7.3.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 55/25
Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 dicembre 2008 — Bomba Energia Getränkvertriebs/UAMI — Eckes-Granini (Bomba)
(Causa T-372/06) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a statuire»)
(2009/C 55/45)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bomba Energia Getränkevertriebs GmbH (Rohrbach, Austria) (rappresentante: A. Kockläuner, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Kicia, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Eckes-Granini Group GmbH, già Eckes-Granini GmbH & Co. KG (Nieder-Olm, Germania) (rappresentante: W. Berlit, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 3 ottobre 2006 (procedimento R 184/2005-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Eckes-Granini GmbH & Co KG e la Bomba Energia Getränkevertriebs GmbH
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
2)
La Bomba Energia Getränkevertriebs GmbH e la Eckes-Granini Group GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
(1) GU C 42 del 24.2.2007.
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