17.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/14
Sentenza del Tribunale 27 settembre 2012 — Shell Petroleum e a./Commissione
(Causa T-343/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato olandese del bitume stradale - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Controllo congiunto - Ammende - Circostanze aggravanti - Ruolo di istigatore e di organizzatore - Recidiva - Durata dell’infrazione - Diritti della difesa - Giurisdizione estesa al merito - Comportamento dell’impresa durante il procedimento amministrativo)
2012/C 355/23
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Shell Petroleum e a. (L'Aja, Paesi Bassi), The Shell Transport and Trading Company Ltd (Londra, Regno Unito) e Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente avv.ti O. Brouwer, W. Knibbeler e S. Verschuur, successivamente O. Brouwer, W. Knibbeler e P. van den Berg)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito dall’avv. L. Gyselen)
Oggetto
Domanda diretta, in via principale, all’annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006, C(2006) 4090 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi) per quanto riguarda le ricorrenti e, in via subordinata, la riduzione dell'ammenda loro inflitta da detta decisione.
Dispositivo
1)
L’articolo 2, lett. l), della decisione C(2006) 4090 def. della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi), è annullata nella parte in cui fissa in EUR 108 milioni l’importo dell’ammenda inflitta alla Shell Petroleum NV, alla The Shell Transport and Trading Company Ltd ed alla Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV.
2)
L’importo dell’ammenda inflitta alla Shell Petroleum, alla The Shell Transport and Trading Company ed alla Shell Nederland Verkoopmaatschappij dal citato articolo 2, lett. l), è ridotto a EUR 81 milioni.
3)
Il ricorso è respinto per il resto.
4)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 20 del 27.1.2007.
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