Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 11 dicembre 2007 –
Portela & Companhia / UAMI – Torrens Cuadrado e Sanz (Bial)
(causa T‑10/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Bial – Marchio nazionale denominativo anteriore BIAL – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Prova dell’esistenza del marchio anteriore – Coesistenza di marchi anteriori – Motivo di ricorso che modifica l’oggetto della controversia – Prove presentate per la prima volta dinanzi al Tribunale – Spese sostenute dinanzi alla divisione di opposizione»
1. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prove della registrazione o del deposito del marchio anteriore (Regolamento della Commissione n. 2868/95, regola 16, n. 2) (v. punto 34)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore (v. punto 76)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 14 settembre 2005 (procedimento R 897/2004-1) relativa ad un procedimento di opposizione tra Juan Torrens Cuadrado e Josep Gilbert Sanz, da un lato, e Portela & Companhia SA, dall’altro.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Portela & Companhia, SA
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo Bial – domanda n. 1400183
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Juan Torrens Cuadrado e Josep Gilbert Sanz
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio denominativo spagnolo BIAL
Decisione della divisione di opposizione:
Opposizione parzialmente accolta
Decisione della commissione di ricorso:
Confermata integralmente la decisione della divisione di opposizione
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 14 settembre 2005 (procedimento R 897/2004-1) è annullata nella parte in cui condanna la ricorrente a pagare la somma di EUR 600 per le spese esposte dai sigg. Torrens Cuadrado e Gilbert Sanz ai fini del procedimento di opposizione.
2)
Il riscorso è respinto per il resto.
3)
La Portela & Companhia SA sopporterà, oltre alle spese proprie, la metà delle spese sostenute dall’UAMI.
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