28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/46
Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 — Quinn Barlo e a./Commissione
(Causa T-208/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato dei metacrilati - Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE - Nozione di infrazione unica - Durata dell’infrazione - Ammende - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti)
2012/C 25/86
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Quinn Barlo Ltd (Cavan, Irlanda); Quinn Plastics NV (Geel, Belgio); e Quinn Plastics GmbH (Magonza, Germania) (rappresentanti: W. Blau, F. Wijckmans e F. Tuytschaever, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente sigg. V. Bottka e S. Noë, successivamente V. Bottka e N. Khan, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento degli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., relativa ad un procedimento ex articolo 81 CE ed ex articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.645 — Metacrilati), nella parte in cui detti articoli riguardano le ricorrenti, ovvero, in subordine, una domanda di annullamento dell’art. 2 della citata decisione, nella parte in cui tale disposizione infligge un’ammenda alle ricorrenti, ovvero, in ulteriore subordine, una domanda di riduzione dell’importo di tale ammenda
Dispositivo
1)
L’art. 1 della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., relativa ad un procedimento ex articolo 81 CE ed ex articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.645 — Metacrilati), è annullato, da un lato, nella parte in cui constata che la Quinn Barlo Ltd, la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH hanno violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando ad un insieme di accordi e di pratiche concordate che riguardavano non soltanto le lastre compatte in polimetacrilato di metile, ma anche le masse da stampaggio in polimetacrilato di metile e le lastre in polimetacrilato di metile per usi sanitari, e, dall’altro, nella parte in cui afferma la responsabilità di dette società per la loro partecipazione all’intesa tra il 1o novembre 1998 e il 23 febbraio 2000.
2)
L’importo dell’ammenda al cui pagamento sono tenute la Quinn Barlo Ltd, la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH in solido tra loro, in forza dell’art. 2 della decisione C(2006) 2098 def., è fissato a EUR 8 250 000.
3)
Il ricorso è respinto per il resto.
4)
La Quinn Barlo Ltd, la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH sopporteranno il 60 % delle proprie spese ed il 60 % delle spese sostenute dalla Commissione europea.
5)
La Commissione sopporterà il 40 % delle proprie spese ed il 40 % delle spese sostenute dalla Quinn Barlo Ltd, dalla Quinn Plastics NV e dalla Quinn Plastics GmbH.
(1) GU C 224 del 16.9.2006.
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