Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 8 luglio 2009 – Zenab / Commissione
(causa T‑33/06)
«Sovvenzione comunitaria – Programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus) – Invito a presentare offerte – Rigetto dell’offerta – Delega asseritamente illegittima di competenze devolute alla Commissione – Errori manifesti di valutazione – Obbligo di motivazione – Accesso ai documenti – Ricorso d’annullamento e per risarcimento danni»
1. Cultura – Programmi comunitari – Programma MEDIA Plus (Decisione del Consiglio 2000/821, artt. 8, n. 2, e 10) (v. punti 58-75, 94-128)
2. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso (v. punto 76)
3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione che nega la concessione di un sostegno finanziario nell’ambito di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (Art. 253 CE) (v. punti 137-155)
4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 162-163)
Oggetto
In primo luogo, annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2005 (rif. 648599) e, in secondo luogo, accertamento della responsabilità extracontrattuale della Comunità europea e condanna della Commissione a versare alla ricorrente l’importo di EUR 37 807 a titolo di risarcimento per le spese sostenute nell’ambito dell’invito a presentare proposte, l’importo del danno morale in ragione della lesione alla reputazione e l’importo del danno materiale derivante dal ritardo nell’esecuzione del progetto EuroVOD, nonché designazione di un esperto per valutare tale danno.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Zenab SPRL è condannata alle spese.
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