15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/48
Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008 — Reber/UAMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart)
(Causa T-304/06) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo Mozart - Oggetto della lite - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Obbligo di motivazione - Legittimo affidamento - Parità di trattamento - Principio di legalità - Art. 7, n. 1, lett. c), art. 51, n. 1, lett. a), art. 73, prima frase, e art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 40/94)
(2008/C 209/84)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Paul Reber GmbH & Co. KG (Bad Reichenhall, Germania) (rappresentante: avv. O. Spuhler)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti R. Lange e G. Hild)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 settembre 2006 (procedimento R 97/2005-2), relativa un procedimento di nullità tra la Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG e la Paul Reber GmbH & Co. KG
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Paul Reber GmbH & Co. KG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
3)
La Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 326 del 30.12.2006.
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