Causa T‑19/06
Mindo Srl
contro
Commissione europea
«Concorrenza — Intese — Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Pagamento dell’ammenda da parte del codebitore solidale — Ricorrente oggetto di una procedura di insolvenza in corso — Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire — Non luogo a provvedere»
Massime della sentenza
1. Procedura — Motivi di improcedibilità di carattere tassativo — Esame d’ufficio da parte del giudice — Mancanza dell’interesse ad agire sopravvenuta durante il procedimento — Inclusione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 113)
2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Interesse ad agire — Necessità di un interesse reale e attuale
(Art. 230 CE)
3. Diritti fondamentali — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Limiti — Rispetto delle condizioni di ricevibilità di un ricorso
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
1. In forza dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, sentite le parti, rilevare l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico o dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è luogo a statuire.
Infatti, il difetto di interesse ad agire rappresenta un motivo di improcedibilità di ordine pubblico che il giudice dell’Unione europea può esaminare d’ufficio. Si deve considerare che, per quanto riguarda il venir meno dell’interesse ad agire durante il procedimento, anch’esso può essere esaminato d’ufficio dal giudice dell’Unione.
(v. punti 59-60)
2. Un ricorso volto all’annullamento e/o alla riforma di una decisione proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento e/o alla riforma dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento e/o la riforma dell’atto impugnato possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto e che quest’ultima dimostri un interesse esistente ed effettivo all’annullamento e/o alla riforma di tale atto.
Tale interesse deve permanere fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, pena il non luogo a statuire. Tale esigenza garantisce infatti che, a livello procedurale, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, i giudici non siano investiti di domande di pareri e/o di questioni meramente teoriche.
Inoltre, qualora l’interesse invocato da un ricorrente riguardi una situazione giuridica futura, quest’ultimo dovrebbe dimostrare che il pregiudizio a tale situazione si rivela certo già al momento presente. Di conseguenza, un ricorrente non può far valere situazioni future ed incerte per giustificare il suo interesse a chiedere l’annullamento e/o la riforma dell’atto impugnato. Peraltro, è al ricorrente che spetta fornire la prova del suo interesse ad agire, che costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale.
(v. punti 77-80)
3. Il diritto ad un tribunale, di cui il diritto di accesso al giudice costituisce un aspetto particolare, garantito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e sancito dall’art. 47 della carta dei diritti fondamentali, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto attiene alle condizioni di ricevibilità di un ricorso. Tali limitazioni non possono tuttavia restringere l’accesso al giudice di cui dispone un singolo in un modo o in misura tali che il suo diritto ad un tribunale ne risulti pregiudicato nella sua stessa essenza. Esse devono tendere ad una finalità legittima e deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e la finalità perseguita.
A tal proposito, se il requisito di un interesse ad agire può apparire una limitazione al diritto ad un tribunale, tale presupposto non costituisce manifestamente una violazione dell’essenza stessa di tale diritto, poiché l’esigenza che, al momento della proposizione del ricorso e fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, il ricorrente disponga di un interesse ad agire contro un atto che asseritamente gli arreca pregiudizio è diretta ad una finalità legittima che, in fin dei conti, è quella di evitare, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, che il giudice dell’Unione sia investito di questioni puramente teoriche, la cui soluzione non può comportare conseguenze giuridiche o procurare un vantaggio al ricorrente.
(v. punti 97, 99)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
5 ottobre 2011(*)
«Concorrenza – Intese – Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio – Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Pagamento dell’ammenda da parte del codebitore solidale – Ricorrente oggetto di una procedura di insolvenza in corso – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a provvedere»
Nella causa T‑19/06,
Mindo Srl, con sede in Roma (Italia), rappresentata dagli avv.ti J. Folguera Crespo e P. Vidal Martínez,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. É. Gippini Fournier, N. Khan e F. Amato, successivamente dai sigg. Gippini Fournier, Khan, e L. Malferrari, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, C (2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia), e, in via subordinata, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla Mindo Srl,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona (relatore) e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 novembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 La Mindo Srl, ricorrente, è una società italiana attualmente in liquidazione. Essa era originariamente un’impresa familiare conosciuta con il nome di Reditab Srl. È stata successivamente acquistata nel 1995 dall’Intabex Netherlands BV (in prosieguo: la «Intabex»), una controllata della Dimon Inc. In seguito a tale acquisizione, la sua denominazione sociale è stata modificata, divenendo Dimon Italia Srl. La sua attività principale era la prima trasformazione del tabacco greggio. Il 30 settembre 2004, tutte le sue quote sociali sono state vendute dall’Intabex a quattro persone fisiche non aventi alcun legame con il gruppo di cui la Dimon rappresentava la società holding. In seguito a tale vendita, la sua denominazione sociale è stata modificata, divenendo Mindo. Il 13 maggio 2005, la Dimon ha proceduto ad una fusione con la Standard Commercial Corporation (in prosieguo: la «SCC») per formare una nuova entità denominata Alliance One International, Inc. (in prosieguo: la «Alliance One»).
Procedimento amministrativo
2 Il 15 gennaio 2002, ai sensi dell’art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), la Commissione delle Comunità europee ha rivolto talune domande di informazioni relative al mercato italiano del tabacco greggio alle associazioni professionali dei trasformatori e dei produttori italiani di tabacco, cioè, rispettivamente, all’Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (APTI) e all’Unione italiana tabacco (Unitab).
3 Il 19 febbraio 2002 la Commissione ha ricevuto dalla Deltafina SpA, un trasformatore membro dell’APTI, una richiesta di immunità in materia di ammende in applicazione della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). Il 6 marzo 2002 essa ha accordato a quest’ultima un’immunità condizionale in applicazione del punto 15 di detta comunicazione.
4 Il 4 aprile 2002 si è svolta una riunione del consiglio direttivo dell’APTI. Nell’ambito di tale riunione la Deltafina ha informato i partecipanti, tra i quali la Transcatab e la ricorrente, della propria richiesta di immunità e della decisione della Commissione di accordarle l’immunità condizionale.
5 Lo stesso giorno la Commissione ha ricevuto dalla ricorrente una richiesta di immunità in materia di ammende, ai sensi del punto 8 della comunicazione sulla cooperazione, e, in via subordinata, una richiesta di riduzione di qualsiasi ammenda, ai sensi dei punti 20‑27 di detta comunicazione, nonché, qualche ora dopo, una richiesta di riduzione di qualsiasi ammenda, allo stesso titolo, da parte della Transcatab.
6 Il 9 aprile 2002, la Commissione ha accusato ricevimento della richiesta di immunità in materia di ammende presentata dalla ricorrente e l’ha informata, in applicazione del punto 12 della comunicazione sulla cooperazione, del fatto che la presunta infrazione non poteva beneficiare dell’immunità dalle ammende in quanto la richiesta non soddisfaceva i criteri di cui ai punti 8, lett. a), e 9, oppure 8, lett. b), e 10 di detta comunicazione. Essa ha altresì accusato ricevimento, in applicazione del punto 25 di tale comunicazione, della richiesta di riduzione di qualsiasi ammenda presentata dalla ricorrente.
7 L’8 aprile 2002 la ricorrente ha fornito elementi di prova complementari consistenti in una nuova nota esplicativa e in dieci allegati. Il 17 aprile 2002, la Commissione ha accusato ricevimento di tali documenti.
8 Il 18 e il 19 aprile 2002 la Commissione ha effettuato accertamenti, ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 17, nelle sedi della ricorrente e della Transcatab nonché nelle sedi della Trestina Azienda Tabacchi Spa e della Romana Tabacchi SpA.
9 L’8 ottobre 2002 la Commissione ha informato la ricorrente e la Transcatab che, poiché le stesse erano state rispettivamente la prima e la seconda impresa ad avere presentato elementi di prova dell’infrazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, essa intendeva concedere loro, al termine del procedimento amministrativo, una riduzione compresa, rispettivamente, tra il 30 e il 50% e tra il 20 e il 30% dell’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro inflitta per le infrazioni eventualmente accertate in assenza di cooperazione.
10 Il 25 febbraio 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, che ha indirizzato a dieci imprese o associazioni d’imprese, tra le quali la Deltafina, la Transcatab, la Romana Tabacchi e la ricorrente (in prosieguo, congiuntamente: i «trasformatori») e le società controllanti di alcune di esse, in particolare la Dimon, la SCC e la Universal Corp., controllante della Deltafina. I destinatari della comunicazione degli addebiti hanno avuto accesso al fascicolo amministrativo, una copia del quale, su CD‑ROM, è stata loro comunicata dalla Commissione, e hanno trasmesso osservazioni scritte in risposta agli addebiti dedotti in quest’ultima. Un’audizione si è poi svolta il 22 giugno 2004.
11 In seguito all’adozione, il 21 dicembre 2004, di un addendum alla comunicazione degli addebiti del 25 febbraio 2004, il 1° marzo 2005 si è svolta una seconda audizione.
12 Dopo aver sentito il Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti e alla luce della relazione finale del consigliere auditore, il 20 ottobre 2005 la Commissione ha adottato la decisione C (2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è pubblicata una sintesi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 febbraio 2006 (GU L 353, pag. 45).
Decisione impugnata
13 La decisione impugnata riguarda in primo luogo un’intesa orizzontale attuata dai trasformatori sul mercato italiano del tabacco greggio (punto 1 della decisione impugnata).
14 La Commissione ha constatato, nella decisione impugnata, che nell’ambito di tale intesa, nel periodo compreso tra il 1995 e gli inizi del 2002, i trasformatori avevano fissato le condizioni per l’acquisto del tabacco greggio in Italia, per quanto riguarda tanto gli acquisti diretti presso i produttori quanto gli acquisti presso «imballatori terzi», in particolare mediante la fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato (punto 1 della decisione impugnata).
15 La decisione impugnata riguarda in secondo luogo due altre infrazioni distinte dall’intesa attuata dai trasformatori, verificatesi tra gli inizi del 1999 e la fine del 2001, consistenti nella fissazione da parte dell’APTI dei prezzi contrattuali che avrebbe negoziato, per conto dei suoi aderenti, in vista della conclusione di accordi interprofessionali con la Unitab, e nella fissazione da parte di quest’ultima dei prezzi che avrebbe negoziato con l’APTI, per conto dei suoi aderenti, in vista della conclusione di tali stessi accordi.
16 Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato che le pratiche dei trasformatori configuravano un’infrazione unica e continuata all’art. 81, n. 1, CE (v., in particolare, punti 264‑269 della decisione impugnata).
17 La Commissione ha precisato che, dal momento che i due gruppi ai quali la Transcatab e la ricorrente appartenevano nel periodo dell’infrazione avevano cessato di esistere in seguito alla loro fusione in una nuova entità denominata Alliance One International, quest’ultima, in qualità di successore legale di tali due gruppi, era destinataria della decisione impugnata. Lo stesso valeva per la ricorrente, che era stata venduta dall’Intabex a persone fisiche che l’hanno rinominata Mindo (punti 349 e 350 della decisione impugnata).
18 La Commissione ha concluso, al punto 351 della decisione impugnata, che la Deltafina, la Universal, la ricorrente, la Transcatab, l’Alliance One, la Romana Tabacchi, l’APTI e la UNITAB dovevano essere ritenute responsabili per le infrazioni e destinatarie della decisione impugnata.
19 Ai punti 356-404 della decisione impugnata, la Commissione ha proceduto alla determinazione delle ammende da infliggere ai destinatari di quest’ultima.
20 Dopo aver valutato la gravità dell’infrazione ed aver concluso, al punto 369 della decisione impugnata, che l’infrazione commessa dai trasformatori doveva essere considerata molto grave, la Commissione ha esaminato i problemi del «peso specifico» e della «deterrenza».
21 Al fine di garantire il carattere deterrente dell’ammenda, la Commissione ha considerato che occorreva applicare un fattore moltiplicatore di 1,5 – pari ad una maggiorazione del 50% – all’importo di partenza dell’ammenda determinato per la Deltafina, e un fattore moltiplicatore di 1,25 – pari ad una maggiorazione del 25% – all’importo di partenza dell’ammenda determinato per la ricorrente e per la Transcatab (punto 375 della decisione impugnata).
22 Pertanto, la Commissione ha fissato l’importo di partenza delle ammende, al punto 376 della decisione impugnata, come segue:
– Deltafina: EUR 37,5 milioni;
– Transcatab: EUR 12,5 milioni;
– ricorrente: EUR 12,5 milioni;
– Romana Tabacchi: EUR 10 milioni.
23 La Commissione ha poi esaminato il problema della durata dell’infrazione. Risulta in particolare dai punti 377-379 della decisione impugnata che la Commissione ha maggiorato gli importi di partenza delle ammende del 10% per ogni anno completo di infrazione e del 5% per ogni periodo supplementare pari o superiore a sei mesi. Pertanto, l’importo di partenza dell’ammenda ha formato oggetto di una maggiorazione del 60%, corrispondente ad un periodo di infrazione di sei anni e quattro mesi, per la Deltafina, per la ricorrente e per la Transcatab, e di una maggiorazione del 25%, corrispondente ad un periodo di infrazione di due anni e otto mesi, per la Romana Tabacchi.
24 Gli importi di base delle ammende inflitte ai destinatari della decisione impugnata sono stati quindi stabiliti come segue:
– Deltafina: EUR 60 milioni;
– Transcatab: EUR 20 milioni;
– ricorrente: EUR 20 milioni;
– Romana Tabacchi: EUR 12,5 milioni.
25 Ai punti 380‑398 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato se occorresse prendere in considerazione talune circostanze attenuanti ed ha respinto la totalità degli argomenti della ricorrente in proposito.
26 Inoltre, la Commissione ha esaminato se occorresse adeguare gli importi di base per i diversi destinatari affinché essi non superassero il limite del 10% del fatturato previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punti 399‑404 della decisione impugnata).
27 A tal riguardo, la Commissione ha limitato la responsabilità solidale della ricorrente al 10% del suo fatturato nell’esercizio sociale più recente, pari a EUR 3,99 milioni, atteso che essa, al momento dell’adozione della decisione impugnata, non intratteneva alcun legame con il vecchio gruppo del quale la Dimon rappresentava la società holding (punto 404 della decisione impugnata).
28 Ai punti 405‑500 della decisione impugnata, la Commissione si è pronunciata sull’applicazione della comunicazione sulla cooperazione. Essa ha constatato, tra l’altro, che la ricorrente aveva rispettato le condizioni ad essa imposte per effetto della sua richiesta di riduzione dell’ammenda e ha dedotto dalla valutazione degli elementi di prova forniti e dalla sua collaborazione nel corso del procedimento che essa avrebbe beneficiato del tasso più elevato di riduzione previsto entro i limiti ad essa indicati in seguito alla sua richiesta di riduzione, vale a dire il 50% (punto 499 della decisione impugnata).
29 All’art. 2 della decisione impugnata, la Commissione ha fissato come segue, conformemente all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, gli importi delle ammende da infliggere alle imprese e associazioni di imprese destinatarie della stessa:
– Deltafina e Universal, in solido: EUR 30 milioni;
– ricorrente e Alliance One: EUR 10 milioni, l’Alliance One essendo responsabile per l’intero e la ricorrente responsabile in solido nel limite di EUR 3,99 milioni;
– Transcatab e Alliance One, in solido: EUR 14 milioni;
– Romana Tabacchi: EUR 2,05 milioni;
– APTI: EUR 1 000;
– Unitab: EUR 1 000.
Procedimento
30 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2006, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.
31 Nel ricorso, la ricorrente ha chiesto, tra l’altro, la riunione della presente causa con quella attinente al ricorso proposto, il 24 gennaio 2006, dall’Alliance One, diretto all’annullamento parziale della decisione impugnata (causa T‑25/06, Alliance One International/Commissione). Un’istanza analoga è stata formulata dall’Alliance One.
32 Il 14 febbraio 2006, l’Alliance One ha pagato l’intero importo dell’ammenda che era stata inflitta ad essa e alla ricorrente dalla Commissione, laddove la ricorrente era responsabile solidale solo per una parte di detto importo, cioè EUR 3,99 milioni.
33 Il 4 luglio 2006, la ricorrente è stata posta in liquidazione, senza averne mai informato il Tribunale.
34 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2006, la ricorrente ha ribadito la propria istanza di riunione della presente causa con la causa T‑25/06. Il 21 agosto 2006, l’Alliance One ha presentato le proprie osservazioni su tale istanza, dichiarandosi favorevole alla riunione.
35 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 21 agosto 2006, la Commissione ha osservato che essa considerava che la riunione di tali cause non avrebbe consentito di migliorare sensibilmente l’efficacia del procedimento e che essa si sarebbe rimessa all’equa valutazione del Tribunale.
36 Il Tribunale non ha accolto detta istanza di riunione.
37 In seguito ad un’istanza di fallimento presentata, il 27 dicembre 2006, da uno dei suoi creditori dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, sezione fallimentare (in prosieguo: il «Tribunale fallimentare di Roma»), il 5 marzo 2007 la ricorrente ha presentato, ai sensi dell’art. 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, come modificato (Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia del 6 aprile 1942, supplemento straordinario n. 81; in prosieguo: la «legge fallimentare»), una domanda di ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni (in prosieguo: il «concordato preventivo») dinanzi allo stesso giudice. Con decreto 27 novembre 2007, il Tribunale fallimentare di Roma ha omologato il concordato preventivo proposto dalla ricorrente.
38 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato le parti a produrre taluni documenti. Le parti hanno ottemperato a tale domanda entro il termine impartito.
39 Le parti hanno svolto le proprie difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 29 novembre 2010.
40 In udienza, la Commissione, avendo appreso qualche giorno prima che la ricorrente era in liquidazione dal luglio 2006, ha fatto valere, sostanzialmente, che quest’ultima aveva perduto il proprio interesse ad agire nella presente causa, dato che l’Alliance One aveva pagato l’intero importo che era stato inflitto loro, compresa la somma di EUR 3,99 milioni che doveva pagare in solido con la ricorrente senza chiedere a quest’ultima il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda pagata, sebbene essa si trovasse in liquidazione.
41 Il Tribunale ha quindi invitato la ricorrente, a titolo di misura di organizzazione del procedimento adottata ai sensi dell’art. 64 del regolamento di procedura, a fornirgli qualsiasi informazione e documento rilevanti in merito a qualsiasi accordo da essa concluso con l’Alliance One per quanto riguarda il pagamento dell’ammenda da parte di quest’ultima e la possibilità di chiedere il rimborso di una parte dell’ammenda pagata, del che si è preso atto nel verbale di udienza. Tale misura di organizzazione del procedimento è stata successivamente riprodotta in una lettera del Tribunale, inviata alla ricorrente l’8 dicembre 2010.
42 Peraltro, in risposta ad un quesito del Tribunale, la ricorrente ha precisato che, con la seconda frase del terzo capo delle sue conclusioni (v. punto 57 infra), essa intendeva solo ottenere la riduzione dell’importo della parte di ammenda da pagare in solido con l’Alliance One.
43 Con lettera del 6 gennaio 2011, la ricorrente ha ottemperato alla domanda formulata dal Tribunale in udienza ed ha prodotto un certo numero di documenti. Essa ha tuttavia omesso di precisare che aveva avviato una procedura di concordato preventivo e che tale procedura era ancora in corso. In sostanza, essa ha fatto valere che manteneva un interesse ad agire nella presente causa.
44 Il 21 febbraio 2011, nelle sue osservazioni sulla lettera della ricorrente del 6 gennaio 2011, la Commissione ha ribadito che quest’ultima aveva perduto qualsiasi interesse ad agire nella presente causa. Inoltre, essa ha prodotto un documento della Camera di Commercio di Roma attinente allo stato patrimoniale della ricorrente e che certifica che una procedura di concordato preventivo, registrata con il numero 3/07, era stata avviata nei confronti della ricorrente il 21 maggio 2007. Essa ha altresì osservato che il Tribunale poteva ordinare una misura di organizzazione del procedimento, conformemente all’art. 64, n. 4, del regolamento di procedura, diretta a chiedere informazioni all’Alliance One per quanto riguardava l’esercizio da parte di quest’ultima del suo diritto di agire nei confronti della ricorrente per essere rimborsata di una parte dell’importo dell’ammenda pagata.
45 Con lettera dell’11 marzo 2011, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sulle osservazioni della Commissione del 21 febbraio 2011, opponendosi ad una misura di organizzazione del procedimento diretta a chiedere informazioni all’Alliance One e facendo valere che la Commissione aveva commesso un abuso di procedura.
46 Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64, n. 3, lett. c), del regolamento di procedura, il Tribunale ha posto taluni quesiti all’Alliance One con lettera del 17 marzo 2011.
47 Con lettera del 30 marzo 2011, l’Alliance One ha risposto ai quesiti posti dal Tribunale il 17 marzo 2011. Essa ha osservato, in sostanza, che non aveva ancora agito contro la ricorrente per essere rimborsata di una parte dell’importo dell’ammenda pagata, in quanto ha preferito attendere l’esito del presente procedimento. Essa ha altresì precisato che, per avviare un’azione siffatta, sarebbe stata «costretta con ogni probabilità a cercare di ottenere una sentenza per ricevere la quota [della ricorrente] ed un ordine di pagamento fondato su tale sentenza». Essa afferma peraltro che, in caso di annullamento totale o parziale dell’ammenda da parte del Tribunale, sarebbe stata obbligata a restituire alla ricorrente, con gli interessi, l’importo rimborsato, il che avrebbe reso l’intero procedimento «lungo, oneroso e dispendioso». Inoltre, essa ha ritenuto che la propria azione non fosse prescritta e che non lo sarebbe stata prima della fine del presente procedimento. Infine, ha ricordato che l’esistenza di una procedura di concordato preventivo non impediva ad un creditore di adire i giudici competenti per ottenere una sentenza di accertamento nei confronti del debitore oggetto di detto concordato e di chiedere un ordine di pagamento fin dall’adozione del decreto di omologazione.
48 Con lettere, rispettivamente, del 18 e del 19 aprile 2011, la ricorrente e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni sulle informazioni fornite dall’Alliance One.
49 Con lettera del 12 maggio 2011, il Tribunale ha invitato la ricorrente, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, a produrre taluni documenti attinenti alla procedura di concordato preventivo in corso dinanzi al Tribunale fallimentare di Roma, nonché a fornire tutte le informazioni rilevanti relative all’esecuzione di detto concordato.
50 Con lettera del 20 maggio 2011, la ricorrente ha ottemperato a tali richieste. Essa ha prodotto segnatamente l’istanza di concordato preventivo nonché la proposta di concordato del 5 marzo 2007, inviata ai suoi creditori, il decreto di omologazione del concordato preventivo, adottato dal Tribunale fallimentare di Roma il 27 novembre 2007, nonché altri documenti relativi allo stato di esecuzione di detto concordato.
51 Il 25 maggio 2011 si è svolta un’udienza dinanzi al Tribunale fallimentare di Roma per valutare l’esecuzione del concordato e/o per stabilire la sua eventuale risoluzione o il suo annullamento, ai sensi dell’art. 186 della legge fallimentare italiana.
52 Il 1° giugno 2011, su domanda del Tribunale, la ricorrente ha prodotto l’elenco dei creditori che aveva allegato all’istanza di concordato preventivo presentata dinanzi al Tribunale fallimentare di Roma il 5 marzo 2007. Tale elenco non menziona crediti dell’Alliance One nei confronti della ricorrente.
53 Il 15 giugno 2011 si è svolta una nuova udienza dinanzi al Tribunale fallimentare di Roma.
54 Il 21 giugno 2011 la Commissione ha presentato le proprie osservazioni sui documenti prodotti dalla ricorrente con la sua lettera del 20 maggio 2011, nonché sull’elenco dei creditori da essa depositato il 1° giugno 2011.
55 Con lettera del 13 luglio 2011, in risposta ad una nuova misura di organizzazione del procedimento, la ricorrente ha risposto a taluni quesiti del Tribunale, ha prodotto taluni documenti e ha preso posizione sulla questione se vi fosse ancora luogo a statuire sul presente ricorso ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura.
56 Il 29 luglio 2011, su domanda del Tribunale, la Commissione ha preso posizione sulla questione se vi fosse ancora luogo a statuire sul presente ricorso ai sensi dello stesso articolo.
Conclusioni delle parti
57 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 1, n. 1, lett. a), della decisione impugnata in quanto fa riferimento ad un periodo di infrazione più lungo, che si considera terminato il 19 febbraio 2002 invece del 15 gennaio 2002, al più tardi;
– annullare l’art. 2, lett. b), della decisione impugnata in quanto essa avrebbe dovuto beneficiare dell’immunità totale dalle ammende in forza della comunicazione sulla cooperazione;
– in via subordinata, riformare l’art. 2, lett. b), della decisione impugnata e ridurre sostanzialmente «l’importo dell’ammenda inflittale in solido con l’Alliance One»;
– condannare la Commissione alle spese;
– ordinare, ai sensi dell’art. 50, n. 4, del regolamento di procedura, la riunione della presente causa e di quella attinente al ricorso proposto dall’Alliance One contro la decisione impugnata.
58 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
59 In forza dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, sentite le parti, rilevare l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico o dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è luogo a statuire.
60 Secondo la giurisprudenza, il difetto di interesse ad agire rappresenta un motivo di improcedibilità di ordine pubblico che il giudice dell’Unione europea può esaminare d’ufficio (v. sentenza del Tribunale 28 settembre 2004, causa T‑310/00, MCI/Commissione, Racc. pag. II‑3253, punto 45, e la giurisprudenza citata, e ordinanza del Tribunale 10 marzo 2005, causa T‑228/00, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e a./Commissione, cause riunite T‑229/00, causa T‑242/00, causa T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, causa T‑250/00, causa T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, causa T‑265/00, causa T‑267/00, causa T‑268/00, causa T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, causa T‑281/00, causa T‑287/00 e T‑296/00, Racc. pag. II‑787, punto 22, e la giurisprudenza citata). Si deve considerare che, per quanto riguarda il venir meno dell’interesse ad agire durante il procedimento, anch’esso può essere esaminato d’ufficio dal giudice dell’Unione.
61 Nella fattispecie, poiché le parti sono state sentite, occorre esaminare anzitutto l’argomentazione sviluppata dalla Commissione in udienza e le sue osservazioni sulle risposte della ricorrente ai quesiti scritti posti dal Tribunale, secondo cui quest’ultima ha sostanzialmente perduto qualsiasi interesse alla prosecuzione del presente procedimento in quanto l’importo dell’ammenda da pagare in solido è stato interamente pagato dall’Alliance One, la quale non ha agito nei confronti della ricorrente per essere rimborsata di una parte dell’importo dell’ammenda pagata.
Argomenti delle parti
62 La Commissione fa valere, in sostanza, che la ricorrente non ha interesse a proseguire il presente procedimento, atteso che l’importo dell’ammenda che essa doveva pagare in solido con l’Alliance One è stato interamente pagato nel febbraio 2006 da quest’ultima, la quale non ha agito nei confronti della ricorrente per essere rimborsata di una parte dell’importo dell’ammenda pagata. A tal riguardo, essa solleva dubbi quanto all’esistenza di un diritto dell’Alliance One di chiedere un siffatto rimborso da parte della ricorrente. A suo avviso, un diritto del genere non risulterebbe né dall’istanza di concordato preventivo della ricorrente, né dalle sue scritture contabili, depositate presso il registro delle imprese conformemente alla legge italiana. Essa ritiene che ciò possa spiegarsi con l’esistenza di una garanzia o di un qualsiasi altro atto in forza del quale l’Alliance One si sarebbe impegnata, al momento della vendita delle proprie azioni alla ricorrente, a pagare l’intera ammenda che era stata inflitta loro.
63 La Commissione confuta inoltre gli argomenti dedotti dalla ricorrente per confermare la persistenza del suo interesse ad agire nel presente procedimento.
64 Per quanto riguarda il presunto interesse della ricorrente a difendersi da eventuali azioni di terzi per risarcimento danni, la Commissione fa valere, nelle proprie osservazioni del 21 febbraio 2011 sulla lettera della ricorrente del 6 gennaio 2011, che quest’ultima non ha fornito indicazioni su azioni giudiziarie avviate o quanto meno previste da terzi lesi dai comportamenti illeciti. Quanto alle lettere, contenenti una richiesta di risarcimento danni, versate al fascicolo dalla ricorrente rispettivamente il 20 maggio ed il 13 luglio 2011, la Commissione osserva che esse non provano l’avvio di un’azione e, soprattutto, che un’azione siffatta non è prescritta.
65 Per quanto riguarda infine il supposto obbligo della ricorrente di rimborsare all’Alliance One una parte dell’ammenda pagata da quest’ultima, la Commissione osserva che non è verosimile che l’Alliance One agisca ormai nei confronti della ricorrente per ottenere un siffatto rimborso, soprattutto alla luce del fatto che essa non ha reagito alla messa in liquidazione della ricorrente e all’avvio della procedura di concordato preventivo. Sarebbe altresì difficile conciliare l’apparente esistenza di un siffatto diritto in capo all’Alliance One e l’inerzia di quest’ultima per tanti anni. D’altronde, le intenzioni dell’Alliance One quanto alla possibilità di agire nei confronti della ricorrente per essere rimborsata di una parte dell’importo dell’ammenda pagata non risulterebbe chiaramente dalla risposta di quest’ultima ai quesiti scritti del Tribunale. Inoltre, poiché il diritto dell’Alliance One di agire nei confronti della ricorrente per essere rimborsata di una parte dell’importo dell’ammenda pagata si fonda direttamente sulla decisione impugnata, sarebbe difficile comprendere quale tipo di difficoltà potrebbe sussistere per ottenere un’ingiunzione da parte del giudice italiano.
66 La ricorrente sostiene di avere un interesse evidente e diretto alla prosecuzione del procedimento. A suo avviso, anche se essa è oggetto di una procedura di liquidazione e anche se la sua ex controllante, l’Alliance One, può aver pagato, provvisoriamente, l’intero importo dell’ammenda che era stata inflitta loro e della quale era stata dichiarata responsabile in solido per EUR 3,99 milioni, ciò non incide sul suo interesse a proseguire il procedimento.
67 La ricorrente fa anzitutto valere che il proprio interesse ad agire risulta dal suo diritto fondamentale ad un giudice, che essa deduce dall’art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), come recepito nell’ordinamento giuridico dell’Unione dall’art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389).
68 Al riguardo, la ricorrente ricorda che i motivi da essa dedotti a sostegno del proprio ricorso attengono, in primo luogo, alla qualificazione giuridica di taluni fatti (segnatamente l’imputazione di responsabilità per taluni accordi preparatori rispetto agli accordi interprofessionali, l’esistenza di circostanze attenuanti, l’incidenza delle dimensioni limitate del mercato sulla valutazione del suo comportamento e l’applicazione di un’ammenda meno severa), in secondo luogo alla durata più breve dell’infrazione contestatale e, in terzo luogo, all’erronea applicazione, da parte della Commissione, della comunicazione sulla cooperazione (in quanto essa cercherebbe di ottenere un’immunità totale o, in via subordinata, un’«immunità parziale» dalle ammende, conformemente all’art. 23 di detta comunicazione).
69 La ricorrente sostiene inoltre che il proprio interesse a proseguire il presente procedimento non sarebbe limitato all’ammenda, bensì riguarderebbe altresì la responsabilità imputatale per un certo comportamento e la valutazione giuridica di tale comportamento.
70 La ricorrente fa poi valere che il proprio interesse ad agire risulta altresì dal proprio diritto a difendersi da eventuali ricorsi per risarcimento danni ovvero dalla possibilità che terzi possano far valere la sua responsabilità per le infrazioni constatate nella decisione impugnata, una volta che questa sia divenuta definitiva. A tal riguardo, essa ha allegato alla propria lettera del 20 maggio 2011 una lettera inviatale da una cooperativa italiana di produttori di tabacco, contenente una domanda di risarcimento per un importo pari a EUR 2,3 milioni, per violazione delle regole di concorrenza derivante dalle pratiche sanzionate dalla decisione impugnata. Anche il rapporto redatto dal liquidatore del concordato preventivo il 14 aprile 2011 attesterebbe una siffatta domanda di risarcimento.
71 La ricorrente sostiene anche di disporre di un interesse obiettivo e diretto ad ottenere una riduzione, ovvero l’annullamento integrale, dell’ammenda. Al riguardo, essa rammenta, in primo luogo, che conformemente all’art. 1292 del codice civile italiano, essa potrebbe in futuro trovarsi di fronte ad un’azione di regresso dell’Alliance One. Peraltro, essa rileva che, in applicazione del diritto italiano, i suoi amministratori sono tenuti a proteggere gli interessi dei suoi creditori da qualsiasi possibile contingenza. In secondo luogo, essa sostiene che gli accordi relativi alla vendita delle proprie azioni non menzionano affatto il procedimento avviato dinanzi alla Commissione che ha condotto alla decisione impugnata e non contengono un’esplicita garanzia di indennità a suo favore per qualsiasi ammenda derivante dalla decisione della Commissione. Pertanto, essa ritiene evidente il proprio interesse a proseguire il presente procedimento fino al suo termine, in quanto non si può escludere che l’Alliance One eserciti in avvenire un’azione nei suoi confronti al fine di ottenere il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda pagata. In terzo luogo, essa fa valere che, anche se gli accordi citati prevedevano un eventuale indennizzo per l’ammenda inflitta dalla Commissione, la validità di tale indennizzo sarebbe compromessa se essa fosse privata del proprio diritto di contestare la decisione dinanzi al Tribunale chiedendo l’immunità totale o una riduzione dell’importo dell’ammenda.
72 La ricorrente ritiene altresì che la risposta dell’Alliance One ai quesiti scritti del Tribunale confermi peraltro l’esistenza del suo interesse ad agire. In primo luogo, emergerebbe da tale risposta che il rischio di eventuali azioni per risarcimento da parte di terzi sarebbe ancora attuale, atteso che tali azioni non sarebbero ancora prescritte secondo la legge italiana. In secondo luogo, essa osserva che il diritto dell’Alliance One di agire nei suoi confronti al fine di ottenere il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda pagata non è prescritto. In terzo luogo, essa sostiene che rimarrebbe l’unica responsabile per il pagamento della somma di EUR 3,99 milioni nel caso in cui fosse accolto il ricorso dell’Alliance One nella causa T‑25/06 e, pertanto, sarebbe evidente il suo interesse ad agire.
73 Nella sua risposta del 20 maggio 2011, la ricorrente sostiene che l’art. 168 della legge fallimentare italiana non limita il diritto dei creditori anteriori di chiedere ai giudici competenti, durante il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo e la data in cui il decreto di omologazione di quest’ultimo diviene definitivo, la pronuncia di una sentenza di accertamento nei confronti del debitore nell’ambito della procedura di concordato preventivo, e di adire, dopo tale periodo, i giudici competenti per ottenere l’esecuzione del credito da parte del debitore in situazione di concordato preventivo.
74 Secondo la ricorrente, dopo l’omologazione e durante l’effettiva esecuzione del concordato preventivo, i creditori anteriori che non erano d’accordo o che non hanno votato non sono limitati nell’esecuzione dei loro crediti nei confronti del liquidatore della società e per il suo tramite. Del resto, essi sarebbero tenuti a rispettare, eventualmente, le quote di indennizzo dei creditori e i termini fissati nel concordato preventivo omologato. Peraltro, i creditori anteriori non sarebbero limitati nell’esercizio dei loro diritti neanche dopo la fine dell’esecuzione del concordato preventivo, sempre rispettando le quote e i termini fissati nel concordato preventivo omologato per tutti i creditori. Pertanto, l’Alliance One potrebbe ancora adire il giudice competente per ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento nei suoi confronti.
75 Inoltre, la ricorrente precisa che la questione se il concordato preventivo possa essere eseguito o annullato, conformemente all’art. 186 della legge fallimentare italiana, è attualmente oggetto di dibattito dinanzi al Tribunale fallimentare di Roma. In caso di annullamento del concordato, sarebbero applicabili gli artt. 137 e 138 di detta legge, il che comporterebbe l’automatica riapertura della procedura di fallimento nei confronti della ricorrente. Tuttavia, in un’ipotesi siffatta, essa non verrebbe privata del proprio interesse a proseguire il presente procedimento. Infatti, a suo avviso, l’Alliance One può sempre chiedere il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda pagata mediante una domanda di ammissione al passivo fallimentare.
76 Infine, nella sua lettera del 13 luglio 2011, la ricorrente ricorda che l’Alliance One ha chiaramente esposto le ragioni per cui non aveva ancora esercitato il proprio diritto di agire nei suoi confronti per essere rimborsata di una parte dell’importo dell’ammenda pagata (v. punto 47 supra). Essa fa poi valere, in sostanza, che non era tenuta, in applicazione del diritto italiano, a far figurare l’Alliance One nei propri libri contabili, in assenza di una domanda esplicita di rimborso da parte di quest’ultima, e, di conseguenza, nell’elenco dei creditori redatto al momento della domanda di ammissione al concordato preventivo. A suo avviso, la legge fallimentare italiana ed i principi contabili applicabili non obbligano in alcun caso ad includere nei libri contabili la possibilità contingente di una domanda dell’Alliance One qualora una domanda siffatta non sia ancora stata formulata e non siano definitivi né l’esistenza né l’importo di una domanda del genere.
Giudizio del Tribunale
77 Occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza consolidata, un ricorso volto all’annullamento e/o alla riforma di una decisione proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento e/o alla riforma dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento e/o la riforma dell’atto impugnato possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v., in tal senso, ordinanza della Corte 5 marzo 2009, causa C‑183/08 P, Commissione/Provincia di Imperia, non pubblicata nella Raccolta, punto 19; v. sentenze del Tribunale MCI/Commissione, punto 60 supra, punto 44, e la giurisprudenza citata, e 18 marzo 2010, causa T‑189/08, Forum 187/Commissione, Racc. pag. I‑1039, punto 62, e la giurisprudenza citata) e che quest’ultima dimostri un interesse esistente ed effettivo all’annullamento e/o alla riforma di tale atto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 19 giugno 2009, causa T‑269/03, Socratec/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 36, e la giurisprudenza citata).
78 Tale interesse deve permanere fino alla pronuncia della sentenza, pena il non luogo a statuire (v. sentenza della Corte 7 giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/Commissione, Racc. pag. I‑4333, punto 42, e la giurisprudenza citata). Tale esigenza garantisce infatti che, a livello procedurale, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, i giudici non siano investiti di domande di pareri e/o di questioni meramente teoriche (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 17 ottobre 2005, causa T‑28/02, First Data e a./Commissione, Racc. pag. II‑4119, punto 36, e sentenza Socratec/Commissione, punto 77 supra, punto 36).
79 È stato inoltre dichiarato che, qualora l’interesse invocato da un ricorrente riguardi una situazione giuridica futura, quest’ultimo dovrebbe dimostrare che il pregiudizio a tale situazione si rivela certo già al momento presente. Di conseguenza, un ricorrente non può far valere situazioni future ed incerte per giustificare il suo interesse a chiedere l’annullamento e/o la riforma dell’atto impugnato (sentenze del Tribunale 17 settembre 1992, causa T‑138/89, NBV e NVB/Commissione, Racc. pag. II‑2181, punto 33; 14 aprile 2005, causa T‑141/03, Sniace/Commissione, Racc. pag. II‑1197, punto 26, e Socratec/Commissione, punto 77 supra, punto 39).
80 Va infine ricordato che, secondo la giurisprudenza, è al ricorrente che spetta fornire la prova del suo interesse ad agire, che costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale (v., in tal senso e per analogia, ordinanza della Corte 31 luglio 1989, causa 206/89 R, S./Commissione, Racc. pag. 2841, punto 8; ordinanza del Tribunale 30 aprile 2003, causa T‑167/01, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commissione, Racc. pag. II‑1873, punto 58, e sentenza Sniace/Commissione, punto 79 supra, punto 31).
81 Nella fattispecie, in udienza la Commissione ha dedotto fatti nuovi, avvenuti dopo la proposizione del ricorso e che potevano suggerire il venir meno dell’interesse ad agire della ricorrente, in quanto l’Alliance One aveva interamente pagato l’importo dell’ammenda inflitta loro, senza aver agito nei confronti della ricorrente per ottenere il rimborso di una parte dell’importo di tale ammenda.
82 Al riguardo, va rilevato che è pacifico che l’Alliance One ha pagato, nel febbraio 2006, l’intero importo dell’ammenda che era stata inflitta dalla Commissione a quest’ultima e alla ricorrente, la quale era responsabile in solido solo per una parte di detto importo, vale a dire per EUR 3,99 milioni, e che, ad oggi, essa non ha agito nei confronti della ricorrente per ottenere il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda pagata. Inoltre, è giocoforza constatare che la ricorrente è stata posta in liquidazione nel luglio 2006 e che, dal maggio 2007, essa è oggetto di una procedura di concordato preventivo dinanzi al Tribunale fallimentare di Roma tuttora in corso, fatti di cui la ricorrente ha omesso di informare il Tribunale di propria iniziativa.
83 Va altresì ricordato che, stando ai capi di conclusioni del suo ricorso, la ricorrente intende ottenere, da un lato, l’annullamento parziale della decisione impugnata nella parte in cui la Commissione avrebbe erroneamente applicato la comunicazione sulla cooperazione nei suoi confronti, in quanto non le avrebbe concesso l’immunità totale allorché ha deciso di non accordarla alla Deltafina, e in quanto essa avrebbe commesso un errore, di circa un mese, nella fissazione della durata della sua partecipazione all’intesa e, dall’altro, in via subordinata, una riduzione dell’importo dell’ammenda che essa deve pagare in solido con l’Alliance One.
84 Tuttavia, come sottolinea giustamente la Commissione, il ricorso della ricorrente riguarda essenzialmente l’importo dell’ammenda. Infatti, l’esame dei motivi dedotti dalla ricorrente rivela che tutti gli argomenti relativi all’imputazione a quest’ultima della responsabilità di un certo comportamento e alla valutazione giuridica di tale comportamento, che non sono dedotti a sostegno del suo motivo principale, secondo cui essa avrebbe dovuto beneficiare di un’immunità dalle ammende, sono soltanto volti ad ottenere in via subordinata, per il caso di rigetto di detto motivo principale, una riduzione dell’importo dell’ammenda che essa deve pagare in solido con l’Alliance One, vale a dire dell’importo di EUR 3,99 milioni. A tal riguardo, si deve inoltre rilevare che né un’eventuale diversa valutazione giuridica dei fatti menzionati dalla ricorrente, né la valutazione di una durata asseritamente più breve di qualche settimana dell’infrazione contestata all’impresa in questione le consentirebbero di ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda che essa deve pagare in solido con l’Alliance One ad un livello inferiore a quello fissato nella decisione impugnata.
85 Ne consegue che, nelle circostanze di specie, l’annullamento o la riforma della decisione impugnata nel senso richiesto dalla ricorrente non le procurerebbe alcun beneficio, atteso che l’ammenda che le è stata inflitta è già stata interamente pagata dall’Alliance One, suo codebitore solidale e che quest’ultima, pur non avendo alcun legame giuridico con la ricorrente (v. punto 1 supra), non ha agito nei suoi confronti per ottenere il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda pagata, sebbene siano trascorsi più di cinque anni da tale pagamento.
86 La ricorrente ritiene tuttavia di conservare un interesse ad agire nel presente procedimento, in quanto l’Alliance One potrebbe sempre agire nei suoi confronti per ottenere il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda pagata, malgrado la procedura di concordato preventivo pendente.
87 A tal riguardo, occorre constatare che la ricorrente, cui spetta fornire la prova del suo interesse ad agire (v. punto 80 supra), non ha sufficientemente dimostrato che l’Alliance One era titolare di un credito nei suoi confronti né che, anche supponendo l’esistenza di detto credito, l’Alliance One fosse ancora in grado o avesse l’intenzione di recuperare tale credito e, pertanto, che essa avesse un interesse esistente ed attuale a chiedere l’annullamento e/o la riduzione dell’importo dell’ammenda che era stata loro inflitta nella decisione impugnata. Infatti, essa si è limitata ad affermare che i contratti relativi al trasferimento delle azioni della società ai suoi azionisti attuali non contenevano alcuna garanzia esplicita di indennizzo in suo favore per qualsiasi ammenda derivante dalla decisione impugnata e a sostenere che, di conseguenza, l’Alliance One potrebbe sempre agire nei suoi confronti per ottenere il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda pagata per il pagamento del quale essa è stata ritenuta responsabile in solido.
88 Orbene, come sottolinea la Commissione, ai sensi dell’art. 161 della legge fallimentare italiana, nella sua domanda di concordato preventivo, il debitore deve, segnatamente, presentare uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori e, dopo l’avvio della procedura di concordato preventivo, che è in sostanza una procedura di accertamento del passivo sotto il controllo del tribunale competente, il commissario giudiziale deve procedere, conformemente all’art. 171 di detta legge, alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate al momento del deposito della domanda, prima di procedere alla convocazione dei creditori all’adunanza prevista dall’art. 174 della legge fallimentare italiana. Conformemente all’art. 175 di detta legge, in occasione di detta adunanza, presieduta dal giudice delegato, il debitore e i creditori esaminano segnatamente il carattere certo dei crediti concorrenti (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Léger ai fini della sentenza della Corte 5 giugno 2003, causa C145/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑5581, I‑5583, paragrafo 79).
89 È inoltre pacifico che l’Alliance One non risultava nelle scritture contabili della ricorrente tra i creditori di quest’ultima e che essa non è stata inserita nell’elenco dei creditori redatto dalla ricorrente e verificato dal commissario giudiziale, conformemente a detto art. 161 della legge fallimentare italiana, nell’ambito della procedura di concordato preventivo avviata dinanzi al Tribunale fallimentare di Roma.
90 Peraltro, la tesi della ricorrente secondo cui essa non era tenuta a far figurare nei propri libri contabili il credito dell’Alliance One nei suoi confronti e ad iscrivere quest’ultima nell’elenco dei propri creditori non trova alcun fondamento nell’ambito delle disposizioni della legge fallimentare italiana e del codice civile italiano cui fa riferimento la ricorrente e, comunque, è noto che la finalità di qualsiasi concordato consiste, in sostanza, nel trovare un accordo con tutti i creditori, dopo aver fornito un’immagine esatta della situazione finanziaria della società e sotto il controllo di un’autorità giudiziaria, al fine di evitare il fallimento di detta società. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, poiché l’Alliance One ha pagato l’intero importo dell’ammenda che era stata inflitta loro nella decisione impugnata, essa avrebbe potuto agire immediatamente nei confronti della ricorrente, sul fondamento stesso di detta decisione, per ottenere il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda pagata, il che essa ha peraltro confermato nella sua lettera del 30 marzo 2011. In ogni caso, come precisato al punto 88 supra, la legge fallimentare italiana prevede che il carattere certo dei crediti concorrenti sia esaminato e discusso in occasione dell’adunanza dei creditori.
91 Inoltre, sebbene abbia qualificato l’Alliance One come «creditore anteriore» ai sensi dell’art. 184 della legge fallimentare italiana, la ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione in proposito, né sulle ragioni per cui l’Alliance One non ha neanche tentato di iscrivere il proprio credito in detto procedimento e non vi si è opposta, nonostante il fatto che un credito siffatto, il cui importo era nettamente più elevato di quello di tutti gli altri crediti effettivamente registrati, potesse eventualmente influenzare la decisione degli altri creditori di aderire alla proposta di concordato preventivo formulata dalla ricorrente. Infatti, qualora il credito dell’Alliance One nei confronti della ricorrente fosse stato registrato, esso avrebbe avuto un impatto non trascurabile sul concordato omologato dal Tribunale fallimentare di Roma.
92 Occorre altresì osservare che, secondo la ricorrente, sebbene i negoziati relativi all’acquisto delle azioni della società si siano svolti dopo l’invio della comunicazione degli addebiti da parte della Commissione, i termini degli accordi riguardanti il trasferimento di tali azioni ai suoi azionisti attuali non contengono alcuna menzione esplicita del procedimento amministrativo che ha condotto alla decisione impugnata e non contemplano alcuna garanzia o indennità in suo favore quanto all’eventuale ammenda che la Commissione le avrebbe inflitto. Emerge tuttavia dal fascicolo che, dopo aver preso conoscenza dell’importo dell’ammenda da essa dovuta in solido con l’Alliance One, che supera il valore delle sue azioni, la ricorrente non ha tentato di ottenere alcun indennizzo da parte dell’Alliance One per occultamento di informazioni. Essa ha invece lamentato, nella propria domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, la mancata divulgazione, da parte dell’Alliance One, durante i negoziati relativi a detto trasferimento delle azioni, di altri «fatti e circostanze che si sono successivamente rivelati pregiudizievoli». Emerge altresì dal fascicolo che, qualche mese dopo la presentazione di detta domanda di ammissione al concordato, essa ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma, a tale riguardo, l’Intabex, controllata dell’Alliance One, che le aveva trasferito le azioni, chiedendo il pagamento da parte di quest’ultima di EUR 7,3 milioni, e che l’Alliance One non ha neanche presentato una domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda pagata.
93 Alla luce di tutto quanto precede, non è escluso che l’Alliance One si sia accollata il pagamento della parte dell’ammenda spettante alla ricorrente o che essa abbia da allora rinunciato a chiederle il rimborso.
94 Per di più, occorre rilevare non solo che, come constatato al punto 47 supra, l’Alliance One non ha agito nei confronti della ricorrente per ottenere il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda pagata, ma altresì che, nella sua lettera del 30 marzo 2011, essa ha omesso di indicare esplicitamente se e quando avesse l’intenzione di avviare un’azione siffatta. A tal riguardo, va precisato che, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente nella sua lettera del 6 gennaio 2011, il tipo di concordato preventivo da essa scelto, vale a dire quello con cessione dei beni, è volto essenzialmente alla liquidazione dei beni del debitore al fine di soddisfare collettivamente i creditori e comporta una cessazione di attività. Tale valutazione non è contestata dalla ricorrente ed è peraltro chiaramente confermata dai suoi bilanci relativi agli esercizi 2008 e 2009, versati agli atti dalla Commissione.
95 Si deve aggiungere, come osservato dalla Commissione, che non vi è alcuna menzione del presente procedimento nel rapporto dettagliato, datato 14 aprile 2011, della situazione finanziaria della ricorrente sottoposto dal liquidatore giudiziario al comitato dei creditori, sebbene detto rapporto attesti un certo numero di altre controversie pendenti. Orbene, tale fatto dimostra che, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, l’esito del presente procedimento è stato considerato da quest’ultima privo di rilevanza tanto per il suo futuro finanziario quanto per i suoi creditori.
96 Inoltre, per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui essa resterebbe l’unica responsabile per il pagamento della somma di EUR 3,99 milioni nel caso in cui l’Alliance One vincesse la causa T‑25/06, occorre rilevare che, con sentenza 9 settembre 2011, pronunciata in detta causa, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento dell’Alliance One e che quest’ultima rimane, di conseguenza, responsabile in solido del pagamento di detta somma, da essa già versata nel febbraio 2006.
97 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui il suo interesse ad agire deriva dal suo diritto fondamentale di accedere ad un giudice, che essa trae dall’art. 6 della CEDU, sancito dall’art. 47 della carta dei diritti fondamentali, occorre rammentare, anzitutto, che l’interesse ad agire costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale (v. punto 80 supra). Va poi rilevato che il diritto ad un tribunale, di cui il diritto di accesso al giudice costituisce un aspetto particolare, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto attiene alle condizioni di ricevibilità di un ricorso. Tali limitazioni non possono tuttavia restringere l’accesso al giudice di cui dispone un singolo in un modo o in misura tali che il suo diritto ad un tribunale ne risulti pregiudicato nella sua stessa essenza. Esse devono tendere ad una finalità legittima e deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e la finalità perseguita (v., in tal senso e per analogia, ordinanza della Corte 16 novembre 2010, causa C‑73/10 P, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione, Racc. pag. I‑11535, punto 53).
98 Orbene, non si può sostenere che un presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale come l’interesse ad agire, volto in particolare a garantire una buona amministrazione della giustizia, e la sua applicazione nella fattispecie, hanno impedito alla ricorrente di avvalersi del mezzo di impugnazione disponibile contro la decisione impugnata (v., in tal senso e per analogia, ordinanza Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione, punto 97 supra, punto 55).
99 Infatti, se il requisito di un interesse ad agire può apparire una limitazione al diritto ad un tribunale, tale presupposto non costituisce manifestamente una violazione dell’essenza stessa di tale diritto, poiché l’esigenza che, al momento della proposizione del ricorso e fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, il ricorrente abbia un interesse ad agire contro un atto che asseritamente gli arreca pregiudizio è diretta ad una finalità legittima che, in fin dei conti, è quella di evitare, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, che il giudice dell’Unione sia investito di questioni puramente teoriche, la cui soluzione non può comportare conseguenze giuridiche o, come nel caso di specie, procurare un vantaggio al ricorrente.
100 Per quanto riguarda, in terzo luogo, il rischio che terzi intentino azioni per risarcimento nei confronti della ricorrente dinanzi al giudici nazionali, occorre osservare anzitutto che non è stato dimostrato che il pregiudizio alla situazione giuridica della ricorrente si rivelerebbe certo già al momento presente, ai sensi della giurisprudenza (v. punto 79 supra). Infatti, anche supponendo che gli atti illeciti dell’impresa in questione imputati segnatamente alla ricorrente possano essere stati all’origine di atti idonei a far sorgere la responsabilità di quest’ultima alla luce del diritto nazionale applicabile, è giocoforza constatare che un eventuale ricorso per risarcimento dinanzi ai giudici nazionali non dipende da un eventuale annullamento della decisione impugnata. In ogni caso, la ricorrente non ha prodotto elementi che permettano di accertare in quali condizioni, nella fattispecie, un eventuale annullamento della decisione impugnata le consentirebbe di evitare qualsiasi rischio di proposizione nei suoi confronti, da parte di terzi che si ritengano parti lese, di un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale. A tal riguardo, occorre inoltre osservare che la ricorrente si è limitata a versare al fascicolo, in allegato rispettivamente alle sue lettere del 20 maggio e del 13 luglio 2011, ossia in tempi sospetti, semplici lettere di cui essa è la destinataria insieme agli altri tre trasformatori interessati dalla decisione impugnata, contenenti una domanda di risarcimento danni da parte di una cooperativa di produttori di tabacco oramai in liquidazione, con sede nella provincia di Lecce (Italia). Orbene, lettere del genere, una delle quali non reca neanche la data di spedizione ed è stata ricevuta dalla ricorrente solo dopo che il suo interesse ad agire nel presente procedimento è stato rimesso in discussione, non dimostrano di per sé l’esistenza di un’azione per risarcimento avviata da terzi danneggiati dai comportamenti illeciti indicati nella decisione impugnata. Peraltro, considerato che la ricorrente non ha contestato l’accertamento della Commissione nella decisione impugnata relativo all’infrazione commessa dall’impresa il cui comportamento è stato imputato ad essa e all’Alliance One, il presente procedimento non ha alcun rapporto con un’eventuale azione avviata da terzi sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati in detta decisione. Infine, va rilevato che, anche supponendo che azioni del genere, future ed incerte, possano effettivamente essere avviate nei confronti della Mindo, queste non potrebbero avere alcun effetto sostanziale sulla ricorrente, dato che essa già ora non è più in grado di pagare i suoi creditori attuali.
101 In quarto luogo, se da un lato la ricorrente fa valere l’obbligo per i suoi amministratori, ed ora per il suo liquidatore, in applicazione del diritto italiano, di tutelare gli interessi dei creditori da qualsiasi possibile contingenza, dall’altro essa non dimostra entro quali limiti un siffatto obbligo, anche supponendolo dimostrato, le conferirebbe un interesse a proseguire il presente procedimento. Peraltro, tale argomento è in contraddizione con il comportamento del liquidatore durante la procedura di concordato, atteso che quest’ultimo, come risulta dal fascicolo, non ha neanche informato i creditori, il commissario giudiziale ed il Tribunale fallimentare di Roma dell’esistenza del presente procedimento (v. punto 95 supra).
102 Da tutte le precedenti considerazioni risulta che la ricorrente non ha dimostrato un interesse esistente ed effettivo a proseguire il presente procedimento. Ne consegue che non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
Sulle spese
103 Ai sensi dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
104 Nella fattispecie, la ricorrente ha dato prova di un comportamento non leale nei confronti del Tribunale omettendo anzitutto di informarlo del fatto che era stata posta in liquidazione prima dell’avvio della fase orale e, successivamente, malgrado le misure di organizzazione del procedimento adottate dopo l’udienza, del fatto che nel 2007 dinanzi al Tribunale fallimentare di Roma era stata aperta nei suoi confronti una procedura di concordato preventivo, tuttora in corso. Infatti, solo in seguito all’esame dei documenti presentati dalla Commissione, allegati alle sue osservazioni del 21 febbraio 2011 (v. punto 44 supra), il Tribunale ha appreso che la ricorrente era oggetto di una siffatta procedura.
105 Peraltro, la mancanza di precisione in talune risposte della ricorrente ha costretto il Tribunale ad ordinare diverse misure di organizzazione del procedimento, relative segnatamente a fatti ben precedenti rispetto all’udienza, che hanno avuto il risultato di appesantire la fase orale e di ritardarne la chiusura.
106 Alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente deve essere condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
2) La Mindo Srl è condannata alle spese.
Azizi
Cremona
Frimodt Nielsen
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 ottobre 2011.
Firme
* Lingua processuale: l’inglese.
Full & Egal Universal Law Academy