6.11.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 301/22
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Trioplast Industrier/Commissione
(Causa T-40/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato dei sacchetti industriali di plastica - Decisione che constata una violazione dell’art. 81, CE - Durata dell’infrazione - Ammende - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione durante il procedimento amministrativo - Proporzionalità - Responsabilità solidale - Principio di certezza del diritto)
2010/C 301/33
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Trioplast Industrier (Smålandsstenar, Svezia) (rappresentanti: T. Pettersson e O. Larsson, avvocati)
Convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, P. Hellström e V. Bottka, successivamente F. Castillo de la Torre, L. Parpala e V. Bottka, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 81, CE (caso COMP/F/38.354 — sacchetti industriali) concernente un’intesa sul mercato dei sacchetti industriali di plastica, nonché, in subordine, una domanda mirante alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
Dispositivo
1)
L’art. 2, primo comma, lett. f) della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 81, CE (caso COMP/F/38.354 — sacchetti industriali) è annullata per quanto riguarda la Trioplast Industrier AB.
2)
Viene fissato a 2,73 milioni di euro l’importo attribuito alla Trioplast Industrier, sulla base del quale dev’essere determinata la sua quota nelle responsabilità solidali delle società madri successive per il pagamento dell’ammenda inflitta alla Trioplast Wittenheim SA.
3)
Il ricorso è respinto per il resto.
4)
La Trioplast Industrier sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla Commissione.
5)
La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla Trioplast Industrier.
(1) GU C 96 del 22.4.2006.
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