Causa T‑42/06
Bruno Gollnisch
contro
Parlamento europeo
«Privilegi e immunità — Membro del Parlamento europeo — Decisione di non difendere i privilegi e le immunità — Ricorso di annullamento — Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire — Non luogo a provvedere — Ricorso per risarcimento danni — Comportamento contestato al Parlamento — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Nesso causale»
Massime della sentenza
1. Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Evento verificatosi dopo la proposizione del ricorso atto a comportare il venir meno di tale interesse
(Art. 230 CE)
2. Privilegi e immunità delle Comunità europee — Membri del Parlamento europeo — Immunità per le opinioni o i voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni — Immunità per la durata delle sessioni
(Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, artt. 9 e 10)
3. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illegittimità — Domanda di difesa dell’immunità di un membro del Parlamento diretta a ottenere la sospensione delle azioni penali promosse nei suoi confronti
[Art. 288, secondo comma, CE; protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, art. 10, primo comma, lett. a)]
1. Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento allorché il ricorrente abbia perduto ogni interesse all’annullamento dell’atto impugnato a causa di un evento intervenuto nel corso del procedimento che ha come conseguenza che l’annullamento di tale atto non può più produrre, di per sé, effetti giuridici.
Tuttavia, un ricorrente può mantenere un interesse a chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione se l’illegittimità fatta valere può riprodursi in futuro indipendentemente dalle circostanze del caso che ha dato luogo al ricorso presentato dal ricorrente.
(v. punti 61, 68)
2. Se è pur vero che i privilegi e le immunità riconosciuti alle Comunità europee dal relativo protocollo allegato al Trattato assumono carattere funzionale in quanto mirano ad evitare ostacoli al funzionamento e all’indipendenza delle Comunità, resta il fatto che sono stati espressamente concessi ai membri del Parlamento nonché ai funzionari ed agli altri agenti delle istituzioni della Comunità. Il fatto che i privilegi e le immunità sono previsti nel pubblico interesse comunitario giustifica il potere attribuito alle istituzioni di revocare, se necessario, l’immunità, ma non implica che tali privilegi e immunità siano accordati in via esclusiva alla Comunità e non anche ai suoi funzionari, agli altri agenti e ai membri del Parlamento. Il protocollo attribuisce quindi alle persone alle quali si riferisce un diritto soggettivo di cui è assicurata la tutela mediante il sistema dei mezzi di ricorso previsto dal Trattato.
A questo proposito, si deve riconoscere al Parlamento un ampio potere discrezionale in ordine all’orientamento che intende attribuire alla decisione che faccia seguito a una domanda espressamente diretta ad ottenere che il Parlamento chieda la sospensione del procedimento penale in forza dell’art. 10, primo comma, lett. a), del citato protocollo. Tuttavia, la questione se adottare la decisione sul fondamento dell’art. 9 o su quello dell’art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo non rientra nella discrezionalità del Parlamento.
(v. punti 94, 96, 101-102)
3. Atteso che l’art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, volto – in combinato disposto con le norme di diritto nazionale cui esso rinvia – ad istituire il regime delle immunità di cui godono i membri del Parlamento sul loro territorio nazionale durante le sessioni del Parlamento, attribuisce un diritto soggettivo alle persone ivi indicate e costituisce, quindi, una norma giuridica intesa a conferire diritti ai membri del Parlamento che ne beneficiano, il Parlamento, omettendo di pronunciarsi sulla base di tale disposizione in merito ad una domanda il cui oggetto esplicito è l’ottenimento della sospensione delle azioni penali ai sensi di tale disposizione, viola in modo sufficientemente qualificato una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli.
Tuttavia, la decisione di chiedere la sospensione del procedimento penale non costituisce la necessaria conseguenza della presentazione di una domanda in tal senso al Parlamento, visto l’ampio margine discrezionale che ad esso occorre riconoscere in tale materia. Esso può infatti adottare sia una decisione di chiedere la sospensione del procedimento penale, sia una decisione di non chiederla. Pertanto, il fatto che il Parlamento non abbia accolto, sulla base di un fondamento normativo erroneo, la domanda volta a ottenere la sospensione del procedimento penale che gli era stata rivolta non può essere la causa diretta e determinante di un danno lamentato, anche a voler supporre che esso sia stato dimostrato.
(v. punti 108, 115-117)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
19 marzo 2010 (*)
«Privilegi e immunità – Membro del Parlamento europeo – Decisione di non difendere i privilegi e le immunità – Ricorso di annullamento – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a provvedere – Ricorso per risarcimento danni – Comportamento contestato al Parlamento – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale»
Nella causa T‑42/06,
Bruno Gollnisch, residente in Limonest (Francia), rappresentato dagli avv.ti W. de Saint Just e G. Dubois,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato inizialmente dai sigg. H. Krück, C. Karamarcos e dalla sig.ra A. Padowska, successivamente dai sigg. Krück, D. Moore e dalla sig.ra Padowska, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo 13 dicembre 2005 di non difendere l’immunità e i privilegi del sig. Bruno Gollnisch e, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno subito dal sig. Gollnisch a causa di tale decisione,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 gennaio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1. Protocollo sui privilegi e sulle immunità
1 L’art. 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato inizialmente al Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e in seguito, in forza del Trattato di Amsterdam, al Trattato CE (in prosieguo: il «protocollo»), prevede quanto segue:
«I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni».
2 L’art. 10 del protocollo dispone:
«Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:
a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,
b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione [da] ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri».
2. Regolamento interno del Parlamento
3 L’art. 5, n. 1, della 16a edizione (luglio 2004) del regolamento interno del Parlamento (GU 2005, L 44, pag. 1) prevede che «[i] deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal [protocollo] (…)».
4 L’art. 6, nn. 1 e 3, del regolamento interno del Parlamento così dispone:
«1. Nell’esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l’indipendenza dei suoi membri nell’esercizio delle loro funzioni.
(…)
3. Ogni richiesta diretta al Presidente da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente».
5 L’art. 7, n. 6, del regolamento interno del Parlamento così recita:
«6. Nei casi concernenti la difesa dei privilegi o delle immunità, la commissione indica se le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di circolazione dei deputati da e verso il luogo di riunione del Parlamento o all’espressione di un’opinione o di un voto nell’esercizio del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell’articolo 10 del [protocollo] che non rientrano nell’ambito del diritto nazionale, e formula una proposta per invitare l’autorità interessata a trarre le debite conclusioni».
3. Art. 26 della Costituzione francese
6 L’art. 26 della Costituzione francese dispone:
«Nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per le opinioni o i voti espressi nell’esercizio delle sue funzioni.
Nessun membro del Parlamento può essere sottoposto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l’autorizzazione dell’[u]fficio di presidenza dell’[A]ssemblea di cui fa parte. Detta autorizzazione non è richiesta in caso di flagranza o di condanna definitiva.
La detenzione, le misure privative o restrittive della libertà o il procedimento penale a carico di un membro del Parlamento sono sospese per la durata della legislatura qualora l’[Assemblea] lo richieda (…)».
Fatti all’origine della controversia
7 Il ricorrente, Bruno Gollnisch, è deputato al Parlamento europeo e consigliere regionale della regione Rhône‑Alpes (Francia).
8 L’11 ottobre 2004, il ricorrente teneva una conferenza stampa presso il suo ufficio politico di Lione (Francia).
9 In tale occasione, il ricorrente trattava in ordine successivo i seguenti argomenti: la questione dell’adesione della Repubblica di Turchia all’Unione europea, il processo di ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, la questione degli ostaggi in Iraq, la situazione politica e sociale e, infine, la relazione della Commissione sul razzismo e il negazionismo all’Università Jean‑Moulin Lyon III proposta all’attenzione del Ministro dell’Istruzione nazionale francese (detta «relazione Rousso»), concernente, in particolare, le opinioni politiche di taluni docenti universitari sulla storia della seconda guerra mondiale in Europa.
10 Il 15 ottobre 2004, il Ministro della Giustizia francese ordinava l’apertura di un’indagine di polizia in ordine a talune affermazioni formulate dal ricorrente in occasione di tale conferenza stampa, che venivano ritenute dirette a mettere in discussione crimini contro l’umanità commessi dal regime nazional‑socialista.
11 Con lettera 29 novembre 2004, il procuratore generale presso la Corte d’appello di Lione ordinava al procuratore della Repubblica di Lione di perseguire il ricorrente per avere negato crimini contro l’umanità. Il procuratore della Repubblica di Lione avviava un procedimento penale nei confronti del ricorrente sulla base dell’art. 24 bis della legge 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa (Bulletin des Lois, 1881, n. 637, pag. 125). Tale articolo, che vieta in particolare di contestare con un discorso pubblico l’esistenza di crimini contro l’umanità, a pena di sanzioni penali, è stato introdotto dall’art. 9 della legge 13 luglio 1990, n. 90‑615, per la repressione di ogni atto razzista, antisemita o xenofobo (JORF del 14 luglio 1990, pag. 8333).
12 Il 7 aprile 2005, il sig. Luca Romagnoli, deputato al Parlamento, inviava, in virtù dell’art. 6, n. 3, del regolamento interno del Parlamento, una lettera al presidente del Parlamento per chiedergli, nei termini seguenti, di adire la commissione giuridica chiedendo la difesa dell’immunità parlamentare del ricorrente:
«Ci troviamo (…) dinanzi a un caso evidente di fumus persecutionis, in cui un parlamentare dell’opposizione viene perseguito su ordine personale di un membro del potere esecutivo di cui egli è per di più avversario a livello locale.
Secondo l’art. 10[, primo comma, lett. a),] del [protocollo], l’immunità parlamentare di cui beneficia il sig. Gollnisch è quella prevista dal diritto costituzionale francese. L’art. 26 della Costituzione francese prevede che l’Assemblea di cui il parlamentare fa parte può esigere la sospensione del procedimento penale.
In virtù dell’art. 6, n. 3[, del regolamento interno del Parlamento], ho l’onore di agire a tal fine in difesa dell’immunità del sig. Gollnisch, con il suo consenso».
13 In occasione della seduta plenaria del Parlamento tenutasi il 14 aprile 2005, il presidente del Parlamento prendeva atto della lettera del sig. Romagnoli e trasmetteva la domanda di difesa dell’immunità del ricorrente alla commissione giuridica competente in materia.
14 La sig.ra Wallis, deputato al Parlamento, veniva nominata relatore per tale procedimento durante la riunione della commissione giuridica del 21 aprile 2005.
15 Il 25 aprile 2005, il sig. Romagnoli inviava un’altra lettera al presidente del Parlamento, a seguito della ricezione, da parte del ricorrente, di una citazione a comparire il 26 aprile 2005 dinanzi al Tribunale penale di Lione.
16 All’udienza dinanzi al Tribunale penale di Lione, il procedimento veniva rinviato a una data successiva, in quanto la domanda di difesa dell’immunità del ricorrente non era ancora stata esaminata dal Parlamento.
17 Il 9 giugno 2005, il presidente della commissione giuridica del Parlamento scriveva al Ministro della Giustizia francese, da un lato, per informarlo dell’esistenza di una domanda di difesa dell’immunità del ricorrente e, dall’altro, per sottoporgli talune questioni relative al procedimento giudiziario pendente contro quest’ultimo.
18 Il 13 luglio 2005, il presidente del Parlamento scriveva al rappresentante permanente della Francia presso l’Unione europea per informarlo in merito allo stato del procedimento dinanzi al Parlamento e gli chiedeva di trasmettere alle autorità giudiziarie una domanda di sospensione temporanea del procedimento penale, per consentire al Parlamento di esaminare il caso e di adottare una decisione in ordine alla domanda di difesa dell’immunità del ricorrente.
19 Durante la riunione della commissione giuridica del Parlamento tenutasi il 14 luglio 2005, quest’ultima procedeva a una votazione indicativa a seguito della quale incaricava la sig.ra Wallis di redigere un progetto di relazione diretta alla difesa dell’immunità del ricorrente.
20 In risposta alla lettera del presidente del Parlamento 13 luglio 2005, il Ministro della Giustizia francese gli comunicava per iscritto, in data 18 luglio 2005, quanto segue:
«Spetterà al giudice competente pronunciarsi, a seguito di un pubblico dibattimento in contraddittorio, in ordine all’esistenza e alla sufficienza delle prove prodotte dall’accusa e l’imputato beneficerà fino ad allora della presunzione di innocenza. Nella mia qualità di Ministro della Giustizia, non posso esprimere alcuna valutazione al riguardo.
Rilevo inoltre che, nell’ambito dell’indagine giudiziaria, il sig. Gollnisch, pur non avendo ottemperato alla convocazione inviatagli dai servizi di polizia, non è stato sottoposto ad arresto né a misure di sicurezza, gli unici provvedimenti per i quali, a norma dell’art. 26 della Costituzione [francese], è necessaria, nel caso dei parlamentari nazionali, la previa autorizzazione dell’Assemblea di cui essi fanno parte».
21 Dopo essersi riunita a più riprese ed avere esaminato tre progetti di relazione, la commissione giuridica del Parlamento adottava, nel corso della riunione del 22 novembre 2005, un quarto progetto di relazione della sig.ra Wallis, diretta al rigetto della richiesta di difesa dell’immunità del ricorrente.
22 Tale relazione era così motivata:
«4. Dalla sua prima legislatura quinquennale, il Parlamento europeo ha trattato tutta una serie di richieste di revoca dell’immunità. Dai dibattiti del Parlamento su tali richieste sono emersi alcuni principi generali che sono stati definitivamente riconosciuti nella risoluzione approvata dal Parlamento nella seduta del 10 marzo 1987. Essi si basano sulla relazione dell’on. Donnez sul progetto di protocollo recante revisione del [protocollo] (A2‑121/86). Per sintetizzare, è opportuno ricordare alcuni di tali principi che risultano importanti nel caso in questione:
a) L’immunità parlamentare non è un privilegio concesso a beneficio di un singolo deputato ma una garanzia dell’indipendenza del Parlamento e di quella dei suoi deputati rispetto ad altre istituzioni.
b) Il fatto che l’articolo 10, primo comma, lettera a) del [protocollo] faccia riferimento alle immunità riconosciute ai membri del Parlamento dal loro paese non vuol dire che il Parlamento europeo non abbia la facoltà di definire le proprie regole in materia di revoca dell’immunità parlamentare. Le decisioni del Parlamento hanno gradualmente creato un concetto coerente di immunità parlamentare europea che è, in via di principio, indipendente dalle varie prassi dei parlamenti nazionali. In questo modo si evitano differenze nel trattamento dei deputati connesse alla loro nazionalità. Di conseguenza, nel considerare l’immunità esistente in base al diritto nazionale, il Parlamento europeo applica i propri principi coerenti per decidere se revocare o meno l’immunità di un suo deputato.
L’immunità parlamentare esiste per tutelare la libertà di espressione e di dibattito politico dei deputati. La commissione competente del Parlamento considera quindi quale principio fondamentale che in tutti i casi in cui gli atti del deputato accusato costituiscono parte della sua attività politica o vi sono direttamente collegati, l’immunità non viene revocata.
In tale ambito rientra, ad esempio, l’espressione della propria opinione nel contesto dell’attività politica durante dimostrazioni, in riunioni pubbliche o in pubblicazioni a carattere politico, sulla stampa, in un libro, alla televisione, con la firma di un volantino politico o addirittura in tribunale.
c) Questo principio viene considerato, insieme ad altre argomentazioni a favore o contro la revoca dell’immunità, in particolare il “fumus persecutionis” cioè la presunzione che l’azione penale trovi origine nell’intenzione di recare pregiudizio alle attività politiche di un deputato. Come definito nella motivazione della relazione Donnez il concetto di “fumus persecutionis” sta a significare, essenzialmente, che l’immunità non viene revocata qualora esista il sospetto che l’azione penale si fondi sull’intenzione di pregiudicare le attività politiche del deputato.
Ad esempio, quando le azioni sono intentate da un avversario politico, in assenza di prove del contrario l’immunità non è revocata nella misura in cui tali azioni vanno considerate come volte a nuocere al deputato interessato e non ad ottenere una riparazione del danno. Analogamente l’immunità non viene revocata quando le azioni vengono portate avanti in circostanze tali da indurre a ritenere che siano state avviate esclusivamente al fine di nuocere al deputato interessato.
III. Motivazione della decisione proposta
1. La commissione giuridica ha discusso in modo particolareggiato gli articoli del [protocollo] che sono applicabili a questa fattispecie. La commissione ha deciso che il presente caso deve essere esaminato alla luce dell’articolo 9 del [protocollo], relativamente ai suddetti principi.
All’articolo 9 si afferma che “[i] membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni”. Tale immunità assoluta vale soltanto per le opinioni o i voti espressi nell’esercizio delle funzioni dai deputati del Parlamento europeo.
Il Parlamento ha sempre e coerentemente seguito il principio fondamentale che l’immunità vada sempre difesa nei casi in cui le accuse fatte a un deputato riguardano atti commessi nell’esercizio delle sue funzioni politiche di deputato del Parlamento europeo oppure sono direttamente connesse con tali funzioni. Gli stessi principi devono valere nel caso di una richiesta di difesa dell’immunità parlamentare.
a) In applicazione di questi principi la commissione rileva che quando l’on. Gollnisch ha espresso il suo parere durante la conferenza stampa dell’11 ottobre 2004, egli non stava esercitando il suo diritto alla libertà di espressione collegato all’“esercizio delle sue funzioni” di deputato del Parlamento europeo.
Secondo le spiegazioni date dall’on. Gollnisch stesso egli aveva espresso la sua opinione in merito al massacro di Katyn rispondendo alle domande di alcuni giornalisti sulle sue osservazioni estremamente critiche relative alle interferenze politiche nella relazione Rousso concernente le posizioni politiche dei professori dell’Università Lyon III. Le dichiarazioni erano direttamente collegate alle attività professionali dell’on. Gollnisch in quanto professore presso l’Università di Lyon III e non avevano niente a che fare con i suoi compiti di deputato del Parlamento europeo.
Non si può quindi sostenere che stava parlando “nell’esercizio delle sue funzioni” in quanto deputato del Parlamento europeo.
b) L’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento [interno del Parlamento] viene rispettato. Secondo le informazioni fornite dal ministro degli esteri francese, l’inchiesta penale che interessa l’on. Gollnisch non gli impedisce di esercitare le sue funzioni; ad esempio non gli impedisce di partecipare alle sedute del Parlamento, alle riunioni di commissione, ecc. Sempre secondo le informazioni fornite, l’on. Gollnisch non è obbligato ad essere presente alle udienze e può farsi rappresentare dai suoi legali. Inoltre, su sua richiesta, l’udienza può essere rinviata.
2. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento [interno del Parlamento], la proposta di decisione della commissione dovrebbe semplicemente raccomandare l’adozione o la reiezione della richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità.
IV. Conclusioni
Sulla base delle considerazioni sopra riportate la commissione giuridica, avendo esaminato gli elementi a favore e quelli contrari alla difesa dell’immunità, raccomanda che la richiesta di difesa dell’immunità dell’on. Gollnisch venga respinta».
23 Con decisione 13 dicembre 2005, 2005/2072 (IMM) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il Parlamento ha accolto tale proposta e, limitandosi a prendere atto della relazione adottata dalla commissione giuridica e senza adottare un’ulteriore motivazione, ha deciso di «non difendere le immunità e i privilegi» del ricorrente.
24 Con sentenza 28 febbraio 2008, la Corte d’appello di Lione ha confermato la sentenza del Tribunale penale che aveva condannato il ricorrente a tre mesi di reclusione con sospensione della pena e al pagamento di un’ammenda di EUR 5 000, nonché una parte delle condanne al risarcimento delle parti civili.
25 Tuttavia, con sentenza 23 giugno 2009, la Cour de cassation (Francia) ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Lione 28 febbraio 2008. La Cour de cassation ha dichiarato, sostanzialmente, che i fatti ascritti al ricorrente non potevano dar luogo ad azioni penali e ha quindi definitivamente concluso il procedimento penale a suo carico.
Procedimento e conclusioni delle parti
26 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 febbraio 2006, il ricorrente ha presentato, a norma dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata e al risarcimento del danno morale che egli afferma di avere subito.
27 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 febbraio 2006, il ricorrente ha presentato, a norma dell’art. 242 CE, una domanda intesa a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale 12 maggio 2006.
28 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2006, il sig. Romagnoli ha chiesto di essere ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni del ricorrente. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 14 febbraio 2008.
29 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 28 aprile 2006, il Parlamento ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, diretta a far dichiarare l’irricevibilità del ricorso in toto.
30 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2006, il ricorrente ha presentato le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento.
31 L’eccezione di irricevibilità è stata riunita al merito con ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 22 gennaio 2008.
32 Il 14 marzo 2008, il Parlamento ha presentato un controricorso.
33 Con lettera della cancelleria in data 1° aprile 2008, il ricorrente è stato invitato a presentare la propria replica.
34 Il ricorrente non ha presentato la replica nel termine fissato, ma ha comunque successivamente confermato il proprio interesse alla soluzione della controversia.
35 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.
36 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 28 gennaio 2009.
37 In seguito alla sentenza della Cour de cassation 23 giugno 2009, il Tribunale ha deciso di riaprire la fase orale con ordinanza 9 luglio 2009 e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a produrre documenti e a rispondere a domande concernenti detta sentenza. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta.
38 Con decisione del presidente della Terza Sezione del Tribunale in data 17 settembre 2009, è stata chiusa la fase orale del procedimento.
39 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– attribuirgli la somma di EUR 8 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;
– attribuirgli la somma di EUR 4 000 per le spese sostenute per la sua difesa legale e per la preparazione del ricorso.
40 Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare che il ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire in seguito alla sentenza della Cour de cassation 23 giugno 2009;
– in subordine, respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
1. Sulla domanda di annullamento
Argomenti delle parti
41 Invitato dal Tribunale a prendere posizione in merito alle conseguenze della sentenza della Cour de cassation sul presente procedimento, il ricorrente sostiene anzitutto, sostanzialmente, di mantenere un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata, in primo luogo, per evitare che detta decisione costituisca un precedente, in secondo luogo, in quanto, essendo oggetto di un nuovo procedimento a suo carico per fatti nuovi, occorre che il Tribunale si pronunci sulle questioni di diritto sollevate dalla decisione impugnata, affinché il Parlamento non adotti, in futuro, un’analoga decisione, in terzo luogo, in quanto la decisione della Cour de cassation non ha eliminato del tutto il danno morale causatogli dalla decisione impugnata e, in quarto luogo, in quanto egli ha subito un danno materiale consistente nelle spese che ha dovuto sostenere per contestare la decisione impugnata.
42 Inoltre, il ricorrente sostiene, in sostanza, la ricevibilità del proprio ricorso.
43 Il ricorrente deduce sei motivi a sostegno del suo ricorso. Egli afferma, in primo luogo, che il Parlamento ha commesso uno sviamento di procedura, in secondo luogo, che esso ha violato gli artt. 9 e 10 del protocollo, in terzo luogo, che il Parlamento ha violato la prassi costante della commissione giuridica per quanto riguarda, da un lato, la libertà di espressione e, dall’altro, il fumus persecutionis, in quarto luogo, che il Parlamento ha violato i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quinto luogo, che il Parlamento ha pregiudicato l’indipendenza del deputato e infine, in sesto luogo, che il Parlamento ha violato le disposizioni del regolamento interno relative al procedimento che può condurre alla decadenza di un deputato.
44 Il Parlamento sostiene, sostanzialmente, che il ricorrente non ha più interesse ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata, in quanto il procedimento penale a suo carico si è ormai irrevocabilmente concluso a seguito della sentenza della Cour de cassation 23 giugno 2009 e pertanto, nella specie, non si pone più la questione dell’immunità del ricorrente. Ne conseguirebbe, a parere del Parlamento, che l’annullamento della decisione impugnata non avrebbe alcuna conseguenza giuridica per il ricorrente.
45 Il Parlamento ritiene che il ricorrente miri in realtà, con il proprio ricorso, a fare in modo che esso sia obbligato a riesaminare il caso e, a seguito di tale riesame, difenda la sua immunità e decida di sospendere il procedimento giudiziario, il che non sarebbe più possibile, vista la decisione della Cour de cassation.
46 Pertanto, pur facendo valere che il ricorso è irricevibile, il Parlamento ritiene che, qualora il ricorso venga considerato ricevibile, non sia più necessario pronunciarsi.
47 Per quanto riguarda la ricevibilità, il Parlamento sostiene, sostanzialmente, che la decisione impugnata non produce effetti giuridici in ragione, da un lato, della sua natura e, dall’altro, del regime generale delle immunità parlamentari, e che, pertanto, non si tratta di un atto impugnabile.
48 Riguardo al merito, il Parlamento sostiene in sostanza, in primo luogo, che il ricorso è diretto contro la relazione redatta dalla commissione giuridica e, in particolare, contro la motivazione di detta relazione; orbene, solo la decisione adottata in seduta plenaria potrebbe costituire un atto del Parlamento, mentre né la proposta di decisione contenuta nella relazione della commissione giuridica, né la motivazione potrebbero essere considerati atti del Parlamento.
49 Il Parlamento deduce sostanzialmente, in secondo luogo, che gli atti relativi alla difesa dell’immunità non possono fondarsi direttamente sul protocollo e che, pertanto, il fondamento normativo prescelto è stato quello figurante nel suo regolamento interno relativo alla procedura di adozione degli atti di difesa delle immunità.
50 Il Parlamento fa valere sostanzialmente, in terzo luogo, che, nel quadro giuridico della difesa delle immunità, la decisione del Parlamento di non difendere l’immunità avrebbe potuto essere adottata teoricamente sia sul fondamento dell’art. 9 che su quello dell’art. 10 del protocollo.
51 Il Parlamento sostiene sostanzialmente, in quarto luogo, che gli argomenti del ricorrente relativi alla necessaria applicazione dell’art. 10 non sollevano tanto la questione del fondamento normativo della decisione impugnata, quanto quella della sua valutazione nel merito.
52 Il Parlamento afferma sostanzialmente, in quinto luogo, riguardo all’applicabilità della sospensione del procedimento giudiziario, che il ricorrente non sostiene nell’atto introduttivo che il Parlamento avrebbe dovuto applicare l’art. 26, terzo comma, della Costituzione francese, bensì che l’eventuale decisione di difendere l’immunità del ricorrente avrebbe dovuto produrre l’effetto previsto da tale disposizione costituzionale e che, a suo parere, l’art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo non rinvia all’art. 26, terzo comma, della Costituzione francese.
53 Il Parlamento fa valere sostanzialmente, in sesto luogo, che, quand’anche avesse potuto applicare tale disposizione costituzionale nei confronti del ricorrente, esso avrebbe potuto, tenuto conto del suo potere discrezionale, adottare una decisione identica a quella impugnata.
54 Il Parlamento sostiene sostanzialmente, in settimo luogo, che l’applicazione dell’art. 26, terzo comma, della Costituzione francese l’avrebbe anzitutto indotto a interrogarsi sulla questione se esso non dovesse agire direttamente in forza di tale disposizione di diritto nazionale, anziché seguire una procedura prevista dal suo regolamento interno, dato che quest’ultimo subordina l’avvio di una procedura di difesa all’esistenza dell’immunità, mentre, nell’ambito dell’art. 26, terzo comma, della Costituzione francese, non sussiste alcuna immunità prima della decisione dell’Assemblea. Inoltre, il Parlamento ritiene che, quand’anche avesse agito sul fondamento dell’art. 26, terzo comma, della Costituzione francese, esso avrebbe potuto adottare una decisione negativa e la situazione giuridica del ricorrente sarebbe quindi rimasta invariata.
55 D’altro canto, l’applicazione della procedura di sospensione del procedimento giudiziario solleverebbe, a parere del Parlamento, un problema relativo alla portata da attribuire alla nozione di «sessione», che deve essere interpretata in base al diritto comunitario, con la conseguenza che gli effetti di una decisione di sospensione del procedimento giudiziario sarebbero scaduti al termine della sessione annuale 2005/2006, vale a dire il secondo martedì di marzo del 2006, salvo rinnovo da parte del Parlamento della decisione di ricorrere alla sospensione del procedimento.
56 Il Parlamento deduce sostanzialmente, in ottavo luogo, che il ricorrente non può utilmente far valere una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto il Parlamento non gli avrebbe fornito assicurazioni precise, incondizionate e concordanti tali da indurlo a ritenere che la sua immunità sarebbe stata difesa, tanto più che il Parlamento disporrebbe in tale materia di un ampio potere discrezionale.
57 Il Parlamento sostiene, in nono luogo, che il ricorrente non apporta elementi probatori a sostegno degli argomenti secondo cui la decisione impugnata lederebbe la sua indipendenza in qualità di deputato.
58 Infine, il Parlamento asserisce, in decimo luogo, che gli argomenti del ricorrente relativi alla violazione dell’art. 3, n. 6, secondo comma, del regolamento interno del Parlamento sono privi di fondamento, in quanto detta disposizione non presenterebbe alcun nesso con la decisione impugnata.
Giudizio del Tribunale
59 Occorre anzitutto valutare se il ricorrente conservi un interesse ad agire e se, conseguentemente, vi sia ancora luogo a statuire sul ricorso di annullamento.
60 Secondo una costante giurisprudenza, l’interesse ad agire di un ricorrente deve sussistere, relativamente all’oggetto del ricorso, nella fase della presentazione dello stesso pena l’irricevibilità. Inoltre, l’interesse ad agire del ricorrente deve durare fino alla pronuncia della decisione del giudice sotto pena di non luogo a statuire (v., in tal senso, sentenze della Corte 16 dicembre 1963, causa 14/63, Forges de Clabecq/Alta Autorità, Racc. pag. 703, in particolare pag. 732, e 7 giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/Commissione, Racc. pag. I‑4333, punto 42).
61 Infatti, conformemente a una giurisprudenza costante, non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento allorché il ricorrente abbia perduto ogni interesse all’annullamento dell’atto impugnato a causa di un evento intervenuto nel corso del procedimento (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 17 ottobre 2005, causa T‑28/02, First Data e a./Commissione, Racc. pag. II‑4119, punti 36 e 37 e giurisprudenza ivi citata) che ha come conseguenza che l’annullamento di tale atto non può più produrre, di per sé, effetti giuridici (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 14 marzo 1997, causa T‑25/96, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt‑Unternehmen e Hapag‑Lloyd/Commissione, Racc. pag. II‑363, punto 16, e giurisprudenza ivi citata).
62 È stato inoltre dichiarato che, qualora l’interesse sul quale si fonda il ricorrente riguardi una situazione giuridica futura, egli dovrà dimostrare che il pregiudizio a questa situazione è comunque già certo (sentenze del Tribunale 17 settembre 1992, causa T‑138/89, NBV e NVB/Commissione, Racc. pag. II‑2181, punto 33, e 14 aprile 2005, causa T‑141/03, Sniace/Commissione, Racc. pag. II‑1197, punto 26).
63 In corso di giudizio, la Cour de cassation ha ritenuto che i fatti contestati al ricorrente non potessero dare luogo a un procedimento giudiziario. Essa ha quindi definitivamente concluso il procedimento a suo carico, che era all’origine della domanda che ha condotto all’adozione della decisione impugnata.
64 Pertanto, l’annullamento della decisione impugnata, di per sé, non può più produrre conseguenze giuridiche. Infatti, a seguito della sentenza della Cour de cassation, è escluso che il Parlamento adotti una nuova decisione concernente l’immunità del ricorrente in relazione ai fatti all’origine del presente procedimento, poiché la Cour de cassation ha stabilito che tali fatti non potevano dare luogo a un procedimento giudiziario.
65 Di conseguenza, il ricorrente non ha più interesse all’annullamento della decisione impugnata e non occorre più statuire sulla domanda di annullamento.
66 Tale conclusione non è inficiata dagli argomenti dedotti dal ricorrente nelle risposte al quesito scritto del Tribunale diretto a ottenere il suo parere sugli effetti della sentenza della Cour de cassation 23 giugno 2009.
67 Il ricorrente sostiene, nella sua risposta al quesito scritto del Tribunale, di essere oggetto di un altro procedimento giudiziario avviato su iniziativa di organizzazioni ostili alla sua formazione, in ragione di un comunicato stampa pubblicato da un gruppo di deputati di cui egli fa parte, e che sarebbe quindi utile se il Tribunale, che in tale occasione si è opposto alla sua immunità, si pronunciasse nel caso di specie.
68 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che un ricorrente può mantenere un interesse a chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione se l’illegittimità fatta valere può riprodursi in futuro indipendentemente dalle circostanze del caso che ha dato luogo al ricorso presentato dal ricorrente (v., in tal senso, sentenza Wunenburger/Commissione, cit. al punto 60 supra, punti 50‑52, e giurisprudenza ivi citata).
69 Orbene, anche volendo supporre che, come da egli affermato, il ricorrente fosse oggetto di un nuovo procedimento giudiziario per fatti nuovi, non è stato dimostrato che l’illegittimità dedotta nel presente procedimento possa riprodursi in futuro, indipendentemente dalle circostanze del caso di specie. Infatti, il ricorrente non contesta la legittimità delle disposizioni applicate nei suoi confronti, bensì lamenta l’illegittimità dell’applicazione fattane dal Parlamento nelle circostanze del procedimento all’origine della controversia in esame. Ne consegue che, nella specie, non risulta applicabile la giurisprudenza richiamata supra al punto 68 e che, conseguentemente, egli non può utilmente invocare il fatto che detta illegittimità possa riprodursi indipendentemente dalle circostanze del caso di specie per giustificare il proprio interesse ad agire.
70 Inoltre, il ricorrente fa valere un interesse all’annullamento della decisione impugnata per dimostrare la fondatezza della sua domanda di risarcimento, diretta al risarcimento del pregiudizio all’onorabilità di cui egli afferma l’esistenza.
71 È vero che dalla giurisprudenza risulta che un ricorso di annullamento non è irricevibile per carenza di interesse solo perché, in caso di annullamento della decisione impugnata, l’istituzione da cui emana l’atto potrebbe trovarsi nell’impossibilità, date le particolarità della fattispecie, di adempiere l’obbligo ad essa incombente in forza del Trattato. In tal caso, il ricorso conserva ancora un interesse almeno quale base di un eventuale ricorso per risarcimento danni (sentenze della Corte 5 marzo 1980, causa 76/79, Könecke Fleischwarenfabrik/Commissione, Racc. pag. 665, punto 9, e 31 marzo 1998, cause riunite C‑68/94 e C‑30/95, Francia e a./Commissione, Racc. pag. I‑1375, punto 74).
72 Tuttavia, è giocoforza rilevare che, nella specie, il ricorrente ha proposto una domanda di risarcimento contemporaneamente alla domanda di annullamento e il Tribunale può, quindi, statuire sull’esistenza di un fatto illecito, eventualmente commesso dal Parlamento, senza che sia necessario statuire sulla domanda di annullamento. Pertanto, il ricorrente non può utilmente invocare tale giurisprudenza per dimostrare il suo interesse ad agire.
73 Infine, la rifusione delle spese generate dal presente ricorso rientra nell’ambito della valutazione relativa alle spese e non può neanch’essa fondare l’interesse del ricorrente all’annullamento della decisione impugnata.
74 Pertanto, senza che occorra esaminare i profili di irricevibilità sollevati dal Parlamento, è giocoforza constatare che non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento.
2. Sulla domanda di risarcimento
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
75 Il Parlamento sostiene, in sostanza, che il ricorrente non deduce nel ricorso introduttivo alcun elemento concreto né alcun elemento di prova atti a dimostrare la sussistenza delle tre condizioni cumulative per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, cioè l’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno asserito e che, pertanto, la domanda di risarcimento è irricevibile.
76 Il ricorrente ritiene sostanzialmente, in primo luogo, di avere sufficientemente dimostrato l’illegittimità del comportamento del Parlamento, ricordando i motivi da egli invocati a sostegno della domanda di annullamento e, in particolare, il fatto che la decisione impugnata è stata adottata su un fondamento normativo manifestamente inadeguato. Egli considera, in secondo luogo, che la decisione impugnata lo espone a un danno morale e ad una «persecuzione giudiziaria», danno che si tradurrebbe in una lesione della sua onorabilità risultante dal fatto che tutta la stampa francese e internazionale ha interpretato il rifiuto di difendere la sua immunità come una condanna da parte del Parlamento. Egli ritiene, in terzo luogo, che sia stato dimostrato il nesso di causalità tra l’atto illecito del Parlamento e il danno che ne deriva.
Giudizio del Tribunale
77 Ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve indicare, tra l’altro, l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Per essere conforme a tali requisiti un ricorso inteso al risarcimento del danno asseritamente causato da un’istituzione deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito nonché il carattere e l’entità di tale danno (v. ordinanza del Tribunale 22 luglio 2005, causa T‑376/04, Polyelectrolyte Producers Group/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑3007, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). Tali indicazioni devono essere sufficientemente chiare e precise al fine di consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. La certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia richiedono, affinché un ricorso o, più nello specifico, un motivo di ricorso siano ricevibili, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano in modo coerente e comprensibile dal testo stesso dell’istanza (v. sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T‑308/05, Italia/Commissione, Racc. pag. II‑5089, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).
78 Occorre, conseguentemente, verificare se le indicazioni contenute nel ricorso fossero sufficientemente chiare e precise per consentire alla convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso per risarcimento senza altre informazioni a sostegno.
79 È giocoforza constatare che dalla lettura del ricorso, particolarmente dettagliato, risulta che il comportamento contestato al Parlamento è chiaramente individuato, che si precisa che la decisione impugnata espone il ricorrente a un danno morale e ad una «persecuzione giudiziaria» e che l’istanza contiene una conclusione diretta alla condanna del Parlamento al pagamento della somma di EUR 8 000 a titolo di risarcimento del danno morale.
80 Tali indicazioni appaiono sufficienti per consentire al Parlamento di difendersi e al Tribunale di statuire sulla domanda di risarcimento.
81 Pertanto, la domanda di risarcimento deve essere considerata ricevibile.
Nel merito
Argomenti delle parti
82 Il ricorrente afferma, sostanzialmente, che il comportamento del Parlamento è illegittimo e gli ha causato un danno morale, danno che, secondo quanto precisato dallo stesso ricorrente, consiste in una lesione della sua onorabilità. Egli quantifica tale danno in EUR 8 000. Riconosce tuttavia che la sentenza della Cour de cassation ha eliminato una parte del danno in questione.
83 Si deve ricordare che il ricorrente fa valere sostanzialmente, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso uno sviamento di procedura, in secondo luogo, che esso ha violato gli artt. 9 e 10 del protocollo, in terzo luogo, che il Parlamento ha violato la prassi costante della commissione giuridica per quanto riguarda, da un lato, la libertà di espressione e, dall’altro, il fumus persecutionis, in quarto luogo, che il Parlamento ha violato i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quinto luogo, che il Parlamento ha pregiudicato l’indipendenza del deputato e infine, in sesto luogo, che il Parlamento ha violato le disposizioni del proprio regolamento interno relative alla procedura che può condurre alla decadenza di un deputato.
84 Per quanto concerne la seconda censura, il ricorrente deduce in particolare, sostanzialmente, che l’art. 9 del protocollo, che riguarda le opinioni o i voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni dai parlamentari e che è stato posto dal Parlamento a fondamento della decisione di non difendere la sua immunità, non era applicabile nel caso di specie, dato che detta disposizione riguarda solo le opinioni e i voti espressi nell’ambito dell’assemblea plenaria e delle riunioni degli organi parlamentari, quali le commissioni o i gruppi politici, e non le opinioni espresse in occasione di un congresso o durante una campagna elettorale.
85 Il ricorrente sostiene che alla sua situazione fosse invece applicabile l’art. 10 del protocollo, dato che detta disposizione riguarda, in particolare, gli atti che non costituiscono opinioni né voti, siano essi o meno compiuti nell’ambito del Parlamento europeo. Orbene, le dichiarazioni per le quali egli veniva perseguito erano state rese durante una conferenza stampa organizzata per segnare la ripresa delle attività politiche dopo la pausa estiva, nei locali del partito politico di cui egli è rappresentante.
86 Limitandosi ad applicare l’art. 9 del protocollo, il Parlamento avrebbe commesso, quindi, un errore di diritto.
87 Il Parlamento ritiene, sostanzialmente, che non sussistano le condizioni per far sorgere la responsabilità della Comunità e che la domanda debba essere respinta in quanto infondata.
88 Quanto all’illegittimità del comportamento che gli viene addebitato, il Parlamento ha rilevato in sostanza, riguardo alla domanda di annullamento, in primo luogo, che il ricorso è diretto in realtà contro la relazione della commissione giuridica, mentre solo la decisione adottata dal Parlamento stesso potrebbe costituire un suo atto, dato che né la proposta di decisione contenuta nella relazione della commissione giuridica, né la motivazione possono essere considerate atti del Parlamento; in secondo luogo, che, poiché gli atti relativi alla difesa dell’immunità non possono fondarsi direttamente sul protocollo, il fondamento normativo scelto è stato quello figurante nel suo regolamento interno relativo alla procedura di adozione di atti di difesa dell’immunità; in terzo luogo, che una decisione del Parlamento di non difendere l’immunità avrebbe teoricamente potuto essere adottata sia sul fondamento dell’art. 9 che su quello dell’art. 10 del protocollo; in quarto luogo, che gli argomenti del ricorrente relativi all’applicazione necessaria dell’art. 10 del protocollo non riguardano tanto la questione del fondamento normativo dell’atto, quanto la sua valutazione nel merito; in quinto luogo, che, a suo parere, l’art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo non rinvia all’art. 26, terzo comma, della Costituzione francese e che il ricorrente non sostiene che il Parlamento avrebbe dovuto applicare detto art. 26, terzo comma, della Costituzione francese, bensì che l’eventuale decisione di difendere l’immunità del ricorrente avrebbe dovuto produrre l’effetto previsto da tale norma costituzionale; in sesto luogo, che, quand’anche avesse potuto applicare tale norma costituzionale nei confronti del ricorrente, il Parlamento, dato il suo potere discrezionale, avrebbe potuto adottare una decisione identica a quella adottata; in settimo luogo, che l’applicazione dell’art. 26, terzo comma, della Costituzione francese avrebbe condotto ad interrogarsi sulla questione se il Parlamento non dovesse agire direttamente sulla base di tale disposizione del diritto nazionale, anziché seguire una procedura prevista dal proprio regolamento interno e che, quand’anche il Parlamento avesse agito sulla base di detto art. 26, terzo comma, della Costituzione francese, esso avrebbe potuto adottare una decisione negativa e la situazione giuridica del ricorrente sarebbe quindi rimasta invariata; inoltre, gli effetti di una decisione di sospensione del procedimento giudiziario sarebbero scaduti alla fine della sessione annuale 2005/2006, ossia il secondo martedì del mese di marzo del 2006 – salvo rinnovo, da parte del Parlamento, della decisione di chiedere la sospensione del procedimento – vale a dire prima che il ricorrente fosse giudicato dal Tribunale penale; in ottavo luogo, che il ricorrente non può utilmente invocare una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento; in nono luogo, che il ricorrente non apporta alcun elemento di prova a sostegno dei suoi argomenti secondo cui la decisione impugnata pregiudicherebbe la sua indipendenza in quanto deputato; infine, in decimo luogo, che gli argomenti del ricorrente relativi alla violazione dell’art. 3, n. 6, secondo comma, del regolamento interno del Parlamento sono privi di fondamento.
89 Quanto al nesso di causalità, il Parlamento sostiene di non essere affatto responsabile per il fatto che terzi abbiano mal interpretato la decisione impugnata vedendovi una presunzione di colpevolezza del ricorrente.
Giudizio del Tribunale
90 Secondo una costante giurisprudenza, la responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, per comportamento illecito dei suoi organi è subordinata alla ricorrenza di un complesso di presupposti, ossia, l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva sussistenza del danno e l’esistenza del nesso di causalità tra il comportamento dedotto ed il danno asserito (sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16; sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, causa T‑175/94, International Procurement Services/Commissione, Racc. pag. II‑729, punto 44).
91 Questi tre presupposti cui è subordinato l’insorgere della responsabilità della Comunità sono cumulativi (sentenza della Corte 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I‑5251, punto 14; sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T‑43/98, Emesa Sugar/Consiglio, Racc. pag. II‑3519, punto 59). Pertanto, l’assenza di uno di essi è sufficiente per determinare il rigetto di un ricorso per risarcimento danni (sentenza del Tribunale 17 dicembre 2003, causa T‑146/01, DLD Trading/Consiglio, Racc. pag. II‑6005, punto 74).
92 Nella specie occorre, anzitutto, esaminare gli argomenti relativi all’illegittimità del comportamento del Parlamento.
– Sul comportamento contestato al Parlamento
93 Si deve ricordare che, per quanto riguarda il primo dei presupposti cui è subordinato l’insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, menzionati al punto 90 supra, la giurisprudenza richiede che venga accertata una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto intesa a conferire diritti ai singoli. Per quanto attiene alla condizione secondo cui la violazione deve essere sufficientemente qualificata, il criterio decisivo per considerare tale condizione soddisfatta, in particolare allorché l’istituzione interessata disponga di un ampio potere discrezionale, è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione comunitaria in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Quando tale istituzione dispone solo di un margine discrezionale considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (sentenze della Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punti 43 e 44; sentenze del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 e T‑225/99, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II‑1975, punto 134).
94 Inoltre, se è pur vero che i privilegi e le immunità riconosciuti alle Comunità europee dal protocollo assumono carattere funzionale in quanto mirano ad evitare ostacoli al funzionamento e all’indipendenza delle Comunità (ordinanze della Corte 11 aprile 1989, causa 1/88 SA, Générale de Banque/Commissione, Racc. pag. 857, punto 9, e 13 luglio 1990, causa C‑2/88 IMM, Zwartveld e a., Racc. pag. I‑3365, punto 19), resta il fatto che sono stati espressamente concessi ai membri del Parlamento nonché ai funzionari ed agli altri agenti delle istituzioni della Comunità. Il fatto che i privilegi e le immunità sono previsti nel pubblico interesse comunitario giustifica il potere attribuito alle istituzioni di revocare, se necessario, l’immunità, ma non implica che tali privilegi e immunità siano accordati in via esclusiva alla Comunità e non anche ai suoi funzionari, agli altri agenti e ai membri del Parlamento. Il protocollo attribuisce quindi alle persone alle quali si riferisce un diritto soggettivo di cui è assicurata la tutela mediante il sistema dei mezzi di ricorso previsto dal Trattato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 ottobre 2008, causa T‑345/05, Mote/Parlamento, Racc. pag. II‑2849, punto 28; v. anche, per analogia, sentenza della Corte 16 dicembre 1960, causa 6/60, Humblet/Stato Belga, Racc. pag. 1093, in particolare pag. 1116).
95 Si deve constatare che, nella lettera inviata al presidente del Parlamento il 7 aprile 2005 al fine di sottoporre alla commissione giuridica una domanda di difesa dell’immunità parlamentare del ricorrente, il sig. Romagnoli, riferendosi all’art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo, indicava che l’immunità parlamentare di cui beneficiava il sig. Gollnisch era quella prevista dall’art. 26 della Costituzione francese, secondo cui l’Assemblea di cui il parlamentare fa parte può esigere la sospensione del procedimento. Egli agiva, pertanto, sul fondamento dell’art. 6, n. 3, del regolamento interno del Parlamento, in difesa dell’immunità del sig. Gollnisch, con il consenso dell’interessato.
96 In udienza, il Parlamento ha ammesso che la domanda era espressamente diretta ad ottenere che il Parlamento chiedesse la sospensione del procedimento penale in forza dell’art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo e dell’art. 26 della Costituzione francese.
97 Si deve osservare che, conformandosi alla proposta della sua commissione giuridica di non difendere l’immunità del sig. Gollnisch e riferendosi, nella decisione impugnata, alla relazione di quest’ultima senza formulare riserve in merito al contenuto della motivazione esposta in tale documento, il Parlamento ha fatto propria la motivazione della relazione.
98 Ne risulta che la critica mossa alla motivazione della relazione della commissione giuridica deve considerarsi diretta alla stessa decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza Mote/Parlamento, cit. al punto 94 supra, punto 59).
99 Dai progetti di relazione della commissione giuridica risulta che:
– nel primo progetto di relazione, la conclusione proposta era di difendere l’immunità del ricorrente sulla base dell’art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo;
– nel secondo progetto di relazione, la conclusione proposta era di non difendere l’immunità del ricorrente sulla base dell’art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo;
– nel terzo progetto di relazione, la conclusione era di non difendere l’immunità del ricorrente né sulla base dell’art. 9 né su quella dell’art. 10 del protocollo;
– nell’ultima versione, la conclusione della relazione, quale adottata dalla commissione giuridica, e in seguito dallo stesso Parlamento, è di non difendere l’immunità del ricorrente con la precisazione, contenuta nel punto 1, sotto il titolo «III. Motivazione della decisione proposta», che la commissione giuridica ha deciso che il caso di specie doveva essere esaminato alla luce dell’art. 9 del protocollo.
100 Considerato il tenore della domanda presentata al Parlamento, che era intesa ad ottenere la sospensione del procedimento giudiziario ai sensi dell’art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo e dell’art. 26 della Costituzione francese, si deve ritenere che il Parlamento, decidendo di esaminare tale domanda unicamente alla luce dell’art. 9 del protocollo, abbia rifiutato di esaminarlo sotto il profilo dell’art. 10, primo comma, lett. a), di quest’ultimo.
101 Si deve riconoscere al Parlamento un ampio potere discrezionale in ordine all’orientamento che intende attribuire alla decisione che faccia seguito a una domanda come quella presentata nel caso di specie.
102 Resta il fatto che, poiché nella specie era stata presentata al Parlamento una domanda di sospensione del procedimento giudiziario sul fondamento dell’art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo, che era inequivocabile, la questione se adottare la decisione sul fondamento dell’art. 9 o su quello dell’art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo non rientrava nella discrezionalità del Parlamento.
103 Infatti, si deve constatare che il Parlamento non ha deciso di accogliere, o di non accogliere, la domanda che gli era stata presentata, il che avrebbe costituito una decisione rientrante nella sua discrezionalità.
104 Il Parlamento ha invece risposto a tale domanda dichiarando che non intendeva difendere l’immunità del ricorrente alla luce dell’art. 9 del protocollo.
105 È giocoforza constatare che, omettendo di pronunciarsi sul fondamento dell’art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo, il Parlamento non ha adottato alcuna decisione in merito all’eventuale sospensione del procedimento giudiziario, quale prevista dall’art. 26, n. 3, della Costituzione francese.
106 Infatti, le disposizioni dell’art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo implicano che l’ampiezza e la portata dell’immunità di cui godono i deputati sul loro territorio nazionale sono determinate dai vari ordinamenti nazionali cui rinvia detta disposizione.
107 Inoltre, considerato il fatto che, in virtù dell’art. 7, n. 2, primo comma, dell’atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’assemblea a suffragio universale diretto (GU 1976, L 278, pag. 5), a partire dall’elezione del Parlamento europeo del 2004, la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale, spetta al Parlamento europeo garantire l’effettività delle immunità previste dall’art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo, il che è stato ammesso dallo stesso Parlamento in udienza.
108 Poiché, per le ragioni esposte supra al punto 94, l’art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo, che è volto – in combinato disposto con le norme di diritto nazionale cui esso rinvia – ad istituire il regime delle immunità di cui godono i membri del Parlamento sul loro territorio nazionale durante le sessioni del Parlamento, attribuisce un diritto soggettivo alle persone ivi indicate e costituisce, quindi, una norma giuridica intesa a conferire diritti ai membri del Parlamento che ne beneficiano, ne consegue che, omettendo di pronunciarsi sulla base dell’art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo, il Parlamento ha violato, in modo sufficientemente qualificato, una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli.
109 Si deve pertanto verificare se siano soddisfatte le altre condizioni per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, vale a dire quelle relative all’effettività del danno e all’esistenza di un nesso di causalità.
– Sul nesso di causalità
110 Secondo una costante giurisprudenza in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità, la condizione relativa all’esistenza di un nesso di causalità è soddisfatta se sussiste un nesso diretto tra l’illecito commesso dall’istituzione interessata e il danno lamentato, nesso di cui incombe al ricorrente produrre la prova. La Comunità può essere considerata responsabile solo per il danno che deriva in modo sufficientemente diretto dal comportamento irregolare dell’istituzione interessata (sentenza della Corte 30 gennaio 1992, cause riunite C‑363/88 e C‑364/88, Finsider e a./Commissione, Racc. pag. I‑359, punto 25, e ordinanza della Corte 5 luglio 2007, causa C‑255/06 P, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Consiglio e Commissione, punto 61), vale a dire che tale comportamento deve essere la causa determinante del danno (v. ordinanza del Tribunale 12 dicembre 2000, causa T‑201/99, Royal Olympic Cruises e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑4005, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, non spetta alla Comunità risarcire tutte le conseguenze dannose, anche remote, di comportamenti dei suoi organi (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier frères e a./Consiglio, Racc. pag. 3091, punto 21).
111 Il ricorrente sostiene che gli atti illeciti commessi dal Parlamento, ricordati supra al punto 83, sono all’origine della lesione alla sua onorabilità da egli lamentata.
112 Tuttavia, si deve rilevare che il ricorrente ha precisato, nella sua risposta del 23 luglio 2009 al quesito scritto del Tribunale, che la sentenza della Cour de cassation non aveva eliminato completamente il danno morale causato dalla decisione impugnata. Lo stesso ricorrente asserisce infatti che il procedimento giudiziario avviato contro di lui dalle autorità francesi sarebbe all’origine di tale danno o di una sua parte.
113 Pertanto, l’illecito commesso dal Parlamento, ossia avere rifiutato di esaminare la domanda alla luce dell’art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo e, quindi, non avere risposto su tale fondamento, non costituisce la causa diretta e determinante del danno all’onorabilità – o, quanto meno, di una parte del danno all’onorabilità – da egli lamentata.
114 In ogni caso, si deve inoltre rilevare che l’illegittimità che vizia la decisione impugnata non può costituire la causa diretta e determinante del danno all’onorabilità lamentato dal ricorrente.
115 Infatti, come riconosce il ricorrente nella sua risposta scritta al quesito del Tribunale concernente le conseguenze che si devono trarre dalla sentenza della Cour de cassation, se il Parlamento si fosse basato sull’art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo, esso avrebbe potuto validamente adottare sia una decisione di chiedere la sospensione del procedimento penale, sia una decisione di non chiederla.
116 La decisione di chiedere la sospensione del procedimento penale non costituisce, infatti, la necessaria conseguenza della presentazione di una domanda in tal senso al Parlamento, visto l’ampio margine discrezionale che ad esso occorre riconoscere in tale materia.
117 Pertanto, il fatto che il Parlamento non abbia accolto, sulla base di un fondamento normativo erroneo, la domanda volta a ottenere la sospensione del procedimento penale che gli era stata rivolta non può essere la causa diretta e determinante del preteso danno, anche a voler supporre che esso sia stato dimostrato.
118 Poiché non è stato dimostrato il nesso di causalità, occorre respingere la domanda di risarcimento in quanto infondata, senza necessità di procedere all’esame dell’ultima condizione cui è subordinato l’insorgere della responsabilità della Comunità, vale a dire il danno.
Sulle spese
119 Il ricorrente chiede, sostanzialmente, che il Parlamento sia condannato a versargli una somma di EUR 4 000 per le spese sostenute per la sua difesa legale e per la preparazione del ricorso. Egli si rimette alla prudente valutazione del Tribunale per quanto riguarda la ricevibilità della sua domanda.
120 Il Parlamento ritiene, sostanzialmente, che l’indicazione di un pagamento forfettario come quello reclamato dal ricorrente non sia previsto dagli artt. 87 e segg. del regolamento di procedura e che, pertanto, la domanda diretta alla condanna del Parlamento alle spese sia irricevibile.
121 Secondo l’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato.
122 Benché il ricorrente non abbia diritto, su tale fondamento, a una somma forfettaria, si deve ritenere che la sua domanda sia diretta alla condanna del Parlamento alle spese. Pertanto, tale domanda non è irricevibile.
123 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
124 Ai sensi dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
125 Nelle circostanze della fattispecie, si deve disporre che il Parlamento sopporterà le proprie spese nonché i due terzi delle spese sostenute dal ricorrente, comprese quelle afferenti al procedimento sommario.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non occorre più statuire sulla domanda di annullamento.
2) La domanda di risarcimento è respinta.
3) Il Parlamento europeo sopporta le proprie spese e i due terzi delle spese sostenute dal sig. Bruno Gollnisch, comprese quelle afferenti al procedimento sommario.
4) Il sig. Gollnisch sopporta un terzo delle proprie spese, comprese quelle afferenti al procedimento sommario.
Azizi
Cremona
Frimodt Nielsen
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 marzo 2010.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
* Lingua processuale: il francese.
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