20.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 327/25
Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2008 — Austrian Relief Programm/Commissione
(Causa T-235/06) (1)
(«Ricorso di annullamento - Finanziamento comunitario di un'operazione per il miglioramento delle condizioni di vita nell'ex-Yugoslavia per incoraggiare il ritorno dei rifugiati e degli sfollati - Programma Obnova - Clausola compromissoria - Nota di addebito - Irricevibilità»)
(2008/C 327/46)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Austrian Relief Programm — Verein für Not- und Katastrophenhilfe (Innsbruck, Austria) (rappresentante: avv. C. Leyroutz)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Šimerdová, agente, assistito dall'avv. R. Bierwagen)
Oggetto
Domanda di annullamento della nota di addebito 4 maggio 2006, con la quale la Commissione ha chiesto al ricorrente il rimborso dell'importo versato in esecuzione del contratto relativo al finanziamento del progetto comunitario «Republika Srpska 1998: Miglioramento delle condizioni di vita per incoraggiare il ritorno dei rifugiati e degli sfollati» (contratto RE/YOU/03/04/98), concluso nell'ambito del programma Obnova.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Lo Austrian Relief Programm — Verein für Not- und Katastrophenhilfe è condannato alle spese.
(1) GU C 261 del 28.10.2006.
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