6.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 200/18
Sentenza del Tribunale del 22 aprile 2016 — Italia e Eurallumina /Commissione
(Cause riunite T-60/06 RENV e T-62/06 RENV II) (1)
((«Aiuti di Stato - Direttiva 92/81/CEE - Accise sugli oli minerali - Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina - Esenzione dall’accisa - Carattere selettivo del provvedimento - Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Principio lex specialis derogat legi generali - Principio della presunzione di legittimità e dell’effetto utile degli atti delle istituzioni - Principio di buon andamento dell’amministrazione - Obbligo di motivazione»))
(2016/C 200/26)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Aiello, avvocato dello Stato), e Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) (rappresentanti: L. Martin Alegi, R. Denton, A. Stratakis et L. Philippou, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte, D. Grespan e K. Walkerová, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12), nei limiti in cui essa accerta l’esistenza di un aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana tra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sulla base dell’esenzione dall’accisa sugli oli minerali usati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna (Italia) e ordina alla Repubblica italiana il recupero di detto aiuto.
Dispositivo
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese nelle cause T-60/06, T-60/06 RENV I e T-60/06 RENV II e a sopportare le proprie spese, nonché un quinto delle spese sostenute dalla Commissione europea nelle cause C-89/08 P e C-272/12 P.
3)
L’Eurallumina SpA è condannata a sopportare le proprie spese, nonché tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione nelle cause T-62/06, T-62/06 RENV I e T-62/06 RENV II e tre ventesimi delle spese sostenute dalla Commissione nelle cause C-89/08 P e C-272/12 P.
4)
La Commissione è condannata a sopportare un quarto delle proprie spese nelle cause T-62/06, T-62/06 RENV I e T-62/06 RENV II, nonché un quinto delle proprie spese nelle cause C-89/08 P e C-272/12 P.
(1) GU C 96 del 22.4.2006.
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