6.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 200/17
Sentenza del Tribunale del 22 aprile 2016 — Irlanda e Aughinish Alumina/Commissione
(Cause riunite T-50/06 RENV II e T-69/06 RENV II) (1)
([«Aiuti di Stato - Direttiva 92/81/CEE - Accise sugli oli minerali - Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina - Esenzione dall’accisa - Aiuti esistenti o nuovi - Articolo 1, lettera b, i), iii) e iv), del regolamento (CE) n. 659/1999 - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Termine ragionevole - Principio di buona amministrazione - Sviamento di potere - Obbligo di motivazione - Nozione di aiuto di Stato - Vantaggio - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Distorsione della concorrenza»])
(2016/C 200/24)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, A. Joyce e E. McPhillips, agenti, assistiti da P. McGarry, SC); Aughinish Alumina Ltd (Askeaton, Irlanda) (rappresentanti: C. Waterson, C. Little e J. Handoll, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte, D. Grespan e K. Walkerová, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12), nei limiti in cui tale decisione riguarda l’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Shannon (Irlanda).
Dispositivo
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
L’Irlanda è condannata a sopportare le proprie spese e i tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione europea nelle cause T-50/06, T-50/06 RENV I e T-50/06 RENV II, nonché i tre ventesimi delle spese sostenute dalla Commissione nelle cause C-89/08 P e C-272/12 P.
3)
La Aughinish Alumina Ltd è condannata a sopportare le proprie spese e i tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione nelle cause T-69/06, T-69/06 RENV I e T-69/06 RENV II, i tre ventesimi delle spese sostenute dalla Commissione nelle cause C-89/08 P e C-272/12 P, nonché tutte le spese sostenute nella causa T-69/06 R.
4)
La Commissione è condannata a sopportare un quarto delle proprie spese nelle cause riunite T—50/06 e T—69/06, nelle cause riunite T—50/06 RENV I e T—69/06 RENV I e nelle cause riunite T—50/06 RENV II e T—69/06 RENV II, nonché un quinto delle proprie spese nelle cause C—89/08 P e C-272/12 P.
(1) GU C 86 dell’8.4.2006.
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