Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 12 dicembre 2007 – Irlanda e a. / Commissione
(cause riunite T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 e T‑69/06)
«Aiuti di Stato – Direttiva 92/81/CEE – Accisa sugli oli minerali – Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina – Esenzione concessa dalle autorità francesi, irlandesi e italiane – Aiuti nuovi – Aiuti esistenti – Obbligo di motivazione – Vizio dell’atto rilevato d’ufficio»
Aiuti concessi dagli Stati – Decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune – Decisione relativa ad un’esenzione dalle accise autorizzata dal Consiglio su proposta della Commissione conformemente alla direttiva 92/81 – Omesso esame di una possibile qualificazione come aiuto esistente – Difetto di motivazione [Artt. 88, nn. 1 e 2, CE e 253 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, lett. b), lett. v); direttiva del Consiglio 92/81, art. 8, n. 4] (v. punti 52‑64)
Oggetto
Domande di annullamento della decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12).
Dispositivo
1)
Le cause T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 e T‑69/06 sono riunite ai fini della sentenza.
2)
La decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente, è annullata.
3)
Il ricorso nella causa T‑62/06 è respinto per il resto.
4)
La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalle ricorrenti, comprese quelle attinenti al procedimento sommario nella causa T‑69/06 R.
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