Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 maggio 2007 – Antartica / UAMI – Nasdaq Stock Market (nasdaq)
(causa T‑47/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo nasdaq – Marchio comunitario denominativo anteriore NASDAQ – Impedimento relativo alla registrazione – Notorietà – Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punto 61)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 7 dicembre 2005 (procedimento R 752/2004‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Nasdaq Stock Market, Inc. e la Antartica Srl
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario:
Antartica Srl
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo nasdaq per prodotti rientranti nelle classi 9, 12, 14, 25 e 28
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
The Nasdaq Stock Market, Inc.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio comunitario denominativo NASDAQ per prodotti rientranti nelle classi 9, 16, 35, 36, 38 e 42, nonché marchio anteriore NASDAQ, notoriamente conosciuto in tutti gli Stati membri dell’Unione europea
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
L’Antartica Srl è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy