14.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 145/20
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — Kaimer e altri/Commissione
(Causa T-379/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Diritti della difesa - Partecipazione all’infrazione - Durata dell’infrazione - Ammende - Circostanze attenuanti - Proporzionalità - Parità di trattamento)
2011/C 145/30
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Kaimer GmbH & Co. Holding KG (Essen, Germania); Sanha Kaimer GmbH & Co. KG (Essen); e Sanha Italia Srl (Milano, Italia) (rappresentante: avv. J. Brück)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e V. Bottka, agenti, assistiti dall’avv. A. Böhlke)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 (CE) e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in detta decisione
Dispositivo
1)
L’art. 1 della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 (CE) e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi) è annullato nella parte in cui riguarda il periodo dal 30 luglio 1996 al 31 luglio 1997 per la partecipazione della Kaimer GmbH & Co. Holding KG e della Sanha Kaimer GmbH & Co. KG e il periodo dal 1o gennaio 1998 al 14 luglio 1999 per la partecipazione della Sanha Italia Srl.
2)
L’importo dell’ammenda inflitta alla Kaimer è fissato a EUR 7,15 milioni, di cui in solido con la Sanha Kaimer per un importo pari a EUR 7,15 milioni e in solido con la Sanha Italia per un importo pari EUR 6,325 milioni.
3)
Il ricorso è respinto per il resto.
4)
La Kaimer, la Sanha Kaimer e la Sanha Italia sopporteranno le proprie spese nonché il 50 % delle spese sostenute dalla Commissione europea.
5)
La Commissione europea sopporterà il 50 % delle proprie spese.
(1) GU C 42 del 24.2.2007.
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