2.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 197/21
Sentenza del Tribunale di primo grado 25 giugno 2008 — Otto/UAMI — L'Altra Moda (l'Altra Moda)
(Causa T-224/06) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo l'Altra Moda - Marchio nazionale figurativo anteriore Alba Moda - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Artt. 73 e 74, nn. 1 e 2, del regolamento n. 40/94»)
(2008/C 197/36)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Otto GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Rohnke e M. Munz)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e P. Bullock, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: L'Altra Moda SpA (Roma) (rappresentanti: avv.ti A. Masetti Zannini de Concina e M. Bucarelli)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 16 giugno 2006 (procedimento R 793/2005-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Otto GmbH & Co. KG e L'Altra Moda SpA
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Otto GmbH & Co. KG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e da L'Altra Moda SpA.
(1) GU C 281 del 18.11.2006.
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