Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 7 novembre 2007 –
Marly / UAMI – Erdal (Top iX)
(causa T‑57/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Top iX – Marchio denominativo internazionale anteriore TOFIX – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Richiesta di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore proposta per la prima volta dinanzi al Tribunale – Irricevibilità»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice comunitario (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, n. 4; regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 63, n. 2, e 74, n. 1) (v. punti 15‑18)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 88, 90)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 14 dicembre 2005 (procedimento R 1147/2004-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Erdal GmbH e la NV Marly SA
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
NV Marly SA
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo Top iX per prodotti della classe 3 – domanda n. 2326072
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Erdal GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio denominativo internazionale TOFIX per prodotti delle classi 3 e 4
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La NV Marly SA è condannata alle spese.
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