17.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/19
Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Ballast Nedam Infra/Commissione
(Causa T-362/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato olandese del bitume stradale - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE - Ammende - Prova dell’infrazione - Gravità dell’infrazione - Imputabilità del comportamento illecito - Diritti della difesa - Deduzione di motivi nuovi in corso di causa - Competenza giurisdizionale estesa al merito)
2012/C 355/37
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Ballast Nedam Infra BV (Nieuwegein, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente A. Bosman e J. van de Hel, successivamente A. Bosman e E. Oude Elferink, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, A. Nijenhuis e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti inzialmente da F. Wijckmans, F. Tuytschaever e L. Gyselen, successivamente da F. Wijckmans e F. Tuytschaever, avvocati)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2006) 4090 def. della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)], nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in subordine, da un lato, una domanda di annullamento parziale della suddetta decisione e di riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale e, dall’altro, una domanda di annullamento parziale della medesima decisione nella parte in cui fissa la durata dell’infrazione che la riguarda e di correlativa riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.
Dispositivo
1)
L’articolo 1, lettera a), della decisione C(2006) 4090 def. della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)] è annullato nella parte in cui riguarda la partecipazione della Ballast Nedam Infra BV all’infrazione tra il 21 giugno 1996 e il 30 settembre 2000.
2)
L’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Ballast Nedam Infra all’articolo 2, lettera a), della decisione summenzionata al punto 1) è limitato a EUR 3,45 milioni.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 20 del 27.1.2007.
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