5.7.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 171/34
Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 gennaio 2008 — Arktouros/Commissione
(Causa T-260/06) (1)
(«Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 1655/2000 - Soppressione del contributo finanziario concesso per un progetto ecologico - Decisione che pone fine al progetto e ordina la restituzione dell'importo versato a titolo di anticipo - Atto confermativo - Scadenza del termine di ricorso - Irricevibilità»)
(2008/C 171/63)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Etairia prostasias kai diacheirisis fysikou perivallontos kai agrias zoïs (Società per la tutela e la conservazione dell'ambiente naturale e della vita selvatica di Arktouro, Salonicco, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e N. Keramidas)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Konstantinidis, agente)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione 6 luglio 2006, C(2006) 3181 def., che, da un lato, pone fine a un progetto relativo ad azioni di conservazione nel Parco Nazionale del Pindo Settentrionale (Grecia) (Ellas-LIFE03/NAT/GR/000089) e, dall'altro, ordina la restituzione dell'anticipo già versato alla ricorrente a titolo del contributo finanziario comunitario concessole in esecuzione della decisione della Commissione 4 settembre 2003, C(2003) 2919 def.
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
Etairia prostasias kai diacheirisis fysikou perivallontos kai agrias zoïs Arktouros sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
(1) GU C 281 del 18.11.2006.
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