preliminarmente la Corte ha ricordato, al punto 17 della citata sentenza Agrover, che, secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781, punto 12, nonché 8 settembre 2005, cause riunite C‑544/03 e C‑545/03, Mobistar e Belgacom Mobile, Racc. pag. I 7723, punto 39), così come dell’insieme delle disposizioni del diritto comunitario (sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a., Racc. pag. 3415, punto 20). Inoltre, il primato degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità sui testi di diritto comunitario derivato impone di interpretare questi ultimi, per quanto possibile, in conformità a tali accordi (sentenza 12 gennaio 2006, causa C‑311/04, Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht, Racc. pag. I‑609, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
17 Per quanto riguarda la finalità dell’art. 216 del codice doganale, la Corte ha osservato che tale disposizione è diretta a garantire l’osservanza degli obblighi internazionali della Comunità derivanti da taluni accordi preferenziali [v., a tale riguardo, il settimo ‘considerando’ del regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1987, n. 2144, relativo all’obbligazione doganale (GU L 201, pag. 15), sulle disposizioni dell’art. 9, n. 1, del detto regolamento, che sono in seguito state riprodotte nell’art. 216 del codice doganale]. In forza di clausole dette di «non restituzione», infatti, gli accordi in parola possono stabilire che, ove si tratti di prodotti compensatori ottenuti nella Comunità in regime di perfezionamento attivo, l’applicazione del trattamento tariffario preferenziale che da essi deriva è subordinata al pagamento dei dazi all’importazione relativi alle merci terze contenute o utilizzate nei prodotti in questione (sentenza Agrover, cit., punto 18).
18 Così, al punto 19 della citata sentenza Agrover, la Corte ha rilevato che una clausola di non restituzione, come quella prevista dall’art. 15 del protocollo n. 4, ha la conseguenza di privare il titolare di un’autorizzazione al perfezionamento attivo del beneficio della sospensione dei dazi all’importazione di una merce di origine terza utilizzata ai fini del perfezionamento, allorché il prodotto compensatore è esportato nel paese partner. Conformemente alla finalità di integrazione economica bilaterale che si propone un accordo preferenziale quale l’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall’altra, tali clausole di non restituzione favoriscono l’impiego di merci originarie del territorio doganale delle parti dell’accordo assoggettando al pagamento di dazi all’importazione le merci terze utilizzate nelle operazioni di perfezionamento attivo. In tal modo esse impediscono il cumulo di vantaggi doganali che potrebbe risultare dall’applicazione concomitante del regime di perfezionamento attivo e della tariffa preferenziale.
19 Tali osservazioni sono applicabili anche agli accordi di associazione conclusi dalla Comunità con la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Slovenia, nonché alla decisione del Consiglio di associazione CE-Turchia n. 1/98.
20 La Corte ha affermato, sulla base di tali elementi, che, fra lo scopo di promozione delle esportazioni delle imprese comunitarie cui mira il regime doganale di perfezionamento attivo (v., in questo senso, sentenze 29 giugno 1995, causa C‑437/93, Temic Telefunken, Racc. pag I‑1687, punto 18, e 13 marzo 1997, causa C‑103/96, Eridania Beghin-Say, Racc. pag. I‑1453, punto 26) e quello d’integrazione economica inerente agli accordi preferenziali, il legislatore, adottando l’art. 216 del codice doganale, ha ritenuto di dare la priorità a quest’ultimo (sentenza Agrover, cit., punto 20).
21 È vero che ai sensi dell’art. 216 del codice doganale sono espressamente gravate di dazi doganali solamente le merci terze «incorporate» in prodotti compensatori originari. Tuttavia, la Corte ha precisato che, tenuto conto della finalità e dell’economia generale della disposizione in esame, occorre considerare che essa si presta altresì ad essere applicata in caso di esportazione anticipata dei prodotti compensatori (sentenza Agrover, cit., punto 21).
22 Un’interpretazione letterale dell’art. 216 del codice doganale non può quindi essere accolta poiché, in tutte le ipotesi in cui si effettui un’operazione di perfezionamento attivo con esportazione anticipata di prodotti compensatori, essa avrebbe la conseguenza di privare di effetto utile gli impegni internazionali della Comunità derivanti da clausole di non restituzione e di attribuire al beneficiario di un’autorizzazione al perfezionamento attivo un cumulo di vantaggi doganali che il legislatore ha inteso evitare (v., in tal senso, sentenza Agrover, cit., punto 22).
23 Infine, per quanto riguarda la compatibilità di questa interpretazione dell’art. 216 del codice doganale con la regola dell’inversione dello statuto doganale delle merci prevista dall’art. 115, n. 3, del codice doganale, la Corte ha affermato che il citato art. 115, n. 3, ha la finalità e l’effetto non di modificare l’origine doganale delle merci di cui trattasi, ma di invertire la loro «posizione doganale» in vista dell’applicazione del regime di perfezionamento attivo (sentenza Agrover, cit., punto 23).
24 A tale riguardo, la Corte ha ricordato che le modalità di attuazione dell’art. 115, n. 3, del codice doganale, in caso di ricorso all’esportazione anticipata, sono precisate nell’art. 572 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1993, n. 3665 (GU L 335, pag. 1), secondo cui il cambiamento di posizione doganale avviene «per i prodotti compensatori esportati, al momento dell’accettazione della dichiarazione di esportazione, sempreché le merci d’importazione siano vincolate al regime» di perfezionamento attivo, e, «per le merci d’importazione e le merci equivalenti, al momento dello svincolo delle merci d’importazione che hanno formato oggetto di una dichiarazione di vincolo al [detto] regime». In caso di operazione di tipo EX/IM, l’art. 577 di tale regolamento prevede inoltre che il regime è appurato «quando la dichiarazione di cui sono oggetto le merci non comunitarie sia stata accettata dall’autorità doganale» (sentenza Agrover, cit., punto 24).
25 Conformemente a tali disposizioni, in caso di operazioni di tipo EX/IM, quindi, solo al momento in cui le merci di origine terza sono state importate le autorità doganali sono in grado di verificare che siano soddisfatti tutti i requisiti per il regime di perfezionamento attivo e che l’art. 216 del codice doganale non osti alla sospensione dei dazi all’importazione (sentenza Agrover, cit., punto 25).
26 La questione sollevata dal giudice del rinvio va dunque risolta dichiarando che l’art. 216 del codice doganale è applicabile alle operazioni di perfezionamento attivo di cui all’art. 115, n. 1, lett. b), del medesimo codice, nelle quali i prodotti compensatori sono stati esportati fuori dalla Comunità anticipatamente rispetto all’importazione di merci d’importazione.
Sulle spese
27 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’art. 216 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, è applicabile alle operazioni di perfezionamento attivo di cui all’art. 115, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, nelle quali i prodotti compensatori sono stati esportati fuori dalla Comunità europea anticipatamente rispetto all’importazione di merci d’importazione.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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