Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 16 novembre 2011 – Low & Bonar e Bonar Technical Fabrics / Commissione
(causa T‑59/06)
«Concorrenza – Intese – Settore dei sacchi industriali in plastica – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE – Infrazione unica e continuata – Ammende – Circostanze attenuanti – Ruolo passivo – Proporzionalità – Parità di trattamento – Competenza estesa al merito»
1. Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Decisione che infligge un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza – Ricorso volto a ottenere il rimborso degli interessi moratori sopportati da un’impresa a causa del pagamento dell’ammenda – Irricevibilità (Art. 230 CE) (v. punti 23‑26)
2. Concorrenza – Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imprese cui può essere contestata l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale – Criteri – Onere della prova (Art. 81, n. 1, CE) (v. punti 61‑62, 64)
3. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Ruolo passivo o emulativo dell’impresa – Criteri di valutazione (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3, primo trattino) (v. punti 73‑74, 79)
Oggetto
Domanda di parziale annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali), riguardante un’intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti.
Dispositivo
1)
L’importo dell’ammenda inflitta dall’art. 2, lett. l), della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali), è fissato a 9,18 milioni di euro.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Commissione europea, la Low & Bonar plc nonché la Bonar Technical Fabrics NV sosterranno ciascuna le proprie spese.
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