19.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 340/15
Sentenza del Tribunale 5 ottobre 2011 — Transcatab/Commissione
(Causa T-39/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Proporzionalità - Gravità e durata dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione)
2011/C 340/29
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Transcatab SpA (Caserta) (rappresentanti: avv.ti C. Osti e A. Prastaro)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Amato, successivamente V. Di Bucci, e infine É. Gippini Fournier e L. Malferrari, agenti assistiti dall'avv. F. Ruggeri Laderchi)
Oggetto
In primo luogo, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, C(2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia), in secondo luogo una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla Transcatab con detta decisione e, in terzo luogo, una domanda riconvenzionale della Commissione diretta all’aumento di detto importo.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La domanda riconvenzionale presentata dalla Commissione europea è respinta.
3)
La Transcatab SpA sopporterà le proprie spese e il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione.
4)
La Commissione sopporterà il 10 % delle proprie spese.
(1) GU C 86 dell’8.4.2006.
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